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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/12/2024, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
dott. Matteo Del Vesco Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2421 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 06.06.2024 da:
(c.f. ), nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Dario Chinellato del Foro di Padova (pec: , Email_1
in Cadoneghe (PD), in Piazzale Castagnara n° 17, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Michela Barin (pec: : ) del Foro di Venezia, in Noale Email_2
(VE), in via del Tezzon n° 11/A, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo. ricorrenti
1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 30.10.2024 – 04.11.2024 , in sostituzione dell'udienza del 05.11.2024, si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 30.10.2024 - 04.11.2024, che di seguito si riproducono: “1. la signora
dà atto di avere ricevuto nel mese di marzo 2024 dal signor Controparte_1 [...]
l'importo di € 25.000,00; 2. la signora si impegna a lasciare la Pt_1 Controparte_1
casa coniugale a Scorzè entro e non oltre l'1.7.2024; 3. il signor a fronte di Parte_1
ciò, si impegna a versare ulteriori € 10.000,00 entro e non oltre 15 giorni da tale data;
con
l'adempimento da parte dei ricorrenti delle loro reciproche obbligazioni, i medesimi riconoscono e dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro per rapporti pregressi, presenti e pro futuro, financo a titolo di mantenimento;
nulla vicendevolmente e
reciprocamente sarà in via ulteriore tra loro mai più dovuto a livello economico. (…)”. “ dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle predette condizioni economiche, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scorzè di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento, con applicazione del nuovo accordo.”.
Per il P.M. intervenuto: “ accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 28.06.1992 contratto matrimonio con rito concordatario in Scorzè (Ve), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza del Tribunale di Venezia n. 2101, dep. 07.09.1999.
2 Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 30.10.2024 – 04.11.2024 in sostituzione dell'udienza del 05.11.2024 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza del Tribunale di Venezia n. 2101, dep. 07.09.1999.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti, andranno compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.06.1992 con rito concordatario da , trascritto nel registro atti Parte_1 Controparte_1
di matrimonio del Comune di Scorzè (VE) al n. 33, parte II, serie A, dell'anno 1992.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3 - Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
-Nulla sulle spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.11.2024.
Il Presidente rel. ed est.
Dott. ssa Tania Vettore
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
dott. Matteo Del Vesco Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2421 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 06.06.2024 da:
(c.f. ), nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Dario Chinellato del Foro di Padova (pec: , Email_1
in Cadoneghe (PD), in Piazzale Castagnara n° 17, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Michela Barin (pec: : ) del Foro di Venezia, in Noale Email_2
(VE), in via del Tezzon n° 11/A, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo. ricorrenti
1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 30.10.2024 – 04.11.2024 , in sostituzione dell'udienza del 05.11.2024, si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 30.10.2024 - 04.11.2024, che di seguito si riproducono: “1. la signora
dà atto di avere ricevuto nel mese di marzo 2024 dal signor Controparte_1 [...]
l'importo di € 25.000,00; 2. la signora si impegna a lasciare la Pt_1 Controparte_1
casa coniugale a Scorzè entro e non oltre l'1.7.2024; 3. il signor a fronte di Parte_1
ciò, si impegna a versare ulteriori € 10.000,00 entro e non oltre 15 giorni da tale data;
con
l'adempimento da parte dei ricorrenti delle loro reciproche obbligazioni, i medesimi riconoscono e dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro per rapporti pregressi, presenti e pro futuro, financo a titolo di mantenimento;
nulla vicendevolmente e
reciprocamente sarà in via ulteriore tra loro mai più dovuto a livello economico. (…)”. “ dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle predette condizioni economiche, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scorzè di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento, con applicazione del nuovo accordo.”.
Per il P.M. intervenuto: “ accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 28.06.1992 contratto matrimonio con rito concordatario in Scorzè (Ve), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza del Tribunale di Venezia n. 2101, dep. 07.09.1999.
2 Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 30.10.2024 – 04.11.2024 in sostituzione dell'udienza del 05.11.2024 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per dodici mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza del Tribunale di Venezia n. 2101, dep. 07.09.1999.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti, andranno compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.06.1992 con rito concordatario da , trascritto nel registro atti Parte_1 Controparte_1
di matrimonio del Comune di Scorzè (VE) al n. 33, parte II, serie A, dell'anno 1992.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3 - Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
-Nulla sulle spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.11.2024.
Il Presidente rel. ed est.
Dott. ssa Tania Vettore
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