Articolo 25 della Legge 3 febbraio 2003, n. 14
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Versione
22 febbraio 2003
Art. 25. (Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00) 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e' inserito il seguente:
"2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, e' pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202".
Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo dell' art. 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 207 (Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE). - 1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e viene rilasciata ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facolta' prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla meta' del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In sostituzione del versamento della cauzione suddetta, il trasgressore puo' fornire apposito documento fideiussorio che garantisca il pagamento delle somme dovute. Del versanento della cauzione o del rilascio del documento fidejussorio e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'una e l'altro sono versati al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, e' pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202.
3. In mancanza del versamento della cauzione o della presentazione della garanzia di cui al comma 2, viene disposto in via cutelare l'immediato ritiro della patente da parte dell'agente accertatore. In mancanza della patente si applica il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto uno degli oneri di cui al comma 2 e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprieta' dci cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia".
Entrata in vigore il 22 febbraio 2003
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