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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/10/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1564/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG IL
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DA DA Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTEN nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1564/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PUGNETTI GIADA, elettivamente CP_1 domiciliata presso lo studio dell'avvocata Pugnetti, sito in VIA INDIPENDEN 2C,
ANRI D'EN (RE);
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. CODELUPPI ELISA, elettivamente CP_2 domiciliato presso lo studio dell'avvocata Codeluppi, sito in VIA DON ZEFFIRINO IODI N.
1, EG IL;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO EG IL
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, all'udienza del 7 ottobre 2025, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, ed hanno definito consensualmente la vertenza nei seguenti termini:
pagina 1 di 6 “ Affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento prevalente presso la madre, e con diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario: nella settimana in cui il padre svolge il turno del mattino, tre pomeriggi dall'uscita da scuola ( ore 16:00 ) sino alle ore 20:00 quando il padre avrà cura di riportare il figlio a casa della madre;
quando invece il padre svolge il turno pomeridiano, il sabato e la domenica, al mattino, compreso il pranzo;
poi, a decorrere dall'inizio della scuola materna, il week end di spettanza del padre si estenderà a tutta la giornata del sabato e a tutta la giornata della domenica, senza pernottamento;
infine, a decorrere dal compimento del quarto anno di età del bambino, verrà introdotto, nei week end di competenza del padre, il pernottamento del sabato.
Quanto ai periodi di vacanza, il bambino trascorrerà con ciascun genitore nel periodo estivo
15 giorni anche non consecutivi, con possibilità di portare il bambino in villeggiatura, oppure dalle famiglie di origine delle parti, ferma restando l'introduzione graduale dei pernottamenti come sopra specificato. I periodi di ferie dovranno essere concordati tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, e in caso di disaccordo la madre deciderà il periodo negli anni dispari e il padre negli anni pari.
Durante le festività natalizie, il figlio potrà trascorrere ad anni alterni con ciascun genitore 7 giorni comprendendo per quanto riguarda il padre anche le notti a decorrere dal quarto anno di età (alternando i periodi dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio).
Durante il loro periodo, ciascun genitore potrà portare il bambino presso la propria famiglia
d'origine. Durante le festività pasquali, il figlio trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
- Assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
- Obbligo di di versare alla ricorrente, a titolo di arretrati forfettari, la somma CP_2
di € 500,00.
- Obbligo a carico di , con decorrenza da oggi e sino al marzo 2026, di versare CP_2
alla moglie la somma mensile di € 250,00 quale contributo al mantenimento ordinario del figlio , somma da rivalutarsi annualmente su base Istat e da versarsi entro il giorno Per_1
15 di ogni mese.
pagina 2 di 6 - Obbligo a carico di , con decorrenza dal 1 marzo 2026, di versare alla moglie CP_2
la somma mensile di € 300,00 quale contributo al mantenimento ordinario del figlio , Per_1 somma da rivalutarsi annualmente su base Istat e da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese.
- Ripartizione tra i genitori, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie, disciplinate come da locale protocollo per la famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
- L'assegno unico verrà erogato al 100% alla ricorrente.
- Spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 maggio 2025, chiedeva pronunciarsi la CP_1
separazione personale dal marito . CP_2
La ricorrente, esponendo che dall'unione coniugale era nato il figlio (il 2 marzo Per_1
2023), chiedeva, altresì, l'affidamento condiviso del minore, il collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita del padre ed un contributo al mantenimento del figlio in misura pari ad € 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituito con comparsa depositata in data 23 luglio 2025, aderiva alla domanda CP_2
di separazione, nonché alle domande di affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, proponeva un proprio calendario di visite del minore calibrato sulla base dei propri turni di lavoro, ed offriva di concorrere al mantenimento del figlio in misura pari ad € 100,00 al mese, oltre al 100% dell'assegno unico riconosciuto in favore della moglie e paritaria suddivisione delle spese straordinarie.
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 7 ottobre 2025, sentite le parti personalmente ed esperito il tentativo di conciliazione, i procuratori e le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione, così come in epigrafe riportato,
e la causa veniva trattenuta in decisione.
Fatte queste premesse, la domanda di separazione merita accoglimento.
Le parti hanno contratto matrimonio a Bibbiano (RE) in data 26 agosto 2022.
pagina 3 di 6 È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015).
Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti tale da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore dei rispettivi atti difensivi e dal fallimento del tentativo di riconciliazione.
Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Gli accordi raggiunti tra le parti, così come in epigrafe e anche in dispositivo riportati, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi del figlio minore;
anzi, con la previsione di una gradualità opportuna in ragione della tenera età del bambino, e modulati sulla base dei turni lavorativi del padre, essi garantiscono l'accesso del minore ad una effettiva e progressiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, le domande delle parti possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 4 di 6 Le spese di lite vanno interamente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1) Pronuncia la separazione personale fra i coniugi e , unitisi in CP_2 CP_1 matrimonio a Bibbiano (RE) in data 26 agosto 2022, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bibbiano al n. 5, Parte 2, Serie A, anno 2022.
2) Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bibbiano di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3) Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento prevalente presso la madre, e con diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario: nella settimana in cui il padre svolge il turno del mattino, tre pomeriggi dall'uscita da scuola ( ore 16:00 ) sino alle ore 20:00 quando il padre avrà cura di riportare il figlio a casa della madre;
quando invece il padre svolge il turno pomeridiano, il sabato e la domenica, al mattino, compreso il pranzo;
poi, a decorrere dall'inizio della scuola materna, il week end di spettanza del padre si estenderà a tutta la giornata del sabato e a tutta la giornata della domenica, senza pernottamento;
infine, a decorrere dal compimento del quarto anno di età del bambino, verrà introdotto, nei week end di competenza del padre, il pernottamento del sabato.
Quanto ai periodi di vacanza, il bambino trascorrerà con ciascun genitore nel periodo estivo
15 giorni anche non consecutivi, con possibilità di portare il bambino in villeggiatura, oppure dalle famiglie di origine delle parti, ferma restando l'introduzione graduale dei pernottamenti come sopra specificato. I periodi di ferie dovranno essere concordati tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, e in caso di disaccordo la madre deciderà il periodo negli anni dispari e il padre negli anni pari.
Durante le festività natalizie, il figlio potrà trascorrere ad anni alterni con ciascun genitore 7 giorni comprendendo per quanto riguarda il padre anche le notti a decorrere dal quarto anno di età (alternando i periodi dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio). Durante il loro periodo, ciascun genitore potrà portare il bambino presso la propria famiglia d'origine.
pagina 5 di 6 Durante le festività pasquali, il figlio trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
4) Assegna la casa coniugale alla ricorrente.
5) Pone a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di arretrati CP_2 forfettari, la somma di € 500,00.
6) Pone a carico di , con decorrenza da oggi e sino al marzo 2026, l'obbligo di CP_2 versare alla moglie la somma mensile di € 250,00 quale contributo al mantenimento ordinario del figlio , somma da rivalutarsi annualmente su base Istat e da versarsi entro il giorno Per_1
15 di ogni mese.
7) Pone a carico di , con decorrenza dal 1 marzo 2026, l'obbligo di versare alla CP_2
moglie la somma mensile di € 300,00 quale contributo al mantenimento ordinario del figlio
, somma da rivalutarsi annualmente su base Istat e da versarsi entro il giorno 15 di Per_1
ogni mese.
8) Dispone che le spese straordinarie, come disciplinate nel locale protocollo per la famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, siano ripartite tra i genitori al 50% ciascuno.
9) Dispone che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla ricorrente . CP_1
10) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 7 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
DA DA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG IL
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DA DA Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTEN nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1564/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PUGNETTI GIADA, elettivamente CP_1 domiciliata presso lo studio dell'avvocata Pugnetti, sito in VIA INDIPENDEN 2C,
ANRI D'EN (RE);
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. CODELUPPI ELISA, elettivamente CP_2 domiciliato presso lo studio dell'avvocata Codeluppi, sito in VIA DON ZEFFIRINO IODI N.
1, EG IL;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO EG IL
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, all'udienza del 7 ottobre 2025, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, ed hanno definito consensualmente la vertenza nei seguenti termini:
pagina 1 di 6 “ Affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento prevalente presso la madre, e con diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario: nella settimana in cui il padre svolge il turno del mattino, tre pomeriggi dall'uscita da scuola ( ore 16:00 ) sino alle ore 20:00 quando il padre avrà cura di riportare il figlio a casa della madre;
quando invece il padre svolge il turno pomeridiano, il sabato e la domenica, al mattino, compreso il pranzo;
poi, a decorrere dall'inizio della scuola materna, il week end di spettanza del padre si estenderà a tutta la giornata del sabato e a tutta la giornata della domenica, senza pernottamento;
infine, a decorrere dal compimento del quarto anno di età del bambino, verrà introdotto, nei week end di competenza del padre, il pernottamento del sabato.
Quanto ai periodi di vacanza, il bambino trascorrerà con ciascun genitore nel periodo estivo
15 giorni anche non consecutivi, con possibilità di portare il bambino in villeggiatura, oppure dalle famiglie di origine delle parti, ferma restando l'introduzione graduale dei pernottamenti come sopra specificato. I periodi di ferie dovranno essere concordati tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, e in caso di disaccordo la madre deciderà il periodo negli anni dispari e il padre negli anni pari.
Durante le festività natalizie, il figlio potrà trascorrere ad anni alterni con ciascun genitore 7 giorni comprendendo per quanto riguarda il padre anche le notti a decorrere dal quarto anno di età (alternando i periodi dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio).
Durante il loro periodo, ciascun genitore potrà portare il bambino presso la propria famiglia
d'origine. Durante le festività pasquali, il figlio trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
- Assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
- Obbligo di di versare alla ricorrente, a titolo di arretrati forfettari, la somma CP_2
di € 500,00.
- Obbligo a carico di , con decorrenza da oggi e sino al marzo 2026, di versare CP_2
alla moglie la somma mensile di € 250,00 quale contributo al mantenimento ordinario del figlio , somma da rivalutarsi annualmente su base Istat e da versarsi entro il giorno Per_1
15 di ogni mese.
pagina 2 di 6 - Obbligo a carico di , con decorrenza dal 1 marzo 2026, di versare alla moglie CP_2
la somma mensile di € 300,00 quale contributo al mantenimento ordinario del figlio , Per_1 somma da rivalutarsi annualmente su base Istat e da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese.
- Ripartizione tra i genitori, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie, disciplinate come da locale protocollo per la famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
- L'assegno unico verrà erogato al 100% alla ricorrente.
- Spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 maggio 2025, chiedeva pronunciarsi la CP_1
separazione personale dal marito . CP_2
La ricorrente, esponendo che dall'unione coniugale era nato il figlio (il 2 marzo Per_1
2023), chiedeva, altresì, l'affidamento condiviso del minore, il collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita del padre ed un contributo al mantenimento del figlio in misura pari ad € 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituito con comparsa depositata in data 23 luglio 2025, aderiva alla domanda CP_2
di separazione, nonché alle domande di affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, proponeva un proprio calendario di visite del minore calibrato sulla base dei propri turni di lavoro, ed offriva di concorrere al mantenimento del figlio in misura pari ad € 100,00 al mese, oltre al 100% dell'assegno unico riconosciuto in favore della moglie e paritaria suddivisione delle spese straordinarie.
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 7 ottobre 2025, sentite le parti personalmente ed esperito il tentativo di conciliazione, i procuratori e le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione, così come in epigrafe riportato,
e la causa veniva trattenuta in decisione.
Fatte queste premesse, la domanda di separazione merita accoglimento.
Le parti hanno contratto matrimonio a Bibbiano (RE) in data 26 agosto 2022.
pagina 3 di 6 È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015).
Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti tale da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore dei rispettivi atti difensivi e dal fallimento del tentativo di riconciliazione.
Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Gli accordi raggiunti tra le parti, così come in epigrafe e anche in dispositivo riportati, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi del figlio minore;
anzi, con la previsione di una gradualità opportuna in ragione della tenera età del bambino, e modulati sulla base dei turni lavorativi del padre, essi garantiscono l'accesso del minore ad una effettiva e progressiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Pertanto, le domande delle parti possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 4 di 6 Le spese di lite vanno interamente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1) Pronuncia la separazione personale fra i coniugi e , unitisi in CP_2 CP_1 matrimonio a Bibbiano (RE) in data 26 agosto 2022, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bibbiano al n. 5, Parte 2, Serie A, anno 2022.
2) Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bibbiano di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3) Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento prevalente presso la madre, e con diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario: nella settimana in cui il padre svolge il turno del mattino, tre pomeriggi dall'uscita da scuola ( ore 16:00 ) sino alle ore 20:00 quando il padre avrà cura di riportare il figlio a casa della madre;
quando invece il padre svolge il turno pomeridiano, il sabato e la domenica, al mattino, compreso il pranzo;
poi, a decorrere dall'inizio della scuola materna, il week end di spettanza del padre si estenderà a tutta la giornata del sabato e a tutta la giornata della domenica, senza pernottamento;
infine, a decorrere dal compimento del quarto anno di età del bambino, verrà introdotto, nei week end di competenza del padre, il pernottamento del sabato.
Quanto ai periodi di vacanza, il bambino trascorrerà con ciascun genitore nel periodo estivo
15 giorni anche non consecutivi, con possibilità di portare il bambino in villeggiatura, oppure dalle famiglie di origine delle parti, ferma restando l'introduzione graduale dei pernottamenti come sopra specificato. I periodi di ferie dovranno essere concordati tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno, e in caso di disaccordo la madre deciderà il periodo negli anni dispari e il padre negli anni pari.
Durante le festività natalizie, il figlio potrà trascorrere ad anni alterni con ciascun genitore 7 giorni comprendendo per quanto riguarda il padre anche le notti a decorrere dal quarto anno di età (alternando i periodi dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio). Durante il loro periodo, ciascun genitore potrà portare il bambino presso la propria famiglia d'origine.
pagina 5 di 6 Durante le festività pasquali, il figlio trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
4) Assegna la casa coniugale alla ricorrente.
5) Pone a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di arretrati CP_2 forfettari, la somma di € 500,00.
6) Pone a carico di , con decorrenza da oggi e sino al marzo 2026, l'obbligo di CP_2 versare alla moglie la somma mensile di € 250,00 quale contributo al mantenimento ordinario del figlio , somma da rivalutarsi annualmente su base Istat e da versarsi entro il giorno Per_1
15 di ogni mese.
7) Pone a carico di , con decorrenza dal 1 marzo 2026, l'obbligo di versare alla CP_2
moglie la somma mensile di € 300,00 quale contributo al mantenimento ordinario del figlio
, somma da rivalutarsi annualmente su base Istat e da versarsi entro il giorno 15 di Per_1
ogni mese.
8) Dispone che le spese straordinarie, come disciplinate nel locale protocollo per la famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, siano ripartite tra i genitori al 50% ciascuno.
9) Dispone che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla ricorrente . CP_1
10) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 7 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
DA DA
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