Art. 53. (Usucapione di beni mobili) 1. L'usucapione di beni mobili e' regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto.
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1 settembre 1995
1 settembre 1995
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- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/2019, n. 16059Provvedimento: la seguente SENTENZA sul ricorso 12009-2015 proposto da: IL TO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO NUZZACI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO PANGRAZZI, MAURA SIANESI; - ricorrente - contro CA IL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VENTI SETTEMBRE 98/G, presso lo studio dell'avvocato GUIDO GUIDI BUFFARINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE BULGARINI D'ELCI; OLD AND MODERN MASTERS LTD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TIZIANO, 80, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO RICCIARDI, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO MASSIMO PECORA, TOMMASO …Leggi di più...
- onere di allegazione elementi fattuali·
- possesso pubblico·
- usucapione beni mobili·
- art. 1147 cod. civ.·
- art. 348-ter cod. proc. civ.·
- art. 53 legge n. 218/1995·
- legge applicabile·
- art. 1161 cod. civ.·
- doppia conforme·
- buona fede possessore