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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 5733 /2023
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza sezione civile, dott. Luciano Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 5733 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario), ed introdotto con atto di citazione da:
, , nato a [...], il [...], e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nata in [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. FIORINI GIOVANNI C.F._2
WOODY, domiciliato come in atti;
C.F._3
- Opponenti
NEI CONFRONTI DI
, rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSI MARCO, Controparte_1 P.IVA_1
, domiciliato come in atti;
C.F._4
- Opposta;
CONCLUSIONI
Così come precisate dalle parti a verbale all'udienza del 6 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14 giugno 2023 ed iscritto a ruolo in pari data, i sig.ri e Parte_1
proponevano opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1404/23 del 4 aprile Parte_2
2023.
1 Il titolo monitorio oggetto di opposizione ha ingiunto agli odierni opponenti il pagamento in favore dell'opposta società, del complessivo importo di euro14.825,44, oltre interessi e spese, quale residuo Controparte_1 insoluto del contratto di finanziamento n. 10172544, stipulato da questi ultimi con Controparte_2
Il credito in esame sarebbe, poi, stato ceduto da alla odierna società opposta nell'ambito di una Controparte_2 operazione di cartolarizzazione dei crediti a norma dell'art. 58 TUB.
Avverso tale titolo monitorio gli opponenti hanno proposto i seguenti motivi di opposizione: applicazione di interessi di natura usuraria;
mancata pattuizione scritta di commissioni e oneri vari (commissioni di massimo scoperto, disponibilità fondi, spese, ecc.); illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
applicazione arbitraria del sistema dei giorni-valuta, che avrebbe comportato addebiti di interessi non dovuti;
violazione dell'art. 118 TUB, essendo state disposte in corso di rapporto modifiche in peius delle condizioni contrattuali, senza giustificato motivo.
Sulla scorta di tali motivi concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
***
Con comparsa del 10 aprile 2024 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, con conferma del titolo monitorio opposto e vittoria di spese.
***
All'esito della prima udienza veniva concessa, su istanza di parte opposta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (ordinanza del 4 luglio 2024). Veniva espletato in corso di causa e con esito negativo il procedimento di mediazione (cfr. verbale di mediazione in allegato al deposito effettuato da parte opposta in data 1° luglio 2024). Non prendeva parte all'incontro in mediazione l'opponente Se ne trarranno le Parte_2 relative conseguenze ai sensi dell'ar.t 8, comma 4bis, dlgs. n. 28/2010.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 febbraio 2024, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex ar.t 190 c.p.c.
Le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica.
***
L'opposizione non merita accoglimento per i motivi che si vanno di seguito ad esporre.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda, mentre spetta alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Parte opposta ha prodotto in atti il titolo contrattuale da cui deriva la pretesa azionata, vale a dire il contratto di finanziamento n. 10172544 concluso dagli odierni opponenti con (cfr. allegato n. 03 al fascicolo Controparte_3
2 monitorio); il relativo estratto conto (cfr. allegato 07 al fascicolo monitorio) che dà contezza della formazione del saldo debitore oggetto di ingiunzione, indicando tutti i pagamenti effettuati dagli opponenti in costanza di rapporto e le relative modalità. L'erogazione non è oggetto di contestazione (anche perché il rapporto, come si evince sempre dall'estratto conto prodotto, ha avuto, inizialmente, regolare andamento).
Ciò posto, può ritenersi che parte opposta abbia fornito la prova in giudizio dei fatti costitutivi della propria domanda, sicché non resta, a questo punto, che analizzare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi addotti da parte opponente col proprio atto di opposizione ex ar.t 645 c.p.c.
Come del resto già appurato in seguito alla prima udienza di trattazione, gli opponenti hanno lamentato, in primo luogo, l'usurarietà degli interessi applicati.
Ci si riporta, sul punto, a quanto già constatato con l'ordinanza ex art. 648 c.p.c., ove si è precisato che parte opponente
“non ha nemmeno indicato il tasso soglia che, secondo la ricostruzione prospettata, sarebbe stato superato dalle condizioni contrattuali in esame, né sono state esplicitate in maniera chiara le relative modalità di sforamento;…” (così nell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. emessa in corso di giudizio).
E' evidente che dinanzi a tali considerazioni una eventuale CTU contabile (richiesta peraltro in corso di giudizio dagli opponenti) avrebbe finito col rivestire un inammissibile carattere esplorativo.
Si evidenzia, tra le altre cose, che molte delle censure indicate dagli opponenti (illegittimità delle commissioni di massimo scoperto, delle commissioni “disponibilità fondi”, illegittima capitalizzazione trimestrale ed illegittima applicazione dello ius variandi ex art. 118 TUB) attengono (e sono ipotizzabili) esclusivamente a rapporti che prevedono una apertura di credito flessibile e non sono invece ipotizzabili, come nel caso di specie, con riferimento ad un rapporto che prevede un piano di ammortamento prestabilito. Da qui l'ulteriore infondatezza delle censure sollevate.
In definitiva l'opposizione va rigettata e per l'effetto va confermato il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza ex ar.t 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 e s.m.i., attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Considerato che l'opponente non ha preso parte al procedimento di mediazione, senza Parte_2 giustificato motivo, il Tribunale la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4bis, d.lgs. n. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, sulla presente opposizione ex art. 645 c.p.c., così provvede:
3 - Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1404/23 del 4 aprile 2023. Già dichiarato esecutivo con ordinanza ex ar.t 648 c.p.c. del 4 luglio 2024;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in euro
1.700,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge;
- Condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo Parte_2 corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4bis, d.lgs. n. 28/2010.
Aversa, 29 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara
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