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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 02/07/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1721/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1721/2025 V.G. posta in decisione il
25/06/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]g (avv. Federica Baratoni)
e
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 residente in [...]g (avv. Federica Baratoni)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
18/04/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Lugo (RA) il 14.09.2013, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n.30, Parte II, serie C, anno 2013; preso atto che l'udienza del 05/06/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Lugo (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2) I figli minori saranno affidati in via condivisa ai genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per quanto attiene alle decisioni di carattere ordinario, con collocazione paritaria e residenza ai soli fini anagrafici presso la madre.
3) Al fine di dare piena e completa attuazione al principio di bigenitorialità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter c.c., i genitori si impegnano ed obbligano reciprocamente a darsi diretta e preventiva comunicazione per tutto quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, da assumersi congiuntamente, tenendo in previa considerazioni interessi, capacità ed inclinazioni naturali degli stessi ed a garantire la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti di entrambi i rami genitoriali.
4) I minori permarranno presso ciascun genitore secondo la seguente regolamentazione che potrà in ogni caso variare in base ad accordi raggiunti fra le parti:
a) Nei tempi ordinari, i figli staranno una settimana dal lunedì sino al mercoledì mattina con il padre, dal mercoledì mattina al venerdì mattina con la madre, dal venerdì mattina al lunedì mattina con il padre;
la settimana seguente dal lunedì sino al mercoledì mattina con la madre, dal mercoledì mattina al venerdì mattina con il padre, dal venerdì mattina al lunedì mattina con la madre;
b) durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo, anche continuativo, di due settimane, da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno. In difetto di accordo, il periodo sarà scelto un anno dalla madre el'anno successivo dal padre.
Per il restante periodo si osserverà il calendario ordinario sub 4.a) indicato;
c) le vacanze natalizie e pasquali saranno paritariamente suddivise fra i genitori, avendo cura di alternare di anno in anno i rispettivi periodi, cosicché se i figli avranno trascorso il giorno di Natale con la madre, l'anno successivo spetterà al padre;
5) Nulla quanto all'assegnazione della casa familiare, in ragione del collocamento paritario dei minori.
6) A fronte dei tempi paritari, ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario dei figli, sino alla loro raggiunta autosufficienza economica, cosicché nessun assegno perequativo sarà dovuto dall'uno all'altro.
7) A far data dalla sottoscrizione del presente atto, le spese di carattere straordinario come da
Protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna che di seguito si trascrive, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro;
-spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
-spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili o idonei); -spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci omeopatici, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite
SSN; cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psicofisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico).
B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI: -spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
-spese parascolastiche (dopo scuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori o di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
-spese medico-sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico-fisiche diagnosticate);
-spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro).
Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate senza ritardo al genitore che le ha anticipate dietro mera esibizione e consegna in copia di ricevuta o altro documento attestante il pagamento effettuato.
Le parti convengono di prevedere che fra le spese straordinarie che non necessitano di previo accordo siano altresì incluse le spese per abbigliamento, per la mensa scolastica, il post scuola, nonché le spese farmaceutiche in genere, ivi compresi farmaci da banco e parafarmaci.
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta da parte di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare entro 7 giorni, sempre per iscritto, anche via e-mail e con esplicita motivazione il proprio dissenso;
in difetto, decorso tale termine il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
8) Le detrazioni fiscali relative alle suddette spese spetteranno in via esclusiva alla sig.ra alla quale spetterà altresì integralmente l'Assegno Unico, ovvero analoghi benefici Pt_1 che dovessero essere riconosciuti in sostituzione dello stesso se eliminato.
9) Essendo intenzione dei coniugi procedere alla definizione dei rapporti economico – patrimoniali tra loro in essere al fine di darvi compiuto assetto e risolvere consensualmente la crisi coniugale, le parti convengono quanto segue:
a) la sig.ra si impegna ed obbliga a trasferire al sig. che si impegna ed Pt_1 Parte_2 obbliga ad accettare, la propria quota di piena proprietà, pari al 50% del totale, dell'immobile sito in Bagnacavallo (RA), Via Arturo Toscanini, n. 30/G, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, costituito da villetta a schiera, con annesse aree pertinenziali in proprietà esclusiva e aree comuni, censito al Catasto fabbricati del Comune di Bagnacavallo al foglio 70, mapp.
564:
a) sub. 16, p. T-1-2, Cat. A/2, cl. 2;
b) sub. 17, p. T, Cat. C/6, cl. 2; il tutto come meglio descritto nell'atto di provenienza del
24.06.2021 a ministero Notaio Per_1
b) Il perfezionamento dell'atto sub a) dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione e comunque entro i tempi necessari al Notaio rogante, che le parti sin da ora individuano nel Dott. , in Faenza, per la Controparte_1 predisposizione dell'atto, con spese ed oneri connessi al suddetto trasferimento a carico del sig. Parte_2
c) A far data dal perfezionamento della suddetta cessione nei termini indicati sub b), il sig. provvederà al pagamento, sino all'estinzione, dei ratei del mutuo fondiario n. Parte_2
M01/00001122630 contratto dai coniugi con BCC Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese
e Imolese soc. coop. con atto del 24.06.2021 rep. 28714 a ministero Notaio Per_1 impegnandosi ed obbligandosi a lasciare libera e indenne la sig.ra da qualunque Pt_1 richiesta dovesse provenire dall'istituto mutuante o da aventi causa a tale titolo e con impegno ed obbligo altresì a richiedere tempestivamente, e comunque entro la data del rogito, al suddetto istituto dichiarazione di adesione liberatoria all'accollo del mutuo ex art. 1273, comma 2, c.c. in ragione del trasferimento in favore dello stesso della piena proprietà dell'immobile di cui al punto che precede.
d) Le detrazioni fiscali riguardanti il mutuo ed eventuali interventi eseguiti sull'immobile spetteranno al sig. dal perfezionamento dell'atto di trasferimento dell'immobile, Parte_2 laddove possa beneficiarne.
e) Il conto corrente n. 330004 acceso presso BCC sul quale è attualmente addebitato il pagamento del mutuo sub c) individuato verrà dalle parti estinto, con suddivisione al 50% ciascuno dell'eventuale saldo attivo, e contestualmente il sig. addebiterà il mutuo Parte_2 su altro conto corrente allo stesso intestato in via esclusiva.
f) I beni mobili e gli arredi della casa famigliare verranno suddivisi in modo equo fra le parti in base a separati accordi fra le stesse assunti. g) I coniugi convengono che le somme presenti sul conto corrente cointestato n. 8500704030 e sul conto titoli n. 8500050853847 entrambi in essere presso alla data del CP_2
27.02.2025 pari ad € 60.943,01 spetteranno in via esclusiva alla sig.ra e saranno Pt_1 accreditati, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto, previo svincolo delle somme investite, su altro conto corrente alla stessa intestato alle coordinate bancarie che saranno comunicate. Per l'effetto, il sig. rinuncia Parte_2 irrevocabilmente ad avanzare ogni e qualsivoglia pretesa riguardante dette somme. A seguito della corresponsione dei suddetti importi, il conto corrente ed il conto titoli sopra individuati verranno estinti.
h) Le suddette alienazioni e attribuzioni patrimoniali, di cui ai punti che precedono, trovano causa nella definizione dei rapporti economico patrimoniali fra le parti, nella divisione del patrimonio comune e costituiscono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
pertanto, pur trattandosi di atti non sorretti da spirito di liberalità, nessun corrispettivo sarà dovuto da un coniuge all'altro.
Per l'effetto, i sig.ri e richiedono fin d'ora espressamente l'applicazione Pt_1 Parte_2 delle agevolazioni di cui all'art. 19 Legge n. 74/1987, nel testo attualmente vigente così come integrato a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 15 aprile 1992, n. 176 e 10 maggio
1999 n. 154, come previsto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa nella
Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 e nella Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, per cui il predetto atto dovrà ritenersi esente da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi comprese l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecaria e catastale.
10) La sig.ra trasferirà altrove la propria abitazione e residenza non appena avrà Pt_1 reperito altra sistemazione abitativa idonea ad accogliere i figli minori. Sino a tale momento,
e comunque entro e non oltre sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, la stessa avrà facoltà di continuare a vivere nella casa familiare, unitamente al sig. – senza che ciò valga quale ripresa della convivenza- con suddivisione fra le Parte_2 parti al 50% delle spese per le utenze.
11) A far data dal rilascio della casa familiare da parte della sig.ra le utenze Pt_1 resteranno a carico esclusivo del sig. che dovrà intestarle a sé. Parte_2
12) Ciascuno dei coniugi continuerà ad utilizzare le auto delle quali risulta già intestatario in via esclusiva, sostenendone integralmente i relativi costi.
13) I genitori si prestano sin da ora reciproco assenso al rinnovo ed al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
14) Con la corretta esecuzione dei presenti accordi, le parti si danno reciprocamente atto di avere definito ogni questione economico-patrimoniale fra loro in essere, e per l'effetto di null'altro avere a richiedere e a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione.
15) Spese legali compensate fra le parti.”
Così deciso in Ravenna il 25.06.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1721/2025 V.G. posta in decisione il
25/06/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]g (avv. Federica Baratoni)
e
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 residente in [...]g (avv. Federica Baratoni)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
18/04/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Lugo (RA) il 14.09.2013, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n.30, Parte II, serie C, anno 2013; preso atto che l'udienza del 05/06/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Lugo (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2) I figli minori saranno affidati in via condivisa ai genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per quanto attiene alle decisioni di carattere ordinario, con collocazione paritaria e residenza ai soli fini anagrafici presso la madre.
3) Al fine di dare piena e completa attuazione al principio di bigenitorialità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter c.c., i genitori si impegnano ed obbligano reciprocamente a darsi diretta e preventiva comunicazione per tutto quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, da assumersi congiuntamente, tenendo in previa considerazioni interessi, capacità ed inclinazioni naturali degli stessi ed a garantire la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti di entrambi i rami genitoriali.
4) I minori permarranno presso ciascun genitore secondo la seguente regolamentazione che potrà in ogni caso variare in base ad accordi raggiunti fra le parti:
a) Nei tempi ordinari, i figli staranno una settimana dal lunedì sino al mercoledì mattina con il padre, dal mercoledì mattina al venerdì mattina con la madre, dal venerdì mattina al lunedì mattina con il padre;
la settimana seguente dal lunedì sino al mercoledì mattina con la madre, dal mercoledì mattina al venerdì mattina con il padre, dal venerdì mattina al lunedì mattina con la madre;
b) durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo, anche continuativo, di due settimane, da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno. In difetto di accordo, il periodo sarà scelto un anno dalla madre el'anno successivo dal padre.
Per il restante periodo si osserverà il calendario ordinario sub 4.a) indicato;
c) le vacanze natalizie e pasquali saranno paritariamente suddivise fra i genitori, avendo cura di alternare di anno in anno i rispettivi periodi, cosicché se i figli avranno trascorso il giorno di Natale con la madre, l'anno successivo spetterà al padre;
5) Nulla quanto all'assegnazione della casa familiare, in ragione del collocamento paritario dei minori.
6) A fronte dei tempi paritari, ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario dei figli, sino alla loro raggiunta autosufficienza economica, cosicché nessun assegno perequativo sarà dovuto dall'uno all'altro.
7) A far data dalla sottoscrizione del presente atto, le spese di carattere straordinario come da
Protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna che di seguito si trascrive, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro;
-spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
-spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili o idonei); -spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci omeopatici, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite
SSN; cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psicofisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico).
B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI: -spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
-spese parascolastiche (dopo scuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori o di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
-spese medico-sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico-fisiche diagnosticate);
-spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro).
Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate senza ritardo al genitore che le ha anticipate dietro mera esibizione e consegna in copia di ricevuta o altro documento attestante il pagamento effettuato.
Le parti convengono di prevedere che fra le spese straordinarie che non necessitano di previo accordo siano altresì incluse le spese per abbigliamento, per la mensa scolastica, il post scuola, nonché le spese farmaceutiche in genere, ivi compresi farmaci da banco e parafarmaci.
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta da parte di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare entro 7 giorni, sempre per iscritto, anche via e-mail e con esplicita motivazione il proprio dissenso;
in difetto, decorso tale termine il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
8) Le detrazioni fiscali relative alle suddette spese spetteranno in via esclusiva alla sig.ra alla quale spetterà altresì integralmente l'Assegno Unico, ovvero analoghi benefici Pt_1 che dovessero essere riconosciuti in sostituzione dello stesso se eliminato.
9) Essendo intenzione dei coniugi procedere alla definizione dei rapporti economico – patrimoniali tra loro in essere al fine di darvi compiuto assetto e risolvere consensualmente la crisi coniugale, le parti convengono quanto segue:
a) la sig.ra si impegna ed obbliga a trasferire al sig. che si impegna ed Pt_1 Parte_2 obbliga ad accettare, la propria quota di piena proprietà, pari al 50% del totale, dell'immobile sito in Bagnacavallo (RA), Via Arturo Toscanini, n. 30/G, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, costituito da villetta a schiera, con annesse aree pertinenziali in proprietà esclusiva e aree comuni, censito al Catasto fabbricati del Comune di Bagnacavallo al foglio 70, mapp.
564:
a) sub. 16, p. T-1-2, Cat. A/2, cl. 2;
b) sub. 17, p. T, Cat. C/6, cl. 2; il tutto come meglio descritto nell'atto di provenienza del
24.06.2021 a ministero Notaio Per_1
b) Il perfezionamento dell'atto sub a) dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione e comunque entro i tempi necessari al Notaio rogante, che le parti sin da ora individuano nel Dott. , in Faenza, per la Controparte_1 predisposizione dell'atto, con spese ed oneri connessi al suddetto trasferimento a carico del sig. Parte_2
c) A far data dal perfezionamento della suddetta cessione nei termini indicati sub b), il sig. provvederà al pagamento, sino all'estinzione, dei ratei del mutuo fondiario n. Parte_2
M01/00001122630 contratto dai coniugi con BCC Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese
e Imolese soc. coop. con atto del 24.06.2021 rep. 28714 a ministero Notaio Per_1 impegnandosi ed obbligandosi a lasciare libera e indenne la sig.ra da qualunque Pt_1 richiesta dovesse provenire dall'istituto mutuante o da aventi causa a tale titolo e con impegno ed obbligo altresì a richiedere tempestivamente, e comunque entro la data del rogito, al suddetto istituto dichiarazione di adesione liberatoria all'accollo del mutuo ex art. 1273, comma 2, c.c. in ragione del trasferimento in favore dello stesso della piena proprietà dell'immobile di cui al punto che precede.
d) Le detrazioni fiscali riguardanti il mutuo ed eventuali interventi eseguiti sull'immobile spetteranno al sig. dal perfezionamento dell'atto di trasferimento dell'immobile, Parte_2 laddove possa beneficiarne.
e) Il conto corrente n. 330004 acceso presso BCC sul quale è attualmente addebitato il pagamento del mutuo sub c) individuato verrà dalle parti estinto, con suddivisione al 50% ciascuno dell'eventuale saldo attivo, e contestualmente il sig. addebiterà il mutuo Parte_2 su altro conto corrente allo stesso intestato in via esclusiva.
f) I beni mobili e gli arredi della casa famigliare verranno suddivisi in modo equo fra le parti in base a separati accordi fra le stesse assunti. g) I coniugi convengono che le somme presenti sul conto corrente cointestato n. 8500704030 e sul conto titoli n. 8500050853847 entrambi in essere presso alla data del CP_2
27.02.2025 pari ad € 60.943,01 spetteranno in via esclusiva alla sig.ra e saranno Pt_1 accreditati, entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto, previo svincolo delle somme investite, su altro conto corrente alla stessa intestato alle coordinate bancarie che saranno comunicate. Per l'effetto, il sig. rinuncia Parte_2 irrevocabilmente ad avanzare ogni e qualsivoglia pretesa riguardante dette somme. A seguito della corresponsione dei suddetti importi, il conto corrente ed il conto titoli sopra individuati verranno estinti.
h) Le suddette alienazioni e attribuzioni patrimoniali, di cui ai punti che precedono, trovano causa nella definizione dei rapporti economico patrimoniali fra le parti, nella divisione del patrimonio comune e costituiscono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
pertanto, pur trattandosi di atti non sorretti da spirito di liberalità, nessun corrispettivo sarà dovuto da un coniuge all'altro.
Per l'effetto, i sig.ri e richiedono fin d'ora espressamente l'applicazione Pt_1 Parte_2 delle agevolazioni di cui all'art. 19 Legge n. 74/1987, nel testo attualmente vigente così come integrato a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 15 aprile 1992, n. 176 e 10 maggio
1999 n. 154, come previsto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa nella
Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 e nella Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, per cui il predetto atto dovrà ritenersi esente da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi comprese l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecaria e catastale.
10) La sig.ra trasferirà altrove la propria abitazione e residenza non appena avrà Pt_1 reperito altra sistemazione abitativa idonea ad accogliere i figli minori. Sino a tale momento,
e comunque entro e non oltre sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, la stessa avrà facoltà di continuare a vivere nella casa familiare, unitamente al sig. – senza che ciò valga quale ripresa della convivenza- con suddivisione fra le Parte_2 parti al 50% delle spese per le utenze.
11) A far data dal rilascio della casa familiare da parte della sig.ra le utenze Pt_1 resteranno a carico esclusivo del sig. che dovrà intestarle a sé. Parte_2
12) Ciascuno dei coniugi continuerà ad utilizzare le auto delle quali risulta già intestatario in via esclusiva, sostenendone integralmente i relativi costi.
13) I genitori si prestano sin da ora reciproco assenso al rinnovo ed al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
14) Con la corretta esecuzione dei presenti accordi, le parti si danno reciprocamente atto di avere definito ogni questione economico-patrimoniale fra loro in essere, e per l'effetto di null'altro avere a richiedere e a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione.
15) Spese legali compensate fra le parti.”
Così deciso in Ravenna il 25.06.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè