Articolo 53 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 52Articolo 54
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1 settembre 1995
Art. 53. (Usucapione di beni mobili) 1. L'usucapione di beni mobili e' regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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