Sentenza 12 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 12/07/2022, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2022
N. 01200/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00454/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 454 del 2017, proposto da
SA NO e IG NO, rappresentati e difesi dall’avvocato Maria Corvaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Minervino di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Minervino di Lecce prot. n. 646 del 26.1.2017, notificato il 26.1.2017, avente ad oggetto “Irregolarità edilizie realizzazione fabbricato destinato a garage/locale deposito agricolo e abitazione ed annessi porticati ubicati nella frazione di Specchia Gallone loc. Caselle identificati nel C.T. fg 14 p.lla 103 e p.lla 377 sub 1...Proprietario dell’immobile NO IG...Acquisizione gratuita immobile al patrimonio comunale (art. 31 D.P.R. n. 380/01” );
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare dell’ordinanza di demolizione n. 4 del 5.2.2015, mai notificata alla signora NO SA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 23 giugno 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, i Sigg.ri NO e NO impugnano il provvedimento, in oggetto indicato, con cui la P.A. ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene immobile, sito nel Comune di Minervino - frazione Cocumola, alla via G. Comu, di cui si dichiarano comproprietari.
1.1. A sostegno del ricorso, hanno dedotto i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, sotto vari profili.
1.2. L’Amministrazione comunale, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
2. All’udienza pubblica del 23 giugno 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. È fondato il primo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente stigmatizza il difetto di motivazione e di istruttoria da cui è affetto il provvedimento gravato, in relazione al disposto di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
3.1. In proposito, si deve premettere che la sopra citata norma, ai commi 3 e 4, dispone, per quanto di interesse, che: “ Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente ”.
3.2. Secondo condivisibile giurisprudenza, il provvedimento comunale di acquisizione gratuita deve necessariamente contenere l’esatta individuazione dei beni oggetto di acquisizione gratuita, i quali, stante quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 31 del d.P.R. n. 380/2001, sopra ricordato, consistono nel bene abusivamente realizzato, nella relativa area di sedime, nonché nella (diversa ed ulteriore) area “necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive”, sicché “la sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all’ordine di remissione in pristino, pur se definita come una conseguenza di diritto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, richiede, in ogni caso, un provvedimento amministrativo che definisca l’oggetto dell’acquisizione al patrimonio comunale attraverso la quantificazione e la perimetrazione dell’area sottratta al privato...” (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II, sentenza n. 3760/2019).
4. Orbene, con riferimento al caso de quo , il Collegio rileva che la P.A. non ha reso intelligibili le ragioni per le quali essa è pervenuta alla determinazione finale di acquisire “ parte della particella 103 del Fg.14 ed in particolare quella ove insistono le opere abusive, per circa 768,00 mq. ", a fronte di una ordinanza di demolizione che a suo tempo individuava la superficie del lotto di terreno interessata dalle opere abusive nella misura di mq 198,94.
5. Il provvedimento impugnato va dunque dichiarato illegittimo, per difetto di motivazione e di istruttoria, nella parte in cui dispone l'acquisizione gratuita di un’area ulteriore rispetto a quella su cui insistono le opere edilizie abusive.
6. Per le suesposte ragioni, assorbita ogni ulteriore censura per la chiara pregiudizialità logico-giuridica di quella accolta (Ad. Plen. n. 5/2015), il ricorso va accolto, fatte salve le ulteriori determinazioni della P.A.
7. Considerata la vicenda nel suo complesso e la peculiarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO