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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 160/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 160/2024 promossa da:
(C. F ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Calcagno
RICORRENTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio degli CP_1 C.F._2
Avv.ti Francesco Paglini e Lavinia Bellandi
RESISTENTE
con OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
con l'intervento dell'Ufficio del P.M.- Sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio con il signor dalla quale nasceva in data 15.11.2018 a Piombino (LI) CP_1 RS la figlia rilevata l'interruzione della convivenza e la fine della loro relazione per decisione consensuale nel 2021, riscontrata la regolamentazione per la gestione dei figli già disposta con decreto del Tribunale di Livorno del
1 23/1/2022 n. cronol. 422/2022 (V.G 3789/2021) e ritenuta la necessità di nuova regolamentazione in ragione della modifica delle condizioni sussistenti al momento della pronuncia, con particolare riguardo al regime di frequentazione padre/figlia, mai rispettato dal signor , anche in ragione CP_1 di una grave malattia che lo colpiva costringendolo lontano dalla figlia e perdendo così ogni contatto con lei, con conseguenze anche per la Sig.ra Pt_1 impossibilitata a prendere decisioni relative alla figlia, oltre che sul piano economico, con ricorso depositato in data 18/1/2024 la signora Parte_1 evocava in causa il signor La ricorrente concludeva per sentir CP_1
“[…] in via istruttoria: 1) ex art. 210 cpc ordinare alla ASL Parte_2 di Livorno di produrre il verbale di Pronto Soccorso di ricovero del Sig.
[...] del 03.11.23 e la cartella clinica di successivo ricovero;
2) disporre CP_1
CTU medico legale atta a verificare lo stato di salute, la condizione di effettiva autonomia del Sig. e la conseguente capacità di prendersi cura da solo della CP_1
RS figlia di anni 5 (cinque); nel merito: In via principale: 1) Affido: La figlia minore
RS viene affidata in via esclusiva alla madre presso la quale avrà, di conseguenza,
RS anche collocazione prevalente;
2) Visite: trascorrerà con i genitori un fine settimana ciascuno alternato e trascorrerà con il padre un pomeriggio la settimana, ad esempio il Mercoledì, senza pernotto;
ogni pernotto o permanenza “lunga” durante le vacanze sarà temporaneamente sospesa;
le modalità di visita potranno essere, di comune accordo tra i coniugi, adattate occasionalmente alle necessità di cura del padre
RS ed agli impegni di tenendo conto dello stato di salute del Sig. e delle sue CP_1
RS evoluzioni;
3) In via subordinata, solo con riferimento all'affido: affidare congiuntamente ad entrambi i genitori, disciplinando tuttavia le visite e la permanenza
RS di presso il padre in considerazione di quanto verificato circa le condizioni di salute del Sig. Ferma ogni altra richiesta differente dall'affido. In ogni caso: 4) CP_1 il Sig. verserà alla Sig.ra la somma mensile di € 600,00 (seicento/00) a CP_1 Pt_1
RS titolo di contributo al mantenimento per la figlia o la somma meglio vista dal
Giudice in corso di causa, somma che verserà entro il giorno 30 di ogni mese sul conto corrente della Sig.ra che gli comunicherà l'Iban del conto medesimo;
5) Pt_1
L'assegno di mantenimento si rivaluterà annualmente secondo indici Istat. Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, in considerazione dello stato di disoccupazione di lei”.
Si costituiva in causa il signor il quale, contestava CP_1 integralmente il ricorso introduttivo e le richieste ivi contenute, rilevando che il regime di frequentazione con la figlia stabilito dal Tribunale veniva disatteso solo nel periodo in cui lo stesso si trovava in ospedale, avendo egli fino a quel momento adempiuto ai suoi doveri di padre, sia per ciò che concerne la corresponsione del contributo al mantenimento, alla cui richiesta di aumento della si opponeva, sia per ciò che riguarda le visite ed ogni altra Pt_1
2 RS necessità che avesse nel frattempo avuto. Il signor concludeva CP_1 dunque per sentir “[…] respingere la richiesta di affidamento esclusivo della minore
RS in favore della Sig.ra confermando il regime di affidamento condiviso così Pt_1 come stabilito con Decreto del Tribunale di Livorno del 23.01.2022; - respingere ogni domanda della Sig.ra volta a modificare il regime di mantenimento a favore Pt_1
RS della figlia confermando l'obbligo del Sig. di corrispondere alla Sig.ra CP_1 entro il giorno 30 di ogni mese Euro 250,00 mensili, da rivalutarsi secondo gli Pt_1 indici Istat;
le spese di straordinaria amministrazione saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori secondo quanto stabilito dal protocollo del Consiglio Nazionale
RS Forense;
- confermare il regime di visita della figlia minore come stabilito nel
Decreto del Tribunale di Livorno del 23.01.2022. Con vittoria di compensi e spese legali del giudizio”.
