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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 01/04/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6693/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6693 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Panettieri ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Jesi, via Gramsci n. 68; ricorrente contro
Controparte_1
interdicenda
CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE: “come da verbale d'udienza del 26.3.2025”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23.12.2024 ha domandato l'interdizione della Parte_1
madre la quale per gravi motivi di salute risulterebbe incapace di Controparte_1
provvedere autonomamente alle necessità quotidiane della vita.
2. Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto nel giudizio il 5.2.2025.
- 1 - 3. All'udienza del 26.3.2025 il difensore del ricorrente ha rappresentato che il nucleo familiare è da tempo organizzato per prestare cure e assistenza alla signora la CP_1
quale è assistita da una badante, dal marito e dai figli, che peraltro abitano nel medesimo palazzo, per cui anche la procedura di amministrazione di sostegno potrebbe adeguatamente rispondere alle esigenze di cura e patrimoniali della signora tanto che ai sensi CP_1
dell'art. 418 comma 3 c.c. ha chiesto di trasmettere gli atti al Giudice tutelare affinché venga aperta in favore della signora l'amministrazione di sostegno.
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il Collegio ritiene che non ci siano i presupposti per dichiarare l'interdizione di
[...]
e che, come richiesto dal ricorrente, il procedimento debba essere trasmesso al CP_1
Giudice Tutelare, essendo opportuno tutelare la persona attraverso la meno invasiva procedura di amministrazione di sostegno.
4.1 Per comprendere le ragioni di tale decisione occorre compiere una premessa generale.
Per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 9 gennaio 2004, n. 6 e, in particolare dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, relativamente all'individuazione degli strumenti di tutela dei c.d. soggetti deboli si è assistito ad un rovesciamento della tradizionale prospettiva, che dalla tipizzazione della patologia faceva rigidamente derivare la declaratoria di incapacità della persona e quindi la misura interdittiva o inabilitativa, con la conseguenza che il sistema, oggi, impone di incentrare l'attenzione non tanto sulla patologia da cui risulta affetta la persona quanto, piuttosto, sulle specifiche esigenze di protezione della persona totalmente o parzialmente incapace di intendere e di volere, in tal modo consentendo il ricorso agli strumenti maggiormente limitativi della capacità
(interdizione o inabilitazione) soltanto in casi estremi.
La situazione di infermità psichica, sia pure grave, non è da sola sufficiente a giustificare l'adozione del più invasivo provvedimento di interdizione, dovendo la disciplina in esame essere coordinata con il diverso strumento dell'amministrazione di sostegno, concepito in un'ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio (cfr. Cass. 4 aprile 2006, n. 13584).
La finalità della legge, enunciata nell'art. 1 della stessa, è, infatti, quella di “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di
- 2 - autonomia, nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
Attesa la pluralità e diversità degli istituti, è compito del giudice individuare quello maggiormente idoneo a soddisfare e proteggere gli interessi dell'incapace. È stata la Corte
Costituzionale ad aver evidenziato che “la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria” (cfr. Corte
Costituzionale, sentenza n. 440 del 09/12/2005).
Il criterio discretivo che deve guidare il giudice nella scelta delle diverse forme di tutela della persona inferma di mente non è dunque quantitativo basato sul più o meno elevato grado di incapacità, bensì quello funzionale inteso come ricerca del mezzo più adeguato al fine di preservare gli interessi e la dignità della persona umana.
Ed infatti occorre in proposito rilevare che, mentre l'interdizione priva totalmente il soggetto della capacità di agire, l'amministrazione di sostegno, dotata di maggiore flessibilità ed il cui contenuto più o meno ampio è rimesso alle prescrizioni del giudice competente, garantisce comunque all'interessato degli spazi di autonomia, come chiaramente si evince dall'art. 409, comma 2, c.c. che attribuisce al beneficiario il potere di
“compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”.
