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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/12/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 19/2020 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 19/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto fideiussione, tra:
codice fiscale , nato a [...] il 19 Parte_1 C.F._1 giugno 1947, ivi residente a[...], rappresentato e difeso, dall' avv. Salvatore Sorbilli, come da procura rilasciata in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in Vibo Valentia, alla via Carmine n. 48,
Appellante
e con sede in Modena, via San Carlo, 8/20, codice fiscale Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., ing. rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1 CP_2
MA TE LO, come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Aldo
Barbaro, 25 presso lo studio professionale dell'avv. MA Mirigliani
Appellata/appellante incidentale
1
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello di Catanzaro adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere: - Accogliere preliminarmente
l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata;
- In via principale e nel merito, in riforma integrale della sentenza n. 948/19 R. Sent. - n. 869/12 R.G. del
Tribunale di Vibo Valentia, Dott.ssa Francesca Vesci, depositata il 17 ottobre 2019, accogliere le richieste formulate nel primo grado di giudizio, e, dunque, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di fideiussione sottoscritto dal Sig. Pt_1 per palese violazione del principio di buona fede e mancata vigilanza del
[...] merito creditizio, e, per l'effetto, condannare la Controparte_3 oggi (P.iva ) alla restituzione della somma di € Controparte_1 P.IVA_2
18.167,85, oltre ancora al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di legge nella misura che questa Ecc.ma Corte riterrà equa e di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. In subordine alla restituzione di euro 369,00 (rectius, di euro
3.369,72; n.d.c.e.) pagati in più così come confermato dalla stessa - Con vittoria CP_1 di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.” per il procuratore dell'appellata “Si chiede che l'ecc.ma Corte di Controparte_1 appello adita, previo rigetto dell'istanza di inibitoria, voglia: − dichiarare
l'inammissibilità dell'appello e comunque rigettarlo;
− in caso di accoglimento dell'appello incidentale (rectius: principale;
n.d.c.e.), accogliere l'appello incidentale condizionato e, per l'effetto, previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata, dichiarare l'inammissibilità della domanda e, comunque, rigettarla. Con vittoria di spese e competenze”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia
Con atto di citazione notificato il 20.4.2012, ha convenuto in giudizio Parte_1 la (oggi , chiedendo la Controparte_3 Controparte_1
2 risoluzione del contratto di fideiussione sottoscritto il 1° febbraio 2002 a garanzia delle obbligazioni di , titolare di impresa, nonché la condanna della banca Persona_1 alla restituzione della somma di euro 18.167,85, oltre interessi e risarcimento danni, da liquidarsi in via equitativa.
A fondamento della domanda, l'attore ha sostenuto che: a) il 1°.2.2002, aveva prestato fideiussione omnibus, per un importo complessivo di euro 10.072,00, in relazione al rapporto di conto corrente n. 813840, intestato a , acceso presso la Persona_1 filiale di Vibo Valentia Marina della “Banca Popolare di Crotone” (poi “ Controparte_3
”), a garanzia del fido di euro 6.714,00, poi aumentato, il 13.12.2002, ad
[...] euro 15.000,00, con successiva estensione della garanzia fideiussoria del con Pt_1 atto del 17.12.2002, sino alla concorrenza di euro 19.500,00; b) il 4.4.2008, l'attore, a seguito dell'insolvenza di , aveva saldato il debito, tramite un bonifico Persona_1 di euro 18.167,85; c) durante i sei anni di efficacia della fideiussione, l'attore, più volte, aveva rappresentato ad un responsabile della banca (tale i suoi dubbi riguardo la Per_2 solvibilità di , prospettando la possibilità di revocare la fideiussione, ma Persona_1 era stato rassicurato sulla solidità economica dell'impresa garantita e sul fatto che, qualora si fosse ravvisata la necessità di utilizzare la somma coperta dalla garanzia fideiussoria, sarebbe stato prontamente avvisato;
d) tuttavia, senza alcun preventivo avviso, la somma era stata utilizzata dalla banca.
Premesso questo, l'attore ha affermato che la banca convenuta aveva violato i principi di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto, non avendo vigilato sull'andamento del merito creditizio della debitrice e consentendo il protrarsi e l'aggravamento dell'affidamento concessole, nonostante l'evidente stato di difficoltà economica della stessa, cosicché aveva violato l'art. 1956 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria il 16.10.2012, si è costituita in giudizio la (oggi Controparte_3 CP_1
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda e sostenendo,
[...] comunque, la sua infondatezza nel merito.
In particolare, la banca convenuta ha affermato che: a) erano inammissibili la domanda di risoluzione della fideiussione e quella di restituzione della prestazione eseguita, in quanto fondate sul presupposto errato che il contratto di fideiussione fosse a prestazioni corrispettive, anziché negozio unilaterale;
b) l'attore difettava di legittimazione e, comunque, di titolarità del diritto fatto valere in giudizio, perché il pagamento, di cui
3 chiedeva la restituzione, era stato effettuato da persona diversa ( ); c) il Persona_3 negozio giuridico a mezzo del quale l'attore aveva prestato fideiussione omnibus in favore della banca aveva natura di contratto autonomo di garanzia, con la conseguenza che il garante non poteva opporre al creditore alcuna eccezione, compresa quella fondata sull'art. 1956 c.c., di cui, comunque, difettavano i presupposti.
Conclusa la fase istruttoria, consistita nella produzione documentale delle parti e nell'esame dei testimoni, la causa, all'udienza del 17.10.2019, è stata discussa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e trattenuta in decisione, previo deposito di note conclusive autorizzate.
2. La sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 948 del 17.10.2019, il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la domanda attorea ed ha condannato al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il Tribunale, in sintesi, ha rilevato che: a) aveva effettivamente prestato Parte_1 garanzia a favore di e, in data 4.4.2008, era stato effettuato un Persona_1 versamento di euro 18.167,85 per l'estinzione della posizione debitoria;
b) non vi erano i presupposti per applicare l'art. 1956 c.c., poiché non era stata fornita prova sufficiente della circostanza che la banca fosse a conoscenza delle difficoltà economiche della debitrice al momento della concessione o dell'estensione del credito e che avesse concesso nuovi finanziamenti in un momento in cui le condizioni della debitrice principale erano già compromesse;
c) d'altra parte, non risultava prodotto il contratto principale, dal quale derivava il debito garantito, necessario per verificare l'entità effettiva dell'obbligazione e la proporzione della fideiussione;
d) le spese di lite dovevano essere poste a carico dell'attore soccombente.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato il 29.12.2019, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale, chiedendone la riforma, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, lamentando, con un unico e alquanto articolato motivo, rubricato
“Omessa valutazione di elementi di prova emersi nel corso del giudizio di primo grado,
4 violazione di legge, insufficiente motivazione e artificiosa rappresentazione dei fatti di causa”: a) la violazione dell'art.1956 c.c. e dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie (con particolare riferimento alla prova della conoscenza, da parte della banca, dello stato di insolvenza della debitrice principale, essendo state mal valutate le deposizioni rese dai testimoni e e trascurati i documenti prodotti Testimone_1 Testimone_2 che avrebbero dovuto indurre il giudice a ritenere i presupposti di cui all'art. 1956 c.c. e, segnatamente, la conoscenza da parte della banca delle precarie condizioni economiche della debitrice principale, la quale a partire dal 2005 e, soprattutto, dal luglio del 2006, aveva iniziato a risentire di problemi economici;
nonché all'applicazione di tassi di interesse oltre la soglia consentita); b) l'omessa pronuncia circa l'esistenza di un indebito oggettivo, pari alla somma di euro 3.369,72, derivante dalla differenza tra quanto pagato dal (euro 18.167,85) e quanto effettivamente dovuto a titolo di fideiussione (euro Pt_1
14.798,13); c) la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust, essendo stato il suo contenuto formulato secondo lo schema dell'A.B.I., dichiarato contrario ai principi sulla libera concorrenza dalla Banca d'Italia con provvedimento del
2.5.2005 e ritenuto nullo dalla giurisprudenza di legittimità.
Ha sostenuto, peraltro, l'infondatezza o l'inammissibilità delle eccezioni sollevate dalla banca nel giudizio di primo grado, concernenti: 1) il difetto di legittimazione attiva di
2) l'inammissibilità delle domande di risoluzione del contratto e di Parte_1 restituzione di quanto pagato in esecuzione dello stesso;
3) la qualificazione giuridica della fideiussione come atto unilaterale o contratto autonomo di garanzia, dato che non figurava la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, con conseguente erroneo rigetto della domanda di risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c. Ha concluso come sopra riportato.
Con memoria di costituzione ed appello incidentale condizionato, presentata il 26.3.2020, si è costituita in giudizio (già Controparte_1 Controparte_3
, la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello principale del per
[...] Pt_1 violazione dell'art. 342 c.p.c. e, quanto al merito, ha chiesto il rigetto dell'appello principale e, in via subordinata, l'accoglimento del proprio appello incidentale condizionato.
In particolare, la banca appellata ha rilevato che: a) non sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 1956 c.c., non essendovi stata alcuna nuova erogazione di
5 credito, ma solo il mantenimento del limite di affidamento originariamente concesso nel
2002, senza successivi incrementi, né era stata consapevolmente aggravata la posizione del garante o concesso credito ad un soggetto insolvente;
b) l'appellante non aveva fornito alcuna prova dell'effettivo peggioramento delle condizioni economiche di né della conoscenza di tale situazione da parte della banca, non Persona_1 essendo sufficienti, a tal fine, le deposizioni dei testimoni escussi;
c) non era fondata l'eccezione di nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust, dato che l'appellante non aveva mai allegato né dimostrato che la garanzia stipulata nel 2002 riproducesse esattamente le clausole oggetto del provvedimento della Banca d'Italia del
2005, fermo restando che la nullità avrebbe colpito, esclusivamente, le singole clausole anticoncorrenziali e non l'intero contratto di garanzia;
d) in relazione all'asserito indebito oggettivo: 1) il pagamento di euro 18.167,85 era dovuto, poiché riferito ad esposizioni debitorie sorte prima del recesso del garante e rientranti nel limite massimo di garanzia;
2) l'importo di euro 14.798,13, indicato dall'appellante, non rappresentava il saldo effettivo dell'esposizione, ma solo la quota capitale, alla quale dovevano aggiungersi interessi e spese;
3) la differenza di euro 3.369,72 non trovava, dunque, alcun riscontro contabile e, in ogni caso, l'attore non aveva dimostrato di aver eseguito personalmente il pagamento, essendo pacifico che la somma era stata versata da;
e) era Persona_3 inammissibile la produzione di una consulenza tecnica d'ufficio, eseguita in un diverso giudizio e, comunque, del tutto irrilevante dal momento che, nel presente giudizio, non era stata sollevata alcuna eccezione circa l'illegittimità del tasso di interesse.
In via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale, ha proposto appello incidentale condizionato, lamentando l'implicito Controparte_1 rigetto da parte del Tribunale, senza, tuttavia, motivazione, di tre eccezioni sollevate dalla banca nel giudizio di primo grado, ossia: 1) inammissibilità delle domande di risoluzione e restituzione della prestazione per essere la fideiussione negozio unilaterale;
2) difetto di legittimazione e di titolarità del rapporto giuridico fatto valere dall'attore; 3) infondatezza della domanda fondata sulla violazione dell'art. 1956 c.c., non applicabile al contratto autonomo di garanzia.
Ha, quindi, ribadito le argomentazioni, su tali questioni, svolte nel giudizio di primo grado ed ha concluso come riportato in epigrafe.
Assegnata la trattazione della causa alla terza sezione di questa Corte di Appello, il collegio, sciogliendo la riserva presa all'esito della prima udienza del 28.4.2020, ha
6 dichiarato inammissibile l'istanza dell'appellante di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata., fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni, successivamente aggiornata.
A seguito della soppressione della III sezione civile della Corte d'Appello di Catanzaro, la causa è stata assegnata alla II sezione civile e rinviata d'ufficio all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.7.2025.
All'esito di tale udienza del 9.7.2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note di trattazione scritta (con cui le parti hanno richiamato le conclusioni già rassegnate ed il difensore dell'Avveniente, in particolare, ha reiterato le istanze istruttorie), la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Con le rispettive comparse conclusionali, le parti hanno, nella sostanza, ribadito e precisato le precedenti rispettive eccezioni e difese.
ha replicato alle difese avversarie con apposita memoria. Parte_1
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Vibo Valentia e, dall'altro, dei motivi di impugnazione principale ed incidentale, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) l'eccezione sollevata dalla banca appellata di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c., oltre che i profili di inammissibilità per domande ed eccezione nuove ex art. 345 c.p.c.; b) l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione per violazione della disciplina antitrust;
c) la legittimazione attiva e la titolarità del diritto fatto valere in giudizio dal d) la Pt_1 qualificazione giuridica del contratto sottoscritto da come fideiussione Parte_1
o contratto autonomo di garanzia;
e) la domanda di risoluzione del contratto proposta da f) i presupposti per l'applicazione dell'art. 1956 c.c. e del diritto del Parte_1 alla restituzione della intera somma di euro 18.167,85 ovvero della somma di Pt_1 euro 3.369,72 ed al risarcimento del danno;
g) la regolamentazione delle spese di lite.
Nell'ordine della trattazione delle questioni suddette deve tenersi conto, peraltro, della circostanza che alcune (segnatamente, quelle concernenti la legittimazione attiva e la
7 titolarità del diritto fatto valere in giudizio dal la qualificazione giuridica del Pt_1 contratto sottoscritto dal come fideiussione o contratto autonomo di garanzia) Pt_1 sono state sollevate da con appello incidentale, ma condizionato Controparte_1 all'accoglimento dell'appello principale.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c.
L'inammissibilità di domande ed eccezioni nuove ex art. 345 c.p.c.
come detto, ha eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello principale, proposto dal perché non conforme ai canoni di cui Pt_1 all'art. 342 c.p.c.
L'eccezione deve essere respinta, salve le precisazioni seguenti.
