Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/01/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 27 gennaio
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 6138/2015 R.G.
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Parte_1 C.F._1
Alessi, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura CP_1
Furcas
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito cui è riunito il procedimento iscritto al n. 14/2019 R.G.
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Parte_1 C.F._1
Alessi, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Laura CP_1
Furcas
RESISTENTE
OGGETTO: previdenza
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Parte_1 C.F._1
Alessi, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Oliviero CP_1
Atzeni
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 17 novembre 2015, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 59520150002857144000 con cui era stato richiesto il pagamento della somma di € 541,10, notificatogli in data 28 ottobre 2015.
Rilevava l'illegittimità della pretesa contributiva per insussistenza del presupposto oggettivo in forza del quale opera l'obbligatorietà dell'iscrizione contributiva, per evidente travisamento dell'atto presupponente che aveva indotto in errore l' resistente. CP_2
Osservava che nessun effetto aveva avuto la richiesta di annullamento in via di autotutela e che, pertanto, aveva presentato ricorso giudiziale.
Esponeva che l' , nel provvedimento impugnato, aveva sostenuto di aver controllato la posizione CP_1 contributiva dell'azienda matricola 4804988111 relativamente al periodo da marzo 2013 a CP_1
maggio 2013 e di aver provveduto al recupero per una presunta compensazione indebita da modello
F24 contributi codice 8110, cui si aggiungeva la relativa sanzione per morosità.
Dichiarava di aver avuto e di avere ancora alle proprie dipendenze la lavoratrice dall'1 CP_3
dicembre 2004, la quale era entrata nel periodo di astensione obbligatoria per maternità dall'1 marzo
2013 fino al 31 luglio 2013 e, in sua sostituzione, limitatamente al periodo dell'astensione, aveva assunto a tempo determinato altra lavoratrice, Persona_1
Richiamava l'art. 10, comma 2, della Legge n. 8 marzo 2000 n. 53, che aveva previsto la concessione di uno sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro che avesse assunto lavoratori con contratto a tempo determinato, in sostituzione di lavoratori in astensione, ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla Legge 53/2000, sino al compimento di un anno di età del figlio di suddetti lavoratori e per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Richiamava altresì l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, che aveva riproposto il suddetto sgravio contributivo, senza introdurre nessuna ulteriore modifica per quanto atteneva le altre condizioni di accesso al beneficio, facendo rinvio alle precedenti disposizioni normative ed alla circolare n.117/2000. CP_1
Sosteneva di rientrare tra i beneficiari dello sgravio in quanto il T.U., all'art 4 comma 3, stabiliva che lo stesso continuasse a trovare applicazione per le aziende con meno di venti dipendenti e osservava che la era la sua unica dipendente. CP_3
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato nullo l'atto opposto, per l'assenza dei presupposti del disposto recupero, attesa la sussistenza del proprio diritto agli sgravi contributivi, così come disposti per legge;
instava per le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, rilevava che l'avviso di addebito opposto era fondato su errate CP_1 compensazioni dell'azienda su F24.
Chiedeva, pertanto, che il ricorso venisse rigettato, con vittoria di spese e compensi.
3.- Con ricorso, depositato in data 3 gennaio 2019, proponeva opposizione Parte_1
avverso le note di rettifica protocollo – CMBDR 24 giugno 2018 n. 4108516 di euro 97,15; - CP_1
CMBDR 12 luglio 2018 n. 4684228 di euro 98,22; CMBDR 12 luglio 2018 n. 4684230 CP_1 CP_1
di euro 97,88; - CMBDR 12 luglio 2018 n. 4684232 di euro 97,47; CMBDR 12 luglio CP_1 CP_1
2018 n. 4684234 di euro 97,06, CMBDR 12 luglio 2018 n. 4684236 di euro 96,66; CP_1 CP_1
CMBDR 12 luglio 2018 n. 4684238 di euro 124,66, per un addebito totale di euro 709,10, notificate in data 25 luglio 2018.
Osservava che l' aveva sostenuto di avere effettuato un controllo della posizione contributiva CP_1 dell'azienda matricola 4804988111, relativamente all'anno 2016, dal quale sarebbe emersa la CP_1
decadenza dalle agevolazioni per una posizione pregressa e una presunta compensazione indebita da modello F24 contributi codice 8110, cui si aggiungeva la relativa sanzione per morosità.
Rilevava, anche in questo caso, l'illegittimità della pretesa contributiva per insussistenza del presupposto oggettivo in forza del quale opera l'obbligatorietà dell'iscrizione contributiva, per evidente travisamento dell'atto presupponente che aveva indotto in errore l' resistente. CP_2
Evidenziava che la posizione era stata già stata definita con pronuncia giudiziale di cessata materia del contendere e che l' aveva riconosciuto la fondatezza della propria posizione contributiva. CP_1
Chiedeva, previa riunione del presente fascicolo con quello recante R.G. 6138/2015, che venissero dichiarate nulle le note di rettifica e la conseguente intimazione di pagamento indicate in epigrafe, per l'assenza dei presupposti del disposto recupero, vista la sussistenza del proprio diritto agli sgravi contributivi, così come disposti per legge. Instava per le spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario. 4.- L' , costituendosi in giudizio, rilevava che l'avviso di addebito opposto era relativo a note di CP_1
rettifica per i periodi giugno-dicembre 2016 emesse per recupero agevolazioni conguagliate negli anni precedenti in applicazione dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed osservava che all'origine dell'emissione delle note di rettifica vi era la decadenza dai benefici scaturita dalla constatata irregolarità contributiva dell'azienda.
Affermava che le inadempienze evidenziate, relative a varie note di rettifica scaturite da errate compensazioni e mancata presentazione DM/10 marzo 2015, erano state solo in parte regolarizzate e che ne era derivato come per legge l'emissione del DURC interno negativo e quindi la decadenza dalle agevolazioni contributive applicate dall'azienda.
Rilevava che l'opponente era incorso nella sanzione prevista dall'art.1, comma 1175, L.296/06.
Chiedeva, pertanto, che l'opposizione venisse rigettata, con vittoria di spese e compensi.
5.- Con ricorso, depositato in data 1 ottobre 2019, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 595 2019 00026031 40 000 del 9 agosto 2019, notificato in data 4 settembre
2019, con cui gli era stato richiesto il pagamento dell'importo di euro 671,77, a seguito di un controllo relativo al periodo da luglio 2016 a dicembre 2016.
Rilevava l'illegittimità della pretesa contributiva per le medesime ragioni esposte nei due ricorsi precedentemente depositati e riferiva di aver avviato codesto ulteriore giudizio a causa del mancato riscontro alla richiesta di annullamento in via di autotutela, nonché al ricorso gerarchico.
Chiedeva, preliminarmente, che venisse disposta la riunione del presente procedimento a quello pendente recante R.G. 6138/2015, nonché a quello recante R.G. 14/2019, stante la loro connessione oggettiva e soggettiva e che venissero dichiarati nulli gli atti opposti per l'assenza dei presupposti del disposto recupero, vista la sussistenza del proprio diritto agli sgravi contributivi, così come disposti per legge, con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
6.- L' , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, CP_1
con vittoria di spese e compensi di giudizio.
7.- Con provvedimento del 28 ottobre 2020, veniva disposta la riunione dei procedimenti nn.
6138/2014 R.G., 14/2019 R.G., e 4741/2019 R.G., tenuto conto dell'oggetto delle controversie e dell'identità delle parti.
8.- L'udienza del 27 gennaio 2025, veniva sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa viene decisa.
9.- Va preliminarmente rilevato che, nelle note depositate l'8 ottobre 2024, parte ricorrente ha dichiarato che a seguito della propria richiesta di revisione presentata in via amministrativa, l' CP_1 ha proceduto alla rideterminazione delle n. 5 cartelle esattoriali notificate per un complessivo di € 2.139,55, nonché allo sgravio di € 1.332,56, per un totale residuo dovuto pari a € 611,00 e tale circostanza non è stata contestata specificatamente dall' resistente. CP_2
Parte ricorrente ha, poi, depositato in giudizio documentazione attestante il pagamento della somma di € 785,84, di cui € 611,14 a titolo di importo tributi, € 44,25 a titolo di oneri riscossione, ed € 130,45
a titolo di interessi di mora.
Va, pertanto, dichiarata, a giudizio di questo decidente, la cessazione della materia del contendere, così come richiesto da parte ricorrente.
10. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e delle ragioni della decisione, le spese giudiziali vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese giudiziali.
Messina, 28 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga