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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/12/2025, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 28/2023
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 28/2023, assunta in decisione all'udienza del 16.10.2025 con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.,
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1
, e , nato a [...] il [...], c.f.:
[...] Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliati in Villa d'Agri di Marsicovetere (PZ), alla via C.F._2
Nitti, n. 29, presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe MALTA, c.f. C.F._3
, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura alle liti in calce all'atto
[...] di citazione;
- opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., P.Iva: Controparte_1
, rappresentata da (nuova denominazione di P.IVA_1 CP_2 CP_3
, in persona del legale rappresentante p.t., P.Iva: , elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliata in Venosa (PZ), alla Via De Luca, n. 21, presso lo studio legale dell'avv.
LU SI, c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in virtù CodiceFiscale_4 di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- opposta -
* * * * * * *
1 Oggetto: opposizione a precetto;
Conclusioni: come da atti
FATTO
I sigg. e hanno proposto opposizione all'esecuzione Parte_1 Parte_2 avverso l'atto di precetto notificato in data 13.12.2022 dalla Controparte_1 con cui è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 105.183,23 per mancato versamento di numerose rate relative al contratto di mutuo ipotecario da loro stipulato il 15.03.1991 con Credito Italiano S.p.A. Il suindicato contratto, unitamente all'atto di precetto, era stato notificato in data 1.04.1993 dalla Banca che, inoltre, aveva attivato la procedura esecutiva immobiliare n. 79/1993 R.G.E. nei confronti della sig.ra
, quale datrice di ipoteca rispetto al mutuo concesso. Parte_3
Gli opponenti hanno eccepito la prescrizione della pretesa creditoria vantata dall'opposta
(titolare del credito a seguito di cessioni susseguitesi nel corso Controparte_1 degli anni), rilevando il decorso del termine di 10 anni previsto dall'art. 2946 c.c. a partire dalla notifica del primo precetto avvenuta il 1.04.1993 fino alla notifica del secondo precetto in data 4.12.2020.
Hanno sostenuto che la pendenza della procedura esecutiva proposta nei confronti della datrice di ipoteca non consentirebbe di ritenere come avvenuta l'interruzione della prescrizione anche nei loro confronti.
Per questi motivi
, i sigg. e hanno chiesto, previa sospensione Parte_2 Pt_1 dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo ipotecario, l'accertamento negativo del credito per intervenuta prescrizione e la dichiarazione di inesistenza del diritto a procedere in via esecutiva da parte dell'opposta, al fine di impedire l'eventuale attivazione di procedure esecutive.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.10.2023, si è costituita la tramite la mandataria che, oltre ad illustrare Controparte_1 CP_2 le diverse cessioni del credito in relazione alla posizione debitoria scaturente dal mancato pagamento delle rate del contratto di mutuo del 15.03.1991, ha fornito prova documentale sull'esistenza del credito ed ha contestato la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione.
In particolare, ha precisato che la pendenza del procedimento di espropriazione, avviato nei confronti della sig.ra ha determinato l'interruzione della Parte_3 prescrizione del credito vantato verso gli odierni opponenti e la sospensione del relativo
2 decorso per tutta la durata della medesima procedura, avendo il creditore procedente provveduto a darne conoscenza agli stessi.
Ha concluso, quindi, per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà del mutuo e dell'opposizione all'esecuzione.
All'udienza del 26.10.2023, è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo per mancanza dei presupposti previsti dalla legge e la causa è stata rinviata con la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., VI comma.
All'udienza del 16.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Gli opponenti hanno insistito sull'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo ed hanno ribadito le argomentazioni difensive in ordine alla prescrizione sopravvenuta del diritto di credito attivato dall'opposta, contestando anche la mancata prova documentale da parte di quest'ultima rispetto alle cessioni del medesimo credito susseguitesi nel corso del tempo.
Anche la si è riportata alle difese formulate in corso di causa Controparte_1 ed ha eccepito l'inammissibilità della censura proposta per la prima volta dagli opponenti nella comparsa conclusionale sulla mancata prova delle cessioni e, quindi, della titolarità del credito a favore alla cessionaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - L'opposizione proposta dai sigg. e non può essere Parte_2 Parte_1 accolta per i motivi seguenti.
Già con il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, infatti, è stata evidenziata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito azionato dalla cessionaria sulla base dei principi Controparte_1 espressi dalla Cassazione nella sentenza n. 10808 del 5.06.2020, richiamata anche nelle difese dell'opposta.
Infatti, la sentenza sopra citata ha espresso le massime di seguito riportate: “La notifica dell'atto di pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 ss. c.p.c., produce un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione del credito azionato, in base al disposto degli artt. 2943, comma 1, c.c. e 2945, comma 2,
c.c., anche nei confronti del debitore diretto, purché lo stesso venga sentito nei casi previsti dall'art. 604, comma 2, c.p.c. o il creditore gli abbia comunque dato notizia dell'esistenza del processo esecutivo, fermo restando che l'effetto sul decorso della
3 prescrizione sarà solamente interruttivo, ma non sospensivo, nell'ipotesi di estinzione del procedimento ex art. 2945, comma 3, c.c.”; inoltre, “In tema di espropriazione immobiliare di un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il debitore garantito non
è legittimato passivo dell'azione esecutiva e, pertanto, non deve essergli notificato l'atto di pignoramento, ma soltanto, come previsto dall'art. 603 c.p.c., il precetto e il titolo esecutivo (fatta salva l'eccezione in materia di credito fondiario di cui all'art. 41, comma
1, d.lgs. n. 385 del 1993); tuttavia, ai sensi dell'art. 604, comma 2, c.p.c., nel corso del processo esecutivo, il debitore deve essere sentito tutte le volte in cui deve essere ascoltato anche il terzo proprietario assoggettato all'esecuzione e tale omissione dà luogo ad un vizio della procedura che, fintanto che la stessa non sia conclusa, può essere fatto valere con l'opposizione ex art. 617 c.p.c.” (Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n.
10808 del 05/06/2020).
Nel presente giudizio l'opposta ha fornito prova di aver portato alla conoscenza degli odierni opponenti la pendenza della procedura esecutiva immobiliare nei confronti della terza datrice di ipoteca, iscritta al n. 79/1993 R.G.E.
Infatti, la cessionaria ha dimostrato documentalmente di aver informato i debitori dell'esistenza del giudizio di espropriazione attraverso le annotazioni in premessa presenti nell'atto di precetto notificato il 27.10.2020 ed anche nel precetto contestato in questa sede.
Dunque, agli atti interruttivi direttamente notificati dalla ai Controparte_1 debitori (odierni opponenti), si deve aggiungere l'effetto interruttivo della prescrizione intervenuto a seguito delle notifiche del precetto e dell'atto di pignoramento nei confronti della sig.ra con conseguente sospensione del relativo decorso in Parte_3 pendenza del procedimento esecutivo.
Risulta, pertanto, infondata l'eccezione di prescrizione del credito azionato dalla cessionaria.
Da ultimo, in merito alla prova dell'esistenza del credito, va detto che la
[...] ha provato documentalmente la sussistenza del contratto di mutuo ed Controparte_1 anche le cessioni di credito che si sono succedute.
Ed invero, nell'atto introduttivo gli opponenti non hanno contestato l'esistenza del titolo esecutivo e neanche hanno messo in dubbio la titolarità del credito in capo alla cessionaria nemmeno sono state presentate doglianze su questi aspetti Controparte_1 attraverso le memorie ex art. 183 c.p.c., VI comma, non avendo gli opponenti provveduto al relativo deposito.
4 Risultano inammissibili, di conseguenza, le censure sulla mancata prova delle cessioni del credito e della titolarità del diritto in capo al cessionario, proposte dagli opponenti per la prima volta nella comparsa conclusionale.
L'opposizione all'esecuzione, pertanto, è infondata e va rigettata.
2 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi (minimi per la fase istruttoria) di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai sigg. e nei confronti della Parte_1 Parte_2 [...]
tramite la mandataria ogni contraria istanza ed Controparte_1 CP_2 eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta integralmente l'opposizione all'esecuzione;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore della
[...]
tramite la mandataria liquidate in € 11.268,00 per Controparte_1 CP_2 compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
Potenza, 11/12/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
5
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 28/2023, assunta in decisione all'udienza del 16.10.2025 con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.,
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1 C.F._1
, e , nato a [...] il [...], c.f.:
[...] Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliati in Villa d'Agri di Marsicovetere (PZ), alla via C.F._2
Nitti, n. 29, presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe MALTA, c.f. C.F._3
, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura alle liti in calce all'atto
[...] di citazione;
- opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., P.Iva: Controparte_1
, rappresentata da (nuova denominazione di P.IVA_1 CP_2 CP_3
, in persona del legale rappresentante p.t., P.Iva: , elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliata in Venosa (PZ), alla Via De Luca, n. 21, presso lo studio legale dell'avv.
LU SI, c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in virtù CodiceFiscale_4 di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- opposta -
* * * * * * *
1 Oggetto: opposizione a precetto;
Conclusioni: come da atti
FATTO
I sigg. e hanno proposto opposizione all'esecuzione Parte_1 Parte_2 avverso l'atto di precetto notificato in data 13.12.2022 dalla Controparte_1 con cui è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 105.183,23 per mancato versamento di numerose rate relative al contratto di mutuo ipotecario da loro stipulato il 15.03.1991 con Credito Italiano S.p.A. Il suindicato contratto, unitamente all'atto di precetto, era stato notificato in data 1.04.1993 dalla Banca che, inoltre, aveva attivato la procedura esecutiva immobiliare n. 79/1993 R.G.E. nei confronti della sig.ra
, quale datrice di ipoteca rispetto al mutuo concesso. Parte_3
Gli opponenti hanno eccepito la prescrizione della pretesa creditoria vantata dall'opposta
(titolare del credito a seguito di cessioni susseguitesi nel corso Controparte_1 degli anni), rilevando il decorso del termine di 10 anni previsto dall'art. 2946 c.c. a partire dalla notifica del primo precetto avvenuta il 1.04.1993 fino alla notifica del secondo precetto in data 4.12.2020.
Hanno sostenuto che la pendenza della procedura esecutiva proposta nei confronti della datrice di ipoteca non consentirebbe di ritenere come avvenuta l'interruzione della prescrizione anche nei loro confronti.
Per questi motivi
, i sigg. e hanno chiesto, previa sospensione Parte_2 Pt_1 dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo ipotecario, l'accertamento negativo del credito per intervenuta prescrizione e la dichiarazione di inesistenza del diritto a procedere in via esecutiva da parte dell'opposta, al fine di impedire l'eventuale attivazione di procedure esecutive.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.10.2023, si è costituita la tramite la mandataria che, oltre ad illustrare Controparte_1 CP_2 le diverse cessioni del credito in relazione alla posizione debitoria scaturente dal mancato pagamento delle rate del contratto di mutuo del 15.03.1991, ha fornito prova documentale sull'esistenza del credito ed ha contestato la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione.
In particolare, ha precisato che la pendenza del procedimento di espropriazione, avviato nei confronti della sig.ra ha determinato l'interruzione della Parte_3 prescrizione del credito vantato verso gli odierni opponenti e la sospensione del relativo
2 decorso per tutta la durata della medesima procedura, avendo il creditore procedente provveduto a darne conoscenza agli stessi.
Ha concluso, quindi, per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà del mutuo e dell'opposizione all'esecuzione.
All'udienza del 26.10.2023, è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo per mancanza dei presupposti previsti dalla legge e la causa è stata rinviata con la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., VI comma.
All'udienza del 16.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Gli opponenti hanno insistito sull'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo ed hanno ribadito le argomentazioni difensive in ordine alla prescrizione sopravvenuta del diritto di credito attivato dall'opposta, contestando anche la mancata prova documentale da parte di quest'ultima rispetto alle cessioni del medesimo credito susseguitesi nel corso del tempo.
Anche la si è riportata alle difese formulate in corso di causa Controparte_1 ed ha eccepito l'inammissibilità della censura proposta per la prima volta dagli opponenti nella comparsa conclusionale sulla mancata prova delle cessioni e, quindi, della titolarità del credito a favore alla cessionaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - L'opposizione proposta dai sigg. e non può essere Parte_2 Parte_1 accolta per i motivi seguenti.
Già con il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, infatti, è stata evidenziata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito azionato dalla cessionaria sulla base dei principi Controparte_1 espressi dalla Cassazione nella sentenza n. 10808 del 5.06.2020, richiamata anche nelle difese dell'opposta.
Infatti, la sentenza sopra citata ha espresso le massime di seguito riportate: “La notifica dell'atto di pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 ss. c.p.c., produce un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione del credito azionato, in base al disposto degli artt. 2943, comma 1, c.c. e 2945, comma 2,
c.c., anche nei confronti del debitore diretto, purché lo stesso venga sentito nei casi previsti dall'art. 604, comma 2, c.p.c. o il creditore gli abbia comunque dato notizia dell'esistenza del processo esecutivo, fermo restando che l'effetto sul decorso della
3 prescrizione sarà solamente interruttivo, ma non sospensivo, nell'ipotesi di estinzione del procedimento ex art. 2945, comma 3, c.c.”; inoltre, “In tema di espropriazione immobiliare di un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il debitore garantito non
è legittimato passivo dell'azione esecutiva e, pertanto, non deve essergli notificato l'atto di pignoramento, ma soltanto, come previsto dall'art. 603 c.p.c., il precetto e il titolo esecutivo (fatta salva l'eccezione in materia di credito fondiario di cui all'art. 41, comma
1, d.lgs. n. 385 del 1993); tuttavia, ai sensi dell'art. 604, comma 2, c.p.c., nel corso del processo esecutivo, il debitore deve essere sentito tutte le volte in cui deve essere ascoltato anche il terzo proprietario assoggettato all'esecuzione e tale omissione dà luogo ad un vizio della procedura che, fintanto che la stessa non sia conclusa, può essere fatto valere con l'opposizione ex art. 617 c.p.c.” (Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n.
10808 del 05/06/2020).
Nel presente giudizio l'opposta ha fornito prova di aver portato alla conoscenza degli odierni opponenti la pendenza della procedura esecutiva immobiliare nei confronti della terza datrice di ipoteca, iscritta al n. 79/1993 R.G.E.
Infatti, la cessionaria ha dimostrato documentalmente di aver informato i debitori dell'esistenza del giudizio di espropriazione attraverso le annotazioni in premessa presenti nell'atto di precetto notificato il 27.10.2020 ed anche nel precetto contestato in questa sede.
Dunque, agli atti interruttivi direttamente notificati dalla ai Controparte_1 debitori (odierni opponenti), si deve aggiungere l'effetto interruttivo della prescrizione intervenuto a seguito delle notifiche del precetto e dell'atto di pignoramento nei confronti della sig.ra con conseguente sospensione del relativo decorso in Parte_3 pendenza del procedimento esecutivo.
Risulta, pertanto, infondata l'eccezione di prescrizione del credito azionato dalla cessionaria.
Da ultimo, in merito alla prova dell'esistenza del credito, va detto che la
[...] ha provato documentalmente la sussistenza del contratto di mutuo ed Controparte_1 anche le cessioni di credito che si sono succedute.
Ed invero, nell'atto introduttivo gli opponenti non hanno contestato l'esistenza del titolo esecutivo e neanche hanno messo in dubbio la titolarità del credito in capo alla cessionaria nemmeno sono state presentate doglianze su questi aspetti Controparte_1 attraverso le memorie ex art. 183 c.p.c., VI comma, non avendo gli opponenti provveduto al relativo deposito.
4 Risultano inammissibili, di conseguenza, le censure sulla mancata prova delle cessioni del credito e della titolarità del diritto in capo al cessionario, proposte dagli opponenti per la prima volta nella comparsa conclusionale.
L'opposizione all'esecuzione, pertanto, è infondata e va rigettata.
2 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi (minimi per la fase istruttoria) di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai sigg. e nei confronti della Parte_1 Parte_2 [...]
tramite la mandataria ogni contraria istanza ed Controparte_1 CP_2 eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta integralmente l'opposizione all'esecuzione;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore della
[...]
tramite la mandataria liquidate in € 11.268,00 per Controparte_1 CP_2 compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
Potenza, 11/12/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
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