All'esito della prima udienza di comparizione il Giudice riservava l'emissione dei provvedimenti ex art. 473 bis n. 22; a scioglimento della riserva assunta, ritenute superflue in punto di istruttoria le prove articolate da entrambe le parti provvedeva in via provvisoria, sia in ordine alla frequentazione padre/ figlia, predisponendo un articolato regime di frequentazione da sperimentare nei mesi seguenti, sia in ordine a tutte le questioni economiche;
rinviava poi la causa per la a verifica dell'andamento della gestione della minore, come disposta, all'udienza del 10.10.2024.
All'udienza predetta le parti davano atto che il calendario graduale previsto dal Giudice all'esito della precedente udienza era stato solo in parte rispettato RS non avendo esse incrementato i tempi di permanenza di con il padre secondo quanto previsto. Essendo comunque la situazione in miglioramento chiedevano un rinvio per poter ulteriormente procedere sulla base di quanto già disposto. Il Giudice rinviava dunque all'udienza del 6.2.2025.
All'udienza del 6.2.2025 le parti dichiaravano di aver trovato un accordo e di voler disciplinare le modalità di affidamento, visita e contributo al mantenimento secondo quanto congiuntamente concordato e già previsto nella bozza di accordo che i procuratori esibivano in forma cartacea al Giudice, con allegato il piano genitoriale concordato.
I procuratori chiedevano dunque di poter concludere congiuntamente sulla base delle condizioni concordate tra le parti rinunciando alla fissazione di ulteriore udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Il Giudice, valutato l'interesse della minore in relazione agli accordi presi, rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere accolte senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza degli accordi tra le parti all'interesse della figlia minore, alla luce delle allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti. Le parti hanno altresì depositato piano genitoriale per la disciplina dettagliata della gestione della minore.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1)Affidamento:
La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i Per_2 genitori con collocazione prevalente presso la madre, in Via dei sette Santi 11,
Livorno;
RS Gli incontri tra il padre e si svolgeranno secondo il seguente calendario ed orario:
RS trascorrerà con il padre il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino
RS alle ore 20,00, quando verrà nuovamente condotta presso la residenza
RS della madre trascorrerà altresì con il padre fine settimana alternati dal
RS venerdì alle ore 18,00 sino alla domenica ore 19,00, quando verrà ricondotta presso la residenza della madre;
2) Contributo al mantenimento: il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo CP_1 Pt_1 RS di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 250,00
(duecentocinquanta/00) da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese sul conto corrente della Sig.ra Pt_1
3) Spese straordinarie: la Sig.ra accetta che il Sig. venga Pt_1 CP_1 temporaneamente esonerato dalla partecipazione alle spese straordinarie per
Mia, spese straordinarie che pertanto rimarranno ad esclusivo carico della
Sig.ra sino a che il Sig. non tornerà a lavorare;
il Sig. si farà Pt_1 CP_1 CP_1 parte diligente e comunicherà alla Sig.ra i mutamenti significativi Pt_1 relativi alla sua situazione lavorativa.
Nel momento in cui il Sig. contribuirà alle spese straordinarie le stesse CP_1 saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo quanto stabilito nel Protocollo CNF. Ai fini del rimborso delle rispettive quote, le spese straordinarie dovranno essere concordate e, successivamente, documentate secondo Protocollo CNF.
4) Calendario vacanze: RS trascorrerà ad anni alterni: con il padre il giorno 25 dicembre;
4 con la madre il giorno 26 dicembre;
con la madre il 31 dicembre e il 1° gennaio con il padre il 5 e 6 gennaio.
Le altre festività principali saranno trascorse dalla minore ad anni alterni con il padre o con la madre;
5)Vacanze estive: per il momento in estate verrà osservato il medesimo calendario pattuito per il periodo invernale, fermo restando l'impegno dei genitori a rivedere la presente disposizione seguendo l'evoluzione e la ripresa RS del Sig. . Al maturare di queste condizioni il Sig. potrà tenere CP_1 CP_1 in vacanza con sé per 7 giorni consecutivi.
6)Spese legali compensate
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio dell'11.2.2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 160/2024 promossa da:
(C. F ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Calcagno
RICORRENTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio degli CP_1 C.F._2
Avv.ti Francesco Paglini e Lavinia Bellandi
RESISTENTE
con OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
con l'intervento dell'Ufficio del P.M.- Sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio con il signor dalla quale nasceva in data 15.11.2018 a Piombino (LI) CP_1 RS la figlia rilevata l'interruzione della convivenza e la fine della loro relazione per decisione consensuale nel 2021, riscontrata la regolamentazione per la gestione dei figli già disposta con decreto del Tribunale di Livorno del
1 23/1/2022 n. cronol. 422/2022 (V.G 3789/2021) e ritenuta la necessità di nuova regolamentazione in ragione della modifica delle condizioni sussistenti al momento della pronuncia, con particolare riguardo al regime di frequentazione padre/figlia, mai rispettato dal signor , anche in ragione CP_1 di una grave malattia che lo colpiva costringendolo lontano dalla figlia e perdendo così ogni contatto con lei, con conseguenze anche per la Sig.ra Pt_1 impossibilitata a prendere decisioni relative alla figlia, oltre che sul piano economico, con ricorso depositato in data 18/1/2024 la signora Parte_1 evocava in causa il signor La ricorrente concludeva per sentir CP_1
“[…] in via istruttoria: 1) ex art. 210 cpc ordinare alla ASL Parte_2 di Livorno di produrre il verbale di Pronto Soccorso di ricovero del Sig.
[...] del 03.11.23 e la cartella clinica di successivo ricovero;
2) disporre CP_1
CTU medico legale atta a verificare lo stato di salute, la condizione di effettiva autonomia del Sig. e la conseguente capacità di prendersi cura da solo della CP_1
RS figlia di anni 5 (cinque); nel merito: In via principale: 1) Affido: La figlia minore
RS viene affidata in via esclusiva alla madre presso la quale avrà, di conseguenza,
RS anche collocazione prevalente;
2) Visite: trascorrerà con i genitori un fine settimana ciascuno alternato e trascorrerà con il padre un pomeriggio la settimana, ad esempio il Mercoledì, senza pernotto;
ogni pernotto o permanenza “lunga” durante le vacanze sarà temporaneamente sospesa;
le modalità di visita potranno essere, di comune accordo tra i coniugi, adattate occasionalmente alle necessità di cura del padre
RS ed agli impegni di tenendo conto dello stato di salute del Sig. e delle sue CP_1
RS evoluzioni;
3) In via subordinata, solo con riferimento all'affido: affidare congiuntamente ad entrambi i genitori, disciplinando tuttavia le visite e la permanenza
RS di presso il padre in considerazione di quanto verificato circa le condizioni di salute del Sig. Ferma ogni altra richiesta differente dall'affido. In ogni caso: 4) CP_1 il Sig. verserà alla Sig.ra la somma mensile di € 600,00 (seicento/00) a CP_1 Pt_1
RS titolo di contributo al mantenimento per la figlia o la somma meglio vista dal
Giudice in corso di causa, somma che verserà entro il giorno 30 di ogni mese sul conto corrente della Sig.ra che gli comunicherà l'Iban del conto medesimo;
5) Pt_1
L'assegno di mantenimento si rivaluterà annualmente secondo indici Istat. Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, in considerazione dello stato di disoccupazione di lei”.
Si costituiva in causa il signor il quale, contestava CP_1 integralmente il ricorso introduttivo e le richieste ivi contenute, rilevando che il regime di frequentazione con la figlia stabilito dal Tribunale veniva disatteso solo nel periodo in cui lo stesso si trovava in ospedale, avendo egli fino a quel momento adempiuto ai suoi doveri di padre, sia per ciò che concerne la corresponsione del contributo al mantenimento, alla cui richiesta di aumento della si opponeva, sia per ciò che riguarda le visite ed ogni altra Pt_1
2 RS necessità che avesse nel frattempo avuto. Il signor concludeva CP_1 dunque per sentir “[…] respingere la richiesta di affidamento esclusivo della minore
RS in favore della Sig.ra confermando il regime di affidamento condiviso così Pt_1 come stabilito con Decreto del Tribunale di Livorno del 23.01.2022; - respingere ogni domanda della Sig.ra volta a modificare il regime di mantenimento a favore Pt_1
RS della figlia confermando l'obbligo del Sig. di corrispondere alla Sig.ra CP_1 entro il giorno 30 di ogni mese Euro 250,00 mensili, da rivalutarsi secondo gli Pt_1 indici Istat;
le spese di straordinaria amministrazione saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori secondo quanto stabilito dal protocollo del Consiglio Nazionale
RS Forense;
- confermare il regime di visita della figlia minore come stabilito nel
Decreto del Tribunale di Livorno del 23.01.2022. Con vittoria di compensi e spese legali del giudizio”.
All'esito della prima udienza di comparizione il Giudice riservava l'emissione dei provvedimenti ex art. 473 bis n. 22; a scioglimento della riserva assunta, ritenute superflue in punto di istruttoria le prove articolate da entrambe le parti provvedeva in via provvisoria, sia in ordine alla frequentazione padre/ figlia, predisponendo un articolato regime di frequentazione da sperimentare nei mesi seguenti, sia in ordine a tutte le questioni economiche;
rinviava poi la causa per la a verifica dell'andamento della gestione della minore, come disposta, all'udienza del 10.10.2024.
All'udienza predetta le parti davano atto che il calendario graduale previsto dal Giudice all'esito della precedente udienza era stato solo in parte rispettato RS non avendo esse incrementato i tempi di permanenza di con il padre secondo quanto previsto. Essendo comunque la situazione in miglioramento chiedevano un rinvio per poter ulteriormente procedere sulla base di quanto già disposto. Il Giudice rinviava dunque all'udienza del 6.2.2025.
All'udienza del 6.2.2025 le parti dichiaravano di aver trovato un accordo e di voler disciplinare le modalità di affidamento, visita e contributo al mantenimento secondo quanto congiuntamente concordato e già previsto nella bozza di accordo che i procuratori esibivano in forma cartacea al Giudice, con allegato il piano genitoriale concordato.
I procuratori chiedevano dunque di poter concludere congiuntamente sulla base delle condizioni concordate tra le parti rinunciando alla fissazione di ulteriore udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Il Giudice, valutato l'interesse della minore in relazione agli accordi presi, rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere accolte senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza degli accordi tra le parti all'interesse della figlia minore, alla luce delle allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti. Le parti hanno altresì depositato piano genitoriale per la disciplina dettagliata della gestione della minore.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1)Affidamento:
La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i Per_2 genitori con collocazione prevalente presso la madre, in Via dei sette Santi 11,
Livorno;
RS Gli incontri tra il padre e si svolgeranno secondo il seguente calendario ed orario:
RS trascorrerà con il padre il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino
RS alle ore 20,00, quando verrà nuovamente condotta presso la residenza
RS della madre trascorrerà altresì con il padre fine settimana alternati dal
RS venerdì alle ore 18,00 sino alla domenica ore 19,00, quando verrà ricondotta presso la residenza della madre;
2) Contributo al mantenimento: il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo CP_1 Pt_1 RS di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 250,00
(duecentocinquanta/00) da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese sul conto corrente della Sig.ra Pt_1
3) Spese straordinarie: la Sig.ra accetta che il Sig. venga Pt_1 CP_1 temporaneamente esonerato dalla partecipazione alle spese straordinarie per
Mia, spese straordinarie che pertanto rimarranno ad esclusivo carico della
Sig.ra sino a che il Sig. non tornerà a lavorare;
il Sig. si farà Pt_1 CP_1 CP_1 parte diligente e comunicherà alla Sig.ra i mutamenti significativi Pt_1 relativi alla sua situazione lavorativa.
Nel momento in cui il Sig. contribuirà alle spese straordinarie le stesse CP_1 saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo quanto stabilito nel Protocollo CNF. Ai fini del rimborso delle rispettive quote, le spese straordinarie dovranno essere concordate e, successivamente, documentate secondo Protocollo CNF.
4) Calendario vacanze: RS trascorrerà ad anni alterni: con il padre il giorno 25 dicembre;
4 con la madre il giorno 26 dicembre;
con la madre il 31 dicembre e il 1° gennaio con il padre il 5 e 6 gennaio.
Le altre festività principali saranno trascorse dalla minore ad anni alterni con il padre o con la madre;
5)Vacanze estive: per il momento in estate verrà osservato il medesimo calendario pattuito per il periodo invernale, fermo restando l'impegno dei genitori a rivedere la presente disposizione seguendo l'evoluzione e la ripresa RS del Sig. . Al maturare di queste condizioni il Sig. potrà tenere CP_1 CP_1 in vacanza con sé per 7 giorni consecutivi.
6)Spese legali compensate
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio dell'11.2.2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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