Sentenza 23 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/07/2004, n. 13823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13823 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE CO ET, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 53, presso l'avvocato GIUSEPPE MACCARONI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
VA OS, elettivamente domiciliata in ROMA via G. NICOTERA 29, presso l'avvocato ROSSELLA DI TULLIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO SALZANO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 12/06/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/07/2004 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
per il ricorrente, l'Avvocato MACCARONI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'avvocato DI TULLIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
- che con decreto 6 marzo 2002 il Tribunale per i minorenni di Roma ha confermato il decreto emesso dalla Corte d'appello di Roma, sezione per i minorenni, con cui la minore EL De LÒ (nata a [...] il [...]) era stata affidata al padre, sig. AN De LÒ;
- che con decreto in data 12 giugno 2003 la stessa Corte d'appello, in riforma del predetto provvedimento, adottato su ricorso della sig.ra OS IO, ha affidato la minore al Servizio materno infantile di Viterbo, fermo il suo collocamento presso il padre, autorizzando il Servizio predetto ad organizzare nel modo ritenuto più idoneo le frequentazioni tra la madre, OS IO, e la figlia, nonché a provvedere nel modo più proficuo agli interventi psicoterapeutici in favore della minore;
- che avverso il decreto della Corte d'appello il De LÒ ha proposto ricorso per Cassazione, cui ha resistito con controricorso la IO.
RITENUTO IN DIRITTO
- che con l'unico motivo del ricorso si denuncia insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, avendo la Corte territoriale immotivatamente negato, nella prospettazione del ricorrente, l'affidamento della figlia al padre, in quanto, col provvedimento impugnato essa si sarebbe limitata ad accettare acriticamente le conclusioni del c.t.u.;
- che i provvedimenti camerali, in tema di tutela dei minori, diretti a limitare o ad escludere la potestà dei genitori naturali, ai sensi dell'art. 17 bis c.c., o ad ovviare ad una condotta pregiudizievole ai figli ai sensi dell'art. 333 c.c. o che dispongano, come nella specie, l'affidamento contemplato dall'art. 4, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (che richiama l'art. 330 c.c.), ancorché
resi dal giudice di secondo grado in esito a reclamo, non sono impugnabili con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., essendo privi dei requisiti della decisorietà (intesa come risoluzione di una controversia su diritti soggettivi, o status), e della definitività (intesa come mancanza dei rimedi diversi e attitudine del provvedimento a pregiudicare con efficacia propria del giudicato, quel diritti o quegli status), perché revocabili in ogni tempo per motivi originari o sopravvenuti ed avendo la funzione di controllare e governare gli interessi dei minori, e non di decidere una lite tra due soggetti con l'attribuzione ad uno di essi di un bene della vita (Cass. 8 ottobre 2002, n. 14380 e Cass. 15 marzo 2001, n. 3767, ex plurimis);
- che, comunque, nella specie, come risulta dalla stessa prospettazione della censura, neanche e dedotta la violazione di legge come presupposto della esperibilità del ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost.;
- che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. - che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento di euro 2.050,00, di cui 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 luglio 2004. Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2004