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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 19/11/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto
-Sezione Unica Civile-, in persona dei magistrati
1) D.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dr. Michele Campanale Consigliere
3) D.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 42 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024, riservata per la decisione all'esito dell'udienza del 17 settembre 2025 trattata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc
TRA
, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1 figlia minore e , rappresentate e difese dall'avv. Persona_1 Parte_2
RA RA CA.
CP_1 E
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Luigi Di Taranto.
-APPELLATA-
NONCHE'
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rimasta contumace. CP_3
-ALTRA APPELLATA CONTUMACE-
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per le parti appellanti e , come da note di p.c., “1- accertare Parte_1 Parte_2
e dichiarare la responsabilità del conducente dell'autobus tg: CS , di proprietà della CP_4 C.F._1
nella causazione del sinistro verificatosi a Taranto in data 17.05.2017 in cui perdeva la CP_3 vita il sig. e, per l'effetto, condannare la in persona del Persona_2 Controparte_5 legale rappresentante pro-tempore, in solido con la in persona del legale CP_3 rappresentante pro-tempore, quale proprietaria dell'autobus Irisbus tg: CS013ZS, ognuno secondo la propria qualità, a risarcire alle sig.re (nata in [...] l'[...], Parte_2
) e (nata a [...] il [...], ), C.F._2 Parte_1 C.F._3 in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1
(nata in [...] il [...], , i danni tutti, patrimoniali e
[...] C.F._4 non patrimoniali, morale, morale soggettivo, biologico, tanatologico, esistenziale, relativo al danno emergente e al lucro cessante da mancato guadagno, patiti sia iure proprio che iure ereditatis, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e svalutazione monetaria dovuti sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge.
2- Condannare in solido le parti convenute al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da liquidarsi al procuratore anticipatario, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge e dell'imposta di registro”. Per la parte appellata società come da note di p.c., “rigetto dell'appello Controparte_5 proposto poiché del tutto infondato e temerario per essere l'evento lesivo non ascrivibile al sig.
ed imputabile invece alla esclusiva condotta della medesima vittima;
in subordine, ritenuto CP_6 comunque inammissibile, anche ex officio, per difetto di legittimazione processuale, l'appello proposto dalla sig.ra quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia Parte_1 Per_3
(avendo la stessa raggiunto la maggiore età in data antecedente alla proposizione
[...] dell'impugnazione) ed accertato il concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento lesivo, applicare l'art. 1227 c. 1 c.c. e ridurre la pretesa proporzionalmente al grado di efficienza causale delle condotte;
in via ulteriormente gradata, ritenere le somme già corrisposte o da CP_ corrispondere da parte dell' e dell' per il medesimo sinistro pienamente satisfattorie del CP_7 pregiudizio patito e, comunque, sottrarle da quanto eventualmente spettante;
in ogni caso, contenere la somma complessivamente dovuta dalla entro il limite del massimale Controparte_5 minimo all'epoca ex lege garantito. Condannare la sig.ra al pagamento delle spese ed Pt_1 onorari del presente grado di giudizio, compreso il rimborso delle spese generali, anche ex art. 96 c.p.c.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra in proprio e quale genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori e Persona_1 Parte_2 conveniva, dinanzi al Tribunale Civile di Taranto, la nonché la Controparte_5 CP_3 per sentire dichiarare la responsabilità del conducente dell'autobus, di marca , tg. CS013ZS, CP_4 di proprietà di quest'ultima società, nella causazione del sinistro stradale verificatosi a Taranto, in data 17 maggio 2017, in cui perdeva la vita il sig. e, per l'effetto, la condanna Persona_2 della in solido con la ognuna secondo la propria qualità, a Controparte_5 CP_3 risarcire alla sig.ra moglie del de cuius, tutti i danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali, morale, morale soggettivo, biologico, tanatologico, esistenziale, relativo al danno emergente e al lucro cessante da mancato guadagno, patiti sia iure proprio che iure ereditatis, nella misura che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e svalutazione monetaria dovuti sino alla data dell'effettivo soddisfo come per legge. Il tutto oltre al pagamento delle spese e competenze del giudizio da liquidarsi in prededuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario. In particolare, l'attrice, a sostegno delle proprie tesi difensive, assumeva che: nelle succitate circostanze di tempo e di luogo, il sig. (marito dell'attrice), alla guida del Persona_2 ciclomotore, marca Yamaha, tg: CX69476 (assicurato: , restava coinvolto in un Controparte_9 sinistro stradale verificatosi alle ore 7:55 circa nel centro abitato di Taranto e, segnatamente, in via Magnaghi nei pressi dell'intersezione con via Acton per responsabilità esclusiva del sig. Parte_3 conducente dell'autobus di marca Irisbus tg. CS013ZS e di proprietà della
[...] CP_3 nell'occorso, nel mentre il motociclo condotto dal sig. viaggiava alle spalle del veicolo Per_2
Nissan Juke, tg: EP269HX (assicurato , sulla corsia sinistra della suddetta via veniva CP_10 attinto dall'autobus di marca tg: CS013ZS condotto dal sig. che, nell'effettuare una CP_4 CP_6 manovra di cambio di corsia (da quella centrale a quella destra), invadeva parzialmente, con la parte posteriore del mezzo, la corsia sinistra dalla quale sopraggiungeva il motociclo;
siffatta improvvida manovra dell'autobus determinava turbativa e un successivo impatto che provocava la caduta mortale del centauro oltre al danneggiamento del suo ciclomotore, a seguito della verificazione dell'evento sinistroso, intervenivano in loco gli agenti della P.L. che effettuavano tutti i rilievi e gli accertamenti del caso nonché l'autoambulanza del 118 per soccorrere il malcapitato motociclista;
con apposita diffida stragiudiziale e contestuale invito alla negoziazione assistita, recapitata in data 14.02.2009 nei confronti della della nonché della Controparte_11 CP_3 Controparte_9 la sig.ra in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle proprie figlie minori Pt_1 chiedeva, infruttuosamente, il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi scaturiti dall'evento nefasto. Si costituiva in giudizio, la società (compagnia di assicurazioni Controparte_5 dell'autobus di proprietà della , che, preliminarmente, eccepiva il difetto di CP_3 legittimazione attiva dell'attrice poiché sguarnita di apposita autorizzazione del G.T. ex art. 320 c.c. a promuovere l'azione risarcitoria anche nell'interesse delle proprie figlie minori e, nel merito, contestava, in toto, le pretese attoree, sia sotto il profilo dell'an che del quantum, evidenziandone la totale pretestuosità e strumentalità poiché contrastanti con le risultanze istruttorie del giudizio penale culminato con un provvedimento di archiviazione mai opposto dalle persone offese odierne attrici. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda risarcitoria avanzata con contestuale richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Nel corso del giudizio, la seppur regolarmente evocata in giudizio quale litisconsorte CP_3 necessario, ometteva la costituzione restando contumace. Successivamente al deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti e della documentazione depositata senza necessità di ulteriori attività istruttorie richieste dalle parti processuali. Il Tribunale Civile di Taranto, all'esito del giudizio, con sentenza n. 26/2024 (R.G. n. 588/2021), pubblicata in cancelleria in data 27 dicembre 2023 e, successivamente, comunicata alle parti il 05 gennaio 2024, così statuiva: “1) dichiara la contumacia di 2) rigetta la domanda CP_3 dell'attrice; 3) condanna l'attrice a rifondere spese e competenze di lite in favore della
[...] in persona del legale rappresentante p.t., liquidandole in euro 4.500,00, per compensi CP_5 professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza”. Il giudice di prime cure, valorizzava la condotta di guida del ritenuta pericolosa in Per_2 violazione delle norme del C.d.S. (art. 148) ritenendo il teste indicato dalle parti attrici inspiegabilmente assente nell'immediatezza dei rilievi e degli accertamenti eseguiti dalla autorità di pubblica sicurezza a seguito del sinistro. Proponevano appello avverso detta sentenza le parti in epigrafe indicate deducendo l'erronea ricostruzione della dinamica dell'incidente operata di giudice di prime cure, errata attribuzione al della violazione di cui all'art.148 cds, omessa individuazione delle violazioni Persona_2 commesse da conducente dell'autobus CTP, mancato riconoscimento del concorso CP_12 di colpa di cui all'art. 2054 c.c, riproponendo le richieste istruttorie avanzate in primo grado. L chiedeva il rigetto dell'appello ritenendo la sentenza impugnata esente da Controparte_5 vizi. Dichiarata, all'udienza del 05.06.2024, la contumacia di la causa veniva istruita CP_3 mediante l'escussione, all'udienza del 17.07.2024, del teste e in data 07.07.2025 si Testimone_1 costituiva in giudizio la sig,ra ratificando tutti gli atti processuali compiuti in suo Parte_2 nome e per suo conto dalla madre successivamente al compimento della sua Parte_1 maggiore età. Quindi, in seguito al collocamento a riposo del dott. , la causa veniva assegnata alla Persona_4 scrivente e, all'esito dell'udienza ex art. 352 cpc del 17.09.2025, trattata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, veniva riservata per la decisione al Collegio, sulle conclusioni delle parti e previa acquisizione delle note di trattazione scritta come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appello è infondato per quanto di ragione.
1.1. Le risultanze processuali non consentono di ritenere provata la responsabilità, neanche in termini concausali, del conducente dell'autobus di proprietà della in ordine al sinistro CP_3 occorso in data 17.5.2017 in conseguenza del quale ha perso la vita de cuius Persona_2 delle parti appellanti.
1.2. Il sinistro si è verificato, poco prima delle 08,00 del mattino, sulla Via Magnaghi con direzione centro città, in un momento di traffico intenso che imponeva ai veicoli di procedere a passo d'uomo; per la precisione, la collusione è occorsa a mt 15 dopo l'intersezione semaforica con via Acton, laddove la predetta via è costituita da tre corsie di marcia in un'unica carreggiata
1.3. Quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro deve evidenziarsi quanto segue.
Dalle sommarie informazioni spontanee rese alla p.g. da a conoscenza dei fatti Controparte_13 quale conducente di un veicolo nella carreggiata ove si è verificato il sinistro – è emerso che il
[...] nel condurre il motociclo, per la situazione di traffico presente, procedeva linearmente tra gli Per_2 spazi che i veicoli in parallelo tra di loro gli consentivano quale corridoio di transito ovvero nello spazio creatosi tra la corsia centrale e quella di sinistra”.
Come evidenziato dalla Polizia locale intervenuta nella immediatezza del sinistro (v. verbale redatto a seguito degli accertamenti e rilievi effettuati), nel frangente temporale antecedente al momento del sinistro, il , verosimilmente per guadagnare un corridoio di transito tra i veicoli presenti tra Per_2 la carreggiata di sinistra e quella di destra, procedeva parallelamente nello spazio tra le macchine presenti tra la corsia di sinistra e quella centrale.
Durante tale manovra, seppure effettuata in modo lento e lineare, si è verificata la collisione del motociclo condotto dal e il veicolo marca Nissan condotta dall' e, quindi, il Per_2 CP_14 contatto tra il motociclo e la fiancata del pullman.
1.4. La consulenza tecnica d'ufficio disposta dalla Procura della Repubblica di Taranto al fine di accertare la dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità anche in concorso dei conducenti dei veicoli coinvolti dal sinistro in ordine al decesso occorso al , ha accertato quanto segue. Per_2
L'ausiliario dell'autorità inquirente ha proceduto agli accertamenti mediante ispezione sui veicoli coinvolti e del casco indossato dal ed ha esaminato i rilievi planimetrici effettuati dalla Per_2 Polizia Municipale in seguito al sinistro, procedendo a compiuta descrizione del luogo del sinistro (v. consulenza tecnica presente agli atti del giudizio).
Quindi, ha verificato sui mezzi coinvolti i seguenti danni: 1) sulla Nissan: lieve graffio lato posteriore destro a 90 cm di altezza;
2) sul motociclo: lesione e strisciatura da asfalto del parafango anteriore dx, dello scudo (oltre su quest'ultimo lieve graffio anteriore laterale sx), della marmitta, del pedalino poggiapiedi dx, del casco (quest'ultimo per rotazione antioraria da contatto con il piano stradale); 3) sull'autobus: tracce nere di strisciatura nella sezione laterale anteriore in corrispondenza della porta del conducente impressa dal bauletto del motociclo.
Il CTU ha quindi proceduto ad esaminare lo stato di quiete dei veicoli post urto e a ricostruire la direzione e la traiettoria dei mezzi prima dell'urto e la loro posizione finale (v. tabulati grafici allegati alla relazione), accertando: 1) che la Nissan era ferma nella corsia di sinistra, l'autobus transitava lentamente nella corsia centrale e il motociclo, sempre lentamente, circolava nello spazio libero lasciato dai veicoli che transitavano tra la corsia di sinistra e la corsia centrale;
2) non sono state riscontrate tracce di frenata dei mezzi lasciate sull'asfalto; 3) il motociclo, a dieci metri dalle strisce pedonali presenti dopo l'incrocio con via Acton, è venuto in contatto con la Nissan, perdendo il controllo del mezzo e rovinando a terra sul lato destro andando, quindi, a collidere con il bauletto sulla portiera del conducente dell'autobus che nel frattempo sopraggiungeva (a velocità di 7,70 km/h) sulla corsia centrale con andatura connotata da leggera inclinazione di 6° verso destra della carreggiata, comportando la rotazione del motociclo in senso antiorario;
4) il , al momento Per_2 del contatto del motociclo da lui condotto con l'autobus, era già caduto al suolo sulla fiancata dx ed il mezzo, dopo lieve rotazione antioraria, terminava con la parte anteriore in corrispondenza della parte posteriore della Nissan come da immagine riportata negli allegati alla relazione;
5) il conducente dell'autobus ha azionato il sistema frenante nel momento stesso in cui il motociclo, in seguito all'urto con la Nissan, ha urtato con il bauletto la portiera laterale del pullman, percorrendo 2 mt dall'inizio della frenata sino al suo arresto.
Il CTU ha quindi escluso la responsabilità o corresponsabilità del conducente della Nissan in quanto era fermo sulla corsia di pertinenza.
Ha altresì escluso la responsabilità o corresponsabilità del conducente dell'autobus in quanto il
[...]
al momento del contatto del bauletto presente sul motociclo con il pullman, era già in terra e Per_2 il CTU ha accertato l'assenza di tracce da cui inferire possibili contatti tra i mezzi quando il motociclo era ancora in posizione corretta di guida.
Quindi, è stata esclusa una condotta di giuda del conducente del pullman causativa della caduta del motociclo e del suo conducente;
l'unica traccia evidenziante il contatto tra i mezzi è la strisciata lasciata dal bauletto della moto, allorquando era già a terra, in corrispondenza del lato portiera del conducente del bus ad altezza di circa 40-60 cm da terra.
La caduta del , quindi, è stata ritenuta determinata da un suo errore di manovra. Per_2
1.5. Sulla base delle sopra descritte emergenze processuali, può ritenersi che la collisione del motociclo condotto dal con la parte posteriore della Nissan – mentre questa era ferma nella Per_2 sua corsia di marcia a causa del traffico intenso – sia stata determinata dalla condotta di guida dello stesso motociclista in conseguenza della quale è rovinato a terra andando a collidere il bauletto posteriore della moto con la fiancata laterale del bus in transito nella corsia centrale.
E' provato – v. dichiarazioni verbale della Polizia Locale, accertamenti e conclusioni della CP_13 consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero – che il procedesse tra gli spazi liberi Per_2 presenti tra i veicoli in transito nelle due corsie di marcia (corsia di sinistra e corsia centrale), omettendo di posizionarsi dietro il veicolo che lo precedeva nella corsia di pertinenza, rispettando quindi la distanza di sicurezza tra i mezzi come previsto dalla regolamentazione stradale e secondo buona regola di diligenza e perizia (il oltretutto, quale agente della polizia locale, deve Per_2 ritenersi fosse maggiormente qualificato nella conoscenza delle regole della circolazione stradale), implicando ciò una condotta di guida gravemente imprudente.
1.6. Non risulta dagli atti di causa alcuna incidenza causalmente rilevante sulla perdita del controllo del mezzo la posizione del bus leggermente deviata verso destra, non avendo il Consulente del PM riscontrato altre ed ulteriori tracce di contatto trai predetti mezzi antecedentemente alla collisione della moto con la Nissan.
1.7. La deposizione resa nel presente grado di giudizio dal teste addotto dalle appellanti, Tes_2 non risulta attendibile.
Infatti, pur prescindendo dalle peculiari modalità di acquisizione del nominativo di Testimone_1
– come narrato dallo stesso in sede di escussione all'udienza del 17.07.2024 – come teste Tes_1 oculare, indubbiamente richiedente, per esigenze di certezza degli accertamenti giudiziari, particolare vaglio e relativo riscontro circa la sua effettiva presenza sul luogo del sinistro alla data e ora della sua verificazione e delle concrete modalità in cui lo stesso ha potuto assistere alla dinamica dei fatti, risulta dirimente la circostanza dallo stesso riferito dell'assenza sullo scooterone di accessori, senza bauletto e parabrezza.
Quanto riferito ovvero l'assenza dei predetti accessori – in realtà presenti, sui quali, peraltro, sono state riscontrate le strisciature dell'asfalto per effetto della caduta – inficia se non la genuinità, quanto meno, l'attendibilità della testimonianza in ordine alla ricostruzione della effettiva dinamica del sinistro nei termini dedotti dalle parti appellanti.
Quanto evidentemente percepito visivamente dal teste non corrisponde alla concreta situazione fattuale alla luce della sua riferita assenza di accessori del motociclo, in realtà presenti e rilevanti ai fini della ricostruzione del sinistro.
Quindi, anche la circostanza riferita di un contatto tra il gomito del braccio destro del con Per_2 il pullman – da cui sarebbe scaturita la caduta - non risulta attendibile e non è stata concretamente verificata alla luce delle sopra riferite emergenze processuali anche in ragione del fatto che il Consulente della Procura della Repubblica, diligentemente ha effettuato anche l'indagine di possibili contatti tra la moto e il bus idonei ad avere determinato la caduta, avendoli, tuttavia, esclusi.
1.8. Ne deriva pertanto la mancanza di prova – il cui onere incombe ai sensi dell'art. 2697 cc sulla parte che agisce in giudizio – di una condotta del conducente del pullman idonea ad avere causato o concausato il sinistro da cui è deriva l'evento mortale.
La condotta di guida gravemente colposa da parte del (procedere nello spazio tra i veicoli Per_2 in marcia tra le due corsie in condizioni di traffico particolarmente intenso) e la mancanza di prova di un contatto tra i mezzi coinvolti (motociclo e pullman) idonea a provocare la caduta del motociclo da cui è derivato l'evento fatale, non configura la concreta possibilità di una manovra salvifica da parte del conducente dell'autobus il quale peraltro si è attivato prontamente a fermare il mezzo.
3. L'appello, pertanto, per quanto innanzi motivato, deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
4. Le spese del presente giudizio, tra le parti costituite del giudizio, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. dovendo essere poste, in solido tra loro, a carico delle parti appellanti – nella qualità indicata in atti - e sono liquidate, come in dispositivo, in considerazione dell'attività processuale concretamente svolta nel presente grado, applicando i valori minimi del parametro della causa di valore indeterminabile complessità media. Nulla per le spese di lite nei rapporti con l'appellata contumace. Al rigetto dell'impugnazione principale consegue l'obbligo dell'odierna parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 1, quater, del D.P.R. del 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. 42 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, n. 26/2024, così provvede:
1) RIGETTA l'appello proposto e, per l'effetto, conferma, per quanto motivato, la sentenza impugnata;
2) CONDANNA le parti appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della
[...] delle spese processuali relative al presente grado di giudizio che si liquidano in CP_5 complessivi euro 6.079,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa. Sussistono i presupposti per il versamento da parte delle appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. del 30.05.2002 n. 115. Così deciso in Taranto, lì 04.11.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Anna Maria Marra 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. verbale dichiarazioni rese, in data 24.5.2017, agli agenti della Polizia Municipale “alla data del sinistro di che trattasi e prima delle ore 08.00… percorrevo la carreggiata sud di via Magnaghi proveniente da Viale Magna Grecia, impegnando la corsia di sx, giunta all'altezza dell'intersezione semaforizzata con la via Acton, procedevamo a traffico intenso e a passo d'uomo tant'è che ci fermavamo per il semaforo di colore rosso. Preciso Co che mi precedeva un'auto e che alla mia destra e poco più a tergo vi era l'autobus della Scattato il verde, impegnavamo l'area della intersezione a rilento, sempre per traffico intenso, tant'è che nel versante ovest dell'intersezione e in corrispondenza degli attraversamenti pedonali ivi ubicati, ci fermavamo nuovamente. In tale fase avevo la possibilità di intravedere il sopraggiungere del motociclo, quest'ultimo mezzo che aveva una velocità moderata, il cui conducente per la situazione del traffico creatasi, procedeva linearmente negli spazi che i veicoli in parallelo tra loro gli consentivano quale corridoio di transito, ovvero nello spazio centrale tra la corsia centrale e quella di sinistra” 2 Dichiarazioni del teste “mentre stavo attraversando sulle strisce pedonali, ho notato che un autobus che aveva da poco superato le dette Tes_1 strisce pedonali, nell'effettuare una manovra di svolta a destra, per accostare al marciapiede ove vi era la fermata, urtava con la parte posteriore sinistra della fiancata laterale il braccio del motociclista che stava procedendo tra le due corsie sud e centrale. L'autobus procedeva sulla corsia centrale. Dopo l'urto il motociclista cadeva per terra e scarrocciando urtava la parte posteriore destra di una Nissan che procedeva incolonnata…a quanto ho potuto vedere mentre stavo attraversando, l'autobus durante la sua manovra, ha urtato il braccio del motociclista con la sua fiancata sinistra più o meno all'altezza della sua parte posteriore. Considerando la metà dell'autobus l'impatto è avvenuto tra la metà e la ruota posteriore
[…..] il motociclista veniva attinto più o meno all'altezza del gomito del braccio destro…la fermata dell'autobus si trovava sul marciapiede nord a circa 100 m. dalle strisce pedonali dove avevo attraversato. Sono salito sull'autobus e mi sono allontanato dopo circa un quarto d'ora-venti minuti dal momento dell'incidente. Durante questo periodo di tempo non ho parlato con nessuno dei soggetti coinvolti nell'incidente. Mentre aspettavo l'autobus ho visto che è arrivata l'autoambulanza e le forze dell'ordine…dopo circa un anno da questo incidente a cui avevo assistito, mentre stavo lavorando alla rivendita di auto di , ebbi occasione di intrattenere una cliente che cercava un'auto economica. Parlando con la stessa, mi CP_15 riferì che era in difficoltà economica perché aveva perso il marito per un incidente stradale. Ricordo che era autunno e la signora mi disse che il marito aveva perso la vita l'anno precedente per essersi scontrato con l'autobus. Mentre le facevo vedere delle autovetture mi disse che non poteva spendere molto perché l'anno precedente era morto il marito. Mi raccontò la dinamica dell'incidente ma non mi disse che lavoro faceva il marito. Io mi resi conto che si trattava dell'incidente a cui avevo assistito e mi offrì di rendere la mia testimonianza. Detti alla signora i miei dati……la moto era uno scooterone di colore nero, senza accessori, senza bauletto e parabrezza di marca yamaha…il motociclista, dopo essere caduto per terra, ha urtato la parte posteriore della Nissan. Io non l'ho soccorso perché si erano fermate altre persone….riconosco la mia firma in calce alla dichiarazione rilasciata alla in data 12.10.2021.” Parte_4