Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 580
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Accolto
    Mancata notifica avviso di accertamento

    La Regione Calabria ha riconosciuto che la relata di notifica dell'avviso di accertamento non era leggibile, disponendo lo sgravio per tale annualità.

  • Rigettato
    Mancata notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la Regione Calabria, in conformità alla Legge regionale 56/2023, abbia notificato la sola cartella entro i termini prescrizionali, rendendo di fatto conosciuta la pretesa erariale. Non vi è stata applicazione retroattiva della legge regionale, poiché la procedura è stata avviata dopo la sua entrata in vigore.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la cartella sia stata notificata entro i termini prescrizionali triennali.

  • Rigettato
    Violazione principio di irretroattività

    La Corte ha escluso l'applicazione retroattiva della legge regionale 56/2023, poiché la procedura di accertamento per l'annualità 2022 è stata avviata successivamente all'entrata in vigore della legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 580
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 580
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo