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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 12202/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso giudiziale depositato in data 29/03/2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Stefania Faverio presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Dario Capanna presso il quale ha eletto domicilio telematico
e di
3) Parte_3 nata a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._3 pagina 1 di 2 residente in [...] figlio maggiorenne economicamente indipendente con l'Avv. Dario Capanna presso il quale ha eletto domicilio telematico
FATTO
Il signor con ricorso ex art. 473 bis 47 c.p.c. depositato il 29/03/2024 notificato in data Parte_1
10/05/2024, conveniva in giudizio la signora e il figlio al fine di Parte_2 Parte_3 ottenere la pronuncia di revoca del contributo di mantenimento del figlio posto a suo carico, già previsto con Decreto del Tribunale di Milano n. 675/2017 del 17/03/2017.
All'udienza del 27/11/2024 compariva unicamente il signor che chiedeva rinvio per Parte_1 documentare l'accordo nelle more raggiunto con le controparti per la revoca integrale del mantenimento.
Nelle more del rinvio, in data 18/12/2024 si costituivano in giudizio i convenuti e Parte_2 aderendo pienamente alla domanda del ricorrente;
Parte_3
Le parti depositavano per l'udienza del 20/12/2024 note scritte conclusive congiunte con cui, previa istanza di mutamento del rito, chiedevano congiuntamente la revoca dell'onere di contributo di mantenimento paterno per il figlio in favore della signora e al 50% delle Parte_3 Parte_2 spese straordinarie.
Con provvedimento del 14/01/2025 il Giudice delegato, revocata la declaratoria di contumacia, disponeva quindi procedersi ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. fissando udienza al 05/02/2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c, con il deposito di note scritte.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis , 51 III c.p.c. e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, prendendo atto delle conclusioni congiunte delle parti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) in modifica del Decreto del Tribunale di Milano accoglimento n. cronol. 675/2017 del
17/03/2017 n. RG 2537/2017, revoca l'onere del contributo di mantenimento del figlio Pt_3 da intendersi sia quale contributo di mantenimento mensile che quale contributo al
[...]
50% delle spese straordinarie, posto a carico del signor in favore della signora Parte_1
; Parte_2
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Milano, il 05.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo pagina 2 di 2