CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 580/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5219/2025 depositato il 25/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250009310291000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 315/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione e Regione Calabria avverso e per l'annullamento della cartella di pagamento n. 094
2025 0009 3102 91 000, notificata in data 08.05.2025, relativo a Tassa Automobilistica 2020-2022, eccependo: la mancata notifica degli avvisi di accertamento, la prescrizione, la violazione del principio di irretroattività relativamente all'annualità 2022.
Si costituiva Agenzia delle Entrate – Riscossione evidenziando il difetto di legittimazione passiva in relazione alla contestazione di mancata notifica degli avvisi di accertamento e l'infondatezza del ricorso nel resto.
Si costituiva Regione Calabria controdeducendo che quanto alla Tassa Auto 2020 la relata dell'avviso di accertamento notificato nel 2023 non era perfettamente leggibile e pertanto era stato disposto lo sgravio;
quanto all'annualità 2022 sottolineava che la cartella era il primo atto notificato – sempre entro i termini triennali di prescrizione – in ossequio a quanto previsto dalla Legge regionale 56/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 26.01.2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
Orbene, il ricorso è parzialmente fondato.
Per ciò che concerne la cartella relativa alla Tassa Auto 2020, infatti, è la stessa Regione Calabria a riconoscere che non risulta leggibile la relata che costituirebbe prova della regolare notifica e conseguentemente ha disposto lo sgravio di tale annualità; pertanto, relativamente alla tassa Auto anno
2020 il ricorso è fondato.
Diversamente deve concludersi in merito alla contestazione della mancata notifica dell'avviso per l'anno
2022.
Regione Calabria, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge regionale 56/2023 - già dichiarata legittima dalla Corte Costituzionale con provvedimento n. 152/2018 in relazione ad una legge statale – ha, entro il termine prescrizionale, notificato la sola cartella senza bisogno della notifica dell'avviso di accertamento, rendendo così conosciuta nei termini di legge la propria pretesa al contribuente. Va aggiunto che nel caso che ci occupa non v'è stata alcuna applicazione retroattiva della legge regionale 56/2023, atteso che la procedura di contestazione conseguente al mancato pagamento del bollo auto ANNO 2022 è stata avviata solo nel 2024, ossia successivamente all'entrata in vigore della legge regionale citata.
In definitiva il ricorso va accolto parzialmente secondo quanto indicato in parte motiva;
le spese vanno conseguentemente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Reggio Calabria, Sez. 7, definitivamente pronunciandosi così provvede: Accoglie parzialmente secondo quanto indicato in parte motiva;
spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5219/2025 depositato il 25/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250009310291000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 315/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione e Regione Calabria avverso e per l'annullamento della cartella di pagamento n. 094
2025 0009 3102 91 000, notificata in data 08.05.2025, relativo a Tassa Automobilistica 2020-2022, eccependo: la mancata notifica degli avvisi di accertamento, la prescrizione, la violazione del principio di irretroattività relativamente all'annualità 2022.
Si costituiva Agenzia delle Entrate – Riscossione evidenziando il difetto di legittimazione passiva in relazione alla contestazione di mancata notifica degli avvisi di accertamento e l'infondatezza del ricorso nel resto.
Si costituiva Regione Calabria controdeducendo che quanto alla Tassa Auto 2020 la relata dell'avviso di accertamento notificato nel 2023 non era perfettamente leggibile e pertanto era stato disposto lo sgravio;
quanto all'annualità 2022 sottolineava che la cartella era il primo atto notificato – sempre entro i termini triennali di prescrizione – in ossequio a quanto previsto dalla Legge regionale 56/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 26.01.2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
Orbene, il ricorso è parzialmente fondato.
Per ciò che concerne la cartella relativa alla Tassa Auto 2020, infatti, è la stessa Regione Calabria a riconoscere che non risulta leggibile la relata che costituirebbe prova della regolare notifica e conseguentemente ha disposto lo sgravio di tale annualità; pertanto, relativamente alla tassa Auto anno
2020 il ricorso è fondato.
Diversamente deve concludersi in merito alla contestazione della mancata notifica dell'avviso per l'anno
2022.
Regione Calabria, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge regionale 56/2023 - già dichiarata legittima dalla Corte Costituzionale con provvedimento n. 152/2018 in relazione ad una legge statale – ha, entro il termine prescrizionale, notificato la sola cartella senza bisogno della notifica dell'avviso di accertamento, rendendo così conosciuta nei termini di legge la propria pretesa al contribuente. Va aggiunto che nel caso che ci occupa non v'è stata alcuna applicazione retroattiva della legge regionale 56/2023, atteso che la procedura di contestazione conseguente al mancato pagamento del bollo auto ANNO 2022 è stata avviata solo nel 2024, ossia successivamente all'entrata in vigore della legge regionale citata.
In definitiva il ricorso va accolto parzialmente secondo quanto indicato in parte motiva;
le spese vanno conseguentemente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Reggio Calabria, Sez. 7, definitivamente pronunciandosi così provvede: Accoglie parzialmente secondo quanto indicato in parte motiva;
spese compensate.