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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 18/02/2026, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2557/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FILIPPI PAOLA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13096/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 9000249105 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 402/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per il sig. Ricorrente_1 ella qualità di titolare dell'impresa individuale sei per due di Ricorrente_1 luigi ha proposto ricorso
contro
Roma Capitale diretto a ottenere l'annullamento del sollecito di pagamento n.
9000249105 del 26/06/2025
Con il quale gli veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di €.1.405,36 per l'accertamento n.
2301054433 del 2023 per RI , avverso il suddetto accertamento l'odierno ricorrente ha depositato ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria che in data 5/5/25 lo ha accolto
L'atto di sollecito è dunque illegittimo, in quanto fondato su un provvedimento annullato con sentenza in data 5/5/25 e, per tale motivo deve essere annullato/revocato.
Roma capitale si è costituita confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento con riferimento al quale si sollecita il pagamento e richiedere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento in sede di autotutela del sollecito di pagamento oggetto del ricorsocomporta l'estizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
L'avvenuto annullamento da parte del Comune esonera dalla declaratoria di soccombenza virtuale ai fini delle spese.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Nulla sulle spese.
Roma, 15 gennaio 2026
La giudice Paola Filippi
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FILIPPI PAOLA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13096/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 9000249105 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 402/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per il sig. Ricorrente_1 ella qualità di titolare dell'impresa individuale sei per due di Ricorrente_1 luigi ha proposto ricorso
contro
Roma Capitale diretto a ottenere l'annullamento del sollecito di pagamento n.
9000249105 del 26/06/2025
Con il quale gli veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di €.1.405,36 per l'accertamento n.
2301054433 del 2023 per RI , avverso il suddetto accertamento l'odierno ricorrente ha depositato ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria che in data 5/5/25 lo ha accolto
L'atto di sollecito è dunque illegittimo, in quanto fondato su un provvedimento annullato con sentenza in data 5/5/25 e, per tale motivo deve essere annullato/revocato.
Roma capitale si è costituita confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento con riferimento al quale si sollecita il pagamento e richiedere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento in sede di autotutela del sollecito di pagamento oggetto del ricorsocomporta l'estizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
L'avvenuto annullamento da parte del Comune esonera dalla declaratoria di soccombenza virtuale ai fini delle spese.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Nulla sulle spese.
Roma, 15 gennaio 2026
La giudice Paola Filippi