In effetti, per quanto, alcune argomentazioni dell'atto di appello appaiono prescindere da esplicite censure alla sentenza impugnata ed altre siano poste a fondamento di domande o eccezioni nuove e, pertanto, inammissibili (in particolare, l'eccezione di nullità dei tassi di interessi applicati;
l'eccezione di inadempimento e la domanda di restituzione della somma di euro 3.369,00, quale eccedenza di quella oggetto di garanzia: su quest'ultima, peraltro, v. infra, l'apposito paragrafo), deve osservarsi che l'appello, nel suo nucleo essenziale, fatta eccezione per la questione di nullità delle clausole per violazione delle norme antitrust (su cui, v., infra, il paragrafo 3.1.), può reputarsi conforme al modello di cui all'art. 342 c.p.c. In effetti, esso contiene la censura, sebbene spesso implicita, alla valutazione del Tribunale in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ed al mancato rilievo dell'inadempimento degli obblighi di buona fede da parte della banca e, quindi, degli estremi per la risoluzione del contratto di fideiussione o per l'eccezione di inadempimento, prospettando l'appellante, come effetto dell'accoglimento delle censure, la risoluzione del contratto e, comunque, la liberazione del garante dalla sua obbligazione, con conseguente diritto alla restituzione di quanto pagato.
Come accennato, devono considerarsi inammissibili, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto proposte per la prima volta nel giudizio di appello, l'eccezione di nullità dei tassi di interessi applicati e l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Le altre argomentazioni attengono a profili di asserita nullità delle clausole del contratto, in quanto conformi, secondo l'appellante, allo schema elaborato dall'ABI e considerato
8 non rispettoso del divieto anticoncorrenziale, ossia ad una questione rilevabile d'ufficio; oppure a questioni, per lo più, sollevate da nel corso del giudizio di Controparte_1 primo grado e rimaste assorbite nella decisione.
3. Le questioni di merito
Si tratta, ora, di esaminare le questioni di merito, poste con l'appello principale e con quello incidentale condizionato. Ai fini di una migliore chiarezza espositiva, conviene procedere separatamente.
3.1. L'eccezione di nullità delle clausole negoziali per violazione dell'art. 2 della normativa antitrust.
, con l'impugnazione, lamenta, in verità genericamente, la nullità delle Parte_1 clausole negoziali per violazione dell'art. 2 della normativa antitrust (legge n. 287/1990), richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto (v., in particolare, pagg. 5 e 6 dell'atto di appello).
Il motivo, fondato su una eccezione di nullità sollevata per la prima volta nel giudizio di appello, è inammissibile, per due concomitanti ragioni.
In primo luogo, l'eccezione di nullità è formulata in termini del tutto generici, senza alcun riferimento al contratto stipulato dal Comito, ma soltanto al modello di contratto elaborato dall'Associazione bancaria italiana.
In secondo luogo, non vi è prova della nullità delle clausole suddette.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, è ormai costante nel ritenere che, ai fini del rilievo d'ufficio della nullità di cui si tratta, occorre che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, tra cui, in particolare, oltre all'epoca di stipulazione della fideiussione: a) la produzione del provvedimento della Banca
d'Italia; b) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato;
c) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata (cfr., per tutte, Cass., sez. I, n. 2432/2025; n. 1851/2025).
9 Premesso questo, deve rilevarsi, con riguardo al caso in esame, che: a) non è stato prodotto il provvedimento della Banca d'Italia che ha dichiarato abusive le clausole negoziali di cui si tratta;
b) non vi è prova, nemmeno, della esatta corrispondenza delle clausole negoziali di cui si eccepisce la nullità con quelle oggetto di esame da parte della
Banca d'Italia nel provvedimento citato;
c) non viene indicata la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul garante.
3.2. La domanda di risoluzione del contratto proposta da I presupposti Parte_1 per l'applicazione dell'art. 1956 c.c. e del diritto del alla restituzione della intera Pt_1 somma di euro 18.167,85
Il nucleo essenziale dell'appello principale concerne il mancato rilievo da parte del
Tribunale della condotta abusiva della banca, consistita, secondo l'appellante, nel continuare a concedere credito a , sebbene, per come emerso dagli esiti Persona_1 dell'istruttoria, fosse a conoscenza dell'aggravarsi delle sue condizioni economiche e senza, peraltro, chiedere a quale garante, l'apposita autorizzazione di Parte_1 cui all'art. 1956 c.c., in violazione, pertanto, degli obblighi di buona fede e dei doveri di monitoraggio della situazione economica del debitore principale.
Tale inadempimento agli obblighi di buona fede, secondo l'appellante, comporta la risoluzione del contratto di fideiussione e, comunque, la liberazione del garante.
Il motivo non è fondato.
Osserva la Corte, in primo luogo, che il contratto di fideiussione o di garanzia, non essendo a prestazioni corrispettive, non è suscettibile di risoluzione per inadempimento.
Con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 1956 c.c., deve premettersi che tale disposizione prevede che “Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.
Dall'istruttoria e, segnatamente, dalle deposizioni testimoniali è emerso che Pt_1
durante il rapporto contrattuale di cui si tratta, si è recato presso la filiale di Vibo
[...]
Valentia, frazione Marina, della banca per vari motivi e, in alcune occasioni, ha cercato
10 di ottenere informazioni su eventuali movimenti di danaro anomali da parte della figlia
(cfr. le testimonianze di e di . Per_1 Testimone_3 Testimone_1
Ora, anche volendo ritenere credibili le ulteriori affermazioni di alcuni testimoni
(segnatamente, del dipendente dei figli del nonché di , Tes_1 Pt_1 Testimone_2 figlio di ), in ordine al fatto che il (funzionario della banca) ed Parte_1 Per_2 un non meglio individuato cassiere abbiano rassicurato l'appellante circa il fatto che la situazione debitoria di non fosse allarmante, non se ne desume la Persona_1 conoscenza da parte della banca dell'aggravamento di tale situazione, ma, semmai,
l'ignoranza. Peraltro, dalle testimonianze citate non si evince il periodo in cui l'appellante avrebbe ricevuto rassicurazioni circa il regolare andamento del rapporto di conto corrente (elemento indispensabile per verificare se avesse già Persona_1 subito, all'epoca, un aggravamento della sua situazione economica e, quindi, se, in ipotesi, la persistente concessione della linea di credito possa costituire violazione degli obblighi di buona fede sulla banca).
L'ignoranza da parte della banca del peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale, trova conferma, del resto, nel fatto che, come affermato dallo stesso appellante, esso cominciò a manifestarsi soltanto dopo l'alluvione del 3.7.2006 (v. pag.
18 dell'atto di appello: “Solo a partire dal 2005, ed in particolar modo dopo l'alluvione avvenuta il 3 luglio 2006… cominciò a risentire maggiormente i problemi di natura economica”), cosicché, poiché ha inviato la lettera di recesso dal Parte_1 contratto di garanzia il 5.2.2007, avrebbe dovuto dimostrare che, in tale breve lasso di tempo (circa sette mesi), la banca aveva a sua disposizione elementi obiettivi per dedurre che le condizioni patrimoniali di erano divenute tali da rendere Persona_1 notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Sotto questo profilo, la prova è, del tutto, deficitaria.
