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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 14/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 613/2022
T R A
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
Cosenza n. 3, rappresentato e difeso dell'avv. Pierpaolo Laurenza ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Caserta alla via Turati n 17;
Appellante
E
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Loc. San Benedetto;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.3.2022 presso questa Corte territoriale, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 2765/2021 pubblicata l'8.11.2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con cui è stato dichiarato improcedibile il suo ricorso volto ad ottenere il pagamento dei ratei della indennità di accompagnamento in forza di decreto di omologa di ATP
n. 10443/2018 del 7.9.2020 che gli ha riconosciuto il requisito sanitario con decorrenza dalla domanda amministrativa (4.4.2018).
Nel ricorso di primo grado il , premesso di aver presentato domanda amministrativa per il Pt_1 riconoscimento della indennità di accompagnamento, respinta dalla Commissione medica, e CP_ successivamente opposizione avverso il verbale a mezzo di istanza per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., aveva esposto di aver ottenuto l'accertamento del presupposto sanitario con decorrenza dal 4.4.2018 con decreto di omologa pronunciato fuori udienza del CP_ 7.9.2020, notificato all' in data 23.9.2020; di aver inviato all'Istituto previdenziale in data 15.9.2020 il modello AP70 ove dichiarava di non essere mai stato ricoverato in istituti con retta a carico dello Stato e fornito i dati e coordinate per la liquidazione della prestazione;
di aver CP_ inoltrato all' sollecito di pagamento in data 30.11.2020; che era ampiamente trascorso il CP_ termine di 120 giorni ex art. 445 bis comma 5 c.p.c. senza che l' avesse provveduto alla liquidazione della prestazione né ad inviare alcuna comunicazione.
L' , pur ritualmente citato, restava contumace nel giudizio di primo grado. Controparte_2
Con la sentenza appellata, il giudice adito ha dichiarato improcedibile il ricorso poiché la domanda amministrativa di liquidazione dei ratei era stata presentata a mezzo lettera raccomandata, e non in modalità telematica tramite l'utilizzo del web-servizi telematici, come prescritto dall'art. 38 comma 5 del d.l. 78/2010, conv. dalla l. n. 122 del 30.7.2010, e dalla Circ. CP_ n. 173/2011, e quindi era tamquam non esset.
L'istante ha impugnato la suindicata pronuncia ed ha contestato l'erronea applicazione dell'art. 38 co. 5 del d.l. 78/2010, in luogo dell'art. 445-bis c.p.c., il cui comma 5 prevede che “In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
CP_ Ha osservato che la norma rimette all'ente competente, la sede territorialmente competente, la verifica dei requisiti diversi da quello sanitario e il pagamento delle prestazioni eventualmente spettanti, nulla prevedendo sulla modalità di presentazione della richiesta di pagamento ed invio del modello AP70, che con la raccomandata a/r è stato correttamente e legittimamente inviato all' , cui è concesso uno “spatium adimplendi” per il pagamento delle Controparte_2 prestazioni pari a 120 giorni, decorrenti dalla notifica del decreto di omologa, effettuata a cura del ricorrente in data 23/09/2020.
CP_ Ha menzionato la Circ. n. 100 del 13/06/2016 che riconosce ed afferma al punto 4), in tema di liquidazione di prestazioni economiche derivanti da decreto di omologa ex art. 445 bis cpc, che “Il funzionario preposto delle linee di prodotto-servizio, sulla base del decreto di omologa autonomamente acquisito dall'Istituto o al più tardi sulla base della copia notificata dello stesso, ovvero in base al verbale di autotutela trasmesso a SISCO, invierà al beneficiario della provvidenza il modello AP70 e, contemporaneamente, procederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti socio-economici utilizzando tutte le informazioni presenti nei sistemi dell'Istituto ovvero di altre pubbliche amministrazioni (circolare n. 47/2012), ciò al fine di garantire l'erogazione della prestazione entro il termine di 120 giorni previsti dall'art. 445 bis c.p.c”.
L'appellante ha quindi chiesto di: dichiarare che esso istante, quale invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, artt.2 e 12 L. 118/71 e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ex L. 18/80 e sue successive modifiche ed integrazioni, così come già accertato mediante decreto di omologa di ATPO n. 10443/18 RG del 07/09/2020, ha diritto alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento sin dalla data del 01/05/2018, primo giorno del mese successivo la data di presentazione della domanda amministrativa del 04/04/2018; condannare conseguentemente parte appellata al pagamento in favore di parte ricorrente del conseguente trattamento economico, indennità di accompagnamento, sin dalla data del 01/05/2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Notificato il gravame, si è costituito l appellato, chiedendo in via preliminare di dichiarare CP_2 il ricorso inammissibile per carenza di interesse in concreto e, nel merito, confermare la sentenza di primo grado dichiarando infondata la domanda attorea, con condanna alle spese di lite attesa la sua temerarietà.
L'Istituto ha osservato che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto il ricorso CP_ improcedibile atteso che la richiesta di pagamento era stata trasmessa all con lettera raccomandata, nonostante la legge all'epoca già prevedesse l'obbligo dell'inoltro per via telematica della domanda di liquidazione dei ratei. La domanda amministrativa, peraltro, era stata CP_ recapitata all' prima della notifica del decreto di omologa.
Nel merito ha poi rilevato che il ricorso è del tutto carente di interesse;
infatti, in data 04/01/2021
(prima del deposito del ricorso di primo grado, effettuato il 22.1.2021) la prestazione è stata liquidata (v. modello TE08 in atti) con decorrenza 05/2018, con accredito della rata corrente in data 20/01/2021 e degli arretrati in data 01/02/2021.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento ed acquisite le note scritte, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione.
Deve premettersi che il ricorso in oggetto è stato proposto per il pagamento della prestazione - già riconosciuta in favore dell'appellante in epigrafe all'esito di accertamento tecnico preventivo
– dopo il decorso del termine di 120 gg. concesso all'Istituto per l'adempimento.
CP_ E' stato dedotto e documentato dall' che la prestazione Indennità di Accompagnamento cat. INVCIV n. 07223554 è stata liquidata mediante modello TE08 (comunicazione di liquidazione) del 4.1.2021, con accredito della rata corrente prima del deposito del ricorso di primo grado e CP_ degli arretrati in data 1.2.2021. In particolare l' ha prodotto:
-comunicazione di liquidazione datata 4.1.2021 (cd. modello TE08), senza tuttavia fornire prova dell'invio della medesima comunicazione all'istante;
-schermata del “Database Pagamenti pensione” da cui risulta “pagato” in favore di Parte_1
l'importo di euro 2286,99 in data 5.1.2021 (rata 1) e di euro 19.383,42 in data 1.2.2021 (rata 2, comprensiva degli arretrati);
-prova dell'accredito dell'importo di euro 19.383,42 sul conto corrente di in data Parte_1
1.2.2021.
CP_ Il decreto di omologa è stato notificato all' in data 23.9.2020, da cui decorre il termine di 120 giorni per l'adempimento ex art. 445-bis co. 5 c.p.c. (scaduto il 21.1.2021). Il ricorso di primo grado è stato depositato il 22.1.2021 (giorno successivo la scadenza del termine per CP_ CP_ l'adempimento dell' e notificato all' l'8.2.2021 (dopo l'accredito della rata corrente dell'assegno e degli arretrati;
cfr. allegazioni attoree e atti del precedente grado).
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stata pienamente soddisfatta la pretesa attoree mediante il riconoscimento e la liquidazione della prestazione. La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
La cessazione della materia del contendere si ricollega a fatti “accaduti nel corso del giudizio … tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass., Sez. 2, sentenza n.13217 del 28/05/2013).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n. 4719). Con riferimento a tali ipotesi è stata delineata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n.
5333).
Di regola “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio
e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale…” (Cass., sez. 3, sentenza n. 11962 del 08/06/2005).
CP_ Nella specie l' rimasto contumace in primo grado, si è costituito in questo grado chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile per carenza di interesse in concreto, avendo già provveduto alla liquidazione della prestazione. In sede di note del 9.4.2025 l'istante ha richiamato il ricorso introduttivo e poi depositato precedenti giurisprudenziali di sezione relativi alla regolamentazione delle spese di lite in ipotesi di cessazione della materia del contendere.
La mancata adesione delle parti alla declaratoria di cessata materia del contendere non costituisce un ostacolo, atteso che “Nel processo tributario, come nel processo civile … indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017), situazione che nella specie emerge con evidenza dal pagamento integrale dei ratei eseguito dall'Istituto in corso di causa in favore di , con piena Parte_1 soddisfazione della pretesa creditoria, di modo che si può emettere la relativa declaratoria. Effetto di tale decisione è la rimozione delle sentenze già pronunziate nel corso del giudizio (cfr.
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 3075 del 09/04/1997; Cass., Sez. Lav., sentenza n. 3096 del
16/03/2000; Cass., Sez. 3, sentenza n. 12887 del 04/06/2009).
Entrambe le parti hanno formulata richiesta di liquidazione delle spese di lite. Sul punto residua un interesse alla decisione del collegio. Deve quindi valutarsi la soccombenza virtuale e/o la sussistenza di ragioni gravi ed eccezionali che giustifichino la compensazione.
Allo scopo la Corte evidenzia che la liquidazione integrale della prestazione (comprensiva del rateo corrente e degli arretrati da maggio 2018) è intervenuta in data 1.2.2021, dopo il deposito del ricorso di primo grado (22.1.2021) ma prima della notifica del medesimo all'ente convenuto
(8.2.2021). Già con modello TE08 del 4.1.2021 (precedente al deposito del ricorso di primo
CP_ grado), inoltre, l' aveva comunicato la liquidazione della prestazione, compresi gli arretrati, e provveduto all'accredito della rata corrente della prestazione (il 20.1.2021, come dedotto
CP_ dall' e non specificamente contestato dall'appellante). Manca tuttavia la prova che la suddetta comunicazione del 4.1.2021 sia stata ricevuta dall'istante prima di adire l'A.G. Va ancora
CP_ osservato che modello AP70 è stato trasmesso all' il 15.9.2020, il decreto di omologa è stato notificato in data 23.9.2020 e il ricorso di primo grado è stato depositato (il 22.1.2021) proprio a
CP_ ridosso della scadenza (21.1.2021) del termine di 120 giorni concesso all' per l'adempimento ex art. 445-bis co. 5 c.p.c.
La S.C. ha affermato che la soddisfazione della pretesa avanzata con il ricorso intervenuta dopo il deposito e prima della notifica dello stesso, con conseguente cessazione della materia del contendere, può integrare le condizioni per disporre la compensazione, parziale o per intero, delle spese di lite (cfr. ordinanza n. 4823 del 23.2.2024 e 27465 del 2017).
In ragione delle circostanze descritte, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che suggeriscono di compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-compensa le spese di lite.
Napoli, 14/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 14/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 613/2022
T R A
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
Cosenza n. 3, rappresentato e difeso dell'avv. Pierpaolo Laurenza ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Caserta alla via Turati n 17;
Appellante
E
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Loc. San Benedetto;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.3.2022 presso questa Corte territoriale, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 2765/2021 pubblicata l'8.11.2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con cui è stato dichiarato improcedibile il suo ricorso volto ad ottenere il pagamento dei ratei della indennità di accompagnamento in forza di decreto di omologa di ATP
n. 10443/2018 del 7.9.2020 che gli ha riconosciuto il requisito sanitario con decorrenza dalla domanda amministrativa (4.4.2018).
Nel ricorso di primo grado il , premesso di aver presentato domanda amministrativa per il Pt_1 riconoscimento della indennità di accompagnamento, respinta dalla Commissione medica, e CP_ successivamente opposizione avverso il verbale a mezzo di istanza per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., aveva esposto di aver ottenuto l'accertamento del presupposto sanitario con decorrenza dal 4.4.2018 con decreto di omologa pronunciato fuori udienza del CP_ 7.9.2020, notificato all' in data 23.9.2020; di aver inviato all'Istituto previdenziale in data 15.9.2020 il modello AP70 ove dichiarava di non essere mai stato ricoverato in istituti con retta a carico dello Stato e fornito i dati e coordinate per la liquidazione della prestazione;
di aver CP_ inoltrato all' sollecito di pagamento in data 30.11.2020; che era ampiamente trascorso il CP_ termine di 120 giorni ex art. 445 bis comma 5 c.p.c. senza che l' avesse provveduto alla liquidazione della prestazione né ad inviare alcuna comunicazione.
L' , pur ritualmente citato, restava contumace nel giudizio di primo grado. Controparte_2
Con la sentenza appellata, il giudice adito ha dichiarato improcedibile il ricorso poiché la domanda amministrativa di liquidazione dei ratei era stata presentata a mezzo lettera raccomandata, e non in modalità telematica tramite l'utilizzo del web-servizi telematici, come prescritto dall'art. 38 comma 5 del d.l. 78/2010, conv. dalla l. n. 122 del 30.7.2010, e dalla Circ. CP_ n. 173/2011, e quindi era tamquam non esset.
L'istante ha impugnato la suindicata pronuncia ed ha contestato l'erronea applicazione dell'art. 38 co. 5 del d.l. 78/2010, in luogo dell'art. 445-bis c.p.c., il cui comma 5 prevede che “In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
CP_ Ha osservato che la norma rimette all'ente competente, la sede territorialmente competente, la verifica dei requisiti diversi da quello sanitario e il pagamento delle prestazioni eventualmente spettanti, nulla prevedendo sulla modalità di presentazione della richiesta di pagamento ed invio del modello AP70, che con la raccomandata a/r è stato correttamente e legittimamente inviato all' , cui è concesso uno “spatium adimplendi” per il pagamento delle Controparte_2 prestazioni pari a 120 giorni, decorrenti dalla notifica del decreto di omologa, effettuata a cura del ricorrente in data 23/09/2020.
CP_ Ha menzionato la Circ. n. 100 del 13/06/2016 che riconosce ed afferma al punto 4), in tema di liquidazione di prestazioni economiche derivanti da decreto di omologa ex art. 445 bis cpc, che “Il funzionario preposto delle linee di prodotto-servizio, sulla base del decreto di omologa autonomamente acquisito dall'Istituto o al più tardi sulla base della copia notificata dello stesso, ovvero in base al verbale di autotutela trasmesso a SISCO, invierà al beneficiario della provvidenza il modello AP70 e, contemporaneamente, procederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti socio-economici utilizzando tutte le informazioni presenti nei sistemi dell'Istituto ovvero di altre pubbliche amministrazioni (circolare n. 47/2012), ciò al fine di garantire l'erogazione della prestazione entro il termine di 120 giorni previsti dall'art. 445 bis c.p.c”.
L'appellante ha quindi chiesto di: dichiarare che esso istante, quale invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, artt.2 e 12 L. 118/71 e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ex L. 18/80 e sue successive modifiche ed integrazioni, così come già accertato mediante decreto di omologa di ATPO n. 10443/18 RG del 07/09/2020, ha diritto alla liquidazione dell'indennità di accompagnamento sin dalla data del 01/05/2018, primo giorno del mese successivo la data di presentazione della domanda amministrativa del 04/04/2018; condannare conseguentemente parte appellata al pagamento in favore di parte ricorrente del conseguente trattamento economico, indennità di accompagnamento, sin dalla data del 01/05/2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Notificato il gravame, si è costituito l appellato, chiedendo in via preliminare di dichiarare CP_2 il ricorso inammissibile per carenza di interesse in concreto e, nel merito, confermare la sentenza di primo grado dichiarando infondata la domanda attorea, con condanna alle spese di lite attesa la sua temerarietà.
L'Istituto ha osservato che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto il ricorso CP_ improcedibile atteso che la richiesta di pagamento era stata trasmessa all con lettera raccomandata, nonostante la legge all'epoca già prevedesse l'obbligo dell'inoltro per via telematica della domanda di liquidazione dei ratei. La domanda amministrativa, peraltro, era stata CP_ recapitata all' prima della notifica del decreto di omologa.
Nel merito ha poi rilevato che il ricorso è del tutto carente di interesse;
infatti, in data 04/01/2021
(prima del deposito del ricorso di primo grado, effettuato il 22.1.2021) la prestazione è stata liquidata (v. modello TE08 in atti) con decorrenza 05/2018, con accredito della rata corrente in data 20/01/2021 e degli arretrati in data 01/02/2021.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento ed acquisite le note scritte, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione.
Deve premettersi che il ricorso in oggetto è stato proposto per il pagamento della prestazione - già riconosciuta in favore dell'appellante in epigrafe all'esito di accertamento tecnico preventivo
– dopo il decorso del termine di 120 gg. concesso all'Istituto per l'adempimento.
CP_ E' stato dedotto e documentato dall' che la prestazione Indennità di Accompagnamento cat. INVCIV n. 07223554 è stata liquidata mediante modello TE08 (comunicazione di liquidazione) del 4.1.2021, con accredito della rata corrente prima del deposito del ricorso di primo grado e CP_ degli arretrati in data 1.2.2021. In particolare l' ha prodotto:
-comunicazione di liquidazione datata 4.1.2021 (cd. modello TE08), senza tuttavia fornire prova dell'invio della medesima comunicazione all'istante;
-schermata del “Database Pagamenti pensione” da cui risulta “pagato” in favore di Parte_1
l'importo di euro 2286,99 in data 5.1.2021 (rata 1) e di euro 19.383,42 in data 1.2.2021 (rata 2, comprensiva degli arretrati);
-prova dell'accredito dell'importo di euro 19.383,42 sul conto corrente di in data Parte_1
1.2.2021.
CP_ Il decreto di omologa è stato notificato all' in data 23.9.2020, da cui decorre il termine di 120 giorni per l'adempimento ex art. 445-bis co. 5 c.p.c. (scaduto il 21.1.2021). Il ricorso di primo grado è stato depositato il 22.1.2021 (giorno successivo la scadenza del termine per CP_ CP_ l'adempimento dell' e notificato all' l'8.2.2021 (dopo l'accredito della rata corrente dell'assegno e degli arretrati;
cfr. allegazioni attoree e atti del precedente grado).
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stata pienamente soddisfatta la pretesa attoree mediante il riconoscimento e la liquidazione della prestazione. La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
La cessazione della materia del contendere si ricollega a fatti “accaduti nel corso del giudizio … tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass., Sez. 2, sentenza n.13217 del 28/05/2013).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n. 4719). Con riferimento a tali ipotesi è stata delineata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n.
5333).
Di regola “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio
e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale…” (Cass., sez. 3, sentenza n. 11962 del 08/06/2005).
CP_ Nella specie l' rimasto contumace in primo grado, si è costituito in questo grado chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile per carenza di interesse in concreto, avendo già provveduto alla liquidazione della prestazione. In sede di note del 9.4.2025 l'istante ha richiamato il ricorso introduttivo e poi depositato precedenti giurisprudenziali di sezione relativi alla regolamentazione delle spese di lite in ipotesi di cessazione della materia del contendere.
La mancata adesione delle parti alla declaratoria di cessata materia del contendere non costituisce un ostacolo, atteso che “Nel processo tributario, come nel processo civile … indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017), situazione che nella specie emerge con evidenza dal pagamento integrale dei ratei eseguito dall'Istituto in corso di causa in favore di , con piena Parte_1 soddisfazione della pretesa creditoria, di modo che si può emettere la relativa declaratoria. Effetto di tale decisione è la rimozione delle sentenze già pronunziate nel corso del giudizio (cfr.
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 3075 del 09/04/1997; Cass., Sez. Lav., sentenza n. 3096 del
16/03/2000; Cass., Sez. 3, sentenza n. 12887 del 04/06/2009).
Entrambe le parti hanno formulata richiesta di liquidazione delle spese di lite. Sul punto residua un interesse alla decisione del collegio. Deve quindi valutarsi la soccombenza virtuale e/o la sussistenza di ragioni gravi ed eccezionali che giustifichino la compensazione.
Allo scopo la Corte evidenzia che la liquidazione integrale della prestazione (comprensiva del rateo corrente e degli arretrati da maggio 2018) è intervenuta in data 1.2.2021, dopo il deposito del ricorso di primo grado (22.1.2021) ma prima della notifica del medesimo all'ente convenuto
(8.2.2021). Già con modello TE08 del 4.1.2021 (precedente al deposito del ricorso di primo
CP_ grado), inoltre, l' aveva comunicato la liquidazione della prestazione, compresi gli arretrati, e provveduto all'accredito della rata corrente della prestazione (il 20.1.2021, come dedotto
CP_ dall' e non specificamente contestato dall'appellante). Manca tuttavia la prova che la suddetta comunicazione del 4.1.2021 sia stata ricevuta dall'istante prima di adire l'A.G. Va ancora
CP_ osservato che modello AP70 è stato trasmesso all' il 15.9.2020, il decreto di omologa è stato notificato in data 23.9.2020 e il ricorso di primo grado è stato depositato (il 22.1.2021) proprio a
CP_ ridosso della scadenza (21.1.2021) del termine di 120 giorni concesso all' per l'adempimento ex art. 445-bis co. 5 c.p.c.
La S.C. ha affermato che la soddisfazione della pretesa avanzata con il ricorso intervenuta dopo il deposito e prima della notifica dello stesso, con conseguente cessazione della materia del contendere, può integrare le condizioni per disporre la compensazione, parziale o per intero, delle spese di lite (cfr. ordinanza n. 4823 del 23.2.2024 e 27465 del 2017).
In ragione delle circostanze descritte, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che suggeriscono di compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-compensa le spese di lite.
Napoli, 14/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano