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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11809 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 29281/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29281 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata per la decisione in data 16.9.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
C.F. – P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante in giudizio, dott. Parte_2
( ), con sede in Torino al C.so Siccardi n. 13, C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Di Cesare ( ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Simona Maiorana in
Napoli alla Via Caravaggio n. 45 giusta procura in atti;
APPELLANTE –
E
, nato a [...] il [...], CF CP_1
, elett.te dom.to in Napoli alla Via F. Giordani n. 23 C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Stefano Liguori (codice fiscale: C.F._4
) dal quale è rapp.to e difeso giusta procura in atti;
[...]
APPELLATO –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 14364/21 resa dal Giudice di Pace di
Napoli depositata in data 18.05.2021
Conclusioni: come da atti di causa, da note in sostituzione dell'udienza del
9.9.2025 e da comparse conclusionali e memorie di replica
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva innanzi all'Ufficio del CP_1
Giudice di Pace di Napoli, deducendo: - che in data Parte_1
5.12.19 scopriva di aver avuto un addebito sul proprio conto corrente, avvenuto in data 2.12.19, operato da per l'importo di € Parte_1
77,67; - che esso attore, non avendo avuto mai alcun rapporto con Pt_1
stante l'illegittimo e indebito prelievo, provvedeva ad eseguire
[...]
l'operazione di storno al fine di ottenere il riaccredito della somma ingiustamente prelevata;
- che, tuttavia, al fine di eseguire la detta operazione, la propria banca gli comunicava che gli sarebbe stato addebitato l'importo di
€ 2,00 a titolo di commissioni, del quale esso attore richiedeva l'immediata restituzione, senza esito.
Tanto premesso, l'attore chiedeva il risarcimento dei danni subiti quantificati nei limiti di € 1.032,00 con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della Parte_1 domanda stante la sua infondatezza, vinte le spese.
Il Giudice di Pace, con la sentenza n. 14364/2021 pubblicata in data
18.05.2021, accoglieva la domanda attorea e condannava Parte_1 al pagamento della somma di € 2,00 a titolo di risarcimento del danno e al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone Parte_1
l'integrale riforma, tanto in punto di responsabilità quanto di condanna alle spese legali, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
in subordine, l'appellante ha chiesto al Tribunale, in caso di conferma della sentenza di primo grado, di applicare il limite ex art. 91, 4° co. e comunque di non conteggiare la fase istruttoria poiché non svolta.
- 2 -
Si è costituito in giudizio , eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 339 cpc e la sua infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite o, in subordine, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, con compensazione delle spese.
Acquisito il fascicolo di I grado, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 16.9.2025.
L'appello è inammissibile.
L'art. 339 co. III cpc stabilisce che “Le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
L'art. 113 co. II cpc, a sua volta, stabilisce che “Il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede duemilacinquecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c.”.
Tale è la nuova formulazione del testo legislativo, introdotta con la Riforma
Cartabia, la cui entrata in vigore è stata tuttavia posticipata, dal D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, al 31 ottobre 2026.
Ne deriva che ancora vigente è il limite di millecento euro, quale valore delle cause che il Giudice di Pace è tenuto a decidere secondo equità e per le quali la relativa sentenza non è appellabile per ragioni di merito.
Al riguardo, per verificare se la domanda sia, o meno, nei limiti fissati dal ricordato art. 113 c.p.c., perché la sentenza debba ritenersi emessa secondo equità devono utilizzarsi le regole dettate dal codice di rito per la determinazione del valore della causa.
Nella specie, , attore in primo grado, chiedeva la restituzione CP_1 dell'importo di € 2,00 addebitatogli a titolo di commissioni per l'operazione
- 3 -
di storno che si era resa necessaria a seguito di un illegittimo e indebito prelievo effettuato sul proprio conto corrente.
Il valore della domanda proposta in primo grado, nei limiti € 2,00, pertanto, non supera il limite di valore di cui all'art.133 co. II cpc, rendendo l'appello sul merito inammissibile. Invero, non si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 339 ultimo comma cpc.
I principi regolatori della materia, la cui violazione consente l'appellabilità della sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità alla stregua dell'art. 339, comma 3 c.p.c., e che l'appellante deve indicare nell'atto di gravame, consistono nelle regole fondamentali del rapporto dedotto in causa desumibili dal complesso della disciplina giuridica dello stesso (Cass. n. 382 del 2005; Cass. Sez. Unite, n. 6794 del 1991; Corte cost. 6 luglio 2004, n.
206).
Nel caso di specie, si ritiene che il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata non ha violato i principi regolatori della materia, ma al limite avrebbe attribuito la responsabilità dell'addebito dei due euro ad un soggetto non legittimato passivamente.
Pertanto, l'appello è inammissibile.
Ogni altra questione può ritenersi assorbita.
Tuttavia, ragioni di giustizia sostanziale e di equità impongono la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Essendo stato dichiarato inammissibile l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002,
n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
P.Q.M
- 4 -
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Napoli n. 14364/21:
- dichiara l'appello inammissibile;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 15.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
- 5 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29281 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata per la decisione in data 16.9.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
C.F. – P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante in giudizio, dott. Parte_2
( ), con sede in Torino al C.so Siccardi n. 13, C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Di Cesare ( ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Simona Maiorana in
Napoli alla Via Caravaggio n. 45 giusta procura in atti;
APPELLANTE –
E
, nato a [...] il [...], CF CP_1
, elett.te dom.to in Napoli alla Via F. Giordani n. 23 C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Stefano Liguori (codice fiscale: C.F._4
) dal quale è rapp.to e difeso giusta procura in atti;
[...]
APPELLATO –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 14364/21 resa dal Giudice di Pace di
Napoli depositata in data 18.05.2021
Conclusioni: come da atti di causa, da note in sostituzione dell'udienza del
9.9.2025 e da comparse conclusionali e memorie di replica
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva innanzi all'Ufficio del CP_1
Giudice di Pace di Napoli, deducendo: - che in data Parte_1
5.12.19 scopriva di aver avuto un addebito sul proprio conto corrente, avvenuto in data 2.12.19, operato da per l'importo di € Parte_1
77,67; - che esso attore, non avendo avuto mai alcun rapporto con Pt_1
stante l'illegittimo e indebito prelievo, provvedeva ad eseguire
[...]
l'operazione di storno al fine di ottenere il riaccredito della somma ingiustamente prelevata;
- che, tuttavia, al fine di eseguire la detta operazione, la propria banca gli comunicava che gli sarebbe stato addebitato l'importo di
€ 2,00 a titolo di commissioni, del quale esso attore richiedeva l'immediata restituzione, senza esito.
Tanto premesso, l'attore chiedeva il risarcimento dei danni subiti quantificati nei limiti di € 1.032,00 con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della Parte_1 domanda stante la sua infondatezza, vinte le spese.
Il Giudice di Pace, con la sentenza n. 14364/2021 pubblicata in data
18.05.2021, accoglieva la domanda attorea e condannava Parte_1 al pagamento della somma di € 2,00 a titolo di risarcimento del danno e al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone Parte_1
l'integrale riforma, tanto in punto di responsabilità quanto di condanna alle spese legali, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
in subordine, l'appellante ha chiesto al Tribunale, in caso di conferma della sentenza di primo grado, di applicare il limite ex art. 91, 4° co. e comunque di non conteggiare la fase istruttoria poiché non svolta.
- 2 -
Si è costituito in giudizio , eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 339 cpc e la sua infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite o, in subordine, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, con compensazione delle spese.
Acquisito il fascicolo di I grado, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 16.9.2025.
L'appello è inammissibile.
L'art. 339 co. III cpc stabilisce che “Le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
L'art. 113 co. II cpc, a sua volta, stabilisce che “Il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede duemilacinquecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c.”.
Tale è la nuova formulazione del testo legislativo, introdotta con la Riforma
Cartabia, la cui entrata in vigore è stata tuttavia posticipata, dal D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, al 31 ottobre 2026.
Ne deriva che ancora vigente è il limite di millecento euro, quale valore delle cause che il Giudice di Pace è tenuto a decidere secondo equità e per le quali la relativa sentenza non è appellabile per ragioni di merito.
Al riguardo, per verificare se la domanda sia, o meno, nei limiti fissati dal ricordato art. 113 c.p.c., perché la sentenza debba ritenersi emessa secondo equità devono utilizzarsi le regole dettate dal codice di rito per la determinazione del valore della causa.
Nella specie, , attore in primo grado, chiedeva la restituzione CP_1 dell'importo di € 2,00 addebitatogli a titolo di commissioni per l'operazione
- 3 -
di storno che si era resa necessaria a seguito di un illegittimo e indebito prelievo effettuato sul proprio conto corrente.
Il valore della domanda proposta in primo grado, nei limiti € 2,00, pertanto, non supera il limite di valore di cui all'art.133 co. II cpc, rendendo l'appello sul merito inammissibile. Invero, non si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 339 ultimo comma cpc.
I principi regolatori della materia, la cui violazione consente l'appellabilità della sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità alla stregua dell'art. 339, comma 3 c.p.c., e che l'appellante deve indicare nell'atto di gravame, consistono nelle regole fondamentali del rapporto dedotto in causa desumibili dal complesso della disciplina giuridica dello stesso (Cass. n. 382 del 2005; Cass. Sez. Unite, n. 6794 del 1991; Corte cost. 6 luglio 2004, n.
206).
Nel caso di specie, si ritiene che il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata non ha violato i principi regolatori della materia, ma al limite avrebbe attribuito la responsabilità dell'addebito dei due euro ad un soggetto non legittimato passivamente.
Pertanto, l'appello è inammissibile.
Ogni altra questione può ritenersi assorbita.
Tuttavia, ragioni di giustizia sostanziale e di equità impongono la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Essendo stato dichiarato inammissibile l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002,
n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
P.Q.M
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Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Napoli n. 14364/21:
- dichiara l'appello inammissibile;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 15.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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