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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 23/12/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 61/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 61 dell'anno 2025 e vertente
TRA
C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Pandiscia ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
- opponente
CONTRO
(C.F. ), in persona del COroparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
- opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti della P.A.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 25.11.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 07/01/2025, l'
[...] evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni la COroparte_2 CO per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP_1 contrariis reiectis, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettare l'avversa pretesa in quanto del tutto infondata per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
L'opponente chiedeva, quindi, di sentir revocare il decreto ingiuntivo opposto, avente n. 706/2024, emesso, in data 19.11.2024, da questo Tribunale, nel giudizio avente R.G. n. 1776/2024, in favore di parte opposta, recante la propria condanna al pagamento di € 1.172.655,00, oltre interessi, spese e
accessori, quale importo complessivamente dovuto in virtù di crediti d'impresa ceduti alla CP_1 da diversi fornitori dell' e sorti in esecuzione di contratti pubblici.
[...] Parte_1
Evidenziava a tal fine l'opponente che: - la società opposta non aveva in alcun modo provato e/o allegato i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa creditoria, limitandosi a richiamare numerosi documenti che nulla provano circa la sussistenza dei crediti asseritamente vantati;
- non era stato individuato il titolo in forza del quale l' era tenuta a corrispondere gli Parte_1 importi richiesti;
- in particolare, non erano stati allegati gli atti di cessione, i contratti, gli ordinativi, le fatture, i DDT, né erano stati provati i ritardi da cui sarebbero scaturiti gli interessi chiesti in pagamento, ovvero l'imputabilità di detti ritardi all'opponente; - la lacunosità delle allegazioni e del compendio probatorio fornito dalla società opposta, inoltre, non consentiva di approntare un'opportuna difesa con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 2697 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.05.2025 si costitutiva in giudizio
[...] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale: IN VIA CP_1
PRINCIPALE: rigettare l'opposizione dell' e condannare l' al pagamento dei seguenti Pt_1 Pt_1 crediti: CO A) € 369.752,96 per sorte capitale, oggetto di cessione a;
B) gli interessi di mora sia già maturati sia che via via matureranno con l'applicazione del tasso del
Decreto Legislativo n. 231/02 e con la decorrenza rappresentata dalla scadenza di ciascuna fattura in relazione sia alla predetta sorte capitale sia in relazione alla sorte capitale azionata e pagata;
C) ai sensi dell'art. 1283 c.c., i correlati interessi anatocistici in relazione sia alla predetta sorte capitale sia in relazione alla sorte capitale azionata e pagata i quali erano già scaduti da almeno sei mesi al momento della domanda giudiziale – quale deposito del ricorso per decreto ingiuntivo con
l'applicazione del tasso del Decreto Legislativo n. 231/02 – in forza del richiamo operato dall'art. 1284,
4 comma, c.c. - e con la decorrenza rappresentata dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
D) € 40 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 moltiplicato per ciascuna fattura in relazione sia alla predetta sorte capitale sia in relazione alla sorte capitale azionata e pagata;
E) € 68.742,11 di cui ai documenti denominati Note Debito;
F) i correlati interessi anatocistici i quali erano già scaduti da almeno sei mesi al momento della domanda giudiziale – quale deposito del ricorso per decreto ingiuntivo - con l'applicazione del tasso del Decreto Legislativo n. 231/02 – in forza del richiamo operato dall'art. 1284 4 comma c.c. - e con la decorrenza rappresentata dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
G) € 16.080,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 di cui alle fatture emesse a tale titolo da CO;
IN VIA SUBORDINATA: condannare l' al pagamento della diversa somma ritenuta Pt_1 dovuta;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, anche della fase monitoria, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
A tal fine esponeva che: - in ragione dei pagamenti nelle more intervenuti, il petitum di cui alla pretesa monitoria andava ridotto con riferimento alle fatture riepilogate nell'elenco sub. doc.1, proseguendo il giudizio per crediti pari ad € 369.752,96 per sorte capitale, oltre ai relativi interessi di mora e anatocistici;
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- l'esistenza dei crediti azionati era provata da fatture, atti di cessione di crediti e documentazione comprovante il rapporto contrattuale tra le società fornitrici e l' e l'erogazione delle relative Pt_1 forniture-prestazioni, all'uopo prodotti in tale sede;
- l'eccezione volta a sostenere l'assenza di validi contratti tra la società fornitrice e l'azienda era infondata in quanto contrastante con le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 231/02 (di recepimento della direttiva comunitaria n. 2000/35/EC- e dal D. Lgs
n. 192/12) di recepimento della direttiva comunitaria n. 2011/7/EU e, comunque, con le disposizioni in ambito comunitario, che non richiedono la forma scritta ad substantiam tra le imprese e gli enti della
P.A.; - l' aveva ricevuto le forniture e le prestazioni senza mai rifiutarle Parte_1 provvedendo al pagamento di una parte consistente dei crediti;
- l' aveva altresì eccepito Pt_1
l'inopponibilità delle cessioni sul presupposto che al momento della notifica il contratto con i fornitori fosse ancora in corso;
- i crediti a titolo di ulteriori interessi di mora pari ad € 68.742,11 risultavano provati dalle note di debito e dalla cessioni delle fatture collegate alle medesime;
- il diritto al pagamento dell'importo forfettario di € 40,00, moltiplicato per ciascuna fattura insoluta/tardivamente pagata risulta dovuto ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n. 231/02, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c., la scrivente giudice sottoponeva alle parti, ai sensi dell'art. 101, co. 2,
c.p.c., la possibile nullità dei contratti sottesi ai crediti richiesti in pagamento da parte opposta per difetto di forma scritta ad substantiam, ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 1, c.c. (v. Cass., sez. un., 20684/2018, la quale richiama Cass. 24640 del 02/12/2016 e n. 9219 del 23/04/2014).
Con memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c. l' eccepiva: - il difetto di procura della Parte_1 convenuta, essendo il relativo file pdf depositato nel fascicolo telematico costituito da una pagina bianca,
e la nullità dei contratti di fornitura per difetto della forma scritta prescritta dagli artt. 16 e 17 del R.D.
n. 2440 del 1923, in adesione al rilievo officioso della questione.
Parte opposta contestava, invece, la fondatezza giuridica del rilievo officioso, rappresentando di aver depositato in atti documentazione sufficiente a consentire di presumere l'esistenza, a monte di ciascuna delle forniture oggetto di causa, di validi contratti con l' opponente, senza, tuttavia, Parte_1 allegare che, nell'ambito del proprio ampio compendio documentale, sussistesse alcun vero e proprio accordo contrattuale sottoscritto da entrambe le parti e, quindi, munito di forma scritta ex art. 1350 c.c..
All'udienza del 09.09.2025, il giudice rinviava la causa per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 25.11.2025.
L'opposizione è fondata e merita pieno accoglimento per le ragioni che seguono.
2. Preliminarmente, deve essere constatata la validità della procura alle liti rilasciata da parte opposta al proprio difensore, trattandosi di atto che, sebbene non risulti visionabile nel fascicolo telematico tra gli allegati alla comparsa di costituzione, risulta correttamente allegato al ricorso monitorio depositato in data 31.10.2024.
Tale procura risulta rilasciata al medesimo difensore di parte opposta nel presente giudizio non soltanto per il procedimento monitorio, ma anche per “ogni grado e fase successiva” e “ogni conseguente procedimento anche incidentale”, sicché può dirsi valida anche in relazione al presente giudizio di merito in virtù della concezione unitaria del giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo (v.
Cass. 13258/2006).
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Ne deriva che l'eccezione preliminare formulata, a riguardo, da parte opponente non può trovare accoglimento.
3. Per quanto concerne la sussistenza dei crediti azionati in via monitoria, risulta dirimente l'eccezione di nullità per difetto di prova in ordine alla forma scritta ab substantiam ai sensi dell'art. 1350 c.c. di ciascuno dei contratti posti a fondamento dei crediti azionati (peraltro nemmeno nominalmente individuati negli scritti difensivi di parte opposta).
Sul tema va ricordato che il d.lgs. n. 502/1992 ha trasformato le vecchie Parte_2 nelle attuali procedendo alla loro c.d. “aziendalizzazione” ed attribuendo Parte_3 loro autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e gestionale (pur sempre indirizzate al raggiungimento di finalità pubblica), ma ne ha mantenuto la natura di ente pubblico (nella specie enti pubblici economici), alle stesse espressamente attribuita sin dall'entrata in vigore dell'art. 2 della l.
132/1968.
L è, in particolare, qualificabile come organismo di diritto pubblico, sia ai sensi Parte_1 dell'art. 3 sia del D.Lgs. 163/2006 che del successivo D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (v. Cons. Stato,
12.4.2005, n. 1638 e Cons. Stato 8843/2019, nonché Cass. n. 9219/2014; Cass. n. 24640/2016; Cass. n.
35092/2023) e ciò comporta che tutti i contratti stipulati dalla stessa, anche quando essa agisce iure privatorum, pur non essendo sottoposti alle legge sulla contabilità pubblica di cui al R.D. 2440/1923 invocato dall' , richiedono, come tutti i contratti della P.A., la forma scritta ad Parte_1 substantiam, con manifestazione della volontà negoziale da parte dell'organo rappresentativo abilitato a concludere negozi giuridici in nome e per conto dell'ente pubblico, e ciò al fine di consentire l'esatta individuazione del contenuto negoziale e i necessari controlli delle autorità tutorie.
I contratti fonte dei crediti per i quali ha agito - la quale, come detto, non ha mai nemmeno CP_1 dedotto di averne prodotto, nell'ambito dell'ampio compendio documentale allegato, almeno uno avente regolare forma scritta (e ciò nemmeno a fronte dello specifico invito a dedurre in tal senso formulato nel decreto ex art. 171-bis c.p.c. e a seguito della specifica eccezione di difetto di prova dell'esistenza in atti di tali contratti formulata dall'opponente, rendendo, così, meramente esplorativa anche un'eventuale c.t.u. a riguardo) -, per essere validi, avrebbero dovuto essere stipulati ai sensi dell'art. 11, co. XIII, d.lgs.
n. 163/2006 (nel testo previgente alla novella apportata dal d.l. n. 179/2012, art. 6 co. III, conv. con mod.
L. n. 221/2012), ossia “mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante” oppure, qualora si trattasse di contratti successivi a giorno 01.01.2013, data della entrata in vigore della modifica richiamata, “con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata” (dovendosi precisare che, in assenza di documentazione, non è possibile attribuire una data ai singoli contratti da cui scaturisce ciascun credito azionato).
Sul punto, la Cassazione ha fissato il seguente principio di diritto: “la natura di ente pubblico economico acquisita dall ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis del d.lgs. n. 502/1992 Parte_4
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(introdotto dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229) comporta che la stessa, per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, può di norma operare mediante il ricorso a strumenti di diritto privato, ma non esclude che l' , quale 'organismo di diritto pubblico' e 'amministrazione aggiudicatrice', Pt_1 secondo la previsione del d.lgs. n. 163/2006 (c.d. codice del contratti pubblici, applicabile ratione temporis), sia soggetta alle relative disposizioni, sia in tema di scelta del contraente che di forma del contratto. Ne deriva che, qualora l'oggetto dell'attività negoziale dell rientri, come nella specie Pt_1
(fornitura di medicinali), nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, mediante omissione del procedimento di selezione del contraente, nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa” (Cass. Sez. III, n. 24640/2016).
Non avendo provveduto alla specifica allegazione e prova dei contratti fonte dei crediti per CP_1
i quali ha agito in giudizio e trattandosi di normativa non derogabile dalle parti perché dettata nel pubblico interesse e a garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della P.A., neanche il comportamento concludente dell' - che avrebbe provveduto a saldare in parte il proprio debito, Pt_1 come dedotto da in sede di comparsa di risposta - vale a sanare la mancanza della forma CP_1 scritta (sul tema, ex multis, Cass. 23492/2021 e Cass. 25999/2018).
Il perfezionamento di un contratto stipulato “iure privatorum” in cui sia parte una pubblica amministrazione od un ente pubblico istituzionale, non può dirsi validamente concluso in forma verbale ovvero per “facta concludentia” mediante esecuzione delle prestazioni ex art. 1327 c.c., atteso che in materia di contratti delle P.A. e degli enti pubblici istituzionali, costituisce diretta attuazione del principio fondamentale di trasparenza dell'attività amministrativa (quale diretta attuazione del principio costituzionale di buon andamento ex art. 97 Cost.) quello della necessaria stipulazione scritta a pena di nullità, forma non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti e che risponde all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle valutazioni da adempiere (ex multis, Cass. n. 1752/2007,
Cass. n. 22537/2007; Cass. 6555/2014; Cass. 20391/2016; Cass. n. 7019/2020).
Ed anzi, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “per i contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano
l'oggetto richiede pertanto necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura (Cass. civ., sez. I, 22.06.2018, n. 16562; in termini cfr. altresì Cass. civ., sez. II, 14.12.2009 n. 26174; Cass. civ., sez. I, 18.01.2019 n. 1452; Cass. civ., sez. III, 28.12.2021 n. 41784), che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto” (Cass. n.
27057/2023).
Era, quindi, onere di parte opposta allegare specificamente e, poi, documentare i contratti conclusi dalle cedenti con l' Parte_1
Questo onere, tuttavia, non è stato assolto dalla la quale ha dedotto di aver prodotto, a CP_1 supporto della propria domanda di pagamento, “documentazione contrattuale” in realtà coincidente con
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mere fatture, ordinativi e/o comunicazioni di affidamento delle forniture, documenti di trasporto e in taluni casi offerte delle società fornitrici-cedenti, non idonei a concretizzare la forma scritta ad substantiam del contratto di fornitura con la P.A (cfr., in senso analogo, Corte appello Venezia,
23/07/2025, n. 2630; Corte appello Milano, 21/07/2025, n. 2240; Trib. Palermo, 07/07/2025, n. 3027;
Trib. Bologna, 09/07/2024, n. 2016; Trib. Milano, 05/04/2024, n. 3819).
COrariamente a quanto dedotto da parte opposta, neppure la produzione di documenti unilaterali (ad es. atti amministrativi o comunicazioni interne) in cui sia eventualmente riportata, come fatto storico,
l'indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG) della fornitura, può essere ritenuta circostanza idonea a sollevare la parte dall'obbligo di allegazione del contratto scritto, in quanto trattasi di atti a formazione unilaterale che di per sé non garantiscono alcuna corrispondenza tra il CIG indicato e il contratto di appalto stipulato tra la società appaltatrice e la P.A. né alcuna certezza circa l'effettiva stipula di un contratto formalmente valido ed efficace tra la stazione appaltante e l'impresa fornitrice (cfr., in termini,
Corte d'Appello di Milano, 05.09.2025, n. 2447/2025 e Trib. Perugia, 30/05/2024, n. 845).
4. Infine, va considerato che il tema dell'applicabilità degli interessi moratori nelle ipotesi di ritardo dei pagamenti dovuti (oggetto della Direttiva n.2011/7/EU), contrariamente a quanto dedotto da parte opposta, merita di essere tenuto distinto dalla questione dei requisiti di validità dei contratti stipulati dalle non rinvenendosi alcuna interferenza o incompatibilità tra le disposizioni di Parte_5 cui ai D. Lgs. n. 231/2002 e n. 192/2012 (che ha recepito la Direttiva 2011/7/EU).
Piuttosto, è la validità dei contratti stipulati tra le società fornitrici e le a costituire Parte_5 requisito per l'applicazione ad essi della normativa, di origine comunitaria, in materia di interessi moratori, sicché risulta irrilevante quanto eccepito, sul punto, da in ordine ai pagamenti CP_1 parziali o ritardati per le forniture asseritamente eseguite in favore di parte opponente, in quanto deve ribadirsi che “il contratto con la PA mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili da comportamenti concludenti” (cfr. Cass. n. 27910/18). CO Ne deriva che le domande di devono essere rigettate tanto con riguardo alle fatture impagate quanto a quelle già pagate: in relazione a queste ultime, infatti, l'adempimento della prestazione di pagamento, sebbene idoneo ad estinguere l'obbligazione quanto al capitale, non implica il riconoscimento degli interessi eventualmente maturati, dal momento che i fatti costitutivi sono rimasti privi di prova in sede processuale.
Peraltro, la società attrice non ha specificamente allegato l'epoca del pagamento ricevuto dai cedenti o dalla convenuta, con la conseguenza che i relativi calcoli soffrono di indeterminatezza o indimostrazione del dies a quo (in termini, cfr. Trib. Bologna, 09.07.2024, n. 2016).
5. La stessa motivazione giustifica altresì il rigetto della domanda formulata ai sensi dell'art. 6 comma
II d. lgs. n. 231/2002.
6. Deve, allora, concludersi che la on ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa COroparte_1 incombente ai sensi dell'art. 2967 c.c. per nessuna delle domande formulate, non avendo allegato e provato l'esistenza di documentazione assimilabile a contratti muniti di forma scritta ad substantiam in relazione a ciascuno crediti ceduti in suo favore.
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Ne deriva l'integrale accoglimento dell'opposizione proposta e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo come da D.M.
n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia, compreso tra €
260.001,00 ed € 520.000,00, in base ai parametri minimi per tutte le fasi processuali, in considerazione della mancata assunzione di prove costituende e della modalità decisoria a mezzo di discussione orale, senza termine per memorie conclusionali.
8. Non si ravvisano i presupposti per la condanna di parte opposta al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1, c.p.c. in favore di parte opponente (che non ha né dedotto, né provato l'esistenza concreta ed effettiva di un pregiudizio patito per effetto del comportamento processuale tenuto dalle prime: v. ex multis Cass. 21079/2015, nonché, tra le più, recenti, Cass. 5721/2021; Cass., SS.UU., 31030/2019 e
Cass. 32869/2019) oppure per una condanna della stessa parte opposta ai sensi del comma 3 del medesimo art. 96 c.p.c., non apparendo la sua condotta processuale connotata da elementi di mala fede o colpa grave o da un abuso del processo, anche alla luce del rilievo officioso della questione di diritto risultata dirimente ai fini del decidere (v., da ultimo, Cass. 19948/2023; v. anche la stessa Cass., SS.UU.,
31030/2019, nonché Cass., SS.UU., 22405/2018, Cass. 29812/2019 e Cass. 7901/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione formulata dall' Pt_1 Parte_1 nei confronti della accerta il difetto di prova della forma scritta di
[...] COroparte_1 ciascuno dei contratti sottesi ai crediti azionati in via monitoria e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 706/2024, pronunciato da questo Tribunale in data 19.11.2024 nel giudizio monitorio avente R.G. 1776/2024;
- condanna la rimborsare in favore dell' COroparte_1 Parte_1 le spese processuali, che liquida in € 870,00 per esborsi e in € 11.229,00 per
[...] compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Terni, 23/12/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Grotteria
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