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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2024, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. ES Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 987/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA VINCENZO SPINELLI N. 26, presso lo studio dell'Avv. APOLLONI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA GIOVANNI PACINI N. 84, presso lo studio dell'Avv. CASTELLANA SALVATORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 17/05/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 01/03/2024 e sottoscritto il
29/03/2024;
All'udienza del 17 maggio 2024 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni
1 sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo reciproco rispetto;
➢ Il figlio della coppia ES rimarrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con dimora prevalente quelladella madre;
➢ l' si impegna a corrispondere l'importo di € 400,00 e ciò a Parte_1
partire dal 5.03.2024 a titolo di contributo al mantenimento della prole;
la superiore somma sarà ridotta ad € 350,00 allorquando la Signora CP_1
inizierà a percepire l'assegno unico per ES, che rimarrà a
[...] beneficio interamente della stessa;
ella avrà l'onere di comunicare l'avvenuta percezione;
➢ le spese straordinarie riguardanti il bimbo al 50% secondo il protocollo del Tribunale di Palermo;
➢ la ricorrente si obbliga a rilasciare la ex casa coniugale (di proprietà del marito) entro il 29.02.2024 e trasferirà la propria residenza in un immobile confacente alle sue esigenze e che sarà adeguato ad una serena ed equilibrata
➢ il ricorrente avrà il diritto di tenere con sè il bimbo per non meno di 3 giorni a settimana in orari compresi tra le 16,00 e le 20,00, di essi uno con il pernottamento. In ogni caso, quanto previsto, quale regime minimo di visita e frequentazione, salvo diversi accordi tra i genitori di ES che potranno ampliare la permanenza del piccolo con il papà onde per consentire agli stessi una relazione sempre più intima e completa;
➢ il regime delle festività sarà quello dell'alternanza, mentre per le vacanze estive esse saranno concordate di volta in volta, e ciò ove si ipotizzi una maggiore presenza di pernottamenti;
➢ i coniugi dichiarano espressamente di volersi relazionare, con riferimento alle problematiche di crescita del figlio, al fine di valutare per il futuro gli indirizzi e le opportunità da consigliargli;
➢ entrambi dichiarano di non opporsi al rilascio di passaporto o documento
2 equipollente ai fini dell'espatrio;
➢ le spese rimangono compensate tra le parti ed i procuratori sottoscrivono anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale. ”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 107 P. 2, S. A, Anno 2019) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 20/05/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore ES Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. ES Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 987/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA VINCENZO SPINELLI N. 26, presso lo studio dell'Avv. APOLLONI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA GIOVANNI PACINI N. 84, presso lo studio dell'Avv. CASTELLANA SALVATORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 17/05/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 01/03/2024 e sottoscritto il
29/03/2024;
All'udienza del 17 maggio 2024 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni
1 sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo reciproco rispetto;
➢ Il figlio della coppia ES rimarrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con dimora prevalente quelladella madre;
➢ l' si impegna a corrispondere l'importo di € 400,00 e ciò a Parte_1
partire dal 5.03.2024 a titolo di contributo al mantenimento della prole;
la superiore somma sarà ridotta ad € 350,00 allorquando la Signora CP_1
inizierà a percepire l'assegno unico per ES, che rimarrà a
[...] beneficio interamente della stessa;
ella avrà l'onere di comunicare l'avvenuta percezione;
➢ le spese straordinarie riguardanti il bimbo al 50% secondo il protocollo del Tribunale di Palermo;
➢ la ricorrente si obbliga a rilasciare la ex casa coniugale (di proprietà del marito) entro il 29.02.2024 e trasferirà la propria residenza in un immobile confacente alle sue esigenze e che sarà adeguato ad una serena ed equilibrata
➢ il ricorrente avrà il diritto di tenere con sè il bimbo per non meno di 3 giorni a settimana in orari compresi tra le 16,00 e le 20,00, di essi uno con il pernottamento. In ogni caso, quanto previsto, quale regime minimo di visita e frequentazione, salvo diversi accordi tra i genitori di ES che potranno ampliare la permanenza del piccolo con il papà onde per consentire agli stessi una relazione sempre più intima e completa;
➢ il regime delle festività sarà quello dell'alternanza, mentre per le vacanze estive esse saranno concordate di volta in volta, e ciò ove si ipotizzi una maggiore presenza di pernottamenti;
➢ i coniugi dichiarano espressamente di volersi relazionare, con riferimento alle problematiche di crescita del figlio, al fine di valutare per il futuro gli indirizzi e le opportunità da consigliargli;
➢ entrambi dichiarano di non opporsi al rilascio di passaporto o documento
2 equipollente ai fini dell'espatrio;
➢ le spese rimangono compensate tra le parti ed i procuratori sottoscrivono anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale. ”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 107 P. 2, S. A, Anno 2019) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 20/05/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore ES Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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