Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/05/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16713-20
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 6 maggio 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiama-
ta la causa iscritta al n. 16713/2020 R.G.A.C., è presente l'avv. Antonino
Monte, in sostituzione dell'Avv. Di Martino, per AN RA Nessu-
no è presente per Controparte_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:15, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16713/2020 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
AN RA ( , rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Giovanni Di Martino ( per Email_1
procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
- opponente -
E
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Michele Ferreri ( ) per procura alle- Email_2
gata al ricorso per Decreto ingiuntivo.
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
Il Tribunale,
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Sezione Terza Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da RA AN e conferma il decreto ingiuntivo n. 5136/2020 del Tribunale di Palermo deposi-
tato il 28 ottobre 2020;
2) dichiara esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo;
3) condanna RA AN, al pagamento delle spese di lite so-
stenute da con riferimento al Controparte_1
giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legal-
mente dovuta;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico di RA AN;
5) lascia a carico dell'opponente le spese del giudizio monitorio.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione, ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da RA AN avverso il decreto ingiuntivo n. 5136/2020 di questo Tribunale (depositato il 28 ot-
tobre 2020), con cui si è ingiunto al predetto il pagamento, in favore di
(già denominato Controparte_1 Controparte_2
della somma di € 19.773,08 a titolo di saldo di una fattura (n.
[...]
08249229390081A del 28 aprile 2015) per “prelievi irregolari” [cfr. fascicolo monitorio], oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
❖❖❖
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Sezione Terza Civile
Tanto premesso va evidenziato che – in base ad un orientamento giuri-
sprudenziale ormai consolidato (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova conte-
nuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, do-
vrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto in-
giuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr.,
ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) –
si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione,
nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nella fattispecie in esame, l'opposto ha assolto pienamente al proprio onere probatorio, attraverso il deposito (oltre che della fattura) di docu-
mentazione [cfr. doc. della produzione di parte opposta] dalla quale risulta che in data 12 agosto 2015, i tecnici di E-Distribuzione S.p.A. eseguivano una verifica dello stato e del funzionamento dell'apparecchio di misura asso-
ciato alla fornitura di energia elettrica intestata all'odierno opponente, ri-
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scontrando, che “Al momento della verifica riscontrato ed accertato che il
misuratore identificato con codice 02E1E5121 … intestato al sig. RA
AN, alla misura metrologica eseguita con strumentazione Zera MT 310
050015494, è stato rilevato che il contatore misurava in difetto con un erro-
re percentuale negativo pari a meno ottantaquattro,06 percento, in cifra -
84,06%, alla rimozione del contatore rilevato tenoni posteriori manomessi.
Staccato fornitura, rimosso e repertato contatore in n° 1 busta umera- CP_2
ta PA 14411-14 e sigillata. La fornitura è stata distaccata applicando pan-
nello cieco coprimorsettiera basetta ed apponendo n° 1 sigillo numerato …”.
Pertanto, i verificatori di E-Distribuzione S.p.A. procedevano alla rimozio-
ne dell'allaccio abusivo e CE [cfr. verbale di verifica, fascicolo monitorio].
Risulta ancora che di tale (presunto) prelievo irregolare E-Distribuzione
dava comunicazione anche alla Procura della Repubblica presso il Tribu-
nale di Palermo e all' territorialmente competente [cfr. Controparte_3
fascicolo monitorio].
Da ultimo in data 28 agosto 2015 emetteva Controparte_1
una fattura dell'importo di € 19.773,08, procedendo a ricostruire i prelievi da agosto 2010 ad agosto 2015.
A fronte di ciò e dell'allegazione relativa ad un residuo dovuto di €
19.773,08 a saldo della fattura emessa, l'odierno opponente non ha pro-
vato l'intervento di alcun fatto estintivo del debito sollevando eccezioni che non colgono nel segno.
Infondata è la prima doglianza con la quale l'opponente lamenta la
“inesistenza giuridica del decreto ingiuntivo opposto risultante privo di fir-
ma digitale e non recante neanche sottoscrizione del giudice [atteso che]
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controparte ha provveduto a notificare, in formato cartaceo, al sig. RA
una copia assolutamente priva segni grafici attestanti la presenza di una
firma digitale (coccarda e stringa)”.
L'eccezione è infondata.
Deve, invero, rilevarsi che tale doglianza è rimasta priva di valido sup-
porto probatorio non avendo l'opponente prodotto la copia del decreto in-
giuntivo notificato, impedendo, pertanto, ogni valutazione in ordine alla fondatezza o meno della medesima.
Anche la seconda doglianza con la quale l'opponente invoca “la certa
applicabilità alla fattispecie che ci occupa della prescrizione biennale ex art.
1, comma 4, Legge 205/2017, con conseguente prescrizione di tutte le
somme richieste nel periodo Agosto 2010- Luglio 2013” non può trovare accoglimento.
Sul punto, occorre preliminarmente rilevare che l'invocato termine biennale di cui introdotto con la L. n. Legge 205/2017, non può trovare applicazione nel caso in esame (in cui si contesta una fattura emessa nell'agosto 2015) atteso che il detto termine di prescrizione biennale si applica alle fatture con scadenza successiva al 1 marzo 2018.
Va precisato che, invece, trova applicazione il termine prescrizionale quinquennale, dal momento che “il prezzo della somministrazione di ener-
gia pagato annualmente o a scadenze inferiori l'anno, in relazione ai con-
sumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica,
con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo conti-
nuativo, e deve, ritenersi, pertanto incluso nella previsione dell'articolo
2948 n. 4 c.c. con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescri-
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zione breve quinquennale del relativo credito” (Cass. Civ., I, n.
1902/2014).
Pertanto, poiché risulta dalla documentazione in atti che la fattura è
stata emesse ad agosto del 2015, che è intervenuta una diffida di paga-
mento ritualmente ricevuta dall'odierno opponente in data 9 maggio 2017
e che il presente giudizio è stato iscritto a ruolo nel dicembre 2020, il termine quinquennale di prescrizione non può dirsi consumato.
Con la terza doglianza l'opponente ha, da ultimo, contestato il quantum
debeatur e la ricostruzione dei consumi effettuata dalla società opposta,
evidenziando che quest'ultima “appare in evidente contratto sia con la ri-
costruzione storica dei consumi dell'utenza che con la reale situazione
dell'utenza caratterizzata da un immobile in cui l'acqua sanitaria, il riscal-
damento la cucina erano alimentati a gas” [cfr. comparsa di costituzione].
Pertanto, tenuto conto delle contestazioni mosse dall'opponente in or-
dine ai consumi, è stato disposto l'espletamento di una consulenza tecni-
ca d'ufficio, e ciò in considerazione della notevole specificità della materia,
la cui trattazione richiede il possesso di peculiari cognizioni tecniche.
Orbene, il C.T.U. nominato nel corso del giudizio - presa visione della documentazione in atti e dopo aver effettuato tutti gli accertamenti rite-
nuti necessari, nel contraddittorio delle parti (e dei rispettivi consulenti) –
ha concluso che “Le verifiche eseguite sul dispositivo di misura asservito
all'utenza intestata al sig. RA hanno consentito di accertare che sullo
stesso apparecchio era stato operato un intervento di manomissione, rea-
lizzato mediante la modifica del punto di saldatura di un cavo del circuito
di misura sulla resistenza campione che provocava l'alterazione della rego-
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lare funzionalità, generando un errore medio in difetto della misurazione
dell'energia pari al “-84,10 %”. Tale valore percentuale confermava l'entità
dell'errore riscontrato dai tecnici della società di distribuzione, all'epoca
della verifica del 12 agosto 2015, pari al “-84,06%”. Il criterio applicato dal-
la società di distribuzione, ai fini della ricostruzione del volume di energia
irregolarmente prelevato, è risultato conforme alle indicazioni normative
applicabili al caso specifico, atteso che lo stesso è stato basato sullo stesso
errore percentuale accertato in sede di verifica. L'analisi dell'andamento
dei consumi storici ha consentito di ritenere ragionevole il fatto che la ma-
nomissione del misuratore e la correlata alterazione del conteggio
dell'energia debba farsi risalire ad epoche antecedenti al quinquennio che
ha preceduto la data della verifica e verosimilmente coincidenti con la data
di installazione dello stesso dispositivo, inducendo, quindi, a ritenere legit-
timo l'arco temporale rispetto al quale e-distribuzione ha operato la rico-
struzione dei consumi, esteso fino al limite di prescrizione allora vigente,
pervenendo ad un volume di energia da addebitare pari a kWh 59.104. In
conseguenza di ciò e tenuto conto anche degli esiti delle verifiche effettuate
sulla correttezza dei valori tariffari applicati, alla luce delle tariffe stabilite
dall'autorità per l'energia per i clienti del servizio di maggior tutela,
l'importo quantificato dalla società di vendita con riferimento ai cinque anni
che hanno preceduto la verifica, pari ad € 19.773,08 (di cui € 1.795,55 per
Iva), risulta condivisibile” [cfr. relazione Ing. , pag. 22 e 23]. Persona_1
Né tali conclusioni possono essere inficiate dall'osservazione alla
C.T.U. sollevata dall'opponente secondo cui “le letture del misuratore nelle
tre fasce di consumo orario al momento del sequestro e annotate nel verba-
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le di verifica del 2015 non coincidono con quelle annotate nel verbale del
2023, registrando una differenza pari a 73 kWh (20 kWh in prima fascia,
20 kWh in seconda fascia e 33 kWh in terza fascia) che, per quanto dimo-
strato, non possono essere addebitabili alla verifica da banco (svolta inte-
ramente in fascia 1) eseguita durante le operazioni peritali del 2023 del
presente procedimento”.
Invero, il Consulente, dopo avere precisato che in ordine alla richiama-
ta differenza di energia non “possano ravvisarsi profili di reato”, ha evi-
denziato che “la difformità tra i valori delle letture del verbale del 2015 e
quelle del 2023 rappresenta certamente un'anomalia e si conferma che tale
differenza non può trovare una spiegazione nella registrazione dell'energia
elettrica, avvenuta durante le prove di funzionalità del dispositivo effettuate
in corso di ctu. Al riguardo, pur non potendo fornire spiegazioni certe - atte-
so che non è noto come gli operatori intervenuti all'epoca della verifica del
2015 abbiano assunto le letture dei valori di energia registrati - la richia-
mata circostanza può, tuttavia, trovare, seppur in via ipotetica, delle ragioni
che rendano plausibile quanto accaduto. In particolare, è possibile ritenere
che, in occasione della verifica del 2015, i tecnici intervenuti per e-
distribuzione abbiano annotato nel verbale, non già le letture visualizzabili
attraverso il display, ma quelle disponibili dal tabulato dei consumi asso-
ciato alla fornitura dell'utente, posto che, come dichiarato dal responsabile
del laboratorio di verifiche di e-distribuzione, questi ultimi risultano dispo-
nibili agli stessi operatori. A favore di tale ipotesi, d'altronde, potrebbe de-
porre la circostanza secondo cui la lettura dei valori di energia, tramite il
display del misuratore elettronico, sarebbe potuta risultare non possibile,
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alla stregua di quanto avvenuto durante le operazioni di ctu in laboratorio;
e, soprattutto, la circostanza secondo cui – come evidenziato dal responsa-
bile del laboratorio di e-distribuzione - i medesimi valori di energia, annotati
nel verbale di verifica del 12 agosto 2015, risultano corrispondere esatta-
mente a quelli delle letture riportate nel tabulato dei consumi storici
dell'utenza di parte attrice, riferiti però all'1 agosto 2015, data antecedente
a quella della verifica (cfr. tabulato allegato alla ctu ed in allegato 3 alla
presente in cui in cui alla riga corrispondente alle letture dell'1 agosto
2015, sono riportati per la fascia F1 kWh 3712, per la fascia F2 kWh 3392
e per la fascia F3 kWh 7418). Ed, ancora, nel caso in cui la lettura dal di-
splay del misuratore fosse risultata, invece, possibile, un'ulteriore spiega-
zione potrebbe risiedere nel fatto che, nel corso della verifica, i tecnici ab-
biano erroneamente acquisito dal display stesso non i valori di energia rife-
riti al momento dell'accertamento, ma quelli riferiti al periodo precedente.
Tramite la pressione dell'apposito pulsante, infatti, sul display del misura-
tore vengono visualizzate sequenzialmente, sia le letture riferite al consumo
attuale, sia quelle riferite al periodo precedente;
in tale ipotesi, sarebbero
state erroneamente visualizzate ed annotate le letture riferite alla mezza-
notte dell'ultimo giorno del precedente mese di luglio 2015 che, nella banca
dati del distributore, vengono associate all'1 agosto 2015, rendendo così
ragione della perfetta coincidenza con i valori di lettura che, nei tabulati dei
consumi storici, risultano riferiti a tale data (cfr. Allegato 3)” [cfr. relazione inte-
grativa Ing. , pag. 7 e 8]. Per_1
A tali conclusioni questo giudice ritiene di aderire avendo il CTU moti-
vato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in toto)
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in modo rigoroso ed esaustivo e avendo, altresì, esaurientemente replicato alle osservazioni critiche mosse dal C.T.P. di parte opponente.
In proposito mette conto osservare che “il giudice del merito, quando
aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia
tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimen-
to; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allega-
zioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confuta-
te, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni
tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n.
12080/2000).
La doglianza sollevata da parte opponente, pertanto, non può avere al-
cuna rilevanza nel caso in esame dal momento che il lamentato (per vero minimo) disallineamento dei consumi (73 kWh) ha trovato, alla luce delle argomentazioni del Consulente tecnico d'ufficio, motivazioni altamente plausibili in grado di confermare la correttezza dell'accertamento peritale.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, vanno pertanto afferma-
te l'inconsistenza dell'opposizione proposta da RA AN le cui domande devono essere rigettate, non avendo lo stesso ottemperato all'onere probatorio relativo ai fatti costitutivi delle proprie pretese, e la fondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria.
Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n. 5136/2020 di questo Tribunale.
Conseguentemente, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo de-
ve essere confermato e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
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In base al principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (Cass. civ. n.
1977/1983) – l'opponente deve essere condannato al pagamento in favore dell'opposto delle spese processuali del- Controparte_1
la presente fase di opposizione, la cui liquidazione viene effettuata (come in dispositivo) sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia
55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), i para-
metri minimi in ragione del grado di difficoltà della controversia.
Va inoltre mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi op-
ponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
❖❖❖
Così deciso a Palermo il 6 maggio 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con firma digita-
le dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle rego-
le tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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