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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2435/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 25/02/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2435/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARROCCIA ALFREDO, giusta Parte_1
procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. CAPILUPI LUCA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: malattia professionale dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei benefici economici connessi alla malattia professionale indicata in ricorso (sindrome del tunnel carpale bilaterale di grado medio severo ed epicondolite gomito dx e sn con sofferenza
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro del n. ulnare), denunciata in data 12.06.2019, con un grado di menomazione superiore o pari al 10% o, in altra misura che verrà accertata in corso di causa e, per l'effetto, la condanna dell' alla corresponsione dei correlativi importi spettanti al ricorrente CP_1 Parte_1
per la malattia professionale accertata.
L' nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda attorea chiedendone l'integrale CP_1 reiezione, in particolare contestando l'esistenza del rischio lavorativo e del nesso causale.
All'odierna udienza, lette le note a trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente ex art. 127ter c.p.c, la causa - istruita documentalmente, mediante escussione testimoniale, nonché mediante espletamento della consulenza medico-legale - è stata assunta in decisione, con contestuale deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
****
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Il ricorso non è fondato e la domanda deve essere rigettata.
2. È noto che, nel regime successivo all'entrata in vigore del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ai sensi dell'art. 13 la rendita da inabilità viene liquidata solo nel caso in cui dall'infortunio o dalla malattia professionale derivi un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 16%, mentre l'indennizzo per danno biologico viene liquidato per i casi di postumi pari o superiori al 6%.
Occorre infatti osservare che, ai fini della decisione nel merito, appare necessario verificare se la malattia denunciata da parte ricorrente può ritenersi insorta a causa del lavoro svolto, e quindi se rientri tra le malattie tabellate previste dal DPR n. 1124/65 (e successivi aggiornamenti), ovvero se comunque sia conseguenza dell'esposizione a rischio durante l'attività lavorativa.
Va infatti rammentato che l'oggetto dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali riguarda non solo le malattie elencate nella tabella allegata al D.P.R. 1124/65 e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità, ma anche le malattie elencate nella citata tabella e denunciate oltre i termini predetti nonché qualunque altra malattia contratta a
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro causa delle lavorazioni per le quali sussiste la tutela obbligatoria contro gli infortuni (cfr.
Corte Cost. 179/88).
Nel primo caso, l'assetto normativo contenuto nel D.P.R. 1124/65 prevede la presunzione iuris et de iure circa l'origine professionale delle malattie rientranti in tabella, qualora il lavoratore abbia espletato le lavorazioni morbigene indicate nella tabella stessa.
Negli altri casi, invece, non opera la presunzione assoluta di cui si è detto ed il lavoratore è tenuto a provare la natura professionale della malattia.
3. Nel caso di specie, dalla CTU espletata si evince che non sussiste il nesso causale tra la patologia da cui è affetto parte ricorrente e l'attività lavorativa di coltivatore diretto.
Il CTU, dott. ha infatti acclarato, previo esame della documentazione Persona_1
medica in atti, esame anamnestico ed accurata visita del ricorrente che Il sig. , Parte_1
risulta essere affetto da: “Sindrome del tunnel carpale bilaterale, EMG dimostrata. -
Sofferenza nervo ulnare bilaterale EMG dimostrata.”
Tale quadro -come ampiamente discusso e motivato nel precedente paragrafo
“Considerazioni medico-legali” sulla base di criteri statistico epidemiologici gli unici utilizzabili in presenza di fenomeni patologici ad eziologia sostanzialmente sconosciuta nella gran parte dei casi e comunque multifattoriale qual è la sindrome del tunnel carpale- non è ascrivibile, anche solo in termini di probabilità e di concausa minoritaria ma comunque efficiente, all'attività lavorativa svolta dal periziando.
L'accertata patologia come sopra indicata/diagnosticata non è altresì riconducibile -come ampiamente discusso e motivato nel precedente paragrafo “Considerazioni medico-legali”- nel caso de quo a patologia tabellata ex Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124.