In particolare, non è sufficiente l'atto di pignoramento di crediti presso terzi soggetti effettuato da (agente della riscossione per la provincia di Vibo Controparte_4
Valentia) a carico di del 22.12.2012, fondato su crediti riportati da Persona_1 cartelle di pagamento, di cui solo tre risultano notificate nel periodo suddetto (cfr. la produzione documentale del nel giudizio di primo grado). Pt_1
Sotto altro profilo, dovendosi presumere, in ragione dello stretto legame di parentela, che ben conoscesse (o, quanto meno, ben potesse conoscere) la situazione Parte_1 economica e finanziaria della figlia deve escludersi, sulla base della costante Per_1
11 giurisprudenza (v., ad esempio, Cass., sez. III, n. 16822/2024; n. 20713/2023), che possa invocare la liberazione dalla sua obbligazione, ai sensi dell'art. 1956 c.c., per il periodo precedente il recesso del 5.2.2007 (trasmesso alla sede della Banca Popolare di Crotone, ora il 5.3.2007: v. missiva di riscontro del 5.3.2007). Controparte_1
Infine (la trattazione per ultimo di tale argomento dipende dal fatto che è stato eccepito con l'appello incidentale condizionato), non potrebbe nemmeno applicarsi alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 1956 c.c., dovendosi qualificare il contratto, non già come fideiussione, ma contratto autonomo di garanzia, in virtù delle clausole che: a) impegnavano il garante al rimborso alla banca le somme che, incassate dalla banca stessa per le obbligazioni garantite, dovessero essere restituite per annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti o per qualsiasi altro motivo (art. 2); b) gli precludevano i benefici di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6); c) lo obbligavano a pagare immediatamente alla banca, a semplice sua richiesta scritta, quanto dovuto dal debitore principale (art. 7); d) prevedevano la garanzia della restituzione delle somme erogate, anche in caso di dichiarazione di invalidità delle obbligazioni garantite (art. 8).
Si tratta di clausole che escludono il rapporto accessorio, tipico della fideiussione, tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia e, quindi, configurano l'accordo negoziale come contratto autonomo di garanzia (al quale non è applicabile l'art. 1956
c.c.: cfr., in motivazione, Cass. n. 23900/2006).
Ne consegue che non ha titolo, sulla base dei principi e delle Parte_1 disposizioni invocati (principio di buona fede;
liberazione ex art. 1956 c.c.) ad ottenere la restituzione della somma pagata per estinguere la sua obbligazione di garanzia.
3.3. La domanda di restituzione della somma di euro 3.369,00, quale eccedenza di quella oggetto di garanzia
Il sotto diverso aspetto, lamenta il mancato riconoscimento del diritto alla Pt_1 restituzione della somma di euro 3.369,00, quale eccedenza di quella oggetto di garanzia, rilevando che, per come emerge dalle stesse affermazioni del difensore della banca in sede di note conclusive del giudizio di primo grado, a fronte di un debito, a titolo di fideiussione, di euro 14.798,13, il ha pagato la maggiore somma di euro Pt_1
18.167,85.
12 Il motivo, come accennato, è inammissibile, in quanto configura, in realtà, una domanda nuova, vietata ai sensi dell'art. 345 c.p.c., già oggetto di preclusione intercorsa nel giudizio di primo grado.
In effetti, la circostanza di un pagamento in eccedenza rispetto al debito è stata allegata, per la prima volta, nel giudizio di primo grado, soltanto in occasione della discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (v. il verbale di udienza del 17.10.2019).
Del resto, essa costituisce una causa petendi della restituzione di tale presunta eccedenza del tutto diversa rispetto a quella fatta valere con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e con la memoria di cui all'art. 183, comma 6°, n. 1 c.p.c., allorché il aveva affermato, a fondamento della domanda di indebito, la Pt_1 risoluzione del contratto di fideiussione o, comunque, la sua liberazione dall'obbligazione ai sensi dell'art. 1956 c.c., senza contestare l'entità della somma oggetto di obbligazione e la sua corrispondenza con quanto pagato il 4.4.2008.
In secondo luogo, per come si evince dalla lettera del 5.3.2007 della banca, la somma di euro 14.798,13 non rappresentava il saldo totale dell'esposizione, dovendosi aggiungersi competenze e spese fino al saldo, avvenuto oltre un anno dopo (con il bonifico del
4.4.2008).
Ad ogni modo, è assorbente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Pt_1
a chiedere la restituzione del preteso pagamento indebito, sollevata in primo
[...] grado di giudizio da e riproposta con l'appello incidentale Controparte_1 condizionato.
In effetti, il pagamento risulta effettuato da tramite un bonifico eseguito Parte_1 utilizzando la provvista del conto corrente bancario (n. 872998) del figlio , sul Per_3 quale l'appellante in via principale operava come mero delegato (v. allegato n. 2 della produzione documentale del . Pt_1
Ne consegue che, come chiarito in giurisprudenza, poiché la delega vale soltanto a vincolare la banca alla esecuzione dell'operazione (v., ad esempio, Cass., sez. III, n.
859/2020; n. 11866/2007), il pagamento deve ritenersi imputabile al titolare del conto, ossia a , e l'effetto liberatorio di consegue ai sensi Persona_3 Parte_1 dell'art. 1180 c.c., ossia a titolo di adempimento del terzo.
Ne consegue che solo , al quale è imputabile il pagamento, sarebbe Persona_3 legittimato alla reputazione dell'indebito (cfr. Cass., sez. I, n. 30446/2019; sez. III, n.
4340/1980: in ipotesi di estinzione dell'obbligazione per adempimento di un terzo,
13 secondo la previsione dell'art 1180 c.c., ad opera di un soggetto estraneo al rapporto, il pagamento resta riferibile al terzo medesimo, al quale, pertanto, spetta l'azione di ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi e nel concorso delle condizioni degli artt. 2033 ss. c.c.).
3.4. Valutazioni conclusive
Richiamate le valutazioni e le considerazioni sopra esposte, la sentenza del Tribunale, fatte salve le precisazioni di cui ai paragrafi che precedono, deve essere confermata, risultando infondate, nella parte in cui sono ammissibili, le domande proposte e le eccezioni sollevate dal Pt_1
4. Le spese di lite e l'applicazione dell'art 13 comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002
La conferma della sentenza impugnata sulla statuizione di rigetto della domanda proposta da non consente una nuova valutazione della condanna al pagamento Parte_1 delle spese del giudizio di primo grado, non oggetto di specifica censura.
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza nel merito dell'appellante in via principale e si liquidano come in dispositivo, applicando il d.m. n.
55/2014, per come modificato con d.m. n. 147/2022 (per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), applicando i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi per quelle di trattazione/istruttoria e di decisione, tenuto conto del limitato impegno richiesto nello svolgimento della relativa attività professionale (l'attività di trattazione ed istruttoria si è limitata ad una nuova valutazione delle prove documentali acquisite nel giudizio di primo grado e alla interlocuzione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
quella decisionale è consistita nel solo deposito della comparsa conclusionale e, in massima parte, in ripetizione e precisazione delle difese svolte in precedenza).
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 3.933,00
(euro 1.134,00 per la fase di studio della controversia;
euro 921,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 922,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 956,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
14 Tenuto conto del rigetto dell'impugnazione principale proposta dal sussistono, Pt_1 inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante medesimo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e su quello incidentale condizionato Parte_1 proposta da avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 948 Controparte_1 del 17.10.2019, pubblicata in pari data, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in complessivi CP_1 euro 3.933,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario nella misura del 15%, come per legge;
- dichiara che il Comito è tenuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n.115/2002, a pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
15
Sezione seconda civile
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 19/2020 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 19/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto fideiussione, tra:
codice fiscale , nato a [...] il 19 Parte_1 C.F._1 giugno 1947, ivi residente a[...], rappresentato e difeso, dall' avv. Salvatore Sorbilli, come da procura rilasciata in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in Vibo Valentia, alla via Carmine n. 48,
Appellante
e con sede in Modena, via San Carlo, 8/20, codice fiscale Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., ing. rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1 CP_2
MA TE LO, come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Aldo
Barbaro, 25 presso lo studio professionale dell'avv. MA Mirigliani
Appellata/appellante incidentale
1
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello di Catanzaro adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere: - Accogliere preliminarmente
l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata;
- In via principale e nel merito, in riforma integrale della sentenza n. 948/19 R. Sent. - n. 869/12 R.G. del
Tribunale di Vibo Valentia, Dott.ssa Francesca Vesci, depositata il 17 ottobre 2019, accogliere le richieste formulate nel primo grado di giudizio, e, dunque, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di fideiussione sottoscritto dal Sig. Pt_1 per palese violazione del principio di buona fede e mancata vigilanza del
[...] merito creditizio, e, per l'effetto, condannare la Controparte_3 oggi (P.iva ) alla restituzione della somma di € Controparte_1 P.IVA_2
18.167,85, oltre ancora al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di legge nella misura che questa Ecc.ma Corte riterrà equa e di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. In subordine alla restituzione di euro 369,00 (rectius, di euro
3.369,72; n.d.c.e.) pagati in più così come confermato dalla stessa - Con vittoria CP_1 di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.” per il procuratore dell'appellata “Si chiede che l'ecc.ma Corte di Controparte_1 appello adita, previo rigetto dell'istanza di inibitoria, voglia: − dichiarare
l'inammissibilità dell'appello e comunque rigettarlo;
− in caso di accoglimento dell'appello incidentale (rectius: principale;
n.d.c.e.), accogliere l'appello incidentale condizionato e, per l'effetto, previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata, dichiarare l'inammissibilità della domanda e, comunque, rigettarla. Con vittoria di spese e competenze”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia
Con atto di citazione notificato il 20.4.2012, ha convenuto in giudizio Parte_1 la (oggi , chiedendo la Controparte_3 Controparte_1
2 risoluzione del contratto di fideiussione sottoscritto il 1° febbraio 2002 a garanzia delle obbligazioni di , titolare di impresa, nonché la condanna della banca Persona_1 alla restituzione della somma di euro 18.167,85, oltre interessi e risarcimento danni, da liquidarsi in via equitativa.
A fondamento della domanda, l'attore ha sostenuto che: a) il 1°.2.2002, aveva prestato fideiussione omnibus, per un importo complessivo di euro 10.072,00, in relazione al rapporto di conto corrente n. 813840, intestato a , acceso presso la Persona_1 filiale di Vibo Valentia Marina della “Banca Popolare di Crotone” (poi “ Controparte_3
”), a garanzia del fido di euro 6.714,00, poi aumentato, il 13.12.2002, ad
[...] euro 15.000,00, con successiva estensione della garanzia fideiussoria del con Pt_1 atto del 17.12.2002, sino alla concorrenza di euro 19.500,00; b) il 4.4.2008, l'attore, a seguito dell'insolvenza di , aveva saldato il debito, tramite un bonifico Persona_1 di euro 18.167,85; c) durante i sei anni di efficacia della fideiussione, l'attore, più volte, aveva rappresentato ad un responsabile della banca (tale i suoi dubbi riguardo la Per_2 solvibilità di , prospettando la possibilità di revocare la fideiussione, ma Persona_1 era stato rassicurato sulla solidità economica dell'impresa garantita e sul fatto che, qualora si fosse ravvisata la necessità di utilizzare la somma coperta dalla garanzia fideiussoria, sarebbe stato prontamente avvisato;
d) tuttavia, senza alcun preventivo avviso, la somma era stata utilizzata dalla banca.
Premesso questo, l'attore ha affermato che la banca convenuta aveva violato i principi di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto, non avendo vigilato sull'andamento del merito creditizio della debitrice e consentendo il protrarsi e l'aggravamento dell'affidamento concessole, nonostante l'evidente stato di difficoltà economica della stessa, cosicché aveva violato l'art. 1956 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria il 16.10.2012, si è costituita in giudizio la (oggi Controparte_3 CP_1
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda e sostenendo,
[...] comunque, la sua infondatezza nel merito.
In particolare, la banca convenuta ha affermato che: a) erano inammissibili la domanda di risoluzione della fideiussione e quella di restituzione della prestazione eseguita, in quanto fondate sul presupposto errato che il contratto di fideiussione fosse a prestazioni corrispettive, anziché negozio unilaterale;
b) l'attore difettava di legittimazione e, comunque, di titolarità del diritto fatto valere in giudizio, perché il pagamento, di cui
3 chiedeva la restituzione, era stato effettuato da persona diversa ( ); c) il Persona_3 negozio giuridico a mezzo del quale l'attore aveva prestato fideiussione omnibus in favore della banca aveva natura di contratto autonomo di garanzia, con la conseguenza che il garante non poteva opporre al creditore alcuna eccezione, compresa quella fondata sull'art. 1956 c.c., di cui, comunque, difettavano i presupposti.
Conclusa la fase istruttoria, consistita nella produzione documentale delle parti e nell'esame dei testimoni, la causa, all'udienza del 17.10.2019, è stata discussa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e trattenuta in decisione, previo deposito di note conclusive autorizzate.
2. La sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 948 del 17.10.2019, il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la domanda attorea ed ha condannato al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il Tribunale, in sintesi, ha rilevato che: a) aveva effettivamente prestato Parte_1 garanzia a favore di e, in data 4.4.2008, era stato effettuato un Persona_1 versamento di euro 18.167,85 per l'estinzione della posizione debitoria;
b) non vi erano i presupposti per applicare l'art. 1956 c.c., poiché non era stata fornita prova sufficiente della circostanza che la banca fosse a conoscenza delle difficoltà economiche della debitrice al momento della concessione o dell'estensione del credito e che avesse concesso nuovi finanziamenti in un momento in cui le condizioni della debitrice principale erano già compromesse;
c) d'altra parte, non risultava prodotto il contratto principale, dal quale derivava il debito garantito, necessario per verificare l'entità effettiva dell'obbligazione e la proporzione della fideiussione;
d) le spese di lite dovevano essere poste a carico dell'attore soccombente.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato il 29.12.2019, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale, chiedendone la riforma, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, lamentando, con un unico e alquanto articolato motivo, rubricato
“Omessa valutazione di elementi di prova emersi nel corso del giudizio di primo grado,
4 violazione di legge, insufficiente motivazione e artificiosa rappresentazione dei fatti di causa”: a) la violazione dell'art.1956 c.c. e dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie (con particolare riferimento alla prova della conoscenza, da parte della banca, dello stato di insolvenza della debitrice principale, essendo state mal valutate le deposizioni rese dai testimoni e e trascurati i documenti prodotti Testimone_1 Testimone_2 che avrebbero dovuto indurre il giudice a ritenere i presupposti di cui all'art. 1956 c.c. e, segnatamente, la conoscenza da parte della banca delle precarie condizioni economiche della debitrice principale, la quale a partire dal 2005 e, soprattutto, dal luglio del 2006, aveva iniziato a risentire di problemi economici;
nonché all'applicazione di tassi di interesse oltre la soglia consentita); b) l'omessa pronuncia circa l'esistenza di un indebito oggettivo, pari alla somma di euro 3.369,72, derivante dalla differenza tra quanto pagato dal (euro 18.167,85) e quanto effettivamente dovuto a titolo di fideiussione (euro Pt_1
14.798,13); c) la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust, essendo stato il suo contenuto formulato secondo lo schema dell'A.B.I., dichiarato contrario ai principi sulla libera concorrenza dalla Banca d'Italia con provvedimento del
2.5.2005 e ritenuto nullo dalla giurisprudenza di legittimità.
Ha sostenuto, peraltro, l'infondatezza o l'inammissibilità delle eccezioni sollevate dalla banca nel giudizio di primo grado, concernenti: 1) il difetto di legittimazione attiva di
2) l'inammissibilità delle domande di risoluzione del contratto e di Parte_1 restituzione di quanto pagato in esecuzione dello stesso;
3) la qualificazione giuridica della fideiussione come atto unilaterale o contratto autonomo di garanzia, dato che non figurava la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, con conseguente erroneo rigetto della domanda di risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c. Ha concluso come sopra riportato.
Con memoria di costituzione ed appello incidentale condizionato, presentata il 26.3.2020, si è costituita in giudizio (già Controparte_1 Controparte_3
, la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello principale del per
[...] Pt_1 violazione dell'art. 342 c.p.c. e, quanto al merito, ha chiesto il rigetto dell'appello principale e, in via subordinata, l'accoglimento del proprio appello incidentale condizionato.
In particolare, la banca appellata ha rilevato che: a) non sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 1956 c.c., non essendovi stata alcuna nuova erogazione di
5 credito, ma solo il mantenimento del limite di affidamento originariamente concesso nel
2002, senza successivi incrementi, né era stata consapevolmente aggravata la posizione del garante o concesso credito ad un soggetto insolvente;
b) l'appellante non aveva fornito alcuna prova dell'effettivo peggioramento delle condizioni economiche di né della conoscenza di tale situazione da parte della banca, non Persona_1 essendo sufficienti, a tal fine, le deposizioni dei testimoni escussi;
c) non era fondata l'eccezione di nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust, dato che l'appellante non aveva mai allegato né dimostrato che la garanzia stipulata nel 2002 riproducesse esattamente le clausole oggetto del provvedimento della Banca d'Italia del
2005, fermo restando che la nullità avrebbe colpito, esclusivamente, le singole clausole anticoncorrenziali e non l'intero contratto di garanzia;
d) in relazione all'asserito indebito oggettivo: 1) il pagamento di euro 18.167,85 era dovuto, poiché riferito ad esposizioni debitorie sorte prima del recesso del garante e rientranti nel limite massimo di garanzia;
2) l'importo di euro 14.798,13, indicato dall'appellante, non rappresentava il saldo effettivo dell'esposizione, ma solo la quota capitale, alla quale dovevano aggiungersi interessi e spese;
3) la differenza di euro 3.369,72 non trovava, dunque, alcun riscontro contabile e, in ogni caso, l'attore non aveva dimostrato di aver eseguito personalmente il pagamento, essendo pacifico che la somma era stata versata da;
e) era Persona_3 inammissibile la produzione di una consulenza tecnica d'ufficio, eseguita in un diverso giudizio e, comunque, del tutto irrilevante dal momento che, nel presente giudizio, non era stata sollevata alcuna eccezione circa l'illegittimità del tasso di interesse.
In via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale, ha proposto appello incidentale condizionato, lamentando l'implicito Controparte_1 rigetto da parte del Tribunale, senza, tuttavia, motivazione, di tre eccezioni sollevate dalla banca nel giudizio di primo grado, ossia: 1) inammissibilità delle domande di risoluzione e restituzione della prestazione per essere la fideiussione negozio unilaterale;
2) difetto di legittimazione e di titolarità del rapporto giuridico fatto valere dall'attore; 3) infondatezza della domanda fondata sulla violazione dell'art. 1956 c.c., non applicabile al contratto autonomo di garanzia.
Ha, quindi, ribadito le argomentazioni, su tali questioni, svolte nel giudizio di primo grado ed ha concluso come riportato in epigrafe.
Assegnata la trattazione della causa alla terza sezione di questa Corte di Appello, il collegio, sciogliendo la riserva presa all'esito della prima udienza del 28.4.2020, ha
6 dichiarato inammissibile l'istanza dell'appellante di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata., fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni, successivamente aggiornata.
A seguito della soppressione della III sezione civile della Corte d'Appello di Catanzaro, la causa è stata assegnata alla II sezione civile e rinviata d'ufficio all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.7.2025.
All'esito di tale udienza del 9.7.2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note di trattazione scritta (con cui le parti hanno richiamato le conclusioni già rassegnate ed il difensore dell'Avveniente, in particolare, ha reiterato le istanze istruttorie), la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Con le rispettive comparse conclusionali, le parti hanno, nella sostanza, ribadito e precisato le precedenti rispettive eccezioni e difese.
ha replicato alle difese avversarie con apposita memoria. Parte_1
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Vibo Valentia e, dall'altro, dei motivi di impugnazione principale ed incidentale, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) l'eccezione sollevata dalla banca appellata di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c., oltre che i profili di inammissibilità per domande ed eccezione nuove ex art. 345 c.p.c.; b) l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione per violazione della disciplina antitrust;
c) la legittimazione attiva e la titolarità del diritto fatto valere in giudizio dal d) la Pt_1 qualificazione giuridica del contratto sottoscritto da come fideiussione Parte_1
o contratto autonomo di garanzia;
e) la domanda di risoluzione del contratto proposta da f) i presupposti per l'applicazione dell'art. 1956 c.c. e del diritto del Parte_1 alla restituzione della intera somma di euro 18.167,85 ovvero della somma di Pt_1 euro 3.369,72 ed al risarcimento del danno;
g) la regolamentazione delle spese di lite.
Nell'ordine della trattazione delle questioni suddette deve tenersi conto, peraltro, della circostanza che alcune (segnatamente, quelle concernenti la legittimazione attiva e la
7 titolarità del diritto fatto valere in giudizio dal la qualificazione giuridica del Pt_1 contratto sottoscritto dal come fideiussione o contratto autonomo di garanzia) Pt_1 sono state sollevate da con appello incidentale, ma condizionato Controparte_1 all'accoglimento dell'appello principale.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c.
L'inammissibilità di domande ed eccezioni nuove ex art. 345 c.p.c.
come detto, ha eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello principale, proposto dal perché non conforme ai canoni di cui Pt_1 all'art. 342 c.p.c.
L'eccezione deve essere respinta, salve le precisazioni seguenti.
In effetti, per quanto, alcune argomentazioni dell'atto di appello appaiono prescindere da esplicite censure alla sentenza impugnata ed altre siano poste a fondamento di domande o eccezioni nuove e, pertanto, inammissibili (in particolare, l'eccezione di nullità dei tassi di interessi applicati;
l'eccezione di inadempimento e la domanda di restituzione della somma di euro 3.369,00, quale eccedenza di quella oggetto di garanzia: su quest'ultima, peraltro, v. infra, l'apposito paragrafo), deve osservarsi che l'appello, nel suo nucleo essenziale, fatta eccezione per la questione di nullità delle clausole per violazione delle norme antitrust (su cui, v., infra, il paragrafo 3.1.), può reputarsi conforme al modello di cui all'art. 342 c.p.c. In effetti, esso contiene la censura, sebbene spesso implicita, alla valutazione del Tribunale in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ed al mancato rilievo dell'inadempimento degli obblighi di buona fede da parte della banca e, quindi, degli estremi per la risoluzione del contratto di fideiussione o per l'eccezione di inadempimento, prospettando l'appellante, come effetto dell'accoglimento delle censure, la risoluzione del contratto e, comunque, la liberazione del garante dalla sua obbligazione, con conseguente diritto alla restituzione di quanto pagato.
Come accennato, devono considerarsi inammissibili, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto proposte per la prima volta nel giudizio di appello, l'eccezione di nullità dei tassi di interessi applicati e l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Le altre argomentazioni attengono a profili di asserita nullità delle clausole del contratto, in quanto conformi, secondo l'appellante, allo schema elaborato dall'ABI e considerato
8 non rispettoso del divieto anticoncorrenziale, ossia ad una questione rilevabile d'ufficio; oppure a questioni, per lo più, sollevate da nel corso del giudizio di Controparte_1 primo grado e rimaste assorbite nella decisione.
3. Le questioni di merito
Si tratta, ora, di esaminare le questioni di merito, poste con l'appello principale e con quello incidentale condizionato. Ai fini di una migliore chiarezza espositiva, conviene procedere separatamente.
3.1. L'eccezione di nullità delle clausole negoziali per violazione dell'art. 2 della normativa antitrust.
, con l'impugnazione, lamenta, in verità genericamente, la nullità delle Parte_1 clausole negoziali per violazione dell'art. 2 della normativa antitrust (legge n. 287/1990), richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto (v., in particolare, pagg. 5 e 6 dell'atto di appello).
Il motivo, fondato su una eccezione di nullità sollevata per la prima volta nel giudizio di appello, è inammissibile, per due concomitanti ragioni.
In primo luogo, l'eccezione di nullità è formulata in termini del tutto generici, senza alcun riferimento al contratto stipulato dal Comito, ma soltanto al modello di contratto elaborato dall'Associazione bancaria italiana.
In secondo luogo, non vi è prova della nullità delle clausole suddette.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, è ormai costante nel ritenere che, ai fini del rilievo d'ufficio della nullità di cui si tratta, occorre che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, tra cui, in particolare, oltre all'epoca di stipulazione della fideiussione: a) la produzione del provvedimento della Banca
d'Italia; b) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato;
c) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata (cfr., per tutte, Cass., sez. I, n. 2432/2025; n. 1851/2025).
9 Premesso questo, deve rilevarsi, con riguardo al caso in esame, che: a) non è stato prodotto il provvedimento della Banca d'Italia che ha dichiarato abusive le clausole negoziali di cui si tratta;
b) non vi è prova, nemmeno, della esatta corrispondenza delle clausole negoziali di cui si eccepisce la nullità con quelle oggetto di esame da parte della
Banca d'Italia nel provvedimento citato;
c) non viene indicata la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul garante.
3.2. La domanda di risoluzione del contratto proposta da I presupposti Parte_1 per l'applicazione dell'art. 1956 c.c. e del diritto del alla restituzione della intera Pt_1 somma di euro 18.167,85
Il nucleo essenziale dell'appello principale concerne il mancato rilievo da parte del
Tribunale della condotta abusiva della banca, consistita, secondo l'appellante, nel continuare a concedere credito a , sebbene, per come emerso dagli esiti Persona_1 dell'istruttoria, fosse a conoscenza dell'aggravarsi delle sue condizioni economiche e senza, peraltro, chiedere a quale garante, l'apposita autorizzazione di Parte_1 cui all'art. 1956 c.c., in violazione, pertanto, degli obblighi di buona fede e dei doveri di monitoraggio della situazione economica del debitore principale.
Tale inadempimento agli obblighi di buona fede, secondo l'appellante, comporta la risoluzione del contratto di fideiussione e, comunque, la liberazione del garante.
Il motivo non è fondato.
Osserva la Corte, in primo luogo, che il contratto di fideiussione o di garanzia, non essendo a prestazioni corrispettive, non è suscettibile di risoluzione per inadempimento.
Con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 1956 c.c., deve premettersi che tale disposizione prevede che “Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.
Dall'istruttoria e, segnatamente, dalle deposizioni testimoniali è emerso che Pt_1
durante il rapporto contrattuale di cui si tratta, si è recato presso la filiale di Vibo
[...]
Valentia, frazione Marina, della banca per vari motivi e, in alcune occasioni, ha cercato
10 di ottenere informazioni su eventuali movimenti di danaro anomali da parte della figlia
(cfr. le testimonianze di e di . Per_1 Testimone_3 Testimone_1
Ora, anche volendo ritenere credibili le ulteriori affermazioni di alcuni testimoni
(segnatamente, del dipendente dei figli del nonché di , Tes_1 Pt_1 Testimone_2 figlio di ), in ordine al fatto che il (funzionario della banca) ed Parte_1 Per_2 un non meglio individuato cassiere abbiano rassicurato l'appellante circa il fatto che la situazione debitoria di non fosse allarmante, non se ne desume la Persona_1 conoscenza da parte della banca dell'aggravamento di tale situazione, ma, semmai,
l'ignoranza. Peraltro, dalle testimonianze citate non si evince il periodo in cui l'appellante avrebbe ricevuto rassicurazioni circa il regolare andamento del rapporto di conto corrente (elemento indispensabile per verificare se avesse già Persona_1 subito, all'epoca, un aggravamento della sua situazione economica e, quindi, se, in ipotesi, la persistente concessione della linea di credito possa costituire violazione degli obblighi di buona fede sulla banca).
L'ignoranza da parte della banca del peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale, trova conferma, del resto, nel fatto che, come affermato dallo stesso appellante, esso cominciò a manifestarsi soltanto dopo l'alluvione del 3.7.2006 (v. pag.
18 dell'atto di appello: “Solo a partire dal 2005, ed in particolar modo dopo l'alluvione avvenuta il 3 luglio 2006… cominciò a risentire maggiormente i problemi di natura economica”), cosicché, poiché ha inviato la lettera di recesso dal Parte_1 contratto di garanzia il 5.2.2007, avrebbe dovuto dimostrare che, in tale breve lasso di tempo (circa sette mesi), la banca aveva a sua disposizione elementi obiettivi per dedurre che le condizioni patrimoniali di erano divenute tali da rendere Persona_1 notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Sotto questo profilo, la prova è, del tutto, deficitaria.
In particolare, non è sufficiente l'atto di pignoramento di crediti presso terzi soggetti effettuato da (agente della riscossione per la provincia di Vibo Controparte_4
Valentia) a carico di del 22.12.2012, fondato su crediti riportati da Persona_1 cartelle di pagamento, di cui solo tre risultano notificate nel periodo suddetto (cfr. la produzione documentale del nel giudizio di primo grado). Pt_1
Sotto altro profilo, dovendosi presumere, in ragione dello stretto legame di parentela, che ben conoscesse (o, quanto meno, ben potesse conoscere) la situazione Parte_1 economica e finanziaria della figlia deve escludersi, sulla base della costante Per_1
11 giurisprudenza (v., ad esempio, Cass., sez. III, n. 16822/2024; n. 20713/2023), che possa invocare la liberazione dalla sua obbligazione, ai sensi dell'art. 1956 c.c., per il periodo precedente il recesso del 5.2.2007 (trasmesso alla sede della Banca Popolare di Crotone, ora il 5.3.2007: v. missiva di riscontro del 5.3.2007). Controparte_1
Infine (la trattazione per ultimo di tale argomento dipende dal fatto che è stato eccepito con l'appello incidentale condizionato), non potrebbe nemmeno applicarsi alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 1956 c.c., dovendosi qualificare il contratto, non già come fideiussione, ma contratto autonomo di garanzia, in virtù delle clausole che: a) impegnavano il garante al rimborso alla banca le somme che, incassate dalla banca stessa per le obbligazioni garantite, dovessero essere restituite per annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti o per qualsiasi altro motivo (art. 2); b) gli precludevano i benefici di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6); c) lo obbligavano a pagare immediatamente alla banca, a semplice sua richiesta scritta, quanto dovuto dal debitore principale (art. 7); d) prevedevano la garanzia della restituzione delle somme erogate, anche in caso di dichiarazione di invalidità delle obbligazioni garantite (art. 8).
Si tratta di clausole che escludono il rapporto accessorio, tipico della fideiussione, tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia e, quindi, configurano l'accordo negoziale come contratto autonomo di garanzia (al quale non è applicabile l'art. 1956
c.c.: cfr., in motivazione, Cass. n. 23900/2006).
Ne consegue che non ha titolo, sulla base dei principi e delle Parte_1 disposizioni invocati (principio di buona fede;
liberazione ex art. 1956 c.c.) ad ottenere la restituzione della somma pagata per estinguere la sua obbligazione di garanzia.
3.3. La domanda di restituzione della somma di euro 3.369,00, quale eccedenza di quella oggetto di garanzia
Il sotto diverso aspetto, lamenta il mancato riconoscimento del diritto alla Pt_1 restituzione della somma di euro 3.369,00, quale eccedenza di quella oggetto di garanzia, rilevando che, per come emerge dalle stesse affermazioni del difensore della banca in sede di note conclusive del giudizio di primo grado, a fronte di un debito, a titolo di fideiussione, di euro 14.798,13, il ha pagato la maggiore somma di euro Pt_1
18.167,85.
12 Il motivo, come accennato, è inammissibile, in quanto configura, in realtà, una domanda nuova, vietata ai sensi dell'art. 345 c.p.c., già oggetto di preclusione intercorsa nel giudizio di primo grado.
In effetti, la circostanza di un pagamento in eccedenza rispetto al debito è stata allegata, per la prima volta, nel giudizio di primo grado, soltanto in occasione della discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (v. il verbale di udienza del 17.10.2019).
Del resto, essa costituisce una causa petendi della restituzione di tale presunta eccedenza del tutto diversa rispetto a quella fatta valere con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e con la memoria di cui all'art. 183, comma 6°, n. 1 c.p.c., allorché il aveva affermato, a fondamento della domanda di indebito, la Pt_1 risoluzione del contratto di fideiussione o, comunque, la sua liberazione dall'obbligazione ai sensi dell'art. 1956 c.c., senza contestare l'entità della somma oggetto di obbligazione e la sua corrispondenza con quanto pagato il 4.4.2008.
In secondo luogo, per come si evince dalla lettera del 5.3.2007 della banca, la somma di euro 14.798,13 non rappresentava il saldo totale dell'esposizione, dovendosi aggiungersi competenze e spese fino al saldo, avvenuto oltre un anno dopo (con il bonifico del
4.4.2008).
Ad ogni modo, è assorbente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Pt_1
a chiedere la restituzione del preteso pagamento indebito, sollevata in primo
[...] grado di giudizio da e riproposta con l'appello incidentale Controparte_1 condizionato.
In effetti, il pagamento risulta effettuato da tramite un bonifico eseguito Parte_1 utilizzando la provvista del conto corrente bancario (n. 872998) del figlio , sul Per_3 quale l'appellante in via principale operava come mero delegato (v. allegato n. 2 della produzione documentale del . Pt_1
Ne consegue che, come chiarito in giurisprudenza, poiché la delega vale soltanto a vincolare la banca alla esecuzione dell'operazione (v., ad esempio, Cass., sez. III, n.
859/2020; n. 11866/2007), il pagamento deve ritenersi imputabile al titolare del conto, ossia a , e l'effetto liberatorio di consegue ai sensi Persona_3 Parte_1 dell'art. 1180 c.c., ossia a titolo di adempimento del terzo.
Ne consegue che solo , al quale è imputabile il pagamento, sarebbe Persona_3 legittimato alla reputazione dell'indebito (cfr. Cass., sez. I, n. 30446/2019; sez. III, n.
4340/1980: in ipotesi di estinzione dell'obbligazione per adempimento di un terzo,
13 secondo la previsione dell'art 1180 c.c., ad opera di un soggetto estraneo al rapporto, il pagamento resta riferibile al terzo medesimo, al quale, pertanto, spetta l'azione di ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi e nel concorso delle condizioni degli artt. 2033 ss. c.c.).
3.4. Valutazioni conclusive
Richiamate le valutazioni e le considerazioni sopra esposte, la sentenza del Tribunale, fatte salve le precisazioni di cui ai paragrafi che precedono, deve essere confermata, risultando infondate, nella parte in cui sono ammissibili, le domande proposte e le eccezioni sollevate dal Pt_1
4. Le spese di lite e l'applicazione dell'art 13 comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002
La conferma della sentenza impugnata sulla statuizione di rigetto della domanda proposta da non consente una nuova valutazione della condanna al pagamento Parte_1 delle spese del giudizio di primo grado, non oggetto di specifica censura.
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza nel merito dell'appellante in via principale e si liquidano come in dispositivo, applicando il d.m. n.
55/2014, per come modificato con d.m. n. 147/2022 (per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), applicando i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi per quelle di trattazione/istruttoria e di decisione, tenuto conto del limitato impegno richiesto nello svolgimento della relativa attività professionale (l'attività di trattazione ed istruttoria si è limitata ad una nuova valutazione delle prove documentali acquisite nel giudizio di primo grado e alla interlocuzione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
quella decisionale è consistita nel solo deposito della comparsa conclusionale e, in massima parte, in ripetizione e precisazione delle difese svolte in precedenza).
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 3.933,00
(euro 1.134,00 per la fase di studio della controversia;
euro 921,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 922,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 956,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
14 Tenuto conto del rigetto dell'impugnazione principale proposta dal sussistono, Pt_1 inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante medesimo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e su quello incidentale condizionato Parte_1 proposta da avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 948 Controparte_1 del 17.10.2019, pubblicata in pari data, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in complessivi CP_1 euro 3.933,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario nella misura del 15%, come per legge;
- dichiara che il Comito è tenuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n.115/2002, a pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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