Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/06/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG 1182/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
) in proprio e nella qualità di rappresentante p.t. di Parte_1 C.F._1
“ ”. ( ) parte rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Gaetano Sorbello e dall'avv. Anna Lisa Sorbello e domiciliata come in atti.
PARTE OPPONENTE
Contro
( ) parte rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dall'ing. Venerando Lo Conti e domiciliata come in atti.
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L 689/1981
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni riportandosi alle domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, come tutte esaminate infra in motivazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso come in atti l'opponente propone gravame avverso le ordinanze ingiunzioni n. 20/0052, del 03.07.2020 e n. 20/0053, del 03.07.2020, notificate il 30.07.2020, emesse dall' Pt_2
1
[...]
e copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
nonchè il Parte_6 pagamento della somma di euro 16.675,00 per avere occupato irregolarmente la lavoratrice
[...]
nel periodo sanzionato dal 6.07.2015 al 12.07.2015 ed i sigg. , Parte_3 Parte_5 Parte_4
e dall' 11.07.2015 al 12.07.2015.
[...] Parte_6
Deduce come i verbalizzanti, sulle mere dichiarazioni raccolte, abbiano ritenuto
[...]
e assunte con data successiva a quella del controllo e Parte_3 Parte_5 Parte_4
e lavoratori occupati in nero.
[...] Parte_6
Contesta l'assunto rilevando che: sia stata regolarizzata in data 11 luglio Parte_5
2015; in data 4 luglio 2015; non fosse dipendente, mentre Parte_3 Parte_4 [...] ntrattenesse un contratto di prestazione occasionale. Pt_6
Conclude chiedendo l'annullamento delle ordinanze o comunque la riforma delle sanzioni in quella dei minimi.
Parte opposta contesta, precisando come in corso del sopralluogo ispettivo del 12 luglio
2015 e successivo dell'11 agosto 2015 a carico della discoteca bar “Il Castello” di Vulcano, venivano riscontrati ed identificati quattro lavoratori irregolari intenti allo svolgimento di attività lavorativa. A conferma della violazione contestate, rileva come in data 27 luglio 2015, dunque successivamente all'accesso ispettivo, il datore di lavoro abbia provveduto a regolarizzare la posizione lavorativa delle lavoratrici e , trasmettendo tardivamente le prescritte comunicazioni Pt_3 Pt_1 Parte_7
la lettera di incarico relativamente al del 28 luglio 2015, quale prestazioni
[...] Pt_6 occasionali, posto che comunque avrebbe dovuto prestare la presunta attività lavorativa quale lavoratore dello spettacolo, solo previa richiesta di certificato di agibilità all'Inps ex art. 9, co 3, decreto legislativo 708/47, così dovendosi dunque qualificare come lavoro subordinato.
Conclude chiedendo il rigetto di tutte le domande.
Nel merito si osserva.
Le ordinanze ingiunzione per cui è opposizione traggono dal verbale di accertamento redatto a seguito dell'accesso ispettivo svolto dalla Guardia di Finanza di Lipari, a carico della discoteca bar
“Il Castello” in titolarità alla parte opponente in data 12 luglio 2015 e 11 agosto 2015, nel corso dei quali venivano contestate le posizioni irregolari per cui è ingiunzione.
Quanto alle lavoratrici e . Parte_5 Parte_3
2 A seguito dell'accertamento risulta essere stata regolarizzata a far data Parte_5 dall'11 luglio 2015; a far data dal 4 luglio 2015, come da comunicazioni UNI LAV Parte_3 in atti. Comunicazione contestualmente inviate all'INPS in data 27 luglio 2015.
In ragione di ciò deve ritenersi legittimamente contestata la violazione di cui all'art. 9 bis, co.
2 d.l. n. 510/1996, cost dall'art. 1, co. 1180 l.296/2006 ed il relativo trattamento sanzionatorio di cui all'art.3 comma 3 d.l. n. 12/2002 , modificato dall'art. 4, c. 1, lett. A) l. 183/2010 e art. 14 co. 1 d.l. n.
145/2013 per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e regolarizzato il rapporto solo successivamente all'effettiva instaurazione, applicandosi la sanzione prevista, in misura dei minimi edittali, pari ad euro 1.950,00 per ciascun lavoratore, oltre ad euro 195,00 per ciascun giorno di lavoro irregolare, limitatamente alla posizione delle lavoratrici come sopra.
Quanto alla posizione di e i rileva. CP_3 Parte_6
I testi e , hanno dato conferma della Parte_5 Testimone_1 circostanza della sera del 12 luglio 2015, quando , amica della moglie del titolare Parte_4 del locale, chiese per puro spirito di amicizia ed in modo gratuito, di poter far ascoltare alcuni brani musicali nel locale;
hanno precisato che i occupò di riprodurre brani musicale solo Parte_6 quattro volte nelle ore serali tra l' 11 e il 19 luglio 2015, a titolo di prestazione occasionale, chiarendo del detto limitato periodo per la prevista rotazione dei disc jockey.
Si osserva come sia ferma la giurisprudenza intervenuta in tema a chiarire come i verbali di accertamento ispettivo rendano piena prova rispetto ai fatti che attestino avvenuti in presenza dei funzionari o da loro compiuti, mentre, gli ulteriori che risultino riportati, quali in ipotesi le dichiarazioni rese da terzi lavoratori agli ispettori, rappresentano un materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti
(così già Cass. n. 9251/2010; Cass. n. 28693/2022; Cass. n. 18989/2022).
Nel caso in esame le dichiarazioni raccolte nell'immediatezza a verbale risultano congruenti e compatibili con quanto riferito dai testi escussi in giudizio, nonché plausibili quanto a contenuto e verosimiglianza rispetto al caso concreto e la natura del fatto riferito ad entrambi i soggetti, quale appunto la riproduzione musicale;
nè risultano invero contraddette da elementi di sorta. Così in difetto di contrarie indicazioni o allegazione di fatti, circostanze o altri elementi acquisiti nel giudizio, atti a portare motivate ragioni tali da inficiare l'intrinseca attendibilità del dichiarato, possono essere accreditate.
Un ponderato esame dei dati emersi in giudizio porta dunque a non poter qualificare quanto contestato in termini di lavoro subordinato.
3 Ed infatti a norma dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato "chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore". Come ripetuto in giurisprudenza, gli elementi essenziali di cui alla fattispecie sono costituiti dalla collaborazione del lavoratore all'attività economica dell'impresa, dalla dipendenza dall'imprenditore, dalla cd. eterodirezione. Occorre ulteriormente rilevare come costituisca onere della parte che agisca sostenendo la natura subordinata del rapporto di lavoro, allegare e provare la sussistenza degli elementi di cui alla citata disciplina codicistica, dovendosi ritenere, per costante elaborazione giurisprudenziale, essenziali o complementari gli elementi sopra indicati e non potendo costituire la natura subordinata neppure oggetto di presunzione iuris tantum.
Al riguardo deve inoltre considerarsi come l'opposizione ex art. 6 del d.lgs n 150/2011 dia luogo ad un normale giudizio di cognizione, in seno al quale l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto così che, alla stregua delle ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, grava sul soggetto pubblico che ingiunge il pagamento a titolo di sanzione amministrativa, nella specie l' , l'onere di provare i fatti costitutivi Controparte_2 della pretesa sanzionatoria a fronte della contestazione della controparte.
Per quanto sopra non potrà ritenersi in termini di lavoro subordinato l'attività materialmente posta in essere dalla , svolta quella sera, per quanto allegato e provato, per mero Parte_4 spirito di amicizia su iniziativa spontanea e gratuita.
Parimenti le emergenze del giudizio portano ragionevolmente ad escludere la natura subordinata della prestazione svolta da Parte_6
L'attività di intrattenimento musicale ascritta, in ragione dei compensi circoscritti ad un periodo temporalmente limitato e contenuti nel quantum entro il limite di euro 5.000,00, rileva verosimilmente in termini di prestazione occasionale. L'assunto, non contraddetto da alcun diverso riscontro, trova conforto nelle congruenti dichiarazioni rese dai testi come sopra escussi e quelle nell'immediatezza riferite dal medesimo ai militari, come da verbale;
sostiene l'assunto il dato Pt_6 documentale prodotto in atti, quale, appunto la ricevuta dei compensi percepiti pari ad euro 120,00 al netto della ritenuta di acconto, datata 20 luglio 2015.
Né la natura subordinata del rapporto potrà, per mero assioma, dedursi dalla l'omessa richiesta della certificazione di agibilità prevista per i lavoratori dello spettacolo che, secondo la prospettazione dell'opposta, il , qualora lavoratore autonomo, avrebbe dovuto inoltrare. Pt_6
Deve pur osservarsi incidentalmente come a norma dell'art. 39 quater del d.l. 159 del
1.10.2007 convertito in legge n. 222/2007 del 1.12.2007, mod. art. 1, comma 188, della legge 27
4 dicembre 2006, n. 296, sia prevista l'esenzione dagli adempimenti INPS, e tra questi la c.d. certificazione di agibilità per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 3 del d.l. 708/1947, in ordine alle esibizioni musicali la cui retribuzione non superi l'importo lordo annuo di euro 5.000,00 e qualora il prestatore risulti tenuto al versamento dei contributi ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo. In difetto di allegazione e prova circa la ricorrenza di detti elementi, in onere alla parte deducente, la fattispecie non potrà essere assunta.
In ogni caso l'inadempimento in esame non abilita a ritenere la natura subordinata della prestazione in difetto degli estremi puntualmente voluti dalla norma come sopra, a connotare il rapporto. Pa Per quanto emerso, dunque, le determinazioni assunte dall in merito alle sanzioni irrogate, devono dunque essere riformate, dovendosi escludere le fattispecie in addebito verso le posizioni di e Parte_4 Parte_6
Per l'effetto, deve essere riformata l'ordinanza ingiunzione n. 20/0053 del 3.7.2020 emessa per la violazione di cui all'art. 9 bis, co. 2 d.l. n. 510/1996, sost. dall'art. 1, co. 1180 l.296/2006 per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, regolarizzato solo successivamente, in ordine alla sanzione amministrativa complessivamente irrogata, da rideterminarsi, ai sensi dell'art.3, comma 3 d.l. n. 12/2002 , modificato dall'art. 4, c. 1, lett. A,) l. 183/2010 e art. 14 co. 1 d.l. n. 145/2013, limitatamente alle lavoratrici e , in misura dei minimi edittali, pari ad euro 1.950,00 per ciascun Parte_5 Parte_3 lavoratore (n.2), oltre ad euro 195,00 per ciascun giorno di lavoro irregolare (n.15), così per complessivi euro 6.825,00, fermo il resto.
Per quanto sopra dedotto, dovrà invece ritenersi venuto meno il titolo di cui all'ordinanza ingiunzione n. 20/0052 del 3.7.2020, irrogata per non aver consegnato ai lavoratori copia della comunicazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9 bis comma 2, d.l. 110/ 996 convertito con modificazioni dalla legge 608/1996 e successive comunicazioni e delle relative sanzioni art. 19, cc.
2 e 3 del D. Lgs. n. 276/2003.
Ciò tenuto conto, per un verso della estraneità dell'addebito verso e Parte_4 [...]
Pt_6
Per l'altro della intervenuta regolarizzazione delle lavoratrici e Parte_5 [...]
. Ed infatti la disposizione contenuta nell'art. 3, comma 3 quinquies, del d.l. n. 12/2002 Parte_3 prevede che, in caso di irrogazione della sanzione di cui all'art. 3, comma 3 del medesimo d.l. n.
12/2002, non potrà darsi corso all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19, commi 2 e 3 del d.lgs n. 276/2003, relative alla omessa comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro e alla
5 consegna della lettera di assunzione, secondo appunto l'espresso principio di assorbimento delle sanzioni.
L'ordinanza in esame dunque dovrà essere annullata, dovendosi statuire come da dispositivo.
Le spese del giudizio, determinate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, secondo lo scaglione tabellare e le fasi svolte, si liquidano in misura della metà in favore di parte opponente, giusta parziale soccombenza dell'opposta, compensandosi per il resto.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Accoglie parzialmente l'opposizione.
Annulla l'ordinanza ingiunzione n. 20/0052 emessa dall di Controparte_2
in data 3.7.2020. Pt_1
Riforma l'ordinanza ingiunzione n. 20/0053 emessa dall di Controparte_2
in data 3.7.2020 e ridetermina l'importo della sanzione dovuta in euro 6.825,00 ponendo il Pt_1 pagamento a carico di e della società “ Parte_1 Controparte_1
”, in solido, in favore dell' resistente
[...] Controparte_4 Controparte_2
di .
[...] Pt_1
Condanna l'amministrazione opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese del giudizio liquidate, in misura della metà, in euro 2.538,50 oltre rimborso spese generali ed accessori di legge se dovuti ed euro 133,50 per spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 16 giugno 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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