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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/02/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Concetta Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2464 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nato a [...]-Brasile), in data 31.01.1934, Codice Parte_1
Fiscale/CPF. nr. ; PartitaIVA_1
nato a [...]-Brasile), in data 13.11.1962, Codice Parte_2
Fiscale/CPF. nr. 060.488.348-02;
nata a [...]-Brasile), in data 05.05.2000, Codice Parte_3
Fiscale/CPF. nr. 462.821.24816;
nata a [...]-Brasile), in data 22.11.2001, Codice Parte_4
Fiscale/CPF. nr. 462.820.898-08;
nata a [...]-Brasile), in data 18.01.1966, Codice Parte_5
Fiscale/CPF. nr. 126.846.978-50, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla propria figlia minore
, nata a [...]-Brasile), in data 31.05.2005, Persona_1
Codice Fiscale/CPF. nr. 460.220.018-46, congiuntamente rappresentata dal padre
[...]
Persona_2
, nata a [...]- Parte_6
Brasile), in data 26.08.1981, Codice Fiscale/CPF. nr. 222.779.388-07, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale del proprio figlio minore nato a [...]-Brasile), in data 20.09.2022, Persona_3
congiuntamente rappresentato dal padre Persona_4
1 , da sposata Controparte_1 [...]
, nata a [...]-Brasile), in data 26.08.1981, Codice Persona_5
. nr. 222.779.778-96; C.F._1
, nata a [...]- Parte_7
Brasile), in data 17.12.1983, Codice Fiscale/CPF. nr. 315.581.898-07, in proprio e nell'interesse della propria figlia minore nato a [...]-Brasile), in data 04.04.2022, Persona_6
congiuntamente rappresentata dal padre;
Persona_7 tutti rappresentati ed assistiti, giusta procura speciale in atti, dall'Avv. Elisabetta Giovando, e dall'Avv. Giorgio Di Giovanna del Foro di Milano
- RICORRENTI -
E
(C.F. ) in persona del Ministro in carica, legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34,
-RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis
Conclusioni: all'udienza del 26 febbraio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da depositate note a trattazione scritta.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status Controparte_2
di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di.
1. nato in data [...], in [...], nel Comune di Rossano Parte_8
(CS), figlio legittimo di e di , come comprovato dall'Estratto Per_8 Persona_9
di Nascita emesso dal Comune di Rossano (CS). (doc. 1).
2 2. – denominato negli atti anche come Parte_8 Parte_8
, , – non ha mai rinunciato alla
[...] Controparte_3 Parte_1 cittadinanza italiana, come comprovato dal “Certificato Negativo di Naturalizzazione” ( doc. 2).
3. In data 13 febbraio 1900, a San PA (SP-Brasile), Parte_8
contraeva matrimonio con , cittadina italiana, come comprovato dal “Certificato Persona_10 di Matrimonio”, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di San PA (SP-Brasile), ( doc.3).
4. Dall'unione tra loro due nasceva, a San PA (SP-Brasile), in data 14 Novembre 1909, il GN
(doc.4). Persona_11
5. In data 10 Dicembre 1932, a San PA (SP-Brasile), contraeva Persona_11 matrimonio con come comprovato dal “Certificato Integrale Controparte_4 di Matrimonio”, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di San PA (SP-Brasile),
(doc.5).
6. Dall'unione tra loro due nascevano, in San PA (SP-Brasile):
(i) l'odierno ricorrente, , in data 31 Gennaio 1934, come comprovato Parte_1 dal “Certificato Nascita”, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di San PA (SP-
Brasile), (ns. doc.6) e;
(ii) da sposata Parte_9 Persona_12
, in data 16 Maggio 1950, come comprovato dal “Certificato di Nascita”, emesso
[...] dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di San PA (SP-Brasile),( doc.7).
I – NUCLEO FAMILIARE VICENTE PETINATI NETTO
7. In data 26 Aprile 1958, a San PA (SP-Brasile), contraeva Parte_1
matrimonio con la GNa cittadina brasiliana, ( doc.8). Persona_13
8. Dall'unione tra loro due nascevano, in San PA (SP-Brasile), gli odierni ricorrenti:
(i) in data 13 Novembre 1962, come comprovato dal “Certificato Parte_2
Integrale di Nascita”, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di San PA (SP-Brasile),
(doc.9) e;
(ii) in data 18 Gennaio 1966, come comprovato dal “Certificato Parte_5
Integrale di Nascita”, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di San PA (SP-Brasile),
(doc.10).
I.i – NUCLEO FAMILIARE MARCIO LOBO PETINATI
9. In data 12 Maggio 1990, a San PA (SP-Brasile), contraeva Parte_2
matrimonio con cittadina brasiliana, come comprovato dal Persona_14
3 “Certificato Integrale di Matrimonio”, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di San
PA (SP-Brasile),(ns. doc.11).
10. Dall'unione tra loro due nascevano, in San PA (SP-Brasile), le odierne ricorrenti:
(i) in data 5 Maggio 2000, come comprovato dal “Certificato Parte_3
Integrale di Nascita”, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di São PA (SP-Brasile),
(doc.12) e;
(ii) in data 22 Novembre 2001, come comprovato dal “Certificato Parte_4
Integrale di Nascita”, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di San PA (SP-Brasile),
( doc.13).
I.ii – NUCLEO FAMILIARE ANA PAULA LOBO PETINATI
11. In data 31 Maggio 2005, in San PA (SP-Brasile), nasceva l'odierna ricorrente, la minore
, figlia legittima di Persona_1 Parte_5
come comprovato e dichiarato dalla madre nel “Certificato Integrale di Nascita”, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di San PA (SP-Brasile), ( doc.14).
II – NUCLEO FAMILIARE Parte_9
12. In data 25 Aprile 1980, a MO AS ES (SP-Brasile), la GNa Parte_9
da sposata , contraeva
[...] Persona_12
matrimonio con il GN , cittadino brasiliano, come Parte_10 comprovato dal “Certificato Integrale di Matrimonio”, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del
Municipio di MO AS ES (SP-Brasile), (doc.15).
13. Dall'unione tra loro due nascevano, in MO AS ES (SP-Brasile), le odierne ricorrenti:
(i) , in data 26 Agosto 1981, come Parte_6
comprovato dal “Certificato Integrale di Nascita”, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del
Municipio di MO AS ES (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta (doc.16);
(ii) , da sposata Controparte_1 [...]
, in data 26 Agosto 1981, come comprovato dal “Certificato Integrale Persona_5 di Nascita”, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di MO AS ES (SP-Brasile),
(doc.17) e;
(iii) , in data 17 Dicembre 1983, come Parte_7 comprovato dal “Certificato Integrale di Nascita”, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del
Municipio di MO AS ES (SPBrasile), (doc.18).
Secondo la ricostruzione della discendenza andrebbe ad interrompere la linea Parte_9 paterna fino ad ora seguita secondo la ricostruzione dell'albero genealogico, in quanto la stessa
4 signora è nata nel 1950, e dava alla luce tre figli rispettivamente nel 1981 e nel 1983. Tale circostanza sulla base della legge del tempo, avrebbe dovuto determinare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (sia perché prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero). Si rammenta che con la nota sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Pertanto, in forza di dette pronunce la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina e, conseguentemente, ai loro discendenti.
II.i – NUCLEO FAMILIARE PALOMA LUCIA PETTINATI BEZERRA DE OLIVEIRA
14. In data 20 Settembre 2022, in Santos (SP-Brasile), nasceva l'odierno ricorrente, il minore figlio legittimo di Persona_3 Parte_6
, come comprovato e dichiarato dalla madre nel “Certificato Integrale di
[...]
Nascita”, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di Santos (SP-Brasile), (doc.19).
II.ii – NUCLEO FAMILIARE BIANCA Parte_6
15. In data 23 Aprile 2018, a MO AS Cruzez (SP-Brasile), Controparte_1
, da sposata ,
[...] Persona_5
contraeva matrimonio con il GN , cittadino Parte_11 brasiliano, come comprovato dal “Certificato Integrale di Matrimonio”, emesso dall'Ufficiale di
Stato
Civile del Municipio di MO AS Cruzez (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta (ns. doc.20).
II.iIi – NUCLEO FAMILIARE Pt_7 Parte_6
16. In data 1 Aprile 2017, a San PA (SP-Brasile), Parte_7
contraeva matrimonio con , cittadino
[...] Persona_7
5 brasiliano, come comprovato dal “Certificato Integrale di Matrimonio”, emesso dall'Ufficiale di
Stato Civile del
Municipio di San PA (SP-Brasile), (doc.21).
17. Dall'unione tra loro due nasceva, in San PA (SP-Brasile), l'odierna ricorrente, la minore come comprovato dal “Certificato di Nascita”, emesso Persona_6 dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di SanPA (SP-Brasile), ( doc.22).
Il si è costituito in giudizio contestando la domanda di cittadinanza, Controparte_2
chiedendo, in caso di riconoscimento della cittadinanza, di compensare le spese di giudizio.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 26/02/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2.Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del
Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma1, c.c. del 1865).
La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di Parte_8
6 contro rileva il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso (doc. 2).
In merito al riconoscimento dello status richiesto rileva la sentenza Cass. Civ. S.U., n. 4466/2009
“tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recentissime pronunce delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione del 24.08.2022 n. 25317/2022 e 25318/2022 che sul tema ha rinviato alla Corte
d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame: secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.
7 Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Pt_12
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunale Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Pt_13
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati Pt_12
bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione integrale Controparte_2
delle spese.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani di:
, nato a [...]-Brasile), in data 31.01.1934; Parte_1
nato a [...]-Brasile), in data 13.11.1962; Parte_2
nata a [...]-Brasile), in data 05.05.2000; Parte_3
nata a [...]-Brasile), in data 22.11.2001; Parte_4
nata a [...]-Brasile), in data 18.01.1966; Parte_5
, nata a [...]-Brasile), in data 31.05.2005; Persona_1
, nata a [...]- Parte_6
Brasile), in data 26.08.1981;
nato a [...]-Brasile), in data 20.09.2022; Persona_3
, da sposata Controparte_1 [...]
, nata a [...]-Brasile), in data 26.08.1981; Persona_5
, nata a [...]- Parte_7
Brasile), in data 17.12.1983;
nato a [...]-Brasile), in data 04.04.2022. Persona_6
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 26/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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