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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/11/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri -Presidente
Dott.ssa Enrica Drago -Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 772/2023 R.G. promossa da
elettivamente domiciliata presso il difensore in LUNG. Parte_1
MATTEOTTI, 13/H 37100 VERONA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti CASTELLETTI LUIGI;
PICONI
ALESSANDRO; ; Controparte_1
appellante nei confronti di
1 elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA CP_2 CP_3
PESCHIERA, 33A 16122 GENOVA
rappresentato e difeso dall'Avv. CANEPA PAOLO
appellato
a socio unico elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA Controparte_4
PESCHIERA, 33A 16122 GENOVA
rappresentata e difesa dall'Avv. CANEPA PAOLO
appellato-interventore
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Genova, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame e in accoglimento dei motivi di impugnazione formulati e previo ogni opportuno e/o occorrente incombente, anche istruttorio, nonché previa ogni necessaria e/o opportuna pronuncia e accertamento, all'esito dell'omologa del concordato fallimentare, così statuire e decidere
In via preliminare:
- riformare integralmente la impugnata sentenza n. 1399/2023, Repert. n. 1618/2023, pronunciata dal Tribunale di Genova, Sezione I civile, G.I. dott.ssa Francesca Lippi, in data 12 giugno 2023, pubblicata in die e non notificata, accertando e dichiarando l'improcedibilità o l'inammissibilità, ovvero adottando in ogni caso ogni altro provvedimento ritenuto opportuno o necessario, della domanda di revocatoria originariamente spiegata dal , condannando e/o il Parte_2 Controparte_4
anche in solido tra loro, alla rifusione e pagamento di Controparte_5 CP_3
tutte le somme alle stesse versate da (in particolare l'importo di Parte_1
€ 2.991.853,56, oltre l'imposta di registro sulla sentenza di prime cure di € 90.191,00,
2 per un totale di € 3.082.044,56), e comunque di competenza della stessa, oltre interessi dal pagamento al saldo.
Nel merito, in via principale:
- riformare integralmente la impugnata sentenza n. 1399/2023, Repert. n. 1618/2023, pronunciata dal Tribunale di Genova, Sezione I civile, G.I. dott.ssa Francesca Lippi, in data 12 giugno 2023, pubblicata in die e non notificata, rigettando, in quanto infondate in fatto e in diritto, le domande svolte dal nel giudizio di primo grado CP_2 Pt_1
e in ogni caso da a seguito del suo intervento, e dunque mandando Controparte_4
esente l'appellante da qualsiasi obbligo nei confronti dell'appellata e/o da CP_4
condannando il Fallimento QUI! e/o anche in
[...] CP_3 Controparte_4
solido tra loro, alla rifusione e pagamento di tutte le somme alle stesse versate da
(in particolare l'importo di € 2.991.853,56, oltre l'imposta di Parte_1
registro sulla sentenza di prime cure di € 90.191,00, per un totale di € 3.082.044,56), e comunque di competenza della stessa, oltre interessi dal pagamento al saldo.
In ogni caso:
- condannare il Fallimento QUI! e/o anche in solido tra CP_3 Controparte_4
loro, alla rifusione delle spese e dei compensi di lite, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA ed accessori di legge tutti, per ogni fase e grado del giudizio.
In via istruttoria:
- ferma l'infondatezza dell'avversa revocatoria, si insiste, per le ragioni già dedotte in atti, nelle istanze di esibizione ex artt. 210 c.p.c. e ss.; voglia dunque la Corte ordinare al e/o a la produzione in giudizio: Controparte_5 CP_3 Controparte_4
(i) delle relazioni ex art. 33 l.f., ovvero delle comunicazioni al Tribunale, sez. fallimenti, redatte dalla curatela, nelle parti in cui vengono descritti gli artifizi e i raggiri alla base della truffa aggravata perpetrata dagli amministratori e/o degli esponenti del
Gruppo Qui!, nonché eventuali disamine circa la delegazione di pagamento 18-
25/01/2012,
3 (ii) del rendiconto al 06.12.2023, di cui l'assuntore dà atto (di deposito e approvazione), omettendo di produrlo,
(iii) dei pareri rilasciati dalla Curatela nell'ambito della procedura della proposta di concordato presentata dalla circa la valutazione e i giudizi delle cause Controparte_4
di revocatoria.”
Per l'appellato “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di CP_2 CP_3
Genova, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso, espressamente richiamate tutte le difese svolte in primo grado, così che le stesse non possano intendersi neppure implicitamente rinunciate,
I.) NEL MERITO:
- respingere integralmente l'appello avversario siccome infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra meglio esposti e comunque non provati e per l'effetto confermare la
Sentenza del Tribunale di Genova 1399 del 2023, con salvezza degli interessi e delle competenze successive, maturate e maturande (gli interessi al tasso di cui all'art.1284
c.c.).
II.) IN OGNI CASO:
- con vittoria di onorari, diritti e spese, IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio””
Per l'intervenuta a socio unico: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Controparte_4
Appello di Genova, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso, espressamente richiamate tutte le difese svolte in primo grado, così che le stesse non possano intendersi neppure implicitamente rinunciate,
I.) NEL MERITO:
- respingere integralmente l'appello introdotto da siccome Parte_1
infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra meglio esposti e comunque non provati e per l'effetto confermare la Sentenza del Tribunale di Genova 1399 del 2023, con
4 salvezza degli interessi e delle competenze successive, maturate e maturande (gli interessi al tasso di cui all'art.1284 c.c.).
II.) IN OGNI CASO:
- con vittoria di onorari, diritti e spese, IVA e CPA dei due gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata: «Nel presente giudizio il Controparte_5 CP_3
ha chiesto la declaratoria di inefficacia e la revoca ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 2, R.D. 267/19 dei pagamenti fatti con le risorse della società fallita per euro
725.808,51 in data 14-15 marzo 2018; per euro 727.234,93 in data 20 marzo 2018; per euro 725.880,27 in data 28 marzo 2018; e per euro 726.113,73 in data 29 marzo 2018 Cont in virtù di debiti scaturenti dal rapporto di convenzionamento stipulato tra CP_2
QUI ! è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Parte_1 CP_3
Genova con sentenza del 7 settembre 2018 e il periodo sospetto ex art. 67 l.f. decorre dal 7 marzo 2018».
Con sentenza definitiva n. 1399/2023 del 12/06/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva: «Accoglie la domanda attorea e per l'effetto revoca i pagamenti ricevuti dalla Società convenuta nel semestre antecedente alla dichiarazione di fallimento (7 marzo-7 settembre 2018) per euro 2.905.037,44,
Condanna la Società Convenuta alla restituzione in favore del attore, della Parte_2
predetta somma, oltre agli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, c. 3, c.c., dalla data della domanda fino al dì dell'effettivo saldo;
Condanna la parte convenuta a rimborsare al Fallimento attore le spese di lite, che si liquidano in € 49.336,00 per compensi oltre esborsi ed accessori di legge. ».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
, con atto notificato in data 9/8/2023.
[...]
5 Con comparsa si costituiva il quale instava per il rigetto CP_2 CP_3
dell'appello.
Con comparsa interveniva a socio unico., il quale instava per il Controparte_4
rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 12/11/2024 il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza del
7/5/2025, per rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.; l'udienza veniva rinviata all'11/09/2025 e all'esito il CI riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare: “SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA AL
GIUDIZIO IN CAPO AL FALLIMENTO QUI”.
Parte appellante eccepisce la carenza di legittimazione attiva del fallimento per effetto dell'intervento dell'assuntore del nel presente grado di Controparte_7
giudizio. Secondo parte appellante « non interviene dichiarando di CP_4
subentrare al e chiede di fatto solo di confermare la sentenza di prime cure, Parte_2
facendo un mero intervento. Questo, ad avviso di chi scrive, comporterebbe, nella denegata e veramente non creduta ipotesi in cui non fosse accolto l'appello, una sentenza inutiliter data, non essendo il più titolare di alcun diritto ed essendo Parte_2
privo di qualsiasi titolo. La conseguenza di ciò, ad avviso di chi scrive, è la necessaria riforma della sentenza di prime cure (accogliendo dunque l'appello), >accertando e dichiarando l'improcedibilità o l'inammissibilità, o adottando in ogni caso ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e necessario a seguito dell'omologa del concordato fallimentare, della domanda di revocatoria originariamente spiegata dal , Parte_2
con condanna di e del Fallimento alla restituzione di tutte le somme ad CP_4
oggi versate da » (pag. 3 note di trattazione 8/10/2024). Parte_1
La Corte rileva che: a) a pag. 8 della comparsa di intervento di 24 si legge: «8. CP_4
E' fin da ora interesse di quale cessionaria anche delle azioni revocatorie CP_4
6 promosse dal , intervenire fin da ora nel presente giudizio»; b) la CP_5
proposta di concordato omologata con decreto 27/10/2022 prevede “l'assunzione dell'intero attivo della procedura, incluse le azioni in corso” (doc. 8 allegato alla comparsa di intervento di 24; c) secondo la Giurisprudenza: “In tema di CP_4
concordato fallimentare con assunzione, qualora la relativa proposta contempli la cessione delle azioni revocatorie, la perdita della legittimazione processuale del curatore si verifica soltanto con l'emissione del decreto previsto dall'art. 136 l. fall., non determinandosi peraltro l'interruzione del processo sino a quando tale evento non sia stato dichiarato o notificato ai sensi dell'art. 300 c.p.c..” (Cass. Sez. 1, 15/06/2018,
n. 15793, Rv. 649473 - 01), evento non dichiarato né notificato nel presente giudizio;
d) in ogni caso, “Qualora il concordato fallimentare con assunzione preveda la cessione delle azioni revocatorie, la chiusura del fallimento conseguente alla definitività del provvedimento di omologazione determina una successione a titolo particolare dell'assuntore nel diritto controverso regolata dall'art. 111 c.p.c., sicché quest'ultimo, pur potendo intervenire nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, ma non come parte necessaria né in sostituzione del curatore fallimentare, non è tuttavia legittimato a rinunciare al ricorso già proposto dalla curatela” (Cass. Sez. 1,
31/08/2015, n. 17339, Rv. 636303 - 01).
2. SUI MOTIVI DI APPELLO
2.1 PRIMO MOTIVO: l'assenza del requisito della scientia decoctionis. L'evidente travisamento dei fatti e della realtà documentale, nonché l'erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze istruttorie. La violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67, comma 2, l.f., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2729
c.c.
Parte appellante lamenta che il Tribunale abbia valutato erroneamente gli elementi probatori forniti dall'attore per ritenere sussistente in capo a il requisito della Pt_1
scientia decotionis, ed in particolare la documentazione proveniente dalla stessa relativa ai piani di rientro ed intimazioni di pagamento (quale prova diretta) e Pt_1
7 gli ulteriori elementi indiziari portati dal fallimento al fine di comprovare l'incapacità di di fare fronte alle proprie obbligazioni formulando due ordini di Parte_3
censure.
Il motivo non merita accoglimento.
La Corte osserva.
Si legge nella sentenza impugnata: «Sull'elemento soggettivo della consapevolezza Contro dell'insolvenza di a prova della conoscenza dello stato di insolvenza di CP_3
emerge in via diretta dalle intimazioni di pagamento rivolte da Parte_3 Pt_1
tramite il proprio legale (doc. 05-07 e 10 e dal successivo piano di rientro CP_2
dilazionato a brevissimo termine, a saldo degli importi intimati (doc.08 e 09 . CP_2
Le lettere di intimazione del 1° febbraio e del 7 febbraio 2018 contengono diversi riferimenti alla situazione di incapacità di far fronte alle proprie obbligazione da parte Contro di ed esprimono l'intenzione da parte della , in caso di mancato Pt_1
pagamento, di procedere al deposito di istanza di fallimento «non essendovi alternative dal dover considerare l'incapacità da parte vostra a far fronte alle obbligazioni da Voi stessi proposte e assunte» In via indiretta la prova è desumibile ex art. 2729 c.c. da altre Contro circostanze significative quali gli echi mediatici delle difficoltà di docc. 16-18 uniti all'atto di citazione e docc. 24-36 uniti alla seconda memoria 183 co.6 cpc di parte attrice) e la cessazione del ritiro dei buoni pasto mai ripreso neppure dopo il pagamento delle somme oggetto della presente revocatoria (doc.14 unito all'atto di citazione).
Naturalmente questi elementi vanno valutati unitamente alla prova diretta e quindi in un quadro complessivo che conferma la sussistenza dell'elemento soggettivo. L'ampia diffusione della notizia delle gravi difficoltà in cui versava QUI! di cui CP_3
parte attrice ha dato prova in atti, consente di ritenere che per il creditore fosse Pt_1
pienamente consapevole dello stato di insolvenza del debitore, circostanza confermata dalle diffide inviate e dal piano di rientro. Alcuni degli elementi che richiama Pt_1
a sostegno della “recuperata fiducia” (comparsa, pp. 15 e ss lettere a, j e k) sono antecedenti alla lettera di del 7 febbraio 2018 (doc. 07) ed altri sono precedenti Pt_1
8 o contestuali al piano di rientro. L'intimazione del 7 febbraio del 2018 dimostra che la comunicazione dell'Avv. Guglielminetti del 5 febbraio 2018 con la quale già si preannunciava l'intervento del Fondo KKR non aveva affatto tranquillizzato la
. Quanto al prestito obbligazionario KKR si precisa che l'erogazione era Pt_1
finalizzata “a sostegno della crescita e delle strategie di internazionalizzazione” . Con riferimento agli elementi indicati alle lett. f) (autorizzazione a una società del gruppo a svolgere l'istituto di moneta elettronica) e d) (delibera sanzionatoria ANAC n. 717 del
23 luglio 2019) si osserva che non possono aver condizionato lo stato soggettivo di in quanto il primo elemento (Albo Imel) risale al maggio del 2014 e riguarda Pt_1
Contro (società diversa da mentre la delibera ANAC è del Controparte_8
luglio 2019 ed è quindi intervenuta oltre un anno dopo l'effettuazione dei pagamenti.