Il consulente d'ufficio, dunque, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che i dati clinici emersi dalla documentazione sanitaria in atti nonché dall'esame obiettivo non permettono di verificare la ricorrenza di elementi certi di correlazione professionale tra la patologia acclarata e l'attività lavorativa espletata dal ricorrente.
In particolare, il perito nominato, ha evidenziato lo svolgimento da parte del ricorrente di plurime attività lavorative per come descritte in ricorso e per come risultanti dalle dichiarazioni testimoniali rese nel verbale di udienza del 14.05.2024 , tra cui, oltre all'attività di potatura di kiwi, anche la lavorazione del terreno con mezzi meccanici, l'utilizzo del trattore, la semina del terreno, il carico e scarico degli ortaggi e dei kiwi le quali non
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro comportano il verificarsi di quelle condizioni (“movimenti ripetuti con azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano o pressioni prolungate o impatti ripetuti sulla regione volare del carpo”) da ripetersi costantemente, per tutta o gran parte della giornata lavorativa, nonché per periodi almeno prolungati nel corso dell'anno per come previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2023
“Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”, il quale prevede il riconoscimento quale malattia professionale della “Sindrome del tunnel carpale
(G56.0)” nel caso di “Lavorazioni svolte, in modo abituale e sistematico, che comportano movimenti ripetuti con azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano o pressioni prolungate o impatti ripetuti sulla regione volare del carpo.
Il ctu ha inoltre, rilevato che il D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del
10 giugno 2014 indica l'elenco delle “Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità” e prevede la sindrome del tunnel carpale tra tali malattie ma limitatamente a
“Microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo” che non corrisponde certamente al caso in esame ed ha altresì evidenziato che , nel caso concreto le attività potenzialmente morbigene quali la potatura dei kiwi sono svolte, come sottolineato dal contributo del Medico dell' in atti (cfr anamnesi del 14/07/2020) con l'aiuto di terzi e CP_1
comunque, per ovvie ragioni, per un periodo limitato di tempo facendo mancare quei caratteri di abitualità e sistematicità richiesti dalla ricordata norma specie se letta alla luce dell'allegato al DM 10 giugno 2014 quale sopra descritto (“per almeno la metà del tempo del turno lavorati”.
Tali risultanze hanno consentito al ctu di negare la sussistenza del nesso eziologico tra la patologia lamentata (sindrome del tunnel carpale) quale “malattia professionale” e l'attività lavorativa espletata atteso che sebbene parte ricorrente svolgesse quale coltivatore diretto l'attività agricola della potatura dei kiwi correlata ad altre plurime attività quali (guidare trattori, innaffiare, zappare, concimare ecc.) la stessa si inseriva come ben esplicitato dal perito nella relazione all'interno di molteplici altre attività non morbigene per la sindrome del tunnel carpale.
Il perito ha confermato il suo giudizio anche a seguito delle osservazioni alla bozza peritale pervenute dal CTP di parte dott. e dal difensore di parte ricorrente che contestano Per_2
la negazione del nesso causale tra l'attività di coltivatore diretto del ricorrente svolta per diversi anni e la patologia di sindrome del tunnel carpale
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Ebbene, le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, appaiono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e sono prive di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti, per cui meritano di essere condivise, in ragione della completezza della relazione, che appare altresì scevra da vizi logici e giuridici e avuto riguardo altresì alla replica puntuale e dettagliata resa dal CTU alle osservazioni poste dalle stesse parti (cfr. elaborato peritale pagine 23-31).
Sulla base di tali elementi obiettivi emerge inoltre che le osservazioni critiche dedotte nelle note critiche all'elaborato peritale appaiono francamente inconferenti e del tutto slegate dalla realtà fattuale così come adeguatamente descritta ed obiettivata dal perito e non riguardano invece alcuna contestazione sulla valutazione medica e sull'esame obiettivo svolta dal perito.
6. Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, e deve concludersi, dunque, che non può ritersi sussistente il nesso eziologico tra il lavoro svolto dal sig. e la patologia denunciata, necessario al fine del riconoscimento Parte_1
della malattia professionale.
7. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili in ragione della presentazione da parte del ricorrente della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., per le stesse ragioni le spese dell'espletata CTU, liquidata come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu CP_1
Latina, 26/02/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 25/02/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2435/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARROCCIA ALFREDO, giusta Parte_1
procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. CAPILUPI LUCA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: malattia professionale dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei benefici economici connessi alla malattia professionale indicata in ricorso (sindrome del tunnel carpale bilaterale di grado medio severo ed epicondolite gomito dx e sn con sofferenza
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro del n. ulnare), denunciata in data 12.06.2019, con un grado di menomazione superiore o pari al 10% o, in altra misura che verrà accertata in corso di causa e, per l'effetto, la condanna dell' alla corresponsione dei correlativi importi spettanti al ricorrente CP_1 Parte_1
per la malattia professionale accertata.
L' nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda attorea chiedendone l'integrale CP_1 reiezione, in particolare contestando l'esistenza del rischio lavorativo e del nesso causale.
All'odierna udienza, lette le note a trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente ex art. 127ter c.p.c, la causa - istruita documentalmente, mediante escussione testimoniale, nonché mediante espletamento della consulenza medico-legale - è stata assunta in decisione, con contestuale deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
****
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Il ricorso non è fondato e la domanda deve essere rigettata.
2. È noto che, nel regime successivo all'entrata in vigore del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ai sensi dell'art. 13 la rendita da inabilità viene liquidata solo nel caso in cui dall'infortunio o dalla malattia professionale derivi un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 16%, mentre l'indennizzo per danno biologico viene liquidato per i casi di postumi pari o superiori al 6%.
Occorre infatti osservare che, ai fini della decisione nel merito, appare necessario verificare se la malattia denunciata da parte ricorrente può ritenersi insorta a causa del lavoro svolto, e quindi se rientri tra le malattie tabellate previste dal DPR n. 1124/65 (e successivi aggiornamenti), ovvero se comunque sia conseguenza dell'esposizione a rischio durante l'attività lavorativa.
Va infatti rammentato che l'oggetto dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali riguarda non solo le malattie elencate nella tabella allegata al D.P.R. 1124/65 e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità, ma anche le malattie elencate nella citata tabella e denunciate oltre i termini predetti nonché qualunque altra malattia contratta a
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro causa delle lavorazioni per le quali sussiste la tutela obbligatoria contro gli infortuni (cfr.
Corte Cost. 179/88).
Nel primo caso, l'assetto normativo contenuto nel D.P.R. 1124/65 prevede la presunzione iuris et de iure circa l'origine professionale delle malattie rientranti in tabella, qualora il lavoratore abbia espletato le lavorazioni morbigene indicate nella tabella stessa.
Negli altri casi, invece, non opera la presunzione assoluta di cui si è detto ed il lavoratore è tenuto a provare la natura professionale della malattia.
3. Nel caso di specie, dalla CTU espletata si evince che non sussiste il nesso causale tra la patologia da cui è affetto parte ricorrente e l'attività lavorativa di coltivatore diretto.
Il CTU, dott. ha infatti acclarato, previo esame della documentazione Persona_1
medica in atti, esame anamnestico ed accurata visita del ricorrente che Il sig. , Parte_1
risulta essere affetto da: “Sindrome del tunnel carpale bilaterale, EMG dimostrata. -
Sofferenza nervo ulnare bilaterale EMG dimostrata.”
Tale quadro -come ampiamente discusso e motivato nel precedente paragrafo
“Considerazioni medico-legali” sulla base di criteri statistico epidemiologici gli unici utilizzabili in presenza di fenomeni patologici ad eziologia sostanzialmente sconosciuta nella gran parte dei casi e comunque multifattoriale qual è la sindrome del tunnel carpale- non è ascrivibile, anche solo in termini di probabilità e di concausa minoritaria ma comunque efficiente, all'attività lavorativa svolta dal periziando.
L'accertata patologia come sopra indicata/diagnosticata non è altresì riconducibile -come ampiamente discusso e motivato nel precedente paragrafo “Considerazioni medico-legali”- nel caso de quo a patologia tabellata ex Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124.
Il consulente d'ufficio, dunque, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che i dati clinici emersi dalla documentazione sanitaria in atti nonché dall'esame obiettivo non permettono di verificare la ricorrenza di elementi certi di correlazione professionale tra la patologia acclarata e l'attività lavorativa espletata dal ricorrente.
In particolare, il perito nominato, ha evidenziato lo svolgimento da parte del ricorrente di plurime attività lavorative per come descritte in ricorso e per come risultanti dalle dichiarazioni testimoniali rese nel verbale di udienza del 14.05.2024 , tra cui, oltre all'attività di potatura di kiwi, anche la lavorazione del terreno con mezzi meccanici, l'utilizzo del trattore, la semina del terreno, il carico e scarico degli ortaggi e dei kiwi le quali non
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro comportano il verificarsi di quelle condizioni (“movimenti ripetuti con azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano o pressioni prolungate o impatti ripetuti sulla regione volare del carpo”) da ripetersi costantemente, per tutta o gran parte della giornata lavorativa, nonché per periodi almeno prolungati nel corso dell'anno per come previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2023
“Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”, il quale prevede il riconoscimento quale malattia professionale della “Sindrome del tunnel carpale
(G56.0)” nel caso di “Lavorazioni svolte, in modo abituale e sistematico, che comportano movimenti ripetuti con azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano o pressioni prolungate o impatti ripetuti sulla regione volare del carpo.
Il ctu ha inoltre, rilevato che il D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del
10 giugno 2014 indica l'elenco delle “Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità” e prevede la sindrome del tunnel carpale tra tali malattie ma limitatamente a
“Microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo” che non corrisponde certamente al caso in esame ed ha altresì evidenziato che , nel caso concreto le attività potenzialmente morbigene quali la potatura dei kiwi sono svolte, come sottolineato dal contributo del Medico dell' in atti (cfr anamnesi del 14/07/2020) con l'aiuto di terzi e CP_1
comunque, per ovvie ragioni, per un periodo limitato di tempo facendo mancare quei caratteri di abitualità e sistematicità richiesti dalla ricordata norma specie se letta alla luce dell'allegato al DM 10 giugno 2014 quale sopra descritto (“per almeno la metà del tempo del turno lavorati”.
Tali risultanze hanno consentito al ctu di negare la sussistenza del nesso eziologico tra la patologia lamentata (sindrome del tunnel carpale) quale “malattia professionale” e l'attività lavorativa espletata atteso che sebbene parte ricorrente svolgesse quale coltivatore diretto l'attività agricola della potatura dei kiwi correlata ad altre plurime attività quali (guidare trattori, innaffiare, zappare, concimare ecc.) la stessa si inseriva come ben esplicitato dal perito nella relazione all'interno di molteplici altre attività non morbigene per la sindrome del tunnel carpale.
Il perito ha confermato il suo giudizio anche a seguito delle osservazioni alla bozza peritale pervenute dal CTP di parte dott. e dal difensore di parte ricorrente che contestano Per_2
la negazione del nesso causale tra l'attività di coltivatore diretto del ricorrente svolta per diversi anni e la patologia di sindrome del tunnel carpale
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Ebbene, le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, appaiono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e sono prive di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti, per cui meritano di essere condivise, in ragione della completezza della relazione, che appare altresì scevra da vizi logici e giuridici e avuto riguardo altresì alla replica puntuale e dettagliata resa dal CTU alle osservazioni poste dalle stesse parti (cfr. elaborato peritale pagine 23-31).
Sulla base di tali elementi obiettivi emerge inoltre che le osservazioni critiche dedotte nelle note critiche all'elaborato peritale appaiono francamente inconferenti e del tutto slegate dalla realtà fattuale così come adeguatamente descritta ed obiettivata dal perito e non riguardano invece alcuna contestazione sulla valutazione medica e sull'esame obiettivo svolta dal perito.
6. Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, e deve concludersi, dunque, che non può ritersi sussistente il nesso eziologico tra il lavoro svolto dal sig. e la patologia denunciata, necessario al fine del riconoscimento Parte_1
della malattia professionale.
7. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili in ragione della presentazione da parte del ricorrente della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., per le stesse ragioni le spese dell'espletata CTU, liquidata come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu CP_1
Latina, 26/02/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro