Art. 2.
Per i servizi di polizia ferroviaria eseguiti fuori sede, nell'ambito del compartimento, dai funzionari di pubblica sicurezza e dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie di pubblica sicurezza addetti ai commissariati compartimentali di pubblica sicurezza, spetta il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dello Stato.
Per i servizi di polizia ferroviaria eseguiti fuori sede, nell'ambito del compartimento, dai funzionari di pubblica sicurezza e dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie di pubblica sicurezza addetti ai commissariati compartimentali di pubblica sicurezza, spetta il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dello Stato.