TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9453 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 18 dicembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 11267/2025
RG TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Parte_1
Cacciapuoti, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall' in persona del Dirigente dott. Vincenzo Controparte_3
Romano, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c. resistente
FATTO E DIRITTO
Con l'atto di ricorso in atti la esponeva: Parte_1 che era dipendente del con contratto a tempo indeterminato Controparte_1 nell'area professionale dei docenti di scuola secondaria, prestando servizio presso l'I.C. “Rodari –
Moscati - D'Acquisto” di Napoli. Deduceva che “al momento del passaggio dalla scuola materna, ora scuola dell'infanzia, a quella secondaria di I grado, non si è vista riconoscere, l'intero servizio pre-ruolo prestato nel ruolo della scola dell'infanzia” .
Rappresentava di aver adito il Tribunale di Napoli, che con sentenza n. 2074/2023 del 27 marzo
2023, divenuta definitiva in quanto non impugnata, aveva “accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere il pieno riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio svolto nei ruoli della scuola dell'infanzia, con contestuale condanna generica al pagamento delle differenze retributive, il tutto da liquidarsi in separato giudizio” . 2
Esponeva: che dal 01.09.2013 svolgeva un orario di lavoro settimanale di 9 ore e che a far data dal 01.09.2024 svolgeva un orario di lavoro di 18 ore settimanali. Deduceva che, “in virtù degli elaborati contabili allegati spettava un importo, a titolo di differenze retributive pari ad euro 9.932,29” , di cui €
8.004,74 a titolo di differenze retributive, € 744,41 a titolo di interessi legali ed € 1.183,24 a titolo di rivalutazione monetaria.
Evidenziava che l'Amministrazione resistente non aveva ancora provveduto al pagamento integrale di quanto spettante.
Ciò premesso, concludeva per “1) Condannare l'Amministrazione resistente, al pagamento delle differenze retributive tra il percepito ed il dovuto a seguito della sentenza n. 2074/2023 per una somma pari ad € 8.004,74, oltre interessi e rivalutazione, e quindi per un importo complessivo di €
9.932,29 o quella diversa somma che il giudice riterrà di giustizia, anche a seguito di CTU tecnico- contabile;
Cont
2) Condannare il al pagamento delle spese, e competenze professionali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario;
3) Emettere ogni altro provvedimento del caso” .
Si costituiva il che evidenziava, in via preliminare, il difetto Controparte_1 di legittimazione passiva, rilevando che ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.P.R. 275/99, “a decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale” . Deduceva che la competenza relativa alla ricostruzione di carriera del personale scolastico era attualmente attribuita alle Istituzioni scolastiche, dotate di autonoma personalità giuridica, e non all'Amministrazione centrale, sicché avrebbe dovuto essere chiamato in giudizio l' di Napoli. Controparte_5
In via ulteriormente preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse, precisando che la docente aveva percepito, come da cedolini allegati, il dovuto nella voce arretrati del cedolino di dicembre, dove vi sono tutte le spettanze da settembre in poi, per quanto riguarda la fascia 28-34, pari ad € 4.106,59. Per i restanti mesi, da gennaio in poi, tutte le spettanze, per quanto riguardava la fascia 28-34, risultavano percepite, quindi era stata data esecuzione alla sentenza n.
2074/2023.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con note autorizzate depositate in data successiva, la ricorrente contestava le eccezioni preliminari sollevate dal . Con riferimento al difetto di legittimazione passiva, evidenziava che il CP_1 3
presente giudizio traeva origine dalla mancata esecuzione della Sentenza n. 2074/2023, in cui il era stata l'unica parte convenuta e condannata, sicché il Controparte_1 soggetto tenuto a dare esecuzione al giudicato era lo stesso . CP_1
Quanto all'eccezione di carenza di interesse, deduceva che in data 23 giugno 2025, come risulta dal cedolino di stipendio del mese di giugno 2025 che si deposita in atti, l'Amministrazione aveva corrisposto la somma complessiva di € 7.375,53 a titolo di arretrati derivanti dalla sentenza in oggetto”. Evidenziava che tale importo era inferiore a quanto richiesto con il ricorso introduttivo, pari a € 9.932,29, sicché il pagamento ricevuto si configurava come mero acconto sul maggior avere. Insisteva per l'ammissione di CTU tecnico-contabile.
La causa veniva decisa come da sentenza all'udienza del 18 dicembre 2025.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata.
Invero, l'art. 14, comma 1, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 dispone che alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni relative allo stato giuridico ed economico del personale. Tuttavia, nel caso di specie, la presente domanda costituisce mera attuazione di un giudicato formatosi nel precedente giudizio iscritto al R.G. 21955/2022, nel quale parte convenuta era il
[...]
, che è stato condannato con sentenza n. 2074/2023 al riconoscimento Controparte_1 del servizio pre-ruolo e, in via generica, al pagamento delle differenze retributive.
Il soggetto legittimato passivamente nel giudizio di quantificazione delle somme oggetto di condanna generica è il medesimo soggetto che è stato parte del giudizio di cognizione e destinatario della condanna. La sentenza n. 2074/2023 ha formato giudicato nei confronti del
[...]
, sicché quest'ultimo è il solo legittimato passivo nel presente giudizio di Controparte_1 quantificazione.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire.
Dalle risultanze processuali emerge che l'Amministrazione ha corrisposto alla ricorrente, nel mese di giugno 2025, la somma di € 7.375,53 a titolo di arretrati derivanti dalla sentenza n. 2074/2023, come risulta dal cedolino di stipendio depositato in atti dalla ricorrente. Tale pagamento, lungi dal dimostrare la carenza di interesse ad agire, conferma invece la fondatezza della pretesa azionata, attestando che l'Amministrazione ha riconosciuto l'esistenza di un debito retributivo conseguente al giudicato. Il pagamento parziale effettuato non ha carattere satisfattivo dell'intera pretesa, configurandosi quale mero acconto sul credito complessivamente vantato dalla ricorrente. Permane, quindi, l'interesse della ricorrente ad ottenere l'esatta quantificazione delle differenze retributive spettanti e l'accertamento dell'eventuale residuo credito. 4
Nel merito la sentenza n. 2074/2023, passata in giudicato, ha accertato il diritto della ricorrente al pieno riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio svolto nei ruoli della scuola dell'infanzia, con conseguente condanna generica dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive, da liquidarsi in separato giudizio. Il presente procedimento costituisce, quindi, giudizio di quantificazione ai sensi dell'art. 432 c.p.c.
La ricorrente ha depositato in atti dettagliati elaborati contabili, dai quali risulta che le differenze retributive spettanti ammonterebbero, al netto delle somme già percepite, ad € 8.004,74, cui si aggiungono interessi legali per € 744,41 e rivalutazione monetaria per € 1.183,24, per un totale complessivo di € 9.932,29.
Gli elaborati contabili depositati dalla ricorrente evidenziano, per ciascun periodo, le differenze tra la retribuzione effettivamente percepita e quella spettante in base alla corretta ricostruzione di carriera. In particolare, i conteggi analitici indicano:
I conteggi tengono conto delle variazioni di orario (part-time e full-time) e riportano analiticamente, per ogni anno, le spettanze retributive, comprensive di indennità di vacazione contrattuale e conguagli, con puntuale indicazione delle posizioni stipendiali, delle fasce di anzianità e degli importi spettanti secondo le tabelle retributive del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca.
La parte resistente non ha contestato specificamente i criteri di calcolo adottati dalla ricorrente, né ha fornito conteggi alternativi, limitandosi ad affermare genericamente di aver già corrisposto quanto dovuto. Dalla documentazione in atti risulta invece che l'importo di € 7.375,53 versato nel giugno 2025 è inferiore al credito complessivamente vantato dalla ricorrente. L'assenza di specifica contestazione dei conteggi di parte ricorrente, supportati da documentazione analitica, unitamente alla circostanza che l'Amministrazione ha effettivamente riconosciuto ed erogato somme a titolo di arretrati, conferma la sostanziale correttezza degli elaborati depositati dalla ricorrente.
Deve tuttavia rilevarsi che la domanda della ricorrente, nella parte in cui richiede la rivalutazione monetaria oltre agli interessi legali, non può trovare accoglimento.
Ai sensi della L.724\94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il 1\1\95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria come statuito nella sentenza di condanna generica n. 2074/2023.
Conseguentemente, devono ritenersi dovuti esclusivamente gli interessi legali sulle somme accertate, calcolati dalle singole scadenze al saldo, con esclusione della rivalutazione monetaria pari ad € 1.183,24. 5
Alla luce delle considerazioni che precedono, il credito spettante alla ricorrente si quantifica nella misura complessiva di € 8.749,15 per cui detratto l'acconto di € 7.375,53 residua un credito di €
1.373,62.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 1.373,62 (milletrecentosettantatre/62), oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo;
Condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 1.200,00 oltre IVA e CPA con distrazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Sentenza depositata il [data].
