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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 15/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 235/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice rel. pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 235/2020 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 17.02.2020 da
D'AM AT (c.f. ), nato ad [...] il [...] C.F._1
e res.te in Morino (AQ) alla via delle Cortine n. 63, rapp.to e difeso, dall'avv. Maurizio
Colaiacovo ed elett.te dom.to presso il suo studio in Civitella Roveto alla via Vigna Vecchia snc, giusta procura in calco al ricorso;
- ricorrente -
contro
DI ME TT (C.F. ) nata a [...] il C.F._2
28/06/1981 e residente in San Vincenzo Valle Roveto (AQ) Frazione Roccavivi Via Fiume,77 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Elena Niscola e
Fernando Romano ed elettivamente domiciliata in Civitella Roveto Via Madonna delle
Grazie, 20 presso lo studio degli stessi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI:
(come da accordo depositato in data 18.03.2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17.02.2020 il signore D'AM AT ha adito l'intestato tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra DI ME TT confermando le condizioni di cui alla separazione che nulla disponeva in ordine al mantenimento dei coniugi.
Si è costituita in giudizio la sig.ra DI ME, la quale nulla ha opposto sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha richiesto la modifica delle condizioni di cui alla separazione, con il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento a carico del D'Amico di euro 500,00 mensili.
All'udienza presidenziale il Presidente ha adottato quale provvedimento temporaneo ed urgente la previsione di un assegno di mantenimento in favore della resistente di euro
350,00 mensili e ha nominato sé stesso quale giudice istruttore, fissando l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 20.03.2025 i difensori delle parti hanno rappresentato che in data 18.03.2025 era stato depositato in atti un accordo in ordine a tutte le vicende del divorzio, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In tal sede, quindi, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Preliminarmente, va dato atto che con sentenza non definitiva in data 18.8.2023, il
Tribunale ha già accolto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, disponendo l'annotazione a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San Vincenzo Valle Roveto.
3. Quanto alle condizioni del divorzio, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alla situazione economica delle parti, OMOLOGA la seguente condizione:
“a partire dal dicembre 2024 nessuna somma sarà più dovuta a titolo di mantenimento alla sig.ra Di EN TT.
Prende atto delle restanti condizioni di cui sopra.
4. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
5. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n.
235 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, richiamata la sentenza non definitiva sullo status emessa nel presente procedimento in data 18.8.2023, OMOLOGA le condizioni relative:
- all'assegno di mantenimento in favore della Di EN:
“a partire dal dicembre 2024 nessuna somma sarà più dovuta a titolo di mantenimento alla sig.ra Di
EN Loretta”;
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
COMPENSA le spese di lite;
DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
Così deciso in Avezzano 8.4.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina DI FONZO Dott. Leopoldo SCIARRILLO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice rel. pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 235/2020 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 17.02.2020 da
D'AM AT (c.f. ), nato ad [...] il [...] C.F._1
e res.te in Morino (AQ) alla via delle Cortine n. 63, rapp.to e difeso, dall'avv. Maurizio
Colaiacovo ed elett.te dom.to presso il suo studio in Civitella Roveto alla via Vigna Vecchia snc, giusta procura in calco al ricorso;
- ricorrente -
contro
DI ME TT (C.F. ) nata a [...] il C.F._2
28/06/1981 e residente in San Vincenzo Valle Roveto (AQ) Frazione Roccavivi Via Fiume,77 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Elena Niscola e
Fernando Romano ed elettivamente domiciliata in Civitella Roveto Via Madonna delle
Grazie, 20 presso lo studio degli stessi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI:
(come da accordo depositato in data 18.03.2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17.02.2020 il signore D'AM AT ha adito l'intestato tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra DI ME TT confermando le condizioni di cui alla separazione che nulla disponeva in ordine al mantenimento dei coniugi.
Si è costituita in giudizio la sig.ra DI ME, la quale nulla ha opposto sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha richiesto la modifica delle condizioni di cui alla separazione, con il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento a carico del D'Amico di euro 500,00 mensili.
All'udienza presidenziale il Presidente ha adottato quale provvedimento temporaneo ed urgente la previsione di un assegno di mantenimento in favore della resistente di euro
350,00 mensili e ha nominato sé stesso quale giudice istruttore, fissando l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 20.03.2025 i difensori delle parti hanno rappresentato che in data 18.03.2025 era stato depositato in atti un accordo in ordine a tutte le vicende del divorzio, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In tal sede, quindi, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Preliminarmente, va dato atto che con sentenza non definitiva in data 18.8.2023, il
Tribunale ha già accolto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, disponendo l'annotazione a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San Vincenzo Valle Roveto.
3. Quanto alle condizioni del divorzio, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alla situazione economica delle parti, OMOLOGA la seguente condizione:
“a partire dal dicembre 2024 nessuna somma sarà più dovuta a titolo di mantenimento alla sig.ra Di EN TT.
Prende atto delle restanti condizioni di cui sopra.
4. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
5. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n.
235 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, richiamata la sentenza non definitiva sullo status emessa nel presente procedimento in data 18.8.2023, OMOLOGA le condizioni relative:
- all'assegno di mantenimento in favore della Di EN:
“a partire dal dicembre 2024 nessuna somma sarà più dovuta a titolo di mantenimento alla sig.ra Di
EN Loretta”;
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
COMPENSA le spese di lite;
DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
Così deciso in Avezzano 8.4.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina DI FONZO Dott. Leopoldo SCIARRILLO