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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LEOTTA CARMELO, Presidente e Relatore
BOSCHETTO ENZO, Giudice
GRECO ANTONIO, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 214/2024 depositato il 22/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720239008779519000 N.D.
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720190006945574000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93013002789/2018 IRPEF-ALTRO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93013002792/2018 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 229/2025 depositato il
08/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: “Voglia codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese adìta, dichiarare la nullità derivata dell'intimazione di pagamento opposta ex articolo 19 comma 3 del D.L.vo 546/1992 frutto del cosiddetto vizio procedurale originato in fattispecie dall'omessa rituale notificazione degli atti prodromici;
dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto assoluto di motivazione ob relationem ex articoli 7 e 17 della Legge numero 212/2000 e mancata esplicitazione delle modalità di calcolo delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni ed aggio;
dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per vizio di sottoscrizione del Ruolo in violazione dell'articolo 12 comma 4 del D.P.R. 602/1973; annullare l'intimazione in applicazione della Legge 228/2012 e per tutti i motivi esposti;
dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per intervenuta decadenza e prescrizione quinquennale e/o decennale del credito vantato, nonché delle sanzioni ed interessi;
disporre la condanna alle spese di giudizio da distrarre a favore del difensore antistatario ai sensi dell'articolo 93 del Codice di Procedura Civile;
condannare controparte al rimborso di quanto in denegata ipotesi il ricorrente fosse costretto a versare per ritardare la riscossione coattiva, o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come per legge.”
Resistente Agenzia delle Entrate: “In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate per le eccezioni inerenti l'attività dell'ADER come esposto in atto di costituzione;
in via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile per violazione dell'articolo 19 comma 3 del D.L.vo
546/1992; in via principale rigettare il ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.”
Resistente Agenzia delle Entrate Riscossione: “In via preliminare e pregiudiziale dichiarare il ricorso avversario inammissibile per i motivi indicati nell'atto di costituzione;
nel merito dichiarare, in fatto e in diritto, infondato il ricorso avversario;
con vittoria di spese e competenze.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 22 marzo 2024 Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Varese impugnando l' “intimazione di pagamento” numero
11720239008779519000 (notificatagli l'8 gennaio 2024) deducendo la mancata pregressa “rituale notificazione degli atti presupposti” ovvero dei tre atti impositivi di natura tributaria indicati (tra i 25 compresi) nella detta intimazione, ed in particolare: la cartella di pagamento numero 11720190006945574000 emessa per sanzioni e interessi IRPEF relativa all'anno 2011; l'avviso di accertamento numero T930013002789/2018 emesso per IRPEF relativa all'anno 2014; l'avviso di accertamento numero T93013002792/2018 emesso per IRPEF relativa all'anno 2015.
Il ricorrente, in particolare, con riguardo all'atto impugnato, eccepiva, come già accennato, la nullità per omessa notificazione degli atti prodromici;
deduceva il difetto di motivazione e la mancata esplicitazione dei criteri di calcolo delle somme asseritamente dovute per interessi, sanzioni e aggio;
la nullità quale conseguenza dell'invalidità della sottoscrizione dei ruoli. Eccepiva, poi, la decadenza e la prescrizione con riguardo ai crediti azionati ed invocava la sospensione della “riscossione dei ruoli” ai sensi della Legge numero 228/2012.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle eccezioni riguardanti l'attività dell'Agenzia delle entrate Riscossione;
eccepiva l'inammissibilità del ricorso e ne chiedeva, comunque, nel merito, il rigetto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione costituendosi in giudizio, concludeva per l'inammissibilità del ricorso ovvero per il rigetto dello stesso.
Ad esito dell'udienza del 3 ottobre 2025 la causa veniva decisa nei termini indicati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già indicato in narrativa, l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio è impugnata con riguardo alle tre cartelle di pagamento di natura tributaria in essa riportate ed il Contribuente eccepisce, in via preliminare, la nullità dell'intimazione stessa per “…l'omessa rituale notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento e avvisi di accertamento”.
Dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti emerge che i due avvisi di accertamento e la cartella di pagamento indicati dal ricorrente sono stati ritualmente notificati, ed in particolare:
- gli avvisi di accertamento numero T93013002789/2018 e T93013002792/2018 relativi, rispettivamente, ad IRPEF 2014 e ad IRPEF 2015 sono stati notificati al “destinatario” che li ha ritirati, in data 2 ottobre 2018, presso l'ufficio postale di Olgiate Olona;
- la cartella di pagamento numero 11720190006945574000 relativa a sanzioni e interessi per IRPEF
2011 è stata notificata mediante consegna al destinatario personalmente il 30 agosto 2019.
Con la memoria del 12 giugno 2025 il ricorrente ha disconosciuto, con affermazione generica, le sottoscrizioni apposte sulle “relate di notifica” degli avvisi di accertamento e della cartella indicati. Tale disconoscimento è inefficace, posto che la Corte di Cassazione, con pronunce pienamente condivisibili, ha statuito che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.”(sentenza numero 2763 del 30/10/2018 e, nello stesso senso, sentenze numero 16557/2029 – 14279/2021 – 40750/2021).
Tutto ciò premesso l'eccezione di nullità dell'intimazione impugnata per mancata notificazione degli atti ad essa prodromici deve ritenersi infondata.
Parimenti infondata è l'eccezione fondata sul “difetto di motivazione” e sulla mancata esplicitazione dei criteri di calcolo delle somme asseritamente dovute.
Nell'atto di intimazione sono riportati tutti gli atti impositivi oggetto dell'intimazione stessa con espressa indicazione del debito originario, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione. Per queste ultime due voci nelle note (1 e 2) dell'intimazione sono indicate le fonti normative di riferimento e nessuna specifica contestazione è stata mossa dal ricorrente con riguardo all'applicazione dei criteri di determinazione degli importi complessivamente indicati.
Altra eccezione formulata da parte ricorrente è quella riguardante l'asserita “nullità dei ruoli per difetto e/
o invalidità della loro sottoscrizione in violazione dell'articolo 21 septies della Legge numero 241/1990”.
Sul punto (riguardante, in concreto, solo l'intimazione riferibile alla cartella di pagamento numero
11720190006945574000) basterà rilevare che l'Agenzia delle Entrate, in sede di controdeduzioni, ha depositato copia del ruolo regolarmente vistato dal Direttore pro tempore dell'Ufficio.
Con riguardo alle ulteriori eccezioni di “prescrizione e decadenza” formulate dal ricorrente, si rileva quanto segue.
Gli atti prodromici all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio non sono stati impugnati e sono divenuti definitivi, per cui, in questa sede può essere esaminata soltanto la dedotta questione della prescrizione in ipotesi maturata successivamente alla notificazione della cartella di pagamento e degli avvisi di accertamento più volte citati.
La Corte di Cassazione, infatti, pronunciandosi su quest'ultima questione, ha precisato, con statuizione pienamente condivisibile, che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato…” (ordinanza numero 37259 del 29 novembre 2021).
Tenuto conto delle date di notificazione dei più volte indicati atti impositivi (avvisi di accertamento e cartella esattoriale) l'eccezione di prescrizione con riguardo al termine (decennale per l'IRPEF e quinquennale per interessi e sanzioni) successivo alla notificazione degli atti medesimi, è infondata anche in considerazione del fatto che i termini di prescrizione sono stati sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021 sulla base di una serie di norme susseguitesi nel tempo ed emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (primo provvedimento: articoli 67 e 68 del Decreto Legge numero 18 del 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 numero 27; ultimo provvedimento: articolo 9 del
Decreto Legge 25 maggio 2021 numero 73 convertito, con modificazioni, nella Legge 23 luglio 2021 numero
106).
L'eccezione di nullità dell'atto impugnato formulata adducendo la violazione della Legge 228/2012 è infondata posto che, come rilevato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'intimazione di pagamento in questione è stata notificata al Contribuente l'8 gennaio 2024 mentre l'istanza di cui all'articolo 1 comma 538 della Legge appena indicata è stata presentata l'11 gennaio 2024.
Il ricorso va pertanto respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 700,00 Euro oltre accessori di legge per ciascuna delle dette parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Gisutizia Tributaria di primo grado di Varese in composizione collegiale respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti;
liquida le dette spese in 700,00 Euro oltre accessori per ciascuna delle dette parti resistenti.
Così deciso in Varese il 3 ottobre 2025
il Presidente estensore
Dott. Carmelo Leotta
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LEOTTA CARMELO, Presidente e Relatore
BOSCHETTO ENZO, Giudice
GRECO ANTONIO, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 214/2024 depositato il 22/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720239008779519000 N.D.
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720190006945574000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93013002789/2018 IRPEF-ALTRO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93013002792/2018 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 229/2025 depositato il
08/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: “Voglia codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese adìta, dichiarare la nullità derivata dell'intimazione di pagamento opposta ex articolo 19 comma 3 del D.L.vo 546/1992 frutto del cosiddetto vizio procedurale originato in fattispecie dall'omessa rituale notificazione degli atti prodromici;
dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto assoluto di motivazione ob relationem ex articoli 7 e 17 della Legge numero 212/2000 e mancata esplicitazione delle modalità di calcolo delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni ed aggio;
dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per vizio di sottoscrizione del Ruolo in violazione dell'articolo 12 comma 4 del D.P.R. 602/1973; annullare l'intimazione in applicazione della Legge 228/2012 e per tutti i motivi esposti;
dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per intervenuta decadenza e prescrizione quinquennale e/o decennale del credito vantato, nonché delle sanzioni ed interessi;
disporre la condanna alle spese di giudizio da distrarre a favore del difensore antistatario ai sensi dell'articolo 93 del Codice di Procedura Civile;
condannare controparte al rimborso di quanto in denegata ipotesi il ricorrente fosse costretto a versare per ritardare la riscossione coattiva, o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come per legge.”
Resistente Agenzia delle Entrate: “In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate per le eccezioni inerenti l'attività dell'ADER come esposto in atto di costituzione;
in via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile per violazione dell'articolo 19 comma 3 del D.L.vo
546/1992; in via principale rigettare il ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.”
Resistente Agenzia delle Entrate Riscossione: “In via preliminare e pregiudiziale dichiarare il ricorso avversario inammissibile per i motivi indicati nell'atto di costituzione;
nel merito dichiarare, in fatto e in diritto, infondato il ricorso avversario;
con vittoria di spese e competenze.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 22 marzo 2024 Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Varese impugnando l' “intimazione di pagamento” numero
11720239008779519000 (notificatagli l'8 gennaio 2024) deducendo la mancata pregressa “rituale notificazione degli atti presupposti” ovvero dei tre atti impositivi di natura tributaria indicati (tra i 25 compresi) nella detta intimazione, ed in particolare: la cartella di pagamento numero 11720190006945574000 emessa per sanzioni e interessi IRPEF relativa all'anno 2011; l'avviso di accertamento numero T930013002789/2018 emesso per IRPEF relativa all'anno 2014; l'avviso di accertamento numero T93013002792/2018 emesso per IRPEF relativa all'anno 2015.
Il ricorrente, in particolare, con riguardo all'atto impugnato, eccepiva, come già accennato, la nullità per omessa notificazione degli atti prodromici;
deduceva il difetto di motivazione e la mancata esplicitazione dei criteri di calcolo delle somme asseritamente dovute per interessi, sanzioni e aggio;
la nullità quale conseguenza dell'invalidità della sottoscrizione dei ruoli. Eccepiva, poi, la decadenza e la prescrizione con riguardo ai crediti azionati ed invocava la sospensione della “riscossione dei ruoli” ai sensi della Legge numero 228/2012.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle eccezioni riguardanti l'attività dell'Agenzia delle entrate Riscossione;
eccepiva l'inammissibilità del ricorso e ne chiedeva, comunque, nel merito, il rigetto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione costituendosi in giudizio, concludeva per l'inammissibilità del ricorso ovvero per il rigetto dello stesso.
Ad esito dell'udienza del 3 ottobre 2025 la causa veniva decisa nei termini indicati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già indicato in narrativa, l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio è impugnata con riguardo alle tre cartelle di pagamento di natura tributaria in essa riportate ed il Contribuente eccepisce, in via preliminare, la nullità dell'intimazione stessa per “…l'omessa rituale notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento e avvisi di accertamento”.
Dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti emerge che i due avvisi di accertamento e la cartella di pagamento indicati dal ricorrente sono stati ritualmente notificati, ed in particolare:
- gli avvisi di accertamento numero T93013002789/2018 e T93013002792/2018 relativi, rispettivamente, ad IRPEF 2014 e ad IRPEF 2015 sono stati notificati al “destinatario” che li ha ritirati, in data 2 ottobre 2018, presso l'ufficio postale di Olgiate Olona;
- la cartella di pagamento numero 11720190006945574000 relativa a sanzioni e interessi per IRPEF
2011 è stata notificata mediante consegna al destinatario personalmente il 30 agosto 2019.
Con la memoria del 12 giugno 2025 il ricorrente ha disconosciuto, con affermazione generica, le sottoscrizioni apposte sulle “relate di notifica” degli avvisi di accertamento e della cartella indicati. Tale disconoscimento è inefficace, posto che la Corte di Cassazione, con pronunce pienamente condivisibili, ha statuito che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.”(sentenza numero 2763 del 30/10/2018 e, nello stesso senso, sentenze numero 16557/2029 – 14279/2021 – 40750/2021).
Tutto ciò premesso l'eccezione di nullità dell'intimazione impugnata per mancata notificazione degli atti ad essa prodromici deve ritenersi infondata.
Parimenti infondata è l'eccezione fondata sul “difetto di motivazione” e sulla mancata esplicitazione dei criteri di calcolo delle somme asseritamente dovute.
Nell'atto di intimazione sono riportati tutti gli atti impositivi oggetto dell'intimazione stessa con espressa indicazione del debito originario, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione. Per queste ultime due voci nelle note (1 e 2) dell'intimazione sono indicate le fonti normative di riferimento e nessuna specifica contestazione è stata mossa dal ricorrente con riguardo all'applicazione dei criteri di determinazione degli importi complessivamente indicati.
Altra eccezione formulata da parte ricorrente è quella riguardante l'asserita “nullità dei ruoli per difetto e/
o invalidità della loro sottoscrizione in violazione dell'articolo 21 septies della Legge numero 241/1990”.
Sul punto (riguardante, in concreto, solo l'intimazione riferibile alla cartella di pagamento numero
11720190006945574000) basterà rilevare che l'Agenzia delle Entrate, in sede di controdeduzioni, ha depositato copia del ruolo regolarmente vistato dal Direttore pro tempore dell'Ufficio.
Con riguardo alle ulteriori eccezioni di “prescrizione e decadenza” formulate dal ricorrente, si rileva quanto segue.
Gli atti prodromici all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio non sono stati impugnati e sono divenuti definitivi, per cui, in questa sede può essere esaminata soltanto la dedotta questione della prescrizione in ipotesi maturata successivamente alla notificazione della cartella di pagamento e degli avvisi di accertamento più volte citati.
La Corte di Cassazione, infatti, pronunciandosi su quest'ultima questione, ha precisato, con statuizione pienamente condivisibile, che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato…” (ordinanza numero 37259 del 29 novembre 2021).
Tenuto conto delle date di notificazione dei più volte indicati atti impositivi (avvisi di accertamento e cartella esattoriale) l'eccezione di prescrizione con riguardo al termine (decennale per l'IRPEF e quinquennale per interessi e sanzioni) successivo alla notificazione degli atti medesimi, è infondata anche in considerazione del fatto che i termini di prescrizione sono stati sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021 sulla base di una serie di norme susseguitesi nel tempo ed emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (primo provvedimento: articoli 67 e 68 del Decreto Legge numero 18 del 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 numero 27; ultimo provvedimento: articolo 9 del
Decreto Legge 25 maggio 2021 numero 73 convertito, con modificazioni, nella Legge 23 luglio 2021 numero
106).
L'eccezione di nullità dell'atto impugnato formulata adducendo la violazione della Legge 228/2012 è infondata posto che, come rilevato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'intimazione di pagamento in questione è stata notificata al Contribuente l'8 gennaio 2024 mentre l'istanza di cui all'articolo 1 comma 538 della Legge appena indicata è stata presentata l'11 gennaio 2024.
Il ricorso va pertanto respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 700,00 Euro oltre accessori di legge per ciascuna delle dette parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Gisutizia Tributaria di primo grado di Varese in composizione collegiale respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti;
liquida le dette spese in 700,00 Euro oltre accessori per ciascuna delle dette parti resistenti.
Così deciso in Varese il 3 ottobre 2025
il Presidente estensore
Dott. Carmelo Leotta