TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/11/2025, n. 3098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3098 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3349/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: accertamento negativo di livello su terreno;
TRA
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 elettivamente domiciliati a AT in Corso Porta Luce n. 78 presso lo studio legale dell'Avv. Daniela Sodo e dell'Avv. Gaetano Sodo, che li rappresentano e difendono in virtù di mandato a margine del ricorso;
RICORRENTI
E
RE E TI;
Controparte_1
CONVENUTI CONTUMACI
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
e , premesso di essere Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proprietari del terreno sito in agro di AT, censito in Catasto al foglio 34, p.lla 220
(già p.lle 40 e 41), ad uso uliveto e seminativo, a loro pervenuto in virtù di successione ereditaria dai defunti genitori (nato a [...] il [...] e ivi deceduto Persona_1
1 il 5/4/2023) e (nata a [...] il [...] e deceduta a Persona_2
AT il 5/6/2022), i quali, a loro volta, lo avevano acquistato da (nato Persona_3
a AT il 6/7/1911) in virtù di atto di vendita del 21/2/1977, rogato dal notaio Per_4
di AT (allegato n. 1), adducendo che da visura catastale è emerso che i
[...] medesimi, attualmente, risultano meramente intestatari di “enfiteusi”, per la quota di 1/4 ciascuno e, prima ancora, di “livello”, con indicazione di titolare di diritto di concedente in favore di tale ”, nominativo ignoto e non iscritto all'Ufficio CP_1 CP_1
Anagrafe del Comune di AT, agivano in giudizio nei confronti degli eventuali eredi ed aventi causa della suddetta, al fine di ottenere accertamento e dichiarazione di inesistenza di diritto di livello e/o enfiteusi sul terreno suddetto, con ricorso ex artt. 281 decies e ss c.p.c. notificato, unitamente a decreto di fissazione di udienza, stante la difficoltà di esatta identificazione dei soggetti potenzialmente interessati, per pubblici proclami ai sensi dell'art 150 c.p.c. autorizzata con decreto del Presidente del Tribunale del 26 settembre 2024 (r.g.v.g. 3314/2024), mediante il deposito di copia dell'atto presso la Casa Comunale di Lecce e di AT e pubblicazione di un estratto in Gazzetta
Ufficiale n. 147 -Anno 165.
Nessuno si costituiva.
All'udienza del 18 settembre 2025, i ricorrenti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Preliminarmente, deve essere rilevato che il “livello” (istituto già noto nel tardo diritto romano e molto diffuso nel medioevo fino alle soglie dell'età contemporanea) è un diritto reale di godimento su bene altrui, il cui termine deriva da libellus, ovverosia il documento scritto in cui venivano delineati gli obblighi delle parti: il concedente si obbligava a mantenere il livellario nella concessione, a volte dietro un corrispettivo in natura o in denaro (detto censo) e il livellario era tenuto a curare e migliorare le terre.
Nella successiva evoluzione storica, il livello, tuttavia, iniziò a non essere considerato come un istituto autonomo e distinto, assumendo i caratteri dell'enfiteusi fino alla integrale assimilazione con assoggettamento ad identico regime giuridico, la cui esistenza
2 deve essere accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l'atto di ricognizione, non dando alcuna rilevanza ai dati catastali (v. Cass., sez. II, 6 novembre 2023 n. 30823).
Colui che agisce in giudizio al fine di conseguire una sentenza di accertamento negativo di detto diritto reale su immobile di cui afferma di essere pieno proprietario è sufficiente che, ai fini della legittimazione attiva, alleghi il titolo di acquisto, assolvendo il medesimo onere probatorio richiesto a chi, trovandosi nel possesso del bene, eserciti azione di accertamento della proprietà, tendendo non ad una modifica di uno stato di fatto, ma esclusivamente all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa (a differenza di colui che, non avendo il possesso del bene, eserciti azione di accertamento della proprietà o di rivendicazione v. Cass., sez. II, 25 febbraio
2025 n. 4874).
Nella specie, il titolo giuridico su cui i ricorrenti fondano la legittimazione ad agire è costituito dall'atto di vendita del 21/2/1977, rogato dal notaio di AT Persona_4
(allegato n. 1), avente ad oggetto il terreno di cui si discute, sottoscritto dai loro danti causa e, quindi, a loro giunto per successione ereditaria.
Ebbene, non essendo intervenuta alcuna opposizione da parte di eventuali interessati destinatari di regolare notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art 150 c.p.c. del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, in atti non risulta alcun titolo costitutivo di diritto di livello o enfiteusi sul terreno di cui si discute e, pertanto, stante, come detto, la irrilevanza dei dati catastali deve ritenersi accertata la inesistenza del suddetto.
In ordine alle spese di lite, esse, in ragione della non opposizione alla domanda, devono essere dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda di accertamento negativo di livello e/o enfiteusi proposta da , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e nei confronti di E
[...] Parte_4 CP_2 [...]
, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così Parte_5 provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inesistente il diritto di livello/enfiteusi risultante dalla visura storica in atti rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
3 Provinciale di Lecce sul terreno sito a AT censito in Catasto al foglio 34, particella
220;
b) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Lecce, 3 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Cesi
4