Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/03/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8324/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8324/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
06.03.2025, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Mercedes Maniglia;
RICORRENTE
E
, nata a [...] in data [...]; Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 02.11.2024 premetteva di avere contratto Parte_1
matrimonio civile con in data 30.01.2002 nel comune di LI (Sa) e Controparte_2
che dalla loro unione non erano nati figli. In particolare, precisava che il Tribunale di Salerno con sentenza n. 5187/2023 pubblicata il 17/11/2023 aveva dichiarato la separazione dei coniugi e, al contempo, domandava lo scioglimento del matrimonio.
Instaurato il contraddittorio, , non si costituiva in giudizio. Controparte_2
1
2. All'udienza del 06.03.2025, il ricorrente compariva dinanzi al giudice delegato Presidente del
Tribunale, il quale verificata la regolarità del contraddittorio, dichiarava la contumacia della resistente e, in assenza di domande accessorie, riservava la causa al collegio per la decisione.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L.
898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Salerno per la separazione giudiziale, nel giudizio conclusosi con sentenza n. 5187/2023 del
17.11.2023.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che attesa la mancata costituzione della parte resistente e la mancata proposizione di ulteriori domande da parte dei soggetti legittimati, occorre procedere unicamente alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e nulla deve disporsi con riguardo all'assegno divorzile.
Devono essere compiute le formalità di legge.
4. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in LI (Sa) in data 30.01.2002 tra , nato a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] in data [...], trascritto nel Controparte_1
Registro Atti Matrimonio del Comune di LI (Sa) al n. 1, parte 1, anno 2002;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.;
C) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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