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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/12/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 398/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.r.g. 398/2022 promossa da:
P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_2
Tutti con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Gostoli del Foro di Rimini
APPELLANTI e APPELLATI INCIDENTALI contro c.f ) Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. Enzo Gulmanelli del Foro di Forlì Cesena
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: contratti bancari (conto corrente bancario)
CONCLUSIONI
Per e : “Piaccia Parte_1 Parte_2 Parte_3 all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza appellata come di seguito, in via principale accertare e dichiarare in capo all'istituto di credito la perdita del beneficio della garanzia per i motivi esposti in atto e per l'effetto dichiarare liberati i fidejussori e la correntista dalle obbligazioni contratte;
accertare e dichiarare che il saldo del rapporto di conto corrente alla data del 2003 sia da pagina 1 di 11 ricondurre al c.d. saldo zero per la mancanza di prova della genesi e consistenza del credito nel periodo antecedente dall'effettiva apertura del rapporto (si legga dal 12 gennaio 1990 al 2003); con vittoria di spese, funzioni e diritti di causa anche per il primo grado di giudizio, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni eccezione, istanza e Controparte_1 domanda avversaria rigettate, respingere l'appello formulato da , Parte_1
p.i , in persona dei soci e legali rappresentanti e , P.IVA_1 Parte_2 Parte_3 nonché da , in proprio e quale garante, c.f. , e da Parte_2 CodiceFiscale_1
, in proprio e quale garante, c.f. , in relazione ai motivi Parte_3 CodiceFiscale_2 dell'atto di citazione notificato il 24.2.2022 in quanto inammissibili, infondati e comunque non accoglibili;
in accoglimento dell'appello incidentale, condannare gli appellanti, nelle rispettive qualità. al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo n. 471/2017 di € 452.232,01 emesso dal
Tribunale di Forlì in data 18/22 marzo 2017 – RG 488/2017 su conforme richiesta della
[...]
, oltre interessi, spese e accessori;
rifuse le spese ed i compensi Parte_4 del doppio grado oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 471/2017 il Tribunale di Forlì ingiungeva a Parte_1
e di pagare in favore di
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
€ 452.232,01, oltre interessi, spese e compensi. Parte_4
In particolare, il procedimento monitorio veniva incardinato dalla al fine di ottenere il CP_2 pagamento di crediti dalla stessa vantati nei confronti della suddetta Società per: a) lo scoperto del conto corrente n. 0740/79 (già 79/79) ammontante ad € 273.715,02; b) il residuo di due finanziamenti
(nella specie, € 148.275,92 per residuo del mutuo chirografario n. 55077677 di originari € 250.000,00 ed € 30.241,07 per residuo del mutuo chirografario n. 56028519 di originari € 100.000,00).
I rapporti de quibus erano, inoltre, stati tutti garantiti da e Parte_2 Parte_3
, già soci della S.n.c., con fideiussioni personali e solidali rilasciate, in data 11.9.2006, sino alla
[...] concorrenza di € 508.000,00, oltre accessori e competenze, di tal ché anche costoro erano chiamati a soddisfare, in solido con la Società, le ragioni creditorie avanzate col ricorso per decreto ingiuntivo.
Sempre nel citato ricorso, poi, affermava il Parte_4 definitivo accertamento delle proprie pretese, dovendo queste essere ritenute coperte dal passaggio in giudicato della sentenza n. 545/2015, con la quale il Tribunale di Forlì aveva rigettato la domanda pagina 2 di 11 proposta da con atto di citazione notificato il 17.12.2012, avente Parte_1 ad oggetto l'accertamento del credito relativo al conto corrente n. 0740/79 (già 79/79) e la condanna alla restituzione dell'indebito.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
e proponevano opposizione avverso il suddetto decreto Parte_2 Parte_3 ingiuntivo, chiedendo al Tribunale di dichiararne la nullità o comunque l'inefficacia e, per l'effetto, revocarlo, stante la non debenza della somma ingiunta.
Assumevano, invero, che il rapporto di conto corrente al cui saldo faceva riferimento il credito agito in fase monitoria era stato acceso dalla già in data Parte_1
12.1.1990, con la previsione di condizioni generali di contratto che, nella determinazione di tassi, spese e commissioni, facevano rimando alle “condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza”, rendendo quindi illegittimi gli addebiti a tal fine applicati medio tempore dalla fino al CP_2
23.11.2003, data rispetto alla quale il saldo era, dunque, da considerarsi pari a zero.
Eccepivano, poi, la mancata prova del credito azionato, l'inconferenza del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Forlì n. 545/2015, nonché l'intervenuta liberazione dei fideiussori per violazione dei doveri di buona fede ed informazione nello svolgimento del rapporto di garanzia.
Si costituiva in giudizio che, contestate in Parte_4 toto le argomentazioni degli opponenti, chiedeva di dichiarare inammissibile l'opposizione per essere la domanda coperta da precedente giudicato e, in subordine, di rigettare nel merito l'opposizione medesima, con conferma dell'opposto decreto n. 471/2017 del Tribunale di Forlì.
La causa era istruita mediante l'esame dei documenti prodotti dalle parti, nonché attraverso l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
3. All'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e dello scambio ex art. 190
c.p.c. delle memorie conclusive, con sentenza n. 886/2021 il Tribunale di Forlì accoglieva parzialmente l'opposizione, così revocando il decreto ingiuntivo n. 471/2017; accertava e dichiarava che il saldo debitorio del conto corrente n. 0740/79 (già 79/79), ricalcolato al netto degli addebiti illegittimi e delle competenze irripetibili coperte da rimesse solutorie, alla data del 27.12.2012 di estinzione per passaggio a sofferenza, era pari ad € – 197.046,69 a debito per la Società correntista e pertanto condannava e , in solido Parte_1 Parte_3 Parte_2 tra loro, al pagamento a favore di parte opposta Parte_4 della somma in linea capitale di € 375.563,68, oltre interessi al tasso convenzionalmente pattuito per ogni rapporto dal 27.12.2012 alla proposizione della domanda giudiziale ed interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale all'effettivo saldo;
condannava gli pagina 3 di 11 opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta;
poneva il costo della consulenza tecnica di ufficio a carico delle parti in solido tra loro.
Nello specifico, il Tribunale riteneva sufficientemente provato dalla anche perché non CP_2 contestato dagli opponenti, l'importo del credito già ingiunto in sede monitoria a titolo di saldo residuo dei finanziamenti erogati a per complessivi € 178.516,99, di cui Parte_1
€ 148.275,92 quale residuo del mutuo chirografario n. 55077677 ed € 30.241,07 per residuo del mutuo chirografario n. 56028519.
Con riguardo, invece, al credito derivante dal saldo negativo del conto corrente il giudice di prime cure osservava che se, da una parte, non poteva avallarsi – per inidoneità, genericità ed insufficienza della documentazione prodotta dagli opponenti – la ricostruzione secondo cui il conto corrente era stato acceso da già in data 12.1.1990, dall'altra, Parte_1 nemmeno era possibile ritenere, come sostenuto dall'opposta, che il rapporto de quo fosse sorto il
24.11.2003 con la sottoscrizione del regolamento contrattuale da parte della correntista.
Difatti, come confermato anche nella CTU, gli estratti conto prodotti dalla stessa opposta attestavano l'apertura del conto in un'epoca antecedente, cioè alla data dell'8.10.2001, rispetto alla quale veniva individuato nel relativo documento contabile un saldo pari a zero. Lo stesso rapporto veniva poi chiuso in data 27.12.2012, con passaggio a sofferenza della posizione debitoria.
Rigettata, poi, l'eccezione di giudicato esterno sollevata da Parte_4 in ordine alle doglianze formulate da parte opponente in sede di opposizione, il
[...]
Tribunale provvedeva a rideterminare, nel quantum, il credito della per lo scoperto del conto CP_2 corrente in questione.
Rilevava, invero, che nessuna prova era stata fornita dell'esistenza di una pattuizione scritta di apertura del conto corrente n. 0740/79 (già 79/79) a far data dall'8.10.2001, laddove invece la prima forma di accordo scritto tra le parti si rinveniva nel regolamento del 24.11.2003. Ne derivava la nullità per difetto di forma ex art. 117, co. 1 e 3, TUB del rapporto di conto corrente, comportante a sua volta effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2033
c.c..
Così, stante la natura di contratto di durata del conto corrente, il giudice di prime cure procedeva, anche sulla base delle risultanze della CTU contabile, alla ricostruzione dell'intera movimentazione del conto ed al conseguente ricalcolo del saldo finale.
Aderiva, in particolare, alla ricostruzione proposta dal consulente sub ipotesi C1, così: i) per il periodo anteriore al 24.11.2003, vista l'assenza di una regolamentazione contrattuale, espungeva dal quantum richiesto in sede monitoria tutti gli accrediti effettuati dalla Banca a titolo di spese, commissioni pagina 4 di 11 (compresa CMS) ed altri oneri, nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi, calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto;
ii) per il periodo successivo al 24.11.2003, nel quale il rapporto era regolato per iscritto, espungeva le eventuali spese, commissioni ed altri oneri applicati dalla non contemplati dal contratto tempo per tempo CP_2 in vigore tra le parti e, per tutto il periodo, la CMS in quanto la relativa clausola, pur espressamente prevista era da ritenersi nulla per indeterminatezza, non facendo riferimento a tutti gli elementi a tal fine necessari (percentuale, periodicità e base di calcolo).e
Rideterminava, dunque, il credito della nei Parte_4 confronti della Società correntista nella somma, al netto degli addebiti di competenze illegittime, di €
182.625,20, quale saldo passivo del conto corrente n. 0740/79 ricalcolato al 27.12.2012, data di chiusura dello stesso per passaggio a sofferenza.
Quantificate in tale misura le pretese creditorie della sempre al fine di procedere ad una corretta CP_2 ricostruzione del saldo di conto corrente, il Tribunale esaminava ed accoglieva l'eccezione di prescrizione formulata dall'opposta con riferimento alle rimesse solutorie affluite sul conto prima del
13.5.2007, individuando come primo atto interruttivo della prescrizione da parte del correntista l'atto di citazione in opposizione del 13.5.2017 e ritenendo non assolto dalla parte opponente l'onere di provare la natura ripristinatoria delle stesse.
Di conseguenza, avendo il CTU determinato l'ammontare delle suddette rimesse in € 14.421,49, il saldo di conto corrente al 27.12.2012 doveva intendersi pari ad euro – 197.046,69 a debito per il correntista Parte_1
Il credito complessivamente vantato da nei Parte_4 confronti del debitore principale in relazione ai tre rapporti oggetto del giudizio di opposizione veniva, pertanto, quantificato in € 375.563,68, di cui € 148.275,92 derivanti dal residuo del mutuo chirografario n. 55077677, € 30.241,07 derivanti dal residuo del mutuo chirografario n. 56028519 ed € 197.046,69 quale saldo debitore del conto corrente n. 0740/79.
Con riguardo, poi, alle obbligazioni di garanzia prestate da e , il Parte_3 Parte_2 giudice di prime cure, valorizzando il regolamento contrattuale delle fideiussioni rilasciate, affermava la loro riqualificazione in contratti autonomi di garanzia.
Rigettava, inoltre, l'eccezione riconvenzionale di nullità delle citate fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990 in relazione alla normativa antitrust – formulata solo in sede di memoria di replica da parte opponente – in quanto ritenuta infondata, assolutamente generica e non adeguatamente provata.
pagina 5 di 11 4. Avverso la sentenza n. 886/2021 del Tribunale di Forlì hanno proposto appello Parte_1
e , deducendo due motivi di impugnazione:
[...] Parte_3 Parte_2
I) violazione dell'art. 117 TUB; II) violazione dell'artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990
e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
Ha resistito cessionaria del credito controverso, la quale ha chiesto di rigettare Controparte_1
l'appello principale e proposto, a sua volta, appello incidentale sulla base di tre motivi concernenti: I) il giudicato esterno; II) la natura esplorativa della CTU; III) gli effetti del contratto autonomo di garanzia.
All'esito dell'udienza cartolare del 1.7.2025, con ordinanza del 9.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
5. Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provata l'accensione del conto corrente in data 12.1.1990, imputando il relativo onere alla parte opponente e non all'opposta, la quale non avrebbe comunque a sua volta fornito la prova scritta del contratto. Lamentano, dunque, la mancata declaratoria di nullità ex art. 117 TUB del contratto in questione ed il conseguente omesso azzeramento del saldo del conto alla data del 24.11.2003.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
Osserva, invero, questa Corte come nel caso di specie debba trovare applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma configura un ordinario giudizio di cognizione. In tale contesto, il giudice non si limita a verificare la legittimità dell'ingiunzione emessa, ma è tenuto a valutare il fondamento della pretesa creditoria, accertando l'effettiva esistenza del credito. Ogniqualvolta sia posto a carico di una delle parti l'onere di allegazione, l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza il fatto ritenersi pacifico (Cass. civ., Sez. Un. 30 luglio 2008, n.
20604; Cass. civ. Sez. Un., 9 settembre 2010 n. 19246). Ne consegue l'applicazione delle ordinarie regole processuali, secondo le quali il creditore opposto conserva la posizione di attore sostanziale, mentre il debitore opponente assume quella di convenuto. In conformità all'art. 2697 c.c., spetta al creditore […] l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa pecuniaria, mentre incombe sul debitore […] l'onere di dimostrare l'esistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito” (Cass. civ., Sez. III, 13.04.2020, n. 3241 – in motivazione).
Pertanto, proprio in considerazione delle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova e della loro operatività anche nel giudizio di opposizione, spetta agli odierni appellanti dimostrare pagina 6 di 11 l'effettiva accensione del conto corrente alla data del 12.1.1990, trattandosi di un fatto volto a modificare, almeno nel quantum, la pretesa avanzata dalla Banca in sede monitoria.
Eppure, detto onere non è stato affatto assolto da Parte_1 Parte_3
e , i quali, come rilevato dal giudice di prime cure, hanno corroborato la
[...] Parte_2 propria argomentazione producendo documentazione “generica ed insufficiente, trattandosi di un unico foglio rubricato “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”, senza alcun riferimento al nominativo del correntista, al numero di conto, alla data o alla sottoscrizione”.
Ne discende il necessario rigetto del presente motivo d'impugnazione.
Invero, non avendo gli allora opponenti adeguatamente allegato e provato il relativo fatto, il Tribunale ha correttamente escluso che il conto corrente controverso fosse stato acceso già alla data del
12.1.1990, con conseguente impossibilità di dare seguito alla domanda di nullità dello stesso per difetto di forma ex art. 117 TUB e applicazione del c.d. saldo zero alla data del 24.11.2003.
6. Merita il rigetto anche il secondo motivo d'appello, col quale gli appellanti lamentano la mancata declaratoria di nullità parziale delle fideiussioni prestate da e , Parte_3 Parte_2 relativamente alle clausole contrastanti con la normativa antitrust in quanto conformi al c.d. schema
ABI.
Il giudice di prime cure, infatti, ha operato una riqualificazione delle garanzie rilasciate da Parte_3
e , riconducendole alla diversa figura del contratto autonomo di garanzia.
[...] Parte_2
Tale capo della sentenza, tuttavia, non è stato impugnato dagli appellanti, che si sono limitati a censurare il provvedimento di primo grado con riguardo al solo rigetto dell'eccezione riconvenzionale di nullità riprodotta nel presente motivo d'appello.
Eppure, l'evidente anteriorità logica della questione relativa alla natura dell'obbligazione di garanzia rispetto a quella della sua eventuale nullità per violazione della normativa antitrust non consente a questa Corte di procedere alla disamina di quest'ultima senza involgere anche la prima, che però, in difetto di impugnazione, è ormai passata in giudicato.
Pertanto, la doglianza in esame non può trovare accoglimento in quanto ciò presupporrebbe una nuova qualificazione delle garanzie de quibus non ammessa dall'ordinamento in virtù del principio tantum devolutum quantum appellatum.
7. Il primo motivo dell'appello incidentale proposto da è volto a censurare la Controparte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla
Banca opposta con riguardo alla sentenza del Tribunale di Forlì n. 545/2015.
L'appellante incidentale si duole, in particolare, del fatto che il giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente valorizzato l'identità soggettiva ed oggettiva ravvisabile tra l'opposizione allora in pagina 7 di 11 corso ed il giudizio conclusosi con la sentenza n. 545/2015, che non solo coinvolgevano le stesse parti ma presentavano anche lo stesso petitum, posto che, secondo quanto esposto nell'appello incidentale,
“l'accertamento del credito del correntista o di quello della non sono che due aspetti di una CP_2 medesima domanda promossa da controparte, la quale, chiedendo (punto 2 conclusioni citazione
2012- R.G. 3797/2012 -, doc. 12 ingiunzione) di accertare il credito del correntista “anche all'esito della compensazione dell'asserito debito” (alias, credito della , chiede che venga verificato CP_2 anche il credito vantato dall'Istituto nei propri confronti”. In considerazione di ciò, invece, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di giudicato esterno e, facendo anche applicazione del principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, dichiarare inammissibile l'opposizione sia nella parte relativa alla determinazione del saldo del conto corrente n. 0740/79 (già 79/79) che in quella riguardante la validità delle fideiussioni.
La censura non coglie nel segno.
Se, invero, è incontestato che la sentenza n. 545/2015 del Tribunale di Forlì aveva rigettato nel merito la domanda di ripetizione allora formulata da tale circostanza Parte_1 non risulta comunque di per sé idonea ad affermare, come vorrebbe l'intervenuta Controparte_1 formazione del giudicato anche sulle questioni relative alla validità o meno del contratto di conto corrente n. 0740/79 (già 79/79).
Difatti, con la sentenza de qua il Tribunale di Forlì aveva, sì, ritenuto non fondata, per difetto nella prova dei fatti posti a fondamento delle pretese restitutorie avanzate, la domanda di ripetizione formulata da ma al contempo non aveva affatto preso in esame Parte_1 quanto assunto in tema di nullità o invalidità delle pattuizioni di cui al suddetto conto corrente. A sostegno di tale assunto giova osservare che, nel provvedimento, il giudice adito aveva espressamente osservato come “dalla infondatezza della domanda principale attorea di ripetere dalla convenuta
l'indebito asseritamente acquisito da quest'ultima nei rapporti bancari in questione (infondatezza che necessariamente consegue al predetto difetto assoluto di prova documentale dei fatti dedotti a fondamento della spiegata rivendicazione pecuniaria) discende processualmente l'irrilevanza di qualsivoglia delibazione (che nella specie sarebbe meramente accademica) circa la validità o meno delle contestate pattuizioni negoziali”.
Pertanto, dando seguito a quella giurisprudenza di legittimità secondo cui “il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice di merito come accade quando la decisione sia stata adottata alla stregua del principio della "ragione più liquida” (Cass. civ., Sez. III, ord. 9.11.2021,
n.32650; conforme, Cass. civ., Sez. I, 17.3.2015, n. 5264), anche questa Corte ritiene di dover pagina 8 di 11 escludere la sussistenza di un giudicato esterno sulla validità del conto corrente, non essendo tale profilo stato oggetto di alcuna disamina da parte dell'organo giurisdizionale, che aveva addirittura ritenuto irrilevante e superflua una siffatta delibazione.
Ne discende il necessario rigetto del presente motivo d'appello, avendo il giudice di prime cure correttamente respinto l'eccezione di giudicato esterno sollevata dall'allora opposta.
8. Con il secondo motivo di appello incidentale, lamenta il carattere esplorativo della Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio contabile esperita nel giudizio di primo grado, richiedendo l'espunzione delle risultanze della stessa dal fascicolo.
Anche il motivo in esame deve essere rigettato.
Non è, difatti, condivisibile l'assunto secondo il quale il Tribunale avrebbe disposto la consulenza tecnica d'ufficio in assenza di sostegni probatori e col solo scopo di compiere indagini esplorative, dirette all'accertamento di fatti la cui dimostrazione rientrava, invece, nell'onere probatorio dell'opponente.
Invero, è lo stesso giudice di prime cure ad evidenziare, nella sentenza impugnata, l'imprescindibilità del ricorso alla consulenza contabile ai fini della corretta determinazione del quantum spettante alla
Banca opposta a seguito dell'accertamento, avvenuto sulla base dei documenti prodotti dalle parti, della nullità per difetto di forma del contratto di conto corrente stipulato in data 8.10.2001. Rileva, al riguardo, che “essendo il conto corrente un rapporto di durata, nell'ambito del quale le parti annotano sul conto reciproche rimesse tra le quali opera la compensazione, necessaria è, quindi, la ricostruzione mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile dell'intera movimentazione del conto ed il conseguente ricalcolo del saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto”.
Consente, poi, di ulteriormente escludere il carattere esplorativo della consulenza la mancanza tra i quesiti posti di riferimenti alla violazione dell'art. 118 TUB, pure assunta dagli opponenti ma da questi non adeguatamente provata, tanto che, per il Tribunale, “non si ritiene necessaria a tal proposito
l'effettuazione di alcun accertamento tecnico né di alcun ricalcolo del saldo di conto corrente, che risulterebbero del tutto esplorativi”.
Il giudice adito ha, quindi, correttamente fatto ricorso allo strumento della consulenza tecnica contabile, senza incorrere in alcuna violazione delle regole disciplinanti la prova nel processo civile.
9. Con il terzo motivo, l'appellate incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui, riconosciuta la natura autonoma delle garanzie prestate da e , ha Parte_3 Parte_2 comunque condannato costoro al pagamento all'opposta del minor quantum riconosciuto come dovuto pagina 9 di 11 dalla Società garantita. Osserva, in particolare, che il giudice di prime cure non avrebbe portato a pieno compimento il ragionamento sulla natura dell'obbligazione di garanzia, dal momento che l'affermazione del suo carattere autonomo avrebbe determinato la condanna dei garanti al soddisfacimento della pretesa creditoria come risultante dal decreto ingiuntivo opposto, non potendo loro sollevare nei confronti della alcuna eccezione di merito relativa al rapporto principale. CP_2
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
È noto, infatti, che per l'ormai costante giurisprudenza di legittimità “l'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, in queste altre ipotesi: quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia;
quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario;
quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito;
quando, infine, la nullità del dipenda da CP_3 contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. Sez. U. 18 febbraio 2010, n. 3947, in motivazione, ove i richiami a Cass. 7 marzo 2002, n. 3326, Cass. 14 dicembre 2007, n. 26262 e Cass. 3 marzo 2009,
n. 5044). Infatti, come sottolineato dalla cit. Cass. Sez. U. 18 febbraio 2010, n. 3947, l'accessorietà dell'obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un carattere elastico, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante” (Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 10.1.2018, n. 371 – in motivazione;
nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, Ord., 22.4.2024,
n. 10786).
Di conseguenza, viene oggi riconosciuta al garante autonomo la possibilità di opporre all'istituto di credito numerose eccezioni inerenti al rapporto garantito, tra cui la nullità della clausola anatocistica (v.
Cass. civ., sez. I, Ord., 31.3.2023, n. 9071), l'applicazione di interessi ultralegali non specificamente pattuiti (v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 22.4.2024, n. 10786), nonché l'eventuale usurarietà degli stessi (v.
Cass. Civ., Sez. I, 31.05.2012, n. 8771), in considerazione del fatto che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.
Dando, quindi, seguito ai descritti principi giurisprudenziali, questa Corte ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione di tali principi, estendendo anche ai garanti autonomi la riduzione del quantum debeatur derivante dalla nullità delle relative pattuizioni. D'altronde, la condanna di pagina 10 di 11 e al pagamento dell'intero importo richiesto in sede monitoria Parte_3 Parte_2 si sarebbe posta in evidente contrasto con l'ordinamento, proprio perché idonea a far conseguire alla
Banca opposta un vantaggio dallo stesso vietato.
10. Alla luce di quanto sin qui esposto, sia l'appello principale che quello incidentale devono essere rigettati, con conseguente conferma della sentenza impugnata anche nella parte relativa alle spese di lite del relativo grado.
11. Quanto al presente giudizio, in considerazione del rigetto tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
12. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002 per il raddoppio de contributo unificato a carico sia degli appellanti Parte_1 Parte_3
e sia dell'appellata e appellante incidentale
[...] Parte_2 Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_3 Parte_2
;
[...] rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1 per l'effetto, conferma la sentenza n. 886/2021 pubblicata dal Tribunale di Forlì il 23.8.2021.
Compensa le spese tra le parti le spese del giudizio d'appello.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002 per il raddoppio de contributo unificato a carico sia degli appellanti Parte_1
e sia dell'appellata e appellante incidentale Parte_3 Parte_2 Controparte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
18.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.r.g. 398/2022 promossa da:
P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_2
Tutti con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Gostoli del Foro di Rimini
APPELLANTI e APPELLATI INCIDENTALI contro c.f ) Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. Enzo Gulmanelli del Foro di Forlì Cesena
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: contratti bancari (conto corrente bancario)
CONCLUSIONI
Per e : “Piaccia Parte_1 Parte_2 Parte_3 all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza appellata come di seguito, in via principale accertare e dichiarare in capo all'istituto di credito la perdita del beneficio della garanzia per i motivi esposti in atto e per l'effetto dichiarare liberati i fidejussori e la correntista dalle obbligazioni contratte;
accertare e dichiarare che il saldo del rapporto di conto corrente alla data del 2003 sia da pagina 1 di 11 ricondurre al c.d. saldo zero per la mancanza di prova della genesi e consistenza del credito nel periodo antecedente dall'effettiva apertura del rapporto (si legga dal 12 gennaio 1990 al 2003); con vittoria di spese, funzioni e diritti di causa anche per il primo grado di giudizio, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni eccezione, istanza e Controparte_1 domanda avversaria rigettate, respingere l'appello formulato da , Parte_1
p.i , in persona dei soci e legali rappresentanti e , P.IVA_1 Parte_2 Parte_3 nonché da , in proprio e quale garante, c.f. , e da Parte_2 CodiceFiscale_1
, in proprio e quale garante, c.f. , in relazione ai motivi Parte_3 CodiceFiscale_2 dell'atto di citazione notificato il 24.2.2022 in quanto inammissibili, infondati e comunque non accoglibili;
in accoglimento dell'appello incidentale, condannare gli appellanti, nelle rispettive qualità. al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo n. 471/2017 di € 452.232,01 emesso dal
Tribunale di Forlì in data 18/22 marzo 2017 – RG 488/2017 su conforme richiesta della
[...]
, oltre interessi, spese e accessori;
rifuse le spese ed i compensi Parte_4 del doppio grado oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 471/2017 il Tribunale di Forlì ingiungeva a Parte_1
e di pagare in favore di
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
€ 452.232,01, oltre interessi, spese e compensi. Parte_4
In particolare, il procedimento monitorio veniva incardinato dalla al fine di ottenere il CP_2 pagamento di crediti dalla stessa vantati nei confronti della suddetta Società per: a) lo scoperto del conto corrente n. 0740/79 (già 79/79) ammontante ad € 273.715,02; b) il residuo di due finanziamenti
(nella specie, € 148.275,92 per residuo del mutuo chirografario n. 55077677 di originari € 250.000,00 ed € 30.241,07 per residuo del mutuo chirografario n. 56028519 di originari € 100.000,00).
I rapporti de quibus erano, inoltre, stati tutti garantiti da e Parte_2 Parte_3
, già soci della S.n.c., con fideiussioni personali e solidali rilasciate, in data 11.9.2006, sino alla
[...] concorrenza di € 508.000,00, oltre accessori e competenze, di tal ché anche costoro erano chiamati a soddisfare, in solido con la Società, le ragioni creditorie avanzate col ricorso per decreto ingiuntivo.
Sempre nel citato ricorso, poi, affermava il Parte_4 definitivo accertamento delle proprie pretese, dovendo queste essere ritenute coperte dal passaggio in giudicato della sentenza n. 545/2015, con la quale il Tribunale di Forlì aveva rigettato la domanda pagina 2 di 11 proposta da con atto di citazione notificato il 17.12.2012, avente Parte_1 ad oggetto l'accertamento del credito relativo al conto corrente n. 0740/79 (già 79/79) e la condanna alla restituzione dell'indebito.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
e proponevano opposizione avverso il suddetto decreto Parte_2 Parte_3 ingiuntivo, chiedendo al Tribunale di dichiararne la nullità o comunque l'inefficacia e, per l'effetto, revocarlo, stante la non debenza della somma ingiunta.
Assumevano, invero, che il rapporto di conto corrente al cui saldo faceva riferimento il credito agito in fase monitoria era stato acceso dalla già in data Parte_1
12.1.1990, con la previsione di condizioni generali di contratto che, nella determinazione di tassi, spese e commissioni, facevano rimando alle “condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza”, rendendo quindi illegittimi gli addebiti a tal fine applicati medio tempore dalla fino al CP_2
23.11.2003, data rispetto alla quale il saldo era, dunque, da considerarsi pari a zero.
Eccepivano, poi, la mancata prova del credito azionato, l'inconferenza del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Forlì n. 545/2015, nonché l'intervenuta liberazione dei fideiussori per violazione dei doveri di buona fede ed informazione nello svolgimento del rapporto di garanzia.
Si costituiva in giudizio che, contestate in Parte_4 toto le argomentazioni degli opponenti, chiedeva di dichiarare inammissibile l'opposizione per essere la domanda coperta da precedente giudicato e, in subordine, di rigettare nel merito l'opposizione medesima, con conferma dell'opposto decreto n. 471/2017 del Tribunale di Forlì.
La causa era istruita mediante l'esame dei documenti prodotti dalle parti, nonché attraverso l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
3. All'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e dello scambio ex art. 190
c.p.c. delle memorie conclusive, con sentenza n. 886/2021 il Tribunale di Forlì accoglieva parzialmente l'opposizione, così revocando il decreto ingiuntivo n. 471/2017; accertava e dichiarava che il saldo debitorio del conto corrente n. 0740/79 (già 79/79), ricalcolato al netto degli addebiti illegittimi e delle competenze irripetibili coperte da rimesse solutorie, alla data del 27.12.2012 di estinzione per passaggio a sofferenza, era pari ad € – 197.046,69 a debito per la Società correntista e pertanto condannava e , in solido Parte_1 Parte_3 Parte_2 tra loro, al pagamento a favore di parte opposta Parte_4 della somma in linea capitale di € 375.563,68, oltre interessi al tasso convenzionalmente pattuito per ogni rapporto dal 27.12.2012 alla proposizione della domanda giudiziale ed interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale all'effettivo saldo;
condannava gli pagina 3 di 11 opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta;
poneva il costo della consulenza tecnica di ufficio a carico delle parti in solido tra loro.
Nello specifico, il Tribunale riteneva sufficientemente provato dalla anche perché non CP_2 contestato dagli opponenti, l'importo del credito già ingiunto in sede monitoria a titolo di saldo residuo dei finanziamenti erogati a per complessivi € 178.516,99, di cui Parte_1
€ 148.275,92 quale residuo del mutuo chirografario n. 55077677 ed € 30.241,07 per residuo del mutuo chirografario n. 56028519.
Con riguardo, invece, al credito derivante dal saldo negativo del conto corrente il giudice di prime cure osservava che se, da una parte, non poteva avallarsi – per inidoneità, genericità ed insufficienza della documentazione prodotta dagli opponenti – la ricostruzione secondo cui il conto corrente era stato acceso da già in data 12.1.1990, dall'altra, Parte_1 nemmeno era possibile ritenere, come sostenuto dall'opposta, che il rapporto de quo fosse sorto il
24.11.2003 con la sottoscrizione del regolamento contrattuale da parte della correntista.
Difatti, come confermato anche nella CTU, gli estratti conto prodotti dalla stessa opposta attestavano l'apertura del conto in un'epoca antecedente, cioè alla data dell'8.10.2001, rispetto alla quale veniva individuato nel relativo documento contabile un saldo pari a zero. Lo stesso rapporto veniva poi chiuso in data 27.12.2012, con passaggio a sofferenza della posizione debitoria.
Rigettata, poi, l'eccezione di giudicato esterno sollevata da Parte_4 in ordine alle doglianze formulate da parte opponente in sede di opposizione, il
[...]
Tribunale provvedeva a rideterminare, nel quantum, il credito della per lo scoperto del conto CP_2 corrente in questione.
Rilevava, invero, che nessuna prova era stata fornita dell'esistenza di una pattuizione scritta di apertura del conto corrente n. 0740/79 (già 79/79) a far data dall'8.10.2001, laddove invece la prima forma di accordo scritto tra le parti si rinveniva nel regolamento del 24.11.2003. Ne derivava la nullità per difetto di forma ex art. 117, co. 1 e 3, TUB del rapporto di conto corrente, comportante a sua volta effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2033
c.c..
Così, stante la natura di contratto di durata del conto corrente, il giudice di prime cure procedeva, anche sulla base delle risultanze della CTU contabile, alla ricostruzione dell'intera movimentazione del conto ed al conseguente ricalcolo del saldo finale.
Aderiva, in particolare, alla ricostruzione proposta dal consulente sub ipotesi C1, così: i) per il periodo anteriore al 24.11.2003, vista l'assenza di una regolamentazione contrattuale, espungeva dal quantum richiesto in sede monitoria tutti gli accrediti effettuati dalla Banca a titolo di spese, commissioni pagina 4 di 11 (compresa CMS) ed altri oneri, nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi, calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto;
ii) per il periodo successivo al 24.11.2003, nel quale il rapporto era regolato per iscritto, espungeva le eventuali spese, commissioni ed altri oneri applicati dalla non contemplati dal contratto tempo per tempo CP_2 in vigore tra le parti e, per tutto il periodo, la CMS in quanto la relativa clausola, pur espressamente prevista era da ritenersi nulla per indeterminatezza, non facendo riferimento a tutti gli elementi a tal fine necessari (percentuale, periodicità e base di calcolo).e
Rideterminava, dunque, il credito della nei Parte_4 confronti della Società correntista nella somma, al netto degli addebiti di competenze illegittime, di €
182.625,20, quale saldo passivo del conto corrente n. 0740/79 ricalcolato al 27.12.2012, data di chiusura dello stesso per passaggio a sofferenza.
Quantificate in tale misura le pretese creditorie della sempre al fine di procedere ad una corretta CP_2 ricostruzione del saldo di conto corrente, il Tribunale esaminava ed accoglieva l'eccezione di prescrizione formulata dall'opposta con riferimento alle rimesse solutorie affluite sul conto prima del
13.5.2007, individuando come primo atto interruttivo della prescrizione da parte del correntista l'atto di citazione in opposizione del 13.5.2017 e ritenendo non assolto dalla parte opponente l'onere di provare la natura ripristinatoria delle stesse.
Di conseguenza, avendo il CTU determinato l'ammontare delle suddette rimesse in € 14.421,49, il saldo di conto corrente al 27.12.2012 doveva intendersi pari ad euro – 197.046,69 a debito per il correntista Parte_1
Il credito complessivamente vantato da nei Parte_4 confronti del debitore principale in relazione ai tre rapporti oggetto del giudizio di opposizione veniva, pertanto, quantificato in € 375.563,68, di cui € 148.275,92 derivanti dal residuo del mutuo chirografario n. 55077677, € 30.241,07 derivanti dal residuo del mutuo chirografario n. 56028519 ed € 197.046,69 quale saldo debitore del conto corrente n. 0740/79.
Con riguardo, poi, alle obbligazioni di garanzia prestate da e , il Parte_3 Parte_2 giudice di prime cure, valorizzando il regolamento contrattuale delle fideiussioni rilasciate, affermava la loro riqualificazione in contratti autonomi di garanzia.
Rigettava, inoltre, l'eccezione riconvenzionale di nullità delle citate fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990 in relazione alla normativa antitrust – formulata solo in sede di memoria di replica da parte opponente – in quanto ritenuta infondata, assolutamente generica e non adeguatamente provata.
pagina 5 di 11 4. Avverso la sentenza n. 886/2021 del Tribunale di Forlì hanno proposto appello Parte_1
e , deducendo due motivi di impugnazione:
[...] Parte_3 Parte_2
I) violazione dell'art. 117 TUB; II) violazione dell'artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990
e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
Ha resistito cessionaria del credito controverso, la quale ha chiesto di rigettare Controparte_1
l'appello principale e proposto, a sua volta, appello incidentale sulla base di tre motivi concernenti: I) il giudicato esterno; II) la natura esplorativa della CTU; III) gli effetti del contratto autonomo di garanzia.
All'esito dell'udienza cartolare del 1.7.2025, con ordinanza del 9.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
5. Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provata l'accensione del conto corrente in data 12.1.1990, imputando il relativo onere alla parte opponente e non all'opposta, la quale non avrebbe comunque a sua volta fornito la prova scritta del contratto. Lamentano, dunque, la mancata declaratoria di nullità ex art. 117 TUB del contratto in questione ed il conseguente omesso azzeramento del saldo del conto alla data del 24.11.2003.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
Osserva, invero, questa Corte come nel caso di specie debba trovare applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma configura un ordinario giudizio di cognizione. In tale contesto, il giudice non si limita a verificare la legittimità dell'ingiunzione emessa, ma è tenuto a valutare il fondamento della pretesa creditoria, accertando l'effettiva esistenza del credito. Ogniqualvolta sia posto a carico di una delle parti l'onere di allegazione, l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza il fatto ritenersi pacifico (Cass. civ., Sez. Un. 30 luglio 2008, n.
20604; Cass. civ. Sez. Un., 9 settembre 2010 n. 19246). Ne consegue l'applicazione delle ordinarie regole processuali, secondo le quali il creditore opposto conserva la posizione di attore sostanziale, mentre il debitore opponente assume quella di convenuto. In conformità all'art. 2697 c.c., spetta al creditore […] l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa pecuniaria, mentre incombe sul debitore […] l'onere di dimostrare l'esistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito” (Cass. civ., Sez. III, 13.04.2020, n. 3241 – in motivazione).
Pertanto, proprio in considerazione delle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova e della loro operatività anche nel giudizio di opposizione, spetta agli odierni appellanti dimostrare pagina 6 di 11 l'effettiva accensione del conto corrente alla data del 12.1.1990, trattandosi di un fatto volto a modificare, almeno nel quantum, la pretesa avanzata dalla Banca in sede monitoria.
Eppure, detto onere non è stato affatto assolto da Parte_1 Parte_3
e , i quali, come rilevato dal giudice di prime cure, hanno corroborato la
[...] Parte_2 propria argomentazione producendo documentazione “generica ed insufficiente, trattandosi di un unico foglio rubricato “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”, senza alcun riferimento al nominativo del correntista, al numero di conto, alla data o alla sottoscrizione”.
Ne discende il necessario rigetto del presente motivo d'impugnazione.
Invero, non avendo gli allora opponenti adeguatamente allegato e provato il relativo fatto, il Tribunale ha correttamente escluso che il conto corrente controverso fosse stato acceso già alla data del
12.1.1990, con conseguente impossibilità di dare seguito alla domanda di nullità dello stesso per difetto di forma ex art. 117 TUB e applicazione del c.d. saldo zero alla data del 24.11.2003.
6. Merita il rigetto anche il secondo motivo d'appello, col quale gli appellanti lamentano la mancata declaratoria di nullità parziale delle fideiussioni prestate da e , Parte_3 Parte_2 relativamente alle clausole contrastanti con la normativa antitrust in quanto conformi al c.d. schema
ABI.
Il giudice di prime cure, infatti, ha operato una riqualificazione delle garanzie rilasciate da Parte_3
e , riconducendole alla diversa figura del contratto autonomo di garanzia.
[...] Parte_2
Tale capo della sentenza, tuttavia, non è stato impugnato dagli appellanti, che si sono limitati a censurare il provvedimento di primo grado con riguardo al solo rigetto dell'eccezione riconvenzionale di nullità riprodotta nel presente motivo d'appello.
Eppure, l'evidente anteriorità logica della questione relativa alla natura dell'obbligazione di garanzia rispetto a quella della sua eventuale nullità per violazione della normativa antitrust non consente a questa Corte di procedere alla disamina di quest'ultima senza involgere anche la prima, che però, in difetto di impugnazione, è ormai passata in giudicato.
Pertanto, la doglianza in esame non può trovare accoglimento in quanto ciò presupporrebbe una nuova qualificazione delle garanzie de quibus non ammessa dall'ordinamento in virtù del principio tantum devolutum quantum appellatum.
7. Il primo motivo dell'appello incidentale proposto da è volto a censurare la Controparte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla
Banca opposta con riguardo alla sentenza del Tribunale di Forlì n. 545/2015.
L'appellante incidentale si duole, in particolare, del fatto che il giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente valorizzato l'identità soggettiva ed oggettiva ravvisabile tra l'opposizione allora in pagina 7 di 11 corso ed il giudizio conclusosi con la sentenza n. 545/2015, che non solo coinvolgevano le stesse parti ma presentavano anche lo stesso petitum, posto che, secondo quanto esposto nell'appello incidentale,
“l'accertamento del credito del correntista o di quello della non sono che due aspetti di una CP_2 medesima domanda promossa da controparte, la quale, chiedendo (punto 2 conclusioni citazione
2012- R.G. 3797/2012 -, doc. 12 ingiunzione) di accertare il credito del correntista “anche all'esito della compensazione dell'asserito debito” (alias, credito della , chiede che venga verificato CP_2 anche il credito vantato dall'Istituto nei propri confronti”. In considerazione di ciò, invece, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di giudicato esterno e, facendo anche applicazione del principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, dichiarare inammissibile l'opposizione sia nella parte relativa alla determinazione del saldo del conto corrente n. 0740/79 (già 79/79) che in quella riguardante la validità delle fideiussioni.
La censura non coglie nel segno.
Se, invero, è incontestato che la sentenza n. 545/2015 del Tribunale di Forlì aveva rigettato nel merito la domanda di ripetizione allora formulata da tale circostanza Parte_1 non risulta comunque di per sé idonea ad affermare, come vorrebbe l'intervenuta Controparte_1 formazione del giudicato anche sulle questioni relative alla validità o meno del contratto di conto corrente n. 0740/79 (già 79/79).
Difatti, con la sentenza de qua il Tribunale di Forlì aveva, sì, ritenuto non fondata, per difetto nella prova dei fatti posti a fondamento delle pretese restitutorie avanzate, la domanda di ripetizione formulata da ma al contempo non aveva affatto preso in esame Parte_1 quanto assunto in tema di nullità o invalidità delle pattuizioni di cui al suddetto conto corrente. A sostegno di tale assunto giova osservare che, nel provvedimento, il giudice adito aveva espressamente osservato come “dalla infondatezza della domanda principale attorea di ripetere dalla convenuta
l'indebito asseritamente acquisito da quest'ultima nei rapporti bancari in questione (infondatezza che necessariamente consegue al predetto difetto assoluto di prova documentale dei fatti dedotti a fondamento della spiegata rivendicazione pecuniaria) discende processualmente l'irrilevanza di qualsivoglia delibazione (che nella specie sarebbe meramente accademica) circa la validità o meno delle contestate pattuizioni negoziali”.
Pertanto, dando seguito a quella giurisprudenza di legittimità secondo cui “il giudicato non si forma, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice di merito come accade quando la decisione sia stata adottata alla stregua del principio della "ragione più liquida” (Cass. civ., Sez. III, ord. 9.11.2021,
n.32650; conforme, Cass. civ., Sez. I, 17.3.2015, n. 5264), anche questa Corte ritiene di dover pagina 8 di 11 escludere la sussistenza di un giudicato esterno sulla validità del conto corrente, non essendo tale profilo stato oggetto di alcuna disamina da parte dell'organo giurisdizionale, che aveva addirittura ritenuto irrilevante e superflua una siffatta delibazione.
Ne discende il necessario rigetto del presente motivo d'appello, avendo il giudice di prime cure correttamente respinto l'eccezione di giudicato esterno sollevata dall'allora opposta.
8. Con il secondo motivo di appello incidentale, lamenta il carattere esplorativo della Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio contabile esperita nel giudizio di primo grado, richiedendo l'espunzione delle risultanze della stessa dal fascicolo.
Anche il motivo in esame deve essere rigettato.
Non è, difatti, condivisibile l'assunto secondo il quale il Tribunale avrebbe disposto la consulenza tecnica d'ufficio in assenza di sostegni probatori e col solo scopo di compiere indagini esplorative, dirette all'accertamento di fatti la cui dimostrazione rientrava, invece, nell'onere probatorio dell'opponente.
Invero, è lo stesso giudice di prime cure ad evidenziare, nella sentenza impugnata, l'imprescindibilità del ricorso alla consulenza contabile ai fini della corretta determinazione del quantum spettante alla
Banca opposta a seguito dell'accertamento, avvenuto sulla base dei documenti prodotti dalle parti, della nullità per difetto di forma del contratto di conto corrente stipulato in data 8.10.2001. Rileva, al riguardo, che “essendo il conto corrente un rapporto di durata, nell'ambito del quale le parti annotano sul conto reciproche rimesse tra le quali opera la compensazione, necessaria è, quindi, la ricostruzione mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile dell'intera movimentazione del conto ed il conseguente ricalcolo del saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto”.
Consente, poi, di ulteriormente escludere il carattere esplorativo della consulenza la mancanza tra i quesiti posti di riferimenti alla violazione dell'art. 118 TUB, pure assunta dagli opponenti ma da questi non adeguatamente provata, tanto che, per il Tribunale, “non si ritiene necessaria a tal proposito
l'effettuazione di alcun accertamento tecnico né di alcun ricalcolo del saldo di conto corrente, che risulterebbero del tutto esplorativi”.
Il giudice adito ha, quindi, correttamente fatto ricorso allo strumento della consulenza tecnica contabile, senza incorrere in alcuna violazione delle regole disciplinanti la prova nel processo civile.
9. Con il terzo motivo, l'appellate incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui, riconosciuta la natura autonoma delle garanzie prestate da e , ha Parte_3 Parte_2 comunque condannato costoro al pagamento all'opposta del minor quantum riconosciuto come dovuto pagina 9 di 11 dalla Società garantita. Osserva, in particolare, che il giudice di prime cure non avrebbe portato a pieno compimento il ragionamento sulla natura dell'obbligazione di garanzia, dal momento che l'affermazione del suo carattere autonomo avrebbe determinato la condanna dei garanti al soddisfacimento della pretesa creditoria come risultante dal decreto ingiuntivo opposto, non potendo loro sollevare nei confronti della alcuna eccezione di merito relativa al rapporto principale. CP_2
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
È noto, infatti, che per l'ormai costante giurisprudenza di legittimità “l'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, in queste altre ipotesi: quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia;
quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario;
quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito;
quando, infine, la nullità del dipenda da CP_3 contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. Sez. U. 18 febbraio 2010, n. 3947, in motivazione, ove i richiami a Cass. 7 marzo 2002, n. 3326, Cass. 14 dicembre 2007, n. 26262 e Cass. 3 marzo 2009,
n. 5044). Infatti, come sottolineato dalla cit. Cass. Sez. U. 18 febbraio 2010, n. 3947, l'accessorietà dell'obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un carattere elastico, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante” (Cass. civ.,
Sez. I, Ord., 10.1.2018, n. 371 – in motivazione;
nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, Ord., 22.4.2024,
n. 10786).
Di conseguenza, viene oggi riconosciuta al garante autonomo la possibilità di opporre all'istituto di credito numerose eccezioni inerenti al rapporto garantito, tra cui la nullità della clausola anatocistica (v.
Cass. civ., sez. I, Ord., 31.3.2023, n. 9071), l'applicazione di interessi ultralegali non specificamente pattuiti (v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 22.4.2024, n. 10786), nonché l'eventuale usurarietà degli stessi (v.
Cass. Civ., Sez. I, 31.05.2012, n. 8771), in considerazione del fatto che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.
Dando, quindi, seguito ai descritti principi giurisprudenziali, questa Corte ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione di tali principi, estendendo anche ai garanti autonomi la riduzione del quantum debeatur derivante dalla nullità delle relative pattuizioni. D'altronde, la condanna di pagina 10 di 11 e al pagamento dell'intero importo richiesto in sede monitoria Parte_3 Parte_2 si sarebbe posta in evidente contrasto con l'ordinamento, proprio perché idonea a far conseguire alla
Banca opposta un vantaggio dallo stesso vietato.
10. Alla luce di quanto sin qui esposto, sia l'appello principale che quello incidentale devono essere rigettati, con conseguente conferma della sentenza impugnata anche nella parte relativa alle spese di lite del relativo grado.
11. Quanto al presente giudizio, in considerazione del rigetto tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
12. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002 per il raddoppio de contributo unificato a carico sia degli appellanti Parte_1 Parte_3
e sia dell'appellata e appellante incidentale
[...] Parte_2 Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_3 Parte_2
;
[...] rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1 per l'effetto, conferma la sentenza n. 886/2021 pubblicata dal Tribunale di Forlì il 23.8.2021.
Compensa le spese tra le parti le spese del giudizio d'appello.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002 per il raddoppio de contributo unificato a carico sia degli appellanti Parte_1
e sia dell'appellata e appellante incidentale Parte_3 Parte_2 Controparte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
18.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
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