Per completezza, ad ulteriore conferma che fosse a conoscenza della Pt_1
Contro situazione di insolvenza in cui versava si richiama l'attenzione sul contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti prodotta dal Fallimento unitamente alla seconda memoria 183 co.6 cpc (doc. 37, 38, 39, 40). Si deve tener conto, inoltre, che Pt_1
è titolare di una estesa catena di super e iper mercati (oltre venti strutture), diffusi tra
Emilia, Lombardia e Veneto, ed è quindi verosimilmente dotata di adeguati strumenti per acquisire precise informazioni sulla situazione dei propri debitori. Anche Cont l'argomento dei cronici ritardi di QUI! ei pagamenti, oltre a non essere provato è irrilevante in quanto i pagamenti oggetto della revocatoria sono stati fatti tutti sulla Contro base di un piano di rientro imposto a con scadenze molto ravvicinate, il che dimostra, come già detto, la piena consapevolezza della società convenuta dell'insolvenza della sua debitrice. Risulta infine smentita dai documenti in atti Contro l'ipotesi che la pressione esercitata da su er ottenere l'immediato rientro Pt_1
dall'esposizione in essere fosse dovuta all'esigenza di di fare fronte a Pt_1
investimenti fatti per acquisire e allestire un nuovo polo logistico.Nel documento n. 32 prodotto dalla convenuta con la memoria 183/3 cpc riguardo al finanziamento concesso da parte di per la realizzazione del nuovo centro logistico, si legge: “Il gruppo CP_9
prosegue così il proprio percorso di crescita, che l'ha portato, a fine 2018, a Pt_1
9 gestire 23 punti vendita a marchio proprio, in cui operano 1.700 collaboratori. Il bilancio 2018 si è chiuso con un fatturato di gruppo pari a 515 milioni di euro, in crescita del 3,5% rispetto all'anno precedente”» (pagg. 14 – 16).
1.1.A) L'appellante quanto alla lamentata erronea valutazione della prova diretta operata dal giudice di primo grado deduce invece: i) «che il contenuto delle missive con la minaccia di porre in essere atti a tutela del credito di , valorizzate Parte_1
dal Tribunale di Genova in sfavore della medesima, fossero frutto solo Parte_1
dell'agonismo dialettico che contraddistingue normalmente le fattispecie laddove un creditore contesti gravi inadempienze ad un proprio debitore;
ma non anche la consapevolezza dello stato di decozione del debitore in capo al creditore sol perché il primo “minaccia” il fallimento del secondo (unitamente, in via alternativa e incompatibile, di recupero del credito), in caso di omesso pagamento»; ii) che «Tali lettere avevano l'obiettivo di recuperare un credito dall'ammontare ingente, sia per le necessità impellenti del creditore reclamante, in quanto impegnato, come detto, nella realizzazione del suo nuovo centro logistico in provincia di Mantova»; iii) che «La situazione di invece, non aveva ragione di preoccupare l'odierna appellante, CP_2
poiché dai bilanci e dai comunicati congiunti con il fondo KKR (a seguito di ampia due diligence), oltre che dalle notizie di stampa specializzata indipendente, risultava che la situazione economico-finanziaria di Qui aveva indici di ampio miglioramento»; iv) che «Solo successivamente, dopo l'intervento della Procura della Repubblica, si è scoperto che i bilanci erano stati falsati dalla ingannando anche il fondo KKR, CP_2
Mediobanca, IN, Deloitte e studio nello stesso periodo in cui la Per_1
, senza alcuno degli strumenti e competenze specifiche di cui erano Parte_1
dotati tali soggetti, aveva concluso il piano di rientro per la somma ora oggetto di revocatoria» -
La Corte rileva: a) che la valutazione del Tribunale in ordine alla consapevolezza dell'insolvenza di basata sulla prova diretta della scientia decotionis è CP_2 CP_3
costituita “dalle intimazioni di pagamento rivolte da tramite il proprio legale Pt_1
10 (doc. 05-07 e 10 e dal successivo piano di rientro dilazionato a brevissimo CP_2
termine, a saldo degli importi intimati (doc.08 e 09 ” e in particolare dalle “lettere CP_2
