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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/11/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2661/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2661/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GREGORINI Parte_1 C.F._1
LE ( ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_1 difensore, via delle Bocchette n. 1, Pisa nei confronti di
C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CARLUZZO GAETANO DOMENICO , ed elettivamente Email_2 domiciliato presso lo studio del predetto difensore, Corso Vittorio Emanuele n. 328, Gela avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per entrambe le parti pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha allegato di aver contratto il 19 giugno 2024 Parte_1 matrimonio in Pisa con dall'unione con il quale sono nati tre Controparte_1 figli, il 4 giugno 2005, , l'11 novembre 2009 e il 18 aprile 2013; ha allegato CP_1 Per_1 Per_2 il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità di proseguire la loro vita matrimoniale. Ha concluso, pertanto, domandando pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi con addebito della stessa al resistente e, in punto di condizioni accessorie, ai sensi degli artt. 473bis.15 e 473bis.40
c.p.c., disporsi l'affido superesclusivo dei minori alla madre, con esercizio esclusivo da parte sua della responsabilità genitoriale, nonché porsi a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento della moglie e delle figlie minorenni con la somma di € 1.300,00 mensili, o la diversa somma ritenuta di giustizia, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2025, nella quale si è proceduto all'ascolto inaudita altera parte della ricorrente e delle figlie minori, è stato dato mandato ai Servizi sociopsicologici per la presa in carico del nucleo familiare.
In data 29 ottobre 2025, si è costituito in giudizio il quale, nulla Controparte_1 opponendo alla pronuncia di separazione personale ha chiesto, nondimeno, che la stessa fosse addebitata alla controparte e che, quanto alle figlie minori, fosse disposto l'affido condiviso delle stesse ad entrambi i genitori, con assegnazione della casa coniugale a sé resistente e, in punto di statuizioni di carattere economico, porsi a suo carico (di lui resistente) l'onere di versare, a titolo di contributo al mantenimento delle minori, la somma complessiva di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuna figlia), in aggiunta al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 10 ottobre 2024, il procuratore di parte ricorrente chiedeva la pronuncia non definitiva in ordine alla separazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-.-.-.-.-
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma (anche) nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la loro separazione, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa.
Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art.151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta delle parti, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Le parti saranno rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio per quel che attiene alle ulteriori questioni ancora controverse.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pisa di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Pisa, il 19 giugno 2024, iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Pisa al n. 70, parte I, serie, ufficio 1, anno 2024.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 26/11/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2661/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GREGORINI Parte_1 C.F._1
LE ( ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_1 difensore, via delle Bocchette n. 1, Pisa nei confronti di
C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CARLUZZO GAETANO DOMENICO , ed elettivamente Email_2 domiciliato presso lo studio del predetto difensore, Corso Vittorio Emanuele n. 328, Gela avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per entrambe le parti pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha allegato di aver contratto il 19 giugno 2024 Parte_1 matrimonio in Pisa con dall'unione con il quale sono nati tre Controparte_1 figli, il 4 giugno 2005, , l'11 novembre 2009 e il 18 aprile 2013; ha allegato CP_1 Per_1 Per_2 il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità di proseguire la loro vita matrimoniale. Ha concluso, pertanto, domandando pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi con addebito della stessa al resistente e, in punto di condizioni accessorie, ai sensi degli artt. 473bis.15 e 473bis.40
c.p.c., disporsi l'affido superesclusivo dei minori alla madre, con esercizio esclusivo da parte sua della responsabilità genitoriale, nonché porsi a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento della moglie e delle figlie minorenni con la somma di € 1.300,00 mensili, o la diversa somma ritenuta di giustizia, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2025, nella quale si è proceduto all'ascolto inaudita altera parte della ricorrente e delle figlie minori, è stato dato mandato ai Servizi sociopsicologici per la presa in carico del nucleo familiare.
In data 29 ottobre 2025, si è costituito in giudizio il quale, nulla Controparte_1 opponendo alla pronuncia di separazione personale ha chiesto, nondimeno, che la stessa fosse addebitata alla controparte e che, quanto alle figlie minori, fosse disposto l'affido condiviso delle stesse ad entrambi i genitori, con assegnazione della casa coniugale a sé resistente e, in punto di statuizioni di carattere economico, porsi a suo carico (di lui resistente) l'onere di versare, a titolo di contributo al mantenimento delle minori, la somma complessiva di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuna figlia), in aggiunta al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 10 ottobre 2024, il procuratore di parte ricorrente chiedeva la pronuncia non definitiva in ordine alla separazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-.-.-.-.-
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma (anche) nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la loro separazione, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa.
Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art.151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta delle parti, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Le parti saranno rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio per quel che attiene alle ulteriori questioni ancora controverse.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pisa di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Pisa, il 19 giugno 2024, iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Pisa al n. 70, parte I, serie, ufficio 1, anno 2024.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 26/11/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina