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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 4288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4288 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8845/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8845/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 FOGGIA, presso il difensore parte attrice contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOCCI Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO e dell'avv. BETTONI ANNA ( ); elettivamente domiciliato in C.F._2
CORSO EUROPA, 13 MILANO, presso il difensore avv. MOCCI FRANCESCO
parte convenuta pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, condannare la Società convenuta alla consegna in favore
della ricorrente di copia dei documenti bancari di cui in premessa. b) Con condanna della Società
convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del
difensore antistatario.
Per parte convenuta:
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare la carenza di interesse ad agire del ricorrente;
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
IN OGNI CASO:
- condannare ricorrente al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CPA del presente
procedimento, da distrarsi in favore dei suddetti procuratori, che si dichiarano antistatari ovvero in
subordine disporne la compensazione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. instaurava il presente procedimento nei Parte_1
confronti di al fine di ottenerne la condanna alla consegna di Controparte_1
documentazione contrattuale.
Il ricorrente in particolare esponeva:
- che aveva stipulato con la convenuta un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio;
pagina 2 di 5 - che il finanziamento era stato estinto anticipatamente;
- che in data 21.8.2024 il ricorrente aveva inviato una comunicazione PEC alla convenuta,
richiedendo la consegna ex art. 119 TUB di copia del contratto, del conto relativo all'estinzione anticipata e delle quietanze di pagamento;
- che la convenuta, tuttavia, non aveva dato corso alla consegna della documentazione richiesta.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e, in particolare, evidenziando di avere già segnalato al ricorrente come il contratto fosse andato smarrito;
la convenuta, in ogni caso, produceva in uno con la propria comparsa di risposta la restante documentazione richiesta e non ancora trasmessa.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria, il giudice all'udienza del 22.5.2025 tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Rilevato come parte convenuta abbia provveduto a depositare in uno con la propria comparsa di risposta copia della documentazione oggetto dell'istanza ex art. 119 TUB e del conseguente ricorso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Non osta, infatti, a tale declaratoria la circostanza che copia del contratto non sia stata consegnata, in quanto parte convenuta ha dichiarato di aver smarrito il documento originale e, pertanto, ha riconosciuto come l'adempimento all'obbligo di consegna, la cui esecuzione costituisce oggetto della domanda giudiziale in esame, è per tale ragione divenuto impossibile.
Lo smarrimento del documento, infatti, configura un inadempimento da parte del soggetto onerato,
fonte di una possibile pretesa risarcitoria, ma non toglie che, in un giudizio promosso esclusivamente per ottenere la condanna alla consegna di documentazione, l'impossibilità riconosciuta pagina 3 di 5 all'adempimento comporti la cessazione della materia del contendere.
Considerata, peraltro, l'istanza di parte ricorrente diretta a ottenere la pronuncia sulle spese di lite,
permane la necessità di verificare la astratta fondatezza del ricorso, al fine di valutare una soccombenza virtuale, presupposto per una eventuale condanna alla rifusione delle spese di lite.
In tale prospettiva, quindi, va evidenziato come parte ricorrente in data 21.8.2024 avesse richiesto alla convenuta copia della documentazione relativa al rapporto di finanziamento e che, viceversa, la convenuta non vi avesse tempestivamente provveduto, se non costituendosi in giudizio e in misura parziale.
Considerato come l'art. 119 TUB configuri un diritto sostanziale del cliente a conseguire copia di documentazione relativa a singole operazioni, purchè non risalenti a oltre un decennio rispetto al momento dell'istanza, senza che in proposito possano assumere rilievo le ragioni sottostanti a tali richieste o la legittimità o meno dell'indisponibilità in capo al richiedente della documentazione invocata, ne discende che la convenuta avrebbe dovuto provvedere alla messa a disposizione dei documenti entro 90 giorni.
Viceversa, la documentazione è stata consegnata solo costituendosi in giudizio, ossia oltre il termine assegnato, configurando per ciò solo un inadempimento della convenuta e la conseguente astratta fondatezza della domanda.
In una ottica di soccombenza virtuale, quindi, si giustifica la condanna della convenuta a rifondere il ricorrente delle spese del presente giudizio.
La causa di valore indeterminato, tenuto conto della sua scarsa difficoltà sul piano tecnico giuridico,
per effetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 6 del D.M. 55/2014 va considerata ai fini tariffari di valore inferiore a euro 26.000,00; applicato, quindi, lo scaglione tariffario per le cause di valore da euro pagina 4 di 5 5.200,01 a euro 26.000,00, le spese di lite vanno liquidate secondo i minimi tariffari in complessivi euro 2.500,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 255,00 per spese generali ed euro 545,00 per rimborso spese.
L'omesso pagamento del contributo unificato, se non in una parte minima, e della marca di iscrizione a ruolo comprova la mancata anticipazione delle spese di lite ad opera del difensore, quale presupposto per l'accoglimento della richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.; se, infatti, la richiesta di distrazione delle spese ad opera del difensore esclude alcun accertamento da parte del giudice nell'ambito del rapporto professionale intercorrente tra lo stesso e la parte assistita, vittoriosa nel giudizio;
differente è il caso in cui dagli atti di causa emerga come certa l'insussistenza di uno dei due presupposti che devono essere attestati dal professionista al fine di ottenere l'invocata distrazione in suo favore delle spese di lite, ossia di avere egli anticipato le spese del giudizio (oltre a non avere percepito alcunchè a titolo di onorari).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
- condanna la convenuta a rifondere il ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
2.500,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 255,00 per spese generali ed euro 545,00 per rimborso spese.
