Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) «attivita' della dimensione subacquea»: ogni attivita', svolta sul fondo del mare, delle acque di transizione e delle acque interne marine, nel relativo sottosuolo e nelle acque sovrastanti il fondo del mare, le acque di transizione e le acque interne marine, che, salvo quanto previsto dagli articoli 19 e 21, si svolge almeno in parte ad una profondita' pari o superiore a 40 metri dal livello medio del mare. Si considerano attivita' della dimensione subacquea, al ricorrere delle condizioni di cui al primo periodo, anche il rilascio e la messa in mare di operatori o veicoli subacquei con o senza equipaggio o a controllo remoto;
b) «zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale»: le acque interne nazionali e il mare territoriale nazionale, nonche', in relazione ai diritti e alla giurisdizione attribuiti dalle norme internazionali vigenti, la zona contigua nazionale, la zona economica esclusiva nazionale e la piattaforma continentale nazionale di cui all' articolo 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613 ;
c) «attivita' subacquee e iperbariche»: le attivita' svolte, con sistemi di ausilio alla respirazione, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso;
d) «operatori subacquei e iperbarici professionali»: operatori tecnici subacquei ai sensi della lettera f) e tecnici iperbarici ai sensi della lettera g) che compiono a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attivita' connesse a lavori subacquei in mare e in acque interne, a profondita' con pressione superiore a quella atmosferica ovvero a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei, ovvero in ambienti iperbarici gassosi;
e) «imprese subacquee e iperbariche»: le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici;
f) «operatore tecnico subacqueo (OTS)»: colui che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, e' in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo a profondita' e a pressione variabili, in rapporto al proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione ambientale e sistemi e attrezzature per la respirazione di gas compressi;
g) «tecnico iperbarico (TI)»: colui che e' addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, e' in grado di manovrare e di utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attivita' subacquee professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, siano in ogni momento assicurate ottimali condizioni fisiologiche;
h) «Comitato interministeriale per le politiche del mare»: il Comitato interministeriale istituito ai sensi dell' articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 ;
i) «Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee»: l'Agenzia di cui all'articolo 4;
l) «Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)»: la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689 ;
m) «passaggio inoffensivo»: il passaggio nel mare territoriale eseguito da navi battenti bandiera diversa da quella italiana conformemente alle norme internazionali vigenti;
n) «infrastrutture subacquee di interesse nazionale»: le infrastrutture subacquee che possiedono uno o piu' requisiti tra quelli di seguito indicati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, sentiti il Comitato interministeriale per le politiche del mare e, per i profili di competenza, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro della difesa, del Ministro dell'universita' e della ricerca, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo le rispettive competenze:
1) essere di proprieta' di soggetti di nazionalita' italiana o di amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ovunque localizzate;
2) essere rilevanti per la connessione, le comunicazioni e i servizi digitali o il rifornimento del territorio nazionale o di installazioni nazionali situate nella zona economica esclusiva nazionale o nella piattaforma continentale;
3) presentare potenziali rischi di carattere ambientale per il territorio nazionale o per le zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale;
o) «area di ricerca e di soccorso»: l'area marittima di dimensioni determinate abbinata ad un centro di coordinamento di soccorso, entro i limiti della quale sono forniti servizi di ricerca e di soccorso;
p) «mezzi subacquei»: i mezzi subacquei idonei alla navigazione subacquea, anche operanti in autonomia o a controllo remoto con o senza equipaggio a bordo;
q) «Polo nazionale della dimensione subacquea (PNS) »: il Polo nazionale, istituito e disciplinato ai sensi dell' articolo 111, comma 1-bis, del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , competente nella promozione delle attivita' per la valorizzazione delle potenzialita' e della competitivita' del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attivita' di ricerca e tecnico-scientifiche nonche' per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprieta' intellettuale;
r) «medico subacqueo»: il medico dipendente del Ministero della salute in servizio presso gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF) o presso i Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), il medico in servizio presso un centro o un servizio di medicina iperbarica delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere o delle strutture universitarie provviste delle necessarie autorizzazioni regionali per la specifica attivita', l'ufficiale medico militare ovvero il medico specialista in medicina del nuoto e delle attivita' subacquee o il medico diplomato con master universitario di II livello in medicina subacquea e iperbarica e comprovata esperienza professionale in medicina di almeno tre anni;
s) «libretto personale informatico»: il documento in formato digitale attestante la sussistenza dei requisiti di iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali nonche' la persistenza dei requisiti di svolgimento del lavoro subacqueo o iperbarico;
t) «registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali»: il registro di cui all'articolo 20;
u) «attivita' di ricerca subacquea»: le attivita' volte allo sviluppo di conoscenze specifiche:
1) della colonna d'acqua e delle sue dinamiche di circolazione tridimensionale;
2) del fondale marino e delle sue morfologie ad alta risoluzione, incluse indagini che riguardano l'ambito delle ricerche di elementi e minerali;
3) della biologia, della biodiversita' marina e della tutela degli ecosistemi;
4) delle tecnologie nell'ambito dei sistemi di comunicazione subacquea, della fisiologia umana in ambiente iperbarico, della mobilita' multi-funzionale per l'esplorazione subacquea, delle tecnologie di internet delle cose (Internet of Things - IoT) e di intelligenza artificiale (IA) che permettano lo sviluppo di sistemi autonomi di nuova generazione, di flotte di sistemi osservativi e di esplorazione multi-matrice e dell'archeologia marina.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613 , recante: «Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6 , sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 3 agosto 1967:
«Art. 1. - Agli effetti della presente legge si intende per piattaforma continentale il fondo ed il sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale, fino al limite corrispondente alla profondita' di 200 metri o, oltre tale limite, fino al punto in cui la profondita' delle acque sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone. La determinazione del limite esterno della piattaforma continentale italiana sara' effettuata mediante accordi con gli Stati, le cui coste fronteggiano quello dello Stato italiano e che hanno in comune la stessa piattaforma continentale.
Sino all'entrata in vigore degli accordi di cui al comma precedente, non sono rilasciati permessi di prospezione non esclusiva e di ricerca ne' concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella piattaforma continentale italiana se non al di qua della linea mediana tra la costa italiana e quella degli Stati che la fronteggiano.».
- Si riporta il testo dell' articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 , recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2023, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689 :
«Art. 12 (Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare). - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare). - 1.
Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare.".
2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare.
3. Il Comitato provvede alla elaborazione e approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di:
a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;
b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche;
c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale;
d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuita' territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;
e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane;
f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative.
4. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, ed e' composto dalle Autorita' delegate per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominate, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della cultura e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie. Alle riunioni del Comitato partecipano gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. I Ministri possono delegare a partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario di Stato.
5. Alle riunioni del CIPOM, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Puo' essere invitato a partecipare alle riunioni del Comitato, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, e' adottato il regolamento interno del Comitato, che ne disciplina il funzionamento.
7. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalita' di funzionamento e ne cura le attivita' propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle deliberazioni. Il CIPOM garantisce adeguata pubblicita' ai propri lavori.
8. Il Piano del mare, approvato dal CIPOM con cadenza triennale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e costituisce riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore.
9. Il CIPOM monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna annualmente in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorita' indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio 20 di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano.
11. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attivita' del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 .».
- Si riporta il testo dell' articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell' articolo 97, comma primo, della Costituzione , al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 . Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall' articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , e successive modificazioni, e dall' articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.».
- Si riporta il testo dell' articolo 111 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , recante: « Codice dell'ordinamento militare », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010, come modificato dalla presente legge:
«Art. 111 (Competenze particolari della Marina militare). - 1. Rientrano nelle competenze della Marina militare, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente:
a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di la' del limite esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e 1235, primo comma, numero 4, del codice della navigazione e dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689 , nonche' di quelle relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria;
b) il concorso ai fini di prevenzione e di contrasto del traffico dei migranti via mare, nelle acque internazionali, ai sensi dell' articolo 12, comma 9-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , oltre che nell'ambito della cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione Europea coordinata dall'Agenzia istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza marittima integrata;
c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell' articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ;
d) il servizio di rifornimento idrico delle isole minori.
d-bis) la regolamentazione tecnica della navigazione subacquea militare e, nel rispetto delle direttive in materia di politiche della dimensione subacquea del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, dei titoli abilitanti alla conduzione o al controllo di mezzi subacquei militari con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto;
d-ter) la protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale mediante uso della forza, nel rispetto della normativa vigente e in caso di violazione dei limiti posti dalla legge alla navigazione subacquea. A tale fine, ferme restando le competenze del Corpo della Guardia di finanza ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 , la Marina militare puo' ordinare ed eseguire l'ingaggio, la disabilitazione, la distruzione, il sequestro o il dirottamento in un porto dello Stato di qualsiasi mezzo intento alla distruzione, al danneggiamento o alla manomissione di condutture e cavi sottomarini che approdano nel territorio nazionale o sono di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente;
d-quater) il controllo nelle acque interne nazionali, nel mare territoriale nazionale e nella piattaforma continentale nazionale, per fini di difesa militare dello Stato e, per le medesime finalita', la prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata;
d-quinquies) la cooperazione con le marine militari di Stati alleati o confinanti, nel rispetto delle direttive del Ministro della difesa, per la vigilanza delle infrastrutture subacquee.
1-bis. La Marina militare promuove le attivita' per la valorizzazione delle potenzialita' e della competitivita' del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attivita' di ricerca e tecnico-scientifiche nonche' per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprieta' intellettuale. A tale fine, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'universita' e della ricerca e dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare, e' istituito e disciplinato il Polo nazionale della subacquea.».
a) «attivita' della dimensione subacquea»: ogni attivita', svolta sul fondo del mare, delle acque di transizione e delle acque interne marine, nel relativo sottosuolo e nelle acque sovrastanti il fondo del mare, le acque di transizione e le acque interne marine, che, salvo quanto previsto dagli articoli 19 e 21, si svolge almeno in parte ad una profondita' pari o superiore a 40 metri dal livello medio del mare. Si considerano attivita' della dimensione subacquea, al ricorrere delle condizioni di cui al primo periodo, anche il rilascio e la messa in mare di operatori o veicoli subacquei con o senza equipaggio o a controllo remoto;
b) «zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale»: le acque interne nazionali e il mare territoriale nazionale, nonche', in relazione ai diritti e alla giurisdizione attribuiti dalle norme internazionali vigenti, la zona contigua nazionale, la zona economica esclusiva nazionale e la piattaforma continentale nazionale di cui all' articolo 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613 ;
c) «attivita' subacquee e iperbariche»: le attivita' svolte, con sistemi di ausilio alla respirazione, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso;
d) «operatori subacquei e iperbarici professionali»: operatori tecnici subacquei ai sensi della lettera f) e tecnici iperbarici ai sensi della lettera g) che compiono a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attivita' connesse a lavori subacquei in mare e in acque interne, a profondita' con pressione superiore a quella atmosferica ovvero a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei, ovvero in ambienti iperbarici gassosi;
e) «imprese subacquee e iperbariche»: le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici;
f) «operatore tecnico subacqueo (OTS)»: colui che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, e' in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo a profondita' e a pressione variabili, in rapporto al proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione ambientale e sistemi e attrezzature per la respirazione di gas compressi;
g) «tecnico iperbarico (TI)»: colui che e' addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, e' in grado di manovrare e di utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attivita' subacquee professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, siano in ogni momento assicurate ottimali condizioni fisiologiche;
h) «Comitato interministeriale per le politiche del mare»: il Comitato interministeriale istituito ai sensi dell' articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 ;
i) «Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee»: l'Agenzia di cui all'articolo 4;
l) «Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)»: la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689 ;
m) «passaggio inoffensivo»: il passaggio nel mare territoriale eseguito da navi battenti bandiera diversa da quella italiana conformemente alle norme internazionali vigenti;
n) «infrastrutture subacquee di interesse nazionale»: le infrastrutture subacquee che possiedono uno o piu' requisiti tra quelli di seguito indicati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, sentiti il Comitato interministeriale per le politiche del mare e, per i profili di competenza, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro della difesa, del Ministro dell'universita' e della ricerca, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo le rispettive competenze:
1) essere di proprieta' di soggetti di nazionalita' italiana o di amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ovunque localizzate;
2) essere rilevanti per la connessione, le comunicazioni e i servizi digitali o il rifornimento del territorio nazionale o di installazioni nazionali situate nella zona economica esclusiva nazionale o nella piattaforma continentale;
3) presentare potenziali rischi di carattere ambientale per il territorio nazionale o per le zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale;
o) «area di ricerca e di soccorso»: l'area marittima di dimensioni determinate abbinata ad un centro di coordinamento di soccorso, entro i limiti della quale sono forniti servizi di ricerca e di soccorso;
p) «mezzi subacquei»: i mezzi subacquei idonei alla navigazione subacquea, anche operanti in autonomia o a controllo remoto con o senza equipaggio a bordo;
q) «Polo nazionale della dimensione subacquea (PNS) »: il Polo nazionale, istituito e disciplinato ai sensi dell' articolo 111, comma 1-bis, del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , competente nella promozione delle attivita' per la valorizzazione delle potenzialita' e della competitivita' del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attivita' di ricerca e tecnico-scientifiche nonche' per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprieta' intellettuale;
r) «medico subacqueo»: il medico dipendente del Ministero della salute in servizio presso gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF) o presso i Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), il medico in servizio presso un centro o un servizio di medicina iperbarica delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere o delle strutture universitarie provviste delle necessarie autorizzazioni regionali per la specifica attivita', l'ufficiale medico militare ovvero il medico specialista in medicina del nuoto e delle attivita' subacquee o il medico diplomato con master universitario di II livello in medicina subacquea e iperbarica e comprovata esperienza professionale in medicina di almeno tre anni;
s) «libretto personale informatico»: il documento in formato digitale attestante la sussistenza dei requisiti di iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali nonche' la persistenza dei requisiti di svolgimento del lavoro subacqueo o iperbarico;
t) «registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali»: il registro di cui all'articolo 20;
u) «attivita' di ricerca subacquea»: le attivita' volte allo sviluppo di conoscenze specifiche:
1) della colonna d'acqua e delle sue dinamiche di circolazione tridimensionale;
2) del fondale marino e delle sue morfologie ad alta risoluzione, incluse indagini che riguardano l'ambito delle ricerche di elementi e minerali;
3) della biologia, della biodiversita' marina e della tutela degli ecosistemi;
4) delle tecnologie nell'ambito dei sistemi di comunicazione subacquea, della fisiologia umana in ambiente iperbarico, della mobilita' multi-funzionale per l'esplorazione subacquea, delle tecnologie di internet delle cose (Internet of Things - IoT) e di intelligenza artificiale (IA) che permettano lo sviluppo di sistemi autonomi di nuova generazione, di flotte di sistemi osservativi e di esplorazione multi-matrice e dell'archeologia marina.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613 , recante: «Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6 , sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 3 agosto 1967:
«Art. 1. - Agli effetti della presente legge si intende per piattaforma continentale il fondo ed il sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale, fino al limite corrispondente alla profondita' di 200 metri o, oltre tale limite, fino al punto in cui la profondita' delle acque sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone. La determinazione del limite esterno della piattaforma continentale italiana sara' effettuata mediante accordi con gli Stati, le cui coste fronteggiano quello dello Stato italiano e che hanno in comune la stessa piattaforma continentale.
Sino all'entrata in vigore degli accordi di cui al comma precedente, non sono rilasciati permessi di prospezione non esclusiva e di ricerca ne' concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella piattaforma continentale italiana se non al di qua della linea mediana tra la costa italiana e quella degli Stati che la fronteggiano.».
- Si riporta il testo dell' articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 , recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2023, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689 :
«Art. 12 (Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare). - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare). - 1.
Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare.".
2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare.
3. Il Comitato provvede alla elaborazione e approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di:
a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;
b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche;
c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale;
d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuita' territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;
e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane;
f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative.
4. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, ed e' composto dalle Autorita' delegate per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominate, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della cultura e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie. Alle riunioni del Comitato partecipano gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. I Ministri possono delegare a partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario di Stato.
5. Alle riunioni del CIPOM, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Puo' essere invitato a partecipare alle riunioni del Comitato, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, e' adottato il regolamento interno del Comitato, che ne disciplina il funzionamento.
7. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalita' di funzionamento e ne cura le attivita' propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle deliberazioni. Il CIPOM garantisce adeguata pubblicita' ai propri lavori.
8. Il Piano del mare, approvato dal CIPOM con cadenza triennale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e costituisce riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore.
9. Il CIPOM monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna annualmente in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorita' indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio 20 di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano.
11. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attivita' del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 .».
- Si riporta il testo dell' articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell' articolo 97, comma primo, della Costituzione , al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 . Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall' articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , e successive modificazioni, e dall' articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.».
- Si riporta il testo dell' articolo 111 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , recante: « Codice dell'ordinamento militare », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010, come modificato dalla presente legge:
«Art. 111 (Competenze particolari della Marina militare). - 1. Rientrano nelle competenze della Marina militare, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente:
a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di la' del limite esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e 1235, primo comma, numero 4, del codice della navigazione e dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689 , nonche' di quelle relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria;
b) il concorso ai fini di prevenzione e di contrasto del traffico dei migranti via mare, nelle acque internazionali, ai sensi dell' articolo 12, comma 9-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , oltre che nell'ambito della cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione Europea coordinata dall'Agenzia istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza marittima integrata;
c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell' articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ;
d) il servizio di rifornimento idrico delle isole minori.
d-bis) la regolamentazione tecnica della navigazione subacquea militare e, nel rispetto delle direttive in materia di politiche della dimensione subacquea del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, dei titoli abilitanti alla conduzione o al controllo di mezzi subacquei militari con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto;
d-ter) la protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale mediante uso della forza, nel rispetto della normativa vigente e in caso di violazione dei limiti posti dalla legge alla navigazione subacquea. A tale fine, ferme restando le competenze del Corpo della Guardia di finanza ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 , la Marina militare puo' ordinare ed eseguire l'ingaggio, la disabilitazione, la distruzione, il sequestro o il dirottamento in un porto dello Stato di qualsiasi mezzo intento alla distruzione, al danneggiamento o alla manomissione di condutture e cavi sottomarini che approdano nel territorio nazionale o sono di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente;
d-quater) il controllo nelle acque interne nazionali, nel mare territoriale nazionale e nella piattaforma continentale nazionale, per fini di difesa militare dello Stato e, per le medesime finalita', la prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata;
d-quinquies) la cooperazione con le marine militari di Stati alleati o confinanti, nel rispetto delle direttive del Ministro della difesa, per la vigilanza delle infrastrutture subacquee.
1-bis. La Marina militare promuove le attivita' per la valorizzazione delle potenzialita' e della competitivita' del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attivita' di ricerca e tecnico-scientifiche nonche' per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprieta' intellettuale. A tale fine, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'universita' e della ricerca e dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare, e' istituito e disciplinato il Polo nazionale della subacquea.».