Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/04/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.1157/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1157/2024 R.G. promossa da
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PAIANO DAVIDE GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), in persona del liquidatore sig. Controparte_1 P.IVA_1
, società cancellata, Parte_2 contro
, , quali socie della società Controparte_2 CP_3 CP_4 cancellata Controparte_1
RESISTENTI CONTUMACI
e contro
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_5
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Altre ipotesi
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“insiste nella domanda di accertamento del diritto di credito a titolo di T.F.R. nella somma richiesta di € 12.148,61 - o nella diversa somma, maggiore o minore, dovesse risultare accertata - nei confronti della società cancellata e, per essa, nei confronti delle socie Controparte_1
, e e rinuncia alla domanda di condanna svolta nei Controparte_2 CP_3 CP_4 confronti delle Sigg.re , e ” Controparte_2 CP_3 CP_4
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 2.05.2024, ha citato in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Monza, giudice del lavoro, l'ex datrice di lavoro Controparte_1 società cancellata in data 22.10.2022 e, ai sensi dell'art. 2495 c.c., le socie di quest'ultima
, e per sentire accertare Controparte_2 CP_3 CP_4
1
Anche è stata citata in giudizio, ma senza proporre domande nei suoi Controparte_5 confronti.
All'udienza del 10.04.2025 la ricorrente ha rinunciato alla domanda di condanna e ha insistito per l'accoglimento della sola domanda di accertamento del credito.
Tutte le parti convenute sono rimaste contumaci e all'udienza del 10.04.2025 il difensore della ricorrente ha discusso la causa che il Giudice ha deciso come da dispositivo di sentenza pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2) Le domande della ricorrente, come modificate all'udienza del 10.04.2025, sono fondate e, pertanto, vanno accolte.
Dai documenti prodotti risulta la prova che la ricorrente ha prestato alle dipendenze di
[...]
la propria attività lavorativa dal 15.05.2012 al 30.11.2021 ovvero sino a quando CP_1 il rapporto di lavoro si era interrotto per effetto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed è provato altresì che la ricorrente aveva maturato un TFR pari a euro 12.959,24 (doc. 6).
E' documentato, inoltre, che la ricorrente aveva aderito al Fondo Pensione - Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo istituito da delegando il proprio datore di Controparte_5 lavoro a provvedere al versamento del T.F.R. maturando in favore della citata gestione (doc. n. 5) e che
è venuta meno ai propri obblighi, versando sul Fondo Pensione Controparte_1 scelto dalla ricorrente la sola somma di € 810,63 a fronte del T.F.R. maturato pari ad € 12.959,24, con una differenza a favore della ricorrente pari ad € 12.148,61.
Risulta così accertato che il datore di lavoro ha provveduto solo in minima parte ai suddetti versamenti, avendo corrisposto - in luogo dell'importo di € 12.959,24 dovuto a titolo di T.F.R. - il minor importo di € 810,63.
Ebbene, poiché il rapporto giuridico trilaterale che lega il lavoratore, il datore di lavoro e la società che gestisce il fondo previdenziale deve essere ricondotto alla delegazione di pagamento ex art. 1269 e seguenti c.c., la legittimazione del fondo ad agire per il recupero dei contributi omessi non esclude la concorrente legittimazione del lavoratore, in caso di omesso versamento da parte del datore del lavoro delle somme indicate, a richiedere il pagamento del medesimo importo nel frattempo divenuto esigibile. E questo in quanto l'inadempimento del delegato determina la mancata estinzione delle originarie ragioni creditorie del delegante.
Da ciò discende la legittimazione attiva della ricorrente ad ottenere l'accertamento del credito nei confronti delle socie che sono succedute a ai sensi dell'art. 2495 Controparte_1
c.c., ovvero delle signore , e che subentrano a titolo Controparte_2 CP_3 CP_4 successorio.
In capo a queste ultime sussiste la legittimazione passiva, anche se non hanno partecipato utilmente alla ripartizione finale della liquidazione, in quanto esse sono destinatarie a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della cancellazione.
Alla luce di quanto esposto, va accertato il diritto di credito di della somma Parte_1 di € 12.148,61 a titolo di T.F.R. nei confronti della società cancellata e, per Controparte_1 essa, nei confronti delle socie , e Controparte_2 CP_3 CP_4
3) In applicazione del principio di soccombenza, , e Controparte_2 CP_3 CP_4 devono essere condannate in solido tra loro alla refusione in favore della ricorrente delle spese di
2 lite che - avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Nulla viene posto a carico di in quanto non è destinataria di alcuna Controparte_5 domanda della ricorrente.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta il diritto di credito di della somma di € 12.148,61 a titolo di Parte_1
T.F.R. nei confronti della società cancellata e, per essa, nei confronti delle Controparte_1 socie , e Controparte_2 CP_3 CP_4
2) condanna , e alla rifusione delle spese di lite Controparte_2 CP_3 CP_4 che liquida in € 2.108,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 10/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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