Così deciso in Milano il 27 maggio 2025 Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8845/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 FOGGIA, presso il difensore parte attrice contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOCCI Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO e dell'avv. BETTONI ANNA ( ); elettivamente domiciliato in C.F._2
CORSO EUROPA, 13 MILANO, presso il difensore avv. MOCCI FRANCESCO
parte convenuta pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, condannare la Società convenuta alla consegna in favore
della ricorrente di copia dei documenti bancari di cui in premessa. b) Con condanna della Società
convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del
difensore antistatario.
Per parte convenuta:
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare la carenza di interesse ad agire del ricorrente;
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
IN OGNI CASO:
- condannare ricorrente al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CPA del presente
procedimento, da distrarsi in favore dei suddetti procuratori, che si dichiarano antistatari ovvero in
subordine disporne la compensazione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. instaurava il presente procedimento nei Parte_1
confronti di al fine di ottenerne la condanna alla consegna di Controparte_1
documentazione contrattuale.
Il ricorrente in particolare esponeva:
- che aveva stipulato con la convenuta un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio;
pagina 2 di 5 - che il finanziamento era stato estinto anticipatamente;
- che in data 21.8.2024 il ricorrente aveva inviato una comunicazione PEC alla convenuta,
richiedendo la consegna ex art. 119 TUB di copia del contratto, del conto relativo all'estinzione anticipata e delle quietanze di pagamento;
- che la convenuta, tuttavia, non aveva dato corso alla consegna della documentazione richiesta.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e, in particolare, evidenziando di avere già segnalato al ricorrente come il contratto fosse andato smarrito;
la convenuta, in ogni caso, produceva in uno con la propria comparsa di risposta la restante documentazione richiesta e non ancora trasmessa.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria, il giudice all'udienza del 22.5.2025 tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Rilevato come parte convenuta abbia provveduto a depositare in uno con la propria comparsa di risposta copia della documentazione oggetto dell'istanza ex art. 119 TUB e del conseguente ricorso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Non osta, infatti, a tale declaratoria la circostanza che copia del contratto non sia stata consegnata, in quanto parte convenuta ha dichiarato di aver smarrito il documento originale e, pertanto, ha riconosciuto come l'adempimento all'obbligo di consegna, la cui esecuzione costituisce oggetto della domanda giudiziale in esame, è per tale ragione divenuto impossibile.
Lo smarrimento del documento, infatti, configura un inadempimento da parte del soggetto onerato,
fonte di una possibile pretesa risarcitoria, ma non toglie che, in un giudizio promosso esclusivamente per ottenere la condanna alla consegna di documentazione, l'impossibilità riconosciuta pagina 3 di 5 all'adempimento comporti la cessazione della materia del contendere.
Considerata, peraltro, l'istanza di parte ricorrente diretta a ottenere la pronuncia sulle spese di lite,
permane la necessità di verificare la astratta fondatezza del ricorso, al fine di valutare una soccombenza virtuale, presupposto per una eventuale condanna alla rifusione delle spese di lite.
In tale prospettiva, quindi, va evidenziato come parte ricorrente in data 21.8.2024 avesse richiesto alla convenuta copia della documentazione relativa al rapporto di finanziamento e che, viceversa, la convenuta non vi avesse tempestivamente provveduto, se non costituendosi in giudizio e in misura parziale.
Considerato come l'art. 119 TUB configuri un diritto sostanziale del cliente a conseguire copia di documentazione relativa a singole operazioni, purchè non risalenti a oltre un decennio rispetto al momento dell'istanza, senza che in proposito possano assumere rilievo le ragioni sottostanti a tali richieste o la legittimità o meno dell'indisponibilità in capo al richiedente della documentazione invocata, ne discende che la convenuta avrebbe dovuto provvedere alla messa a disposizione dei documenti entro 90 giorni.
Viceversa, la documentazione è stata consegnata solo costituendosi in giudizio, ossia oltre il termine assegnato, configurando per ciò solo un inadempimento della convenuta e la conseguente astratta fondatezza della domanda.
In una ottica di soccombenza virtuale, quindi, si giustifica la condanna della convenuta a rifondere il ricorrente delle spese del presente giudizio.
La causa di valore indeterminato, tenuto conto della sua scarsa difficoltà sul piano tecnico giuridico,
per effetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 6 del D.M. 55/2014 va considerata ai fini tariffari di valore inferiore a euro 26.000,00; applicato, quindi, lo scaglione tariffario per le cause di valore da euro pagina 4 di 5 5.200,01 a euro 26.000,00, le spese di lite vanno liquidate secondo i minimi tariffari in complessivi euro 2.500,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 255,00 per spese generali ed euro 545,00 per rimborso spese.
L'omesso pagamento del contributo unificato, se non in una parte minima, e della marca di iscrizione a ruolo comprova la mancata anticipazione delle spese di lite ad opera del difensore, quale presupposto per l'accoglimento della richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.; se, infatti, la richiesta di distrazione delle spese ad opera del difensore esclude alcun accertamento da parte del giudice nell'ambito del rapporto professionale intercorrente tra lo stesso e la parte assistita, vittoriosa nel giudizio;
differente è il caso in cui dagli atti di causa emerga come certa l'insussistenza di uno dei due presupposti che devono essere attestati dal professionista al fine di ottenere l'invocata distrazione in suo favore delle spese di lite, ossia di avere egli anticipato le spese del giudizio (oltre a non avere percepito alcunchè a titolo di onorari).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
- condanna la convenuta a rifondere il ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
2.500,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 255,00 per spese generali ed euro 545,00 per rimborso spese.
Così deciso in Milano il 27 maggio 2025 Il giudice
Francesco Ferrari
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