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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 128/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa CH Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 128/2023 promossa da:
DI AN IA, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv. Nunziatina Rita Prinzi, presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
IN JO, nato a [...] il [...],
CONVENUTO CONTUMACE
e
IN HA, nato a [...] il [...], con il curatore speciale Avv. Sara Arese
INTERVENUTO
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, previi gli incombenti di legge, dato atto che la ricorrente si rende disponibile ad aderire a tutti gli interventi proposti dai Servizi Territoriali,
pagina 1 di 8 - disporre l'affidamento esclusivo di GH AN nato a [...] il [...] alla madre Di
GA CH, attribuendo e riservando alla stessa l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sia con riguardo alle funzioni e ai poteri decisionali ordinari e straordinari, sia con riguardo alle funzioni e ai poteri di rappresentanza, con conseguente esclusione del padre da ogni potere e funzione decisionale -sia ordinari che straordinari- e di rappresentanza, con collocamento e residenza presso la madre;
- stabilire, se del caso, che gli incontri tra il minore e il padre, si svolgano con modalità protetta in luogo neutro e alla presenza di personale educativo, subordinandoli in ogni caso all'adesione del padre agli interventi proposti dai Servizi Territoriali;
- porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre la somma mensile di € 300,00 per il mantenimento del figlio minore, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con la rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ludico-sportivo- ricreative e straordinarie.
Col favore delle spese.”
Per il curatore speciale:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- disporre l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato a favore della madre Di GA CH, con collocazione presso l'abitazione materna sita in Savigliano CN, Corso Roma 83, prevedendo quindi che la madre possa adottare in autonomia anche le decisioni di maggior interesse per il figlio in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti anche validi per l'espatrio;
- Prevedere che il padre possa vedere AN solo attraverso incontri in luogo neutro alla presenza di personale educativo, secondo modi e tempi rimessi alla valutazione dei servizi coinvolti, dando prova di aver attivato con continuità un percorso di sostegno volto alla gestione della aggressività e di presa di coscienza con i servizi sociali e psicologici territoriali, tenuto conto in ogni caso delle esigenze del minore. Con facoltà di progressiva e graduale liberalizzazione in caso di andamento positivo e di sospensione / interruzione in caso di sue condotte inadeguate;
- prevedere la continuazione della presa in carico sociale e psicologica di entrambi i genitori presso la N.P.I. competente, per l'attivazione di tutti gli opportuni interventi di supporto, anche psicologico, ed educativi, finalizzata al loro accompagnamento in un percorso di progressiva autonomizzazione, con mantenimento di monitoraggio e sostegno alle funzioni genitoriali pagina 2 di 8 materne e paterne e attivazione di ogni intervento ritenuto utile anche nell'interesse del minore, sebbene di pochi mesi;
- prevedere in ogni caso che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore
AN la somma di Euro 100,00 (cento/00) mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, o la diversa somma maggiore / minore che dovesse risultare congrua al Sig. Giudice, oltre al 50% delle spese straordinarie tutte previamente documentate e concordate, salvi i casi di routine, necessità e urgenza come da
Protocollo spese di Torino, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso giudiziale;
- detrazioni fiscali al 100% in capo alla madre;
- A.U.U. in capo al 100% in capo alla madre.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, anche alla luce del comportamento processuale di controparte.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il minore AN GH è nato il [...] dalla relazione tra CH Di GA e KA GH, entrambi minorenni al momento del parto. Il padre ha provveduto al riconoscimento in autonomia il 22.12.2023, mentre la madre, infrasedicenne, ha dovuto attendere l'autorizzazione in tal senso da parte del Tribunale per i Minorenni, concessa con provvedimento del 4.1.2024.
Con ricorso del 17.1.2024, la Di GA ha chiesto disporsi, ai sensi dell'art. 473 bis. 15 c.p.c., le dimissioni di AN dal reparto di ostetricia dell'ospedale di Savigliano, ove era ancora ricoverato dal momento della nascita, con collocazione presso di sé e incontri in luogo neutro con il padre. In via principale, ha chiesto l'affidamento superesclusivo del minore a sé o, in subordine,
l'affidamento ai propri genitori, allegando che il convenuto avrebbe tenuto condotte aggressive sin dal periodo della gravidanza.
Il Giudice Istruttore delegato ha fissato udienza per la discussione dell'istanza ex art. 473 bis.15
c.p.c. e ha provveduto a nominare un curatore speciale a AN GH, tenuto conto della minore età di entrambi i genitori, del fatto che il bambino si trovasse ancora ricoverato in ospedale a seguito di divieto di dimissioni e della richiesta della madre di adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale del padre. Il curatore speciale si è tempestivamente costituito in giudizio, chiedendo l'affidamento superesclusivo del minore alla madre, la pagina 3 di 8 previsione di incontri in luogo neutro con il padre, la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali e del servizio NPI e un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre di
100,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. È altresì intervenuto il Pubblico
Ministero, domandando, in via d'urgenza, la collocazione di AN e della madre in una comunità e, nel merito, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre.
Il convenuto è comparso personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, all'udienza dell'8.2.2024, fissata per la discussione sull'istanza di adozione di provvedimenti indifferibili. Con provvedimento del 22.2.2024 il Giudice delegato ha confermato il provvedimento in data
25.1.2024 del Tribunale dei Minorenni, che successivamente ha disposto la trasmissione degli atti a questo Tribunale ai sensi dell'art. 38 disp.att. c.c., con cui erano stati disposti la collocazione del minore presso la madre, convivente con i propri genitori, incontri in luogo neutro con il padre e la presa in carico del nucleo da parte dei servizi.
In data 23.4.2024 si è tenuta l'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., nella contumacia del convenuto. In via provvisoria, in aggiunta a quanto già previsto con i provvedimenti ex art. 473 bis. 15 c.p.c., è stato disposto l'affidamento superesclusivo del minore alla madre. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sociali ed è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 29.1.2025.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base delle dichiarazioni delle parti e della documentazione in atti, in assenza peraltro di ulteriori istanze istruttorie.
3. Nel merito, la ricorrente e il curatore speciale chiedono l'affidamento superesclusivo del minore alla madre, mentre il Pubblico Ministero ha inizialmente chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, ma non ha coltivato tale domanda, in quanto ha definitivamente concluso con “Visto, nulla si oppone”.
Preliminarmente, va dato atto che le questioni relative all'affidamento possono essere decise pur se la madre è ancora minorenne. Come già osservato nel provvedimento del Giudice Istruttore del 1.7.2024, la Di GA è stata autorizzata a riconoscere il figlio ai sensi dell'art. 250 c. 5 c.c. e l'art. 316 c. 4 c.c. prevede che “il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui”: ne consegue che deve riconoscersi in capo al genitore minorenne che ha effettuato il riconoscimento una capacità di agire anticipata che gli consente di esercitare tutti i diritti e i doveri connessi alla responsabilità genitoriale (Trib. Modena 16.10.2017).
pagina 4 di 8 Ciò premesso, è emerso in corso di causa che la ricorrente, nonostante la giovanissima età, si è mostrata perfettamente idonea a prendersi cura del figlio sin dal momento della nascita. Già nel provvedimento del Tribunale per i Minorenni del 25.1.2024 si dava infatti atto delle “buone capacità di cura e accudimento della madre”, che hanno trovato piena conferma nelle relazioni successivamente depositate dai servizi sociali. Nella relazione più recente, datata 13.9.2024, si osserva che la Di GA si occupa adeguatamente del bambino, pur a fronte di alcune difficoltà burocratiche connesse alla sua minore età, prosegue con regolarità il suo percorso scolastico e accetta l'intervento educativo, mostrandosi collaborativa. I genitori della ricorrente costituiscono poi un importante supporto per la figlia, provvedendo peraltro al minore anche da un punto di vista economico.
Quanto al convenuto, erano stati disposti già dal Tribunale per i Minorenni incontri in luogo neutro, in quanto egli aveva mostrato atteggiamenti aggressivi nei confronti della ricorrente anche in ospedale, nei giorni successivi alla nascita del bambino. Il GH, comparso personalmente all'udienza dell'8.2.2024, si è poi rimesso alle valutazioni del Tribunale in ordine alla sua frequentazione con il figlio, ma non sempre si è attenuto in maniera adeguata alle prescrizioni. I servizi rilevano che il padre durante gli incontri in luogo neutro ha inizialmente mostrato un atteggiamento attento e premuroso nei confronti del figlio, salve alcune difficoltà nella gestione dei momenti di pianto e di malessere. A giugno è stato deciso un incremento degli incontri da uno a due settimane, ma durante l'estate tali incontri non si sono tenuti con regolarità, un po' a causa dei rispettivi periodi di vacanza delle due famiglie, un po' per la mancata partecipazione del padre, spesso non comunicata in tempo utile. Il convenuto non ha inoltre partecipato con regolarità agli incontri con l'educatore e ha rifiutato gli interventi di supporto proposti dai servizi. Durante l'incontro del 12.9.2024, egli ha esternato la propria volontà di concludere gli incontri in luogo neutro “in modo che il piccolo non debba vivere con
l'incombenza di vedere una persona che non sente suo padre, in momenti che non hanno nulla di reale” e ha manifestato l'intenzione di trasferirsi per lavoro all'estero. La partecipazione discontinua agli interventi non ha pertanto consentito ai servizi di effettuare una valutazione positiva sulle competenze genitoriali paterne, anche in ragione dello scarso supporto da parte della famiglia di origine. Il padre del convenuto rifiuta infatti qualsiasi coinvolgimento nel percorso in essere e non ha mai nemmeno incontrato il nipote, mentre la madre si mostra maggiormente interessata, ma la sua partecipazione è limitata da una grave malattia.
pagina 5 di 8 Si ritiene pertanto opportuno, in ragione della scarsa collaborazione paterna, confermare l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con facoltà per la stessa di adottare in autonomia le decisioni di maggiore interesse per il minore in materia di residenza, salute, istruzione e richiesta di documenti anche validi per l'espatrio, ferma restando la presa in carico da parte dei servizi sociali e del servizio NPI per gli opportuni interventi di supporto.
Non sussistono invece i presupposti per una pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale, per la quale, peraltro, nessuna delle parti ha insistito. Come infatti chiarito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (Cass. 12237/2023, Cass. 24708/2024). Il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale non può pertanto essere adottato come sanzione nei confronti di comportamenti inadempienti dei genitori, ma deve fondarsi sugli effetti lesivi che tali comportamenti hanno prodotto o possono produrre sui figli (Cass. 14145/2017,
Cass. 24708/2024), costituendo un'extrema ratio, a cui ricorrere solamente qualora gli altri strumenti previsti dal legislatore non siano idonei a tutelare l'interesse dei minori (Cass.
29814/2023, Cass. 24708/2024).
Nel caso di specie, è acclarato che il padre si relaziona al figlio in modo non sempre adeguato, ma tale atteggiamento pare riconducibile, anche a detta dei servizi, alla giovane età e all'assenza di adeguare figure genitoriali di riferimento, ben presenti invece nel contesto familiare della Di
GA. Secondo i servizi, nei momenti di adesione, il convenuto ha dimostrato di “possedere risorse e qualità da investire nel progetto che lo riguarda” e non può pertanto escludersi per il futuro un recupero delle competenze genitoriali.
Per il momento, l'affidamento superesclusivo alla madre eviterà che l'atteggiamento discontinuo del padre pregiudichi il bambino, ma al contempo consentirà al GH di essere presente nella vita del figlio, esercitando il potere di vigilanza di cui all'art. 337 quater c. 3 c.c.
4. Il minore manterrà la collocazione e la residenza anagrafica presso la madre, che a sua volta convive con i propri genitori che le sono di aiuto nella gestione del bambino. Gli incontri con il pagina 6 di 8 padre devono invece proseguire in luogo neutro, come ritenuto fondamentale dai servizi,
“considerata la scarsa continuità degli incontri avvenuta nell'ultimo periodo e la conseguente difficoltà a promuovere un percorso di promozione dell'autonomia del giovane padre” e vista la necessità di garantire in ogni caso un rapporto padre-figlio. Laddove il convenuto dovesse dare seguito alla sua intenzione di trasferirsi all'estero, gli incontri potranno essere autonomamente sospesi dai servizi.
5. Venendo infine agli aspetti economici, nulla era stato disposto in sede di provvedimenti provvisori, considerato che entrambi i genitori erano all'epoca minorenni e che non era possibile stabilire il pagamento di somme da parte di soggetti estranei al presente giudizio, quali i nonni del minore. La situazione ora è mutata, in quanto il convenuto ha raggiunto la maggiore età ed è in procinto di immettersi nel mondo del lavoro, come dallo stesso dichiarato ai servizi. Tenuto conto che le retribuzioni, all'inizio della carriera lavorativa, sono ordinariamente contenute, che le esigenze del minore sono ancora ridotte in relazione all'età e che la ricorrente non ha costi di vita in quanto integralmente mantenuta dalla propria famiglia, si ritiene congruo un contributo di
200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate in dispositivo.
6. Le spese di lite tra ricorrente e curatore speciale vanno compensate, considerata la sostanziale identità tra le rispettive domande ed essendosi la nomina del curatore resa necessaria nell'esclusivo interesse del minore. Nulla sulle spese relativamente al rapporto processuale con il convenuto, in mancanza di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la stessa,
DISPONE che la madre possa adottare in autonomia le decisioni di maggior interesse per il figlio in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti anche validi per l'espatrio,
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del minore da parte del Consorzio Monviso
Solidale e del servizio NPI Asl CN 1,
DISPONE che il padre possa incontrare il minore in luogo neutro, con facoltà per i servizi di sospendere gli incontri in caso di trasferimento del padre all'estero,
DISPONE che GH KA versi a Di GA CH, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al pagina 7 di 8 mantenimento per il figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal servizio SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
COMPENSA le spese di giudizio tra ricorrente e curatore speciale,
NULLA sulle spese in ordine al rapporto processuale con il convenuto.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa CH Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 128/2023 promossa da:
DI AN IA, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv. Nunziatina Rita Prinzi, presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
IN JO, nato a [...] il [...],
CONVENUTO CONTUMACE
e
IN HA, nato a [...] il [...], con il curatore speciale Avv. Sara Arese
INTERVENUTO
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, previi gli incombenti di legge, dato atto che la ricorrente si rende disponibile ad aderire a tutti gli interventi proposti dai Servizi Territoriali,
pagina 1 di 8 - disporre l'affidamento esclusivo di GH AN nato a [...] il [...] alla madre Di
GA CH, attribuendo e riservando alla stessa l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sia con riguardo alle funzioni e ai poteri decisionali ordinari e straordinari, sia con riguardo alle funzioni e ai poteri di rappresentanza, con conseguente esclusione del padre da ogni potere e funzione decisionale -sia ordinari che straordinari- e di rappresentanza, con collocamento e residenza presso la madre;
- stabilire, se del caso, che gli incontri tra il minore e il padre, si svolgano con modalità protetta in luogo neutro e alla presenza di personale educativo, subordinandoli in ogni caso all'adesione del padre agli interventi proposti dai Servizi Territoriali;
- porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre la somma mensile di € 300,00 per il mantenimento del figlio minore, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con la rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ludico-sportivo- ricreative e straordinarie.
Col favore delle spese.”
Per il curatore speciale:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- disporre l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato a favore della madre Di GA CH, con collocazione presso l'abitazione materna sita in Savigliano CN, Corso Roma 83, prevedendo quindi che la madre possa adottare in autonomia anche le decisioni di maggior interesse per il figlio in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti anche validi per l'espatrio;
- Prevedere che il padre possa vedere AN solo attraverso incontri in luogo neutro alla presenza di personale educativo, secondo modi e tempi rimessi alla valutazione dei servizi coinvolti, dando prova di aver attivato con continuità un percorso di sostegno volto alla gestione della aggressività e di presa di coscienza con i servizi sociali e psicologici territoriali, tenuto conto in ogni caso delle esigenze del minore. Con facoltà di progressiva e graduale liberalizzazione in caso di andamento positivo e di sospensione / interruzione in caso di sue condotte inadeguate;
- prevedere la continuazione della presa in carico sociale e psicologica di entrambi i genitori presso la N.P.I. competente, per l'attivazione di tutti gli opportuni interventi di supporto, anche psicologico, ed educativi, finalizzata al loro accompagnamento in un percorso di progressiva autonomizzazione, con mantenimento di monitoraggio e sostegno alle funzioni genitoriali pagina 2 di 8 materne e paterne e attivazione di ogni intervento ritenuto utile anche nell'interesse del minore, sebbene di pochi mesi;
- prevedere in ogni caso che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore
AN la somma di Euro 100,00 (cento/00) mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, o la diversa somma maggiore / minore che dovesse risultare congrua al Sig. Giudice, oltre al 50% delle spese straordinarie tutte previamente documentate e concordate, salvi i casi di routine, necessità e urgenza come da
Protocollo spese di Torino, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso giudiziale;
- detrazioni fiscali al 100% in capo alla madre;
- A.U.U. in capo al 100% in capo alla madre.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, anche alla luce del comportamento processuale di controparte.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il minore AN GH è nato il [...] dalla relazione tra CH Di GA e KA GH, entrambi minorenni al momento del parto. Il padre ha provveduto al riconoscimento in autonomia il 22.12.2023, mentre la madre, infrasedicenne, ha dovuto attendere l'autorizzazione in tal senso da parte del Tribunale per i Minorenni, concessa con provvedimento del 4.1.2024.
Con ricorso del 17.1.2024, la Di GA ha chiesto disporsi, ai sensi dell'art. 473 bis. 15 c.p.c., le dimissioni di AN dal reparto di ostetricia dell'ospedale di Savigliano, ove era ancora ricoverato dal momento della nascita, con collocazione presso di sé e incontri in luogo neutro con il padre. In via principale, ha chiesto l'affidamento superesclusivo del minore a sé o, in subordine,
l'affidamento ai propri genitori, allegando che il convenuto avrebbe tenuto condotte aggressive sin dal periodo della gravidanza.
Il Giudice Istruttore delegato ha fissato udienza per la discussione dell'istanza ex art. 473 bis.15
c.p.c. e ha provveduto a nominare un curatore speciale a AN GH, tenuto conto della minore età di entrambi i genitori, del fatto che il bambino si trovasse ancora ricoverato in ospedale a seguito di divieto di dimissioni e della richiesta della madre di adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale del padre. Il curatore speciale si è tempestivamente costituito in giudizio, chiedendo l'affidamento superesclusivo del minore alla madre, la pagina 3 di 8 previsione di incontri in luogo neutro con il padre, la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali e del servizio NPI e un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre di
100,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. È altresì intervenuto il Pubblico
Ministero, domandando, in via d'urgenza, la collocazione di AN e della madre in una comunità e, nel merito, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre.
Il convenuto è comparso personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, all'udienza dell'8.2.2024, fissata per la discussione sull'istanza di adozione di provvedimenti indifferibili. Con provvedimento del 22.2.2024 il Giudice delegato ha confermato il provvedimento in data
25.1.2024 del Tribunale dei Minorenni, che successivamente ha disposto la trasmissione degli atti a questo Tribunale ai sensi dell'art. 38 disp.att. c.c., con cui erano stati disposti la collocazione del minore presso la madre, convivente con i propri genitori, incontri in luogo neutro con il padre e la presa in carico del nucleo da parte dei servizi.
In data 23.4.2024 si è tenuta l'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., nella contumacia del convenuto. In via provvisoria, in aggiunta a quanto già previsto con i provvedimenti ex art. 473 bis. 15 c.p.c., è stato disposto l'affidamento superesclusivo del minore alla madre. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sociali ed è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 29.1.2025.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base delle dichiarazioni delle parti e della documentazione in atti, in assenza peraltro di ulteriori istanze istruttorie.