5. La Corte di Cassazione ha individuato i criteri ai quali attenersi per verificare la sussistenza nel caso concreto dei presupposti dell'interdizione, ovvero per stabilire se detto strumento, costituente nel sistema l'extrema ratio, sia il più idoneo ad assicurare la più adeguata protezione dell'interessato (art. 414 c.c.). In coerenza con i principi che hanno indotto il legislatore ad introdurre l'amministrazione di sostegno quale soluzione alternativa all'interdizione ed all'inabilitazione in favore dei soggetti “deboli”, la giurisprudenza di legittimità ritiene oggi praticabile tale meno invasiva misura di tutela anche nei confronti di soggetti totalmente incapaci d'intendere e di volere, dovendo il giudice compiere un'attenta
- 3 - verifica caso per caso in ordine allo strumento più idoneo a proteggere il soggetto interessato.
L'amministrazione di sostegno viene in particolare preferita nelle ipotesi in cui sia preminente l'esigenza di tutela della salute del soggetto debole, vi sia necessità di disbrigo di pratiche ordinarie o di compimento di atti straordinari ma isolati e non vi siano invece serie problematiche di gestione di patrimoni ingenti e compositi, che comportino una attività di amministrazione complessa e continuativa (cfr. Cass. n.18171/2013).
Risulta in ogni caso necessaria la capacità di collaborazione da parte del beneficiario, o una condizione di non opposizione dello stesso, ovvero l'esistenza di una valida “rete di protezione” intorno al beneficiario, costituita normalmente dai parenti prossimi, i quali di comune accordo e nell'unico interesse del soggetto debole collaborino con l'amministratore di sostegno, con comunione di vedute, a tutela del loro congiunto, per garantire la salvaguardia della sua salute e dei suoi interessi.
6. Nel caso di specie, risulta documentalmente comprovata la gravità del quadro clinico complessivo di la quale è affetta da “deterioramento cognitivo Controparte_1
CP_ multifattoriale, cachessia senile e cardiopatia degenerativa” (doc. 3) tanto che l' l'ha riconosciuta “invalida ultrassessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (doc. 4).
La signora vive con il marito nella loro abitazione a Jesi in Via CP_1 Persona_1
Forlanini 3/B ed è assistita da una badante per quanto riguarda i bisogni quotidiani e la cura della persona (doc. 5).
I due figli e vivono nel medesimo stabile dei genitori e si occupano delle Pt_1 Per_2
esigenze economiche e di carattere sanitario.
La convenuta, dunque, è costantemente seguita dai parenti più prossimi e non risulta che, anche rispetto all'organizzazione quotidiana, abbia mai posto in essere comportamenti oppositivi.
Sotto il profilo economico percepisce unicamente l'indennità di accompagnamento di
531,76 euro mensili. Ha un conto corrente bancario ed un portafoglio di gestione titoli cointestati con il marito (doc. da 6 a 9).
La donna, inoltre, è proprietaria pro quota della casa familiare, di 1/16 di un fabbricato con garage in contrada Castellaretta di LO (AN) e di 1/40 di un terreno agricolo sempre nel
Comune di LO (doc. 10).
- 4 - Non risulta che vi sia una situazione di conflittualità in ambito familiare né è emersa la necessità di compiere costantemente atti di natura straordinaria.
Nel presente caso, pertanto, l'amministrazione di sostegno deve ritenersi strumento idoneo e sufficiente a tutelare la convenuta, senza dover ricorrere all'istituto ben più invasivo ed afflittivo dell'interdizione, pronuncia quest'ultima che inevitabilmente ha anche implicazioni – oltre che giuridiche - di carattere psicologico e morale sia per chi la subisce, sia per i prossimi congiunti. Non vi è la necessità di adottare provvedimenti provvisori, non essendovi stata peraltro alcuna richiesta in tal senso, né essendo state dedotte ragioni di urgenza.
7. Nulla sulle spese di lite, considerato che né l'interdicenda né i suoi congiunti si sono costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda di interdizione proposta nei confronti di nata a Controparte_1
LO (AN) il 16/10/1939 e residente a [...]is; dispone, a cura della Cancelleria, ai sensi dell'art. 418 c.c. la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare in sede per tutti gli adempimenti necessari per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di Controparte_1
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi alle parti ed al Giudice Tutelare.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6693 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Panettieri ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Jesi, via Gramsci n. 68; ricorrente contro
Controparte_1
interdicenda
CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE: “come da verbale d'udienza del 26.3.2025”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23.12.2024 ha domandato l'interdizione della Parte_1
madre la quale per gravi motivi di salute risulterebbe incapace di Controparte_1
provvedere autonomamente alle necessità quotidiane della vita.
2. Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto nel giudizio il 5.2.2025.
- 1 - 3. All'udienza del 26.3.2025 il difensore del ricorrente ha rappresentato che il nucleo familiare è da tempo organizzato per prestare cure e assistenza alla signora la CP_1
quale è assistita da una badante, dal marito e dai figli, che peraltro abitano nel medesimo palazzo, per cui anche la procedura di amministrazione di sostegno potrebbe adeguatamente rispondere alle esigenze di cura e patrimoniali della signora tanto che ai sensi CP_1
dell'art. 418 comma 3 c.c. ha chiesto di trasmettere gli atti al Giudice tutelare affinché venga aperta in favore della signora l'amministrazione di sostegno.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il Collegio ritiene che non ci siano i presupposti per dichiarare l'interdizione di
[...]
e che, come richiesto dal ricorrente, il procedimento debba essere trasmesso al CP_1
Giudice Tutelare, essendo opportuno tutelare la persona attraverso la meno invasiva procedura di amministrazione di sostegno.
4.1 Per comprendere le ragioni di tale decisione occorre compiere una premessa generale.
Per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 9 gennaio 2004, n. 6 e, in particolare dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, relativamente all'individuazione degli strumenti di tutela dei c.d. soggetti deboli si è assistito ad un rovesciamento della tradizionale prospettiva, che dalla tipizzazione della patologia faceva rigidamente derivare la declaratoria di incapacità della persona e quindi la misura interdittiva o inabilitativa, con la conseguenza che il sistema, oggi, impone di incentrare l'attenzione non tanto sulla patologia da cui risulta affetta la persona quanto, piuttosto, sulle specifiche esigenze di protezione della persona totalmente o parzialmente incapace di intendere e di volere, in tal modo consentendo il ricorso agli strumenti maggiormente limitativi della capacità
(interdizione o inabilitazione) soltanto in casi estremi.
La situazione di infermità psichica, sia pure grave, non è da sola sufficiente a giustificare l'adozione del più invasivo provvedimento di interdizione, dovendo la disciplina in esame essere coordinata con il diverso strumento dell'amministrazione di sostegno, concepito in un'ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio (cfr. Cass. 4 aprile 2006, n. 13584).
La finalità della legge, enunciata nell'art. 1 della stessa, è, infatti, quella di “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di
- 2 - autonomia, nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
Attesa la pluralità e diversità degli istituti, è compito del giudice individuare quello maggiormente idoneo a soddisfare e proteggere gli interessi dell'incapace. È stata la Corte
Costituzionale ad aver evidenziato che “la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria” (cfr. Corte
Costituzionale, sentenza n. 440 del 09/12/2005).
Il criterio discretivo che deve guidare il giudice nella scelta delle diverse forme di tutela della persona inferma di mente non è dunque quantitativo basato sul più o meno elevato grado di incapacità, bensì quello funzionale inteso come ricerca del mezzo più adeguato al fine di preservare gli interessi e la dignità della persona umana.
Ed infatti occorre in proposito rilevare che, mentre l'interdizione priva totalmente il soggetto della capacità di agire, l'amministrazione di sostegno, dotata di maggiore flessibilità ed il cui contenuto più o meno ampio è rimesso alle prescrizioni del giudice competente, garantisce comunque all'interessato degli spazi di autonomia, come chiaramente si evince dall'art. 409, comma 2, c.c. che attribuisce al beneficiario il potere di
“compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”.
5. La Corte di Cassazione ha individuato i criteri ai quali attenersi per verificare la sussistenza nel caso concreto dei presupposti dell'interdizione, ovvero per stabilire se detto strumento, costituente nel sistema l'extrema ratio, sia il più idoneo ad assicurare la più adeguata protezione dell'interessato (art. 414 c.c.). In coerenza con i principi che hanno indotto il legislatore ad introdurre l'amministrazione di sostegno quale soluzione alternativa all'interdizione ed all'inabilitazione in favore dei soggetti “deboli”, la giurisprudenza di legittimità ritiene oggi praticabile tale meno invasiva misura di tutela anche nei confronti di soggetti totalmente incapaci d'intendere e di volere, dovendo il giudice compiere un'attenta
- 3 - verifica caso per caso in ordine allo strumento più idoneo a proteggere il soggetto interessato.
L'amministrazione di sostegno viene in particolare preferita nelle ipotesi in cui sia preminente l'esigenza di tutela della salute del soggetto debole, vi sia necessità di disbrigo di pratiche ordinarie o di compimento di atti straordinari ma isolati e non vi siano invece serie problematiche di gestione di patrimoni ingenti e compositi, che comportino una attività di amministrazione complessa e continuativa (cfr. Cass. n.18171/2013).
Risulta in ogni caso necessaria la capacità di collaborazione da parte del beneficiario, o una condizione di non opposizione dello stesso, ovvero l'esistenza di una valida “rete di protezione” intorno al beneficiario, costituita normalmente dai parenti prossimi, i quali di comune accordo e nell'unico interesse del soggetto debole collaborino con l'amministratore di sostegno, con comunione di vedute, a tutela del loro congiunto, per garantire la salvaguardia della sua salute e dei suoi interessi.
6. Nel caso di specie, risulta documentalmente comprovata la gravità del quadro clinico complessivo di la quale è affetta da “deterioramento cognitivo Controparte_1
CP_ multifattoriale, cachessia senile e cardiopatia degenerativa” (doc. 3) tanto che l' l'ha riconosciuta “invalida ultrassessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (doc. 4).
La signora vive con il marito nella loro abitazione a Jesi in Via CP_1 Persona_1
Forlanini 3/B ed è assistita da una badante per quanto riguarda i bisogni quotidiani e la cura della persona (doc. 5).
I due figli e vivono nel medesimo stabile dei genitori e si occupano delle Pt_1 Per_2
esigenze economiche e di carattere sanitario.
La convenuta, dunque, è costantemente seguita dai parenti più prossimi e non risulta che, anche rispetto all'organizzazione quotidiana, abbia mai posto in essere comportamenti oppositivi.
Sotto il profilo economico percepisce unicamente l'indennità di accompagnamento di
531,76 euro mensili. Ha un conto corrente bancario ed un portafoglio di gestione titoli cointestati con il marito (doc. da 6 a 9).
La donna, inoltre, è proprietaria pro quota della casa familiare, di 1/16 di un fabbricato con garage in contrada Castellaretta di LO (AN) e di 1/40 di un terreno agricolo sempre nel
Comune di LO (doc. 10).
- 4 - Non risulta che vi sia una situazione di conflittualità in ambito familiare né è emersa la necessità di compiere costantemente atti di natura straordinaria.
Nel presente caso, pertanto, l'amministrazione di sostegno deve ritenersi strumento idoneo e sufficiente a tutelare la convenuta, senza dover ricorrere all'istituto ben più invasivo ed afflittivo dell'interdizione, pronuncia quest'ultima che inevitabilmente ha anche implicazioni – oltre che giuridiche - di carattere psicologico e morale sia per chi la subisce, sia per i prossimi congiunti. Non vi è la necessità di adottare provvedimenti provvisori, non essendovi stata peraltro alcuna richiesta in tal senso, né essendo state dedotte ragioni di urgenza.
7. Nulla sulle spese di lite, considerato che né l'interdicenda né i suoi congiunti si sono costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda di interdizione proposta nei confronti di nata a Controparte_1
LO (AN) il 16/10/1939 e residente a [...]is; dispone, a cura della Cancelleria, ai sensi dell'art. 418 c.c. la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare in sede per tutti gli adempimenti necessari per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di Controparte_1
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi alle parti ed al Giudice Tutelare.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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