di intimazione del 1° febbraio e del 7 febbraio 2018” in quanto contengono diversi riferimenti alla situazione di incapacità di far fronte alle proprie obbligazione da parte Contro di ed esprimono l'intenzione da parte della , in caso di mancato Pt_1
pagamento, di procedere al deposito di istanza di fallimento «non essendovi alternative dal dover considerare l'incapacità da parte vostra a far fronte alle obbligazioni da Voi stessi proposte e assunte»”; b) che i termini inequivocabili con cui tale consapevolezza
è espressa non si conciliano con le tesi difensive volte a presentare i termini utilizzati come mere minacce strumentali a ottenere il pagamento;
c) che non si vede perché minacciare la presentazione dell'istanza di fallimento, se davvero “La situazione di
Qui!, invece, non aveva ragione di preoccupare l'odierna appellante” in quanto “dai bilanci e dai comunicati congiunti con il fondo KKR (a seguito di ampia due diligence), oltre che dalle notizie di stampa specializzata indipendente, risultava che la situazione economico-finanziaria di Qui aveva indici di ampio miglioramento”; d) anche se “Solo successivamente, dopo l'intervento della Procura della Repubblica, si è scoperto che i bilanci erano stati falsati dalla ingannando anche il fondo KKR, Mediobanca, CP_2
IN, Deloitte e studio Pedersoli”, tale aspetto non assume valore per la quale, sulla base dei rapporti intercorsi con QUI! e Parte_1 CP_3
della persistente difficoltà, da parte della medesima, di procedere ai pagamenti, aveva maturato la convinzione che la debitrice versasse in stato di insolvenza, tanto da minacciare la presentazione dell'istanza di fallimento, rinunciandovi solo a seguito del piano di rientro concordato, come giustamente sottolineato dal Tribunale.
1.1.B) l'appellante con il secondo ordine di censure lamenta che il giudice di prime cure abbia mal valutato gli elementi probatori allegati dal fallimento e non abbia correttamente valutato le proprie produzioni dalle quali evincere la prova della
“inscentia decotionis”.
11 In particolare l'appellante allega (pagg. 13 ed s.): i) che «Le notizie giornalistiche valorizzate dal Giudice, e cioè solo quelle prospettate dal Fallimento in Tribunale, e acriticamente fatte proprie dal Giudice, sono invece prive di qualsiasi rilevanza probatoria o indiziaria»; ii) che «Innanzitutto la mai aveva visionato quanto Pt_1
proposto ex adverso al Tribunale prima del giudizio instaurato dalla circostanza CP_2
che già rende tali prospettazioni del tutto irrilevanti, unitamente alla considerazione, pacifica in giurisprudenza, che non sussiste alcun obbligo od onere in capo al creditore di prendere lettura dei giornali (tantomeno, lo vedremo a breve, quelli prodotti da controparte) e marginali al panorama delle notizie economiche»; iii) che «nessuno dei documenti indicati dal Giudice di prime cure fa cenno a stati di dissesto, ma solo a generici ritardi nei pagamenti da parte di concetti da tenere ben distinti e tra loro CP_2
assai lontani, come ribadiremo anche infra»; iv) che «Il piano di rientro poi, concluso tra le parti, non solo non è conferma della conoscenza diretta dello stato di dissesto del debitore, ma ne è chiaramente la prova contraria»
La Corte rileva in via di principalità come: a) la prova della scientia decotionis è costituita dalle circostanze sopra esposte corroborate anche dagli ulteriori elementi in ordine ai quali il Tribunale ha desunto “In via indiretta la prova … ex art. 2729 c.c. da altre circostanze significative” che non erano solo “gli echi mediatici delle difficoltà di
QUI (docc. 16-18 uniti all'atto di citazione e docc. 24-36 uniti alla seconda memoria
183 co.6 cpc di parte attrice)”, ma anche ”la cessazione del ritiro dei buoni pasto mai ripreso neppure dopo il pagamento delle somme oggetto della presente revocatoria
(doc.14 unito all'atto di citazione)”; b) il Tribunale ha valutato inoltre “questi elementi
… unitamente alla prova diretta e quindi in un quadro complessivo” che ha ritenuto idoneo a confermare “la sussistenza dell'elemento soggettivo”, sottolineando che
“l'