3. Nel merito, la ricorrente e il curatore speciale chiedono l'affidamento superesclusivo del minore alla madre, mentre il Pubblico Ministero ha inizialmente chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, ma non ha coltivato tale domanda, in quanto ha definitivamente concluso con “Visto, nulla si oppone”.
Preliminarmente, va dato atto che le questioni relative all'affidamento possono essere decise pur se la madre è ancora minorenne. Come già osservato nel provvedimento del Giudice Istruttore del 1.7.2024, la Di GA è stata autorizzata a riconoscere il figlio ai sensi dell'art. 250 c. 5 c.c. e l'art. 316 c. 4 c.c. prevede che “il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui”: ne consegue che deve riconoscersi in capo al genitore minorenne che ha effettuato il riconoscimento una capacità di agire anticipata che gli consente di esercitare tutti i diritti e i doveri connessi alla responsabilità genitoriale (Trib. Modena 16.10.2017).
pagina 4 di 8 Ciò premesso, è emerso in corso di causa che la ricorrente, nonostante la giovanissima età, si è mostrata perfettamente idonea a prendersi cura del figlio sin dal momento della nascita. Già nel provvedimento del Tribunale per i Minorenni del 25.1.2024 si dava infatti atto delle “buone capacità di cura e accudimento della madre”, che hanno trovato piena conferma nelle relazioni successivamente depositate dai servizi sociali. Nella relazione più recente, datata 13.9.2024, si osserva che la Di GA si occupa adeguatamente del bambino, pur a fronte di alcune difficoltà burocratiche connesse alla sua minore età, prosegue con regolarità il suo percorso scolastico e accetta l'intervento educativo, mostrandosi collaborativa. I genitori della ricorrente costituiscono poi un importante supporto per la figlia, provvedendo peraltro al minore anche da un punto di vista economico.
Quanto al convenuto, erano stati disposti già dal Tribunale per i Minorenni incontri in luogo neutro, in quanto egli aveva mostrato atteggiamenti aggressivi nei confronti della ricorrente anche in ospedale, nei giorni successivi alla nascita del bambino. Il GH, comparso personalmente all'udienza dell'8.2.2024, si è poi rimesso alle valutazioni del Tribunale in ordine alla sua frequentazione con il figlio, ma non sempre si è attenuto in maniera adeguata alle prescrizioni. I servizi rilevano che il padre durante gli incontri in luogo neutro ha inizialmente mostrato un atteggiamento attento e premuroso nei confronti del figlio, salve alcune difficoltà nella gestione dei momenti di pianto e di malessere. A giugno è stato deciso un incremento degli incontri da uno a due settimane, ma durante l'estate tali incontri non si sono tenuti con regolarità, un po' a causa dei rispettivi periodi di vacanza delle due famiglie, un po' per la mancata partecipazione del padre, spesso non comunicata in tempo utile. Il convenuto non ha inoltre partecipato con regolarità agli incontri con l'educatore e ha rifiutato gli interventi di supporto proposti dai servizi. Durante l'incontro del 12.9.2024, egli ha esternato la propria volontà di concludere gli incontri in luogo neutro “in modo che il piccolo non debba vivere con
l'incombenza di vedere una persona che non sente suo padre, in momenti che non hanno nulla di reale” e ha manifestato l'intenzione di trasferirsi per lavoro all'estero. La partecipazione discontinua agli interventi non ha pertanto consentito ai servizi di effettuare una valutazione positiva sulle competenze genitoriali paterne, anche in ragione dello scarso supporto da parte della famiglia di origine. Il padre del convenuto rifiuta infatti qualsiasi coinvolgimento nel percorso in essere e non ha mai nemmeno incontrato il nipote, mentre la madre si mostra maggiormente interessata, ma la sua partecipazione è limitata da una grave malattia.
pagina 5 di 8 Si ritiene pertanto opportuno, in ragione della scarsa collaborazione paterna, confermare l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con facoltà per la stessa di adottare in autonomia le decisioni di maggiore interesse per il minore in materia di residenza, salute, istruzione e richiesta di documenti anche validi per l'espatrio, ferma restando la presa in carico da parte dei servizi sociali e del servizio NPI per gli opportuni interventi di supporto.
Non sussistono invece i presupposti per una pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale, per la quale, peraltro, nessuna delle parti ha insistito. Come infatti chiarito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (Cass. 12237/2023, Cass. 24708/2024). Il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale non può pertanto essere adottato come sanzione nei confronti di comportamenti inadempienti dei genitori, ma deve fondarsi sugli effetti lesivi che tali comportamenti hanno prodotto o possono produrre sui figli (Cass. 14145/2017,
Cass. 24708/2024), costituendo un'extrema ratio, a cui ricorrere solamente qualora gli altri strumenti previsti dal legislatore non siano idonei a tutelare l'interesse dei minori (Cass.
29814/2023, Cass. 24708/2024).
Nel caso di specie, è acclarato che il padre si relaziona al figlio in modo non sempre adeguato, ma tale atteggiamento pare riconducibile, anche a detta dei servizi, alla giovane età e all'assenza di adeguare figure genitoriali di riferimento, ben presenti invece nel contesto familiare della Di
GA. Secondo i servizi, nei momenti di adesione, il convenuto ha dimostrato di “possedere risorse e qualità da investire nel progetto che lo riguarda” e non può pertanto escludersi per il futuro un recupero delle competenze genitoriali.
Per il momento, l'affidamento superesclusivo alla madre eviterà che l'atteggiamento discontinuo del padre pregiudichi il bambino, ma al contempo consentirà al GH di essere presente nella vita del figlio, esercitando il potere di vigilanza di cui all'art. 337 quater c. 3 c.c.
4. Il minore manterrà la collocazione e la residenza anagrafica presso la madre, che a sua volta convive con i propri genitori che le sono di aiuto nella gestione del bambino. Gli incontri con il pagina 6 di 8 padre devono invece proseguire in luogo neutro, come ritenuto fondamentale dai servizi,
“considerata la scarsa continuità degli incontri avvenuta nell'ultimo periodo e la conseguente difficoltà a promuovere un percorso di promozione dell'autonomia del giovane padre” e vista la necessità di garantire in ogni caso un rapporto padre-figlio. Laddove il convenuto dovesse dare seguito alla sua intenzione di trasferirsi all'estero, gli incontri potranno essere autonomamente sospesi dai servizi.
5. Venendo infine agli aspetti economici, nulla era stato disposto in sede di provvedimenti provvisori, considerato che entrambi i genitori erano all'epoca minorenni e che non era possibile stabilire il pagamento di somme da parte di soggetti estranei al presente giudizio, quali i nonni del minore. La situazione ora è mutata, in quanto il convenuto ha raggiunto la maggiore età ed è in procinto di immettersi nel mondo del lavoro, come dallo stesso dichiarato ai servizi. Tenuto conto che le retribuzioni, all'inizio della carriera lavorativa, sono ordinariamente contenute, che le esigenze del minore sono ancora ridotte in relazione all'età e che la ricorrente non ha costi di vita in quanto integralmente mantenuta dalla propria famiglia, si ritiene congruo un contributo di
200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate in dispositivo.
6. Le spese di lite tra ricorrente e curatore speciale vanno compensate, considerata la sostanziale identità tra le rispettive domande ed essendosi la nomina del curatore resa necessaria nell'esclusivo interesse del minore. Nulla sulle spese relativamente al rapporto processuale con il convenuto, in mancanza di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la stessa,
DISPONE che la madre possa adottare in autonomia le decisioni di maggior interesse per il figlio in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti anche validi per l'espatrio,
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del minore da parte del Consorzio Monviso
Solidale e del servizio NPI Asl CN 1,
DISPONE che il padre possa incontrare il minore in luogo neutro, con facoltà per i servizi di sospendere gli incontri in caso di trasferimento del padre all'estero,
DISPONE che GH KA versi a Di GA CH, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al pagina 7 di 8 mantenimento per il figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal servizio SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
COMPENSA le spese di giudizio tra ricorrente e curatore speciale,
NULLA sulle spese in ordine al rapporto processuale con il convenuto.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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