Napoli, 18 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Ciro Cardellicchio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 18 dicembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 11267/2025
RG TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Parte_1
Cacciapuoti, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall' in persona del Dirigente dott. Vincenzo Controparte_3
Romano, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c. resistente
FATTO E DIRITTO
Con l'atto di ricorso in atti la esponeva: Parte_1 che era dipendente del con contratto a tempo indeterminato Controparte_1 nell'area professionale dei docenti di scuola secondaria, prestando servizio presso l'I.C. “Rodari –
Moscati - D'Acquisto” di Napoli. Deduceva che “al momento del passaggio dalla scuola materna, ora scuola dell'infanzia, a quella secondaria di I grado, non si è vista riconoscere, l'intero servizio pre-ruolo prestato nel ruolo della scola dell'infanzia” .
Rappresentava di aver adito il Tribunale di Napoli, che con sentenza n. 2074/2023 del 27 marzo
2023, divenuta definitiva in quanto non impugnata, aveva “accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere il pieno riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio svolto nei ruoli della scuola dell'infanzia, con contestuale condanna generica al pagamento delle differenze retributive, il tutto da liquidarsi in separato giudizio” . 2
Esponeva: che dal 01.09.2013 svolgeva un orario di lavoro settimanale di 9 ore e che a far data dal 01.09.2024 svolgeva un orario di lavoro di 18 ore settimanali. Deduceva che, “in virtù degli elaborati contabili allegati spettava un importo, a titolo di differenze retributive pari ad euro 9.932,29” , di cui €
8.004,74 a titolo di differenze retributive, € 744,41 a titolo di interessi legali ed € 1.183,24 a titolo di rivalutazione monetaria.
Evidenziava che l'Amministrazione resistente non aveva ancora provveduto al pagamento integrale di quanto spettante.
Ciò premesso, concludeva per “1) Condannare l'Amministrazione resistente, al pagamento delle differenze retributive tra il percepito ed il dovuto a seguito della sentenza n. 2074/2023 per una somma pari ad € 8.004,74, oltre interessi e rivalutazione, e quindi per un importo complessivo di €
9.932,29 o quella diversa somma che il giudice riterrà di giustizia, anche a seguito di CTU tecnico- contabile;
Cont
2) Condannare il al pagamento delle spese, e competenze professionali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario;
3) Emettere ogni altro provvedimento del caso” .
Si costituiva il che evidenziava, in via preliminare, il difetto Controparte_1 di legittimazione passiva, rilevando che ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.P.R. 275/99, “a decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale” . Deduceva che la competenza relativa alla ricostruzione di carriera del personale scolastico era attualmente attribuita alle Istituzioni scolastiche, dotate di autonoma personalità giuridica, e non all'Amministrazione centrale, sicché avrebbe dovuto essere chiamato in giudizio l' di Napoli. Controparte_5
In via ulteriormente preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse, precisando che la docente aveva percepito, come da cedolini allegati, il dovuto nella voce arretrati del cedolino di dicembre, dove vi sono tutte le spettanze da settembre in poi, per quanto riguarda la fascia 28-34, pari ad € 4.106,59. Per i restanti mesi, da gennaio in poi, tutte le spettanze, per quanto riguardava la fascia 28-34, risultavano percepite, quindi era stata data esecuzione alla sentenza n.
2074/2023.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con note autorizzate depositate in data successiva, la ricorrente contestava le eccezioni preliminari sollevate dal . Con riferimento al difetto di legittimazione passiva, evidenziava che il CP_1 3
presente giudizio traeva origine dalla mancata esecuzione della Sentenza n. 2074/2023, in cui il era stata l'unica parte convenuta e condannata, sicché il Controparte_1 soggetto tenuto a dare esecuzione al giudicato era lo stesso . CP_1
Quanto all'eccezione di carenza di interesse, deduceva che in data 23 giugno 2025, come risulta dal cedolino di stipendio del mese di giugno 2025 che si deposita in atti, l'Amministrazione aveva corrisposto la somma complessiva di € 7.375,53 a titolo di arretrati derivanti dalla sentenza in oggetto”. Evidenziava che tale importo era inferiore a quanto richiesto con il ricorso introduttivo, pari a € 9.932,29, sicché il pagamento ricevuto si configurava come mero acconto sul maggior avere. Insisteva per l'ammissione di CTU tecnico-contabile.
La causa veniva decisa come da sentenza all'udienza del 18 dicembre 2025.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata.
Invero, l'art. 14, comma 1, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 dispone che alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni relative allo stato giuridico ed economico del personale. Tuttavia, nel caso di specie, la presente domanda costituisce mera attuazione di un giudicato formatosi nel precedente giudizio iscritto al R.G. 21955/2022, nel quale parte convenuta era il
[...]
, che è stato condannato con sentenza n. 2074/2023 al riconoscimento Controparte_1 del servizio pre-ruolo e, in via generica, al pagamento delle differenze retributive.
Il soggetto legittimato passivamente nel giudizio di quantificazione delle somme oggetto di condanna generica è il medesimo soggetto che è stato parte del giudizio di cognizione e destinatario della condanna. La sentenza n. 2074/2023 ha formato giudicato nei confronti del
[...]
, sicché quest'ultimo è il solo legittimato passivo nel presente giudizio di Controparte_1 quantificazione.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire.
Dalle risultanze processuali emerge che l'Amministrazione ha corrisposto alla ricorrente, nel mese di giugno 2025, la somma di € 7.375,53 a titolo di arretrati derivanti dalla sentenza n. 2074/2023, come risulta dal cedolino di stipendio depositato in atti dalla ricorrente. Tale pagamento, lungi dal dimostrare la carenza di interesse ad agire, conferma invece la fondatezza della pretesa azionata, attestando che l'Amministrazione ha riconosciuto l'esistenza di un debito retributivo conseguente al giudicato. Il pagamento parziale effettuato non ha carattere satisfattivo dell'intera pretesa, configurandosi quale mero acconto sul credito complessivamente vantato dalla ricorrente. Permane, quindi, l'interesse della ricorrente ad ottenere l'esatta quantificazione delle differenze retributive spettanti e l'accertamento dell'eventuale residuo credito. 4
Nel merito la sentenza n. 2074/2023, passata in giudicato, ha accertato il diritto della ricorrente al pieno riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio svolto nei ruoli della scuola dell'infanzia, con conseguente condanna generica dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive, da liquidarsi in separato giudizio. Il presente procedimento costituisce, quindi, giudizio di quantificazione ai sensi dell'art. 432 c.p.c.
La ricorrente ha depositato in atti dettagliati elaborati contabili, dai quali risulta che le differenze retributive spettanti ammonterebbero, al netto delle somme già percepite, ad € 8.004,74, cui si aggiungono interessi legali per € 744,41 e rivalutazione monetaria per € 1.183,24, per un totale complessivo di € 9.932,29.
Gli elaborati contabili depositati dalla ricorrente evidenziano, per ciascun periodo, le differenze tra la retribuzione effettivamente percepita e quella spettante in base alla corretta ricostruzione di carriera. In particolare, i conteggi analitici indicano:
I conteggi tengono conto delle variazioni di orario (part-time e full-time) e riportano analiticamente, per ogni anno, le spettanze retributive, comprensive di indennità di vacazione contrattuale e conguagli, con puntuale indicazione delle posizioni stipendiali, delle fasce di anzianità e degli importi spettanti secondo le tabelle retributive del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca.
La parte resistente non ha contestato specificamente i criteri di calcolo adottati dalla ricorrente, né ha fornito conteggi alternativi, limitandosi ad affermare genericamente di aver già corrisposto quanto dovuto. Dalla documentazione in atti risulta invece che l'importo di € 7.375,53 versato nel giugno 2025 è inferiore al credito complessivamente vantato dalla ricorrente. L'assenza di specifica contestazione dei conteggi di parte ricorrente, supportati da documentazione analitica, unitamente alla circostanza che l'Amministrazione ha effettivamente riconosciuto ed erogato somme a titolo di arretrati, conferma la sostanziale correttezza degli elaborati depositati dalla ricorrente.
Deve tuttavia rilevarsi che la domanda della ricorrente, nella parte in cui richiede la rivalutazione monetaria oltre agli interessi legali, non può trovare accoglimento.
Ai sensi della L.724\94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il 1\1\95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria come statuito nella sentenza di condanna generica n. 2074/2023.
Conseguentemente, devono ritenersi dovuti esclusivamente gli interessi legali sulle somme accertate, calcolati dalle singole scadenze al saldo, con esclusione della rivalutazione monetaria pari ad € 1.183,24. 5
Alla luce delle considerazioni che precedono, il credito spettante alla ricorrente si quantifica nella misura complessiva di € 8.749,15 per cui detratto l'acconto di € 7.375,53 residua un credito di €
1.373,62.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 1.373,62 (milletrecentosettantatre/62), oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo;
Condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 1.200,00 oltre IVA e CPA con distrazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Sentenza depositata il [data].
Napoli, 18 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Ciro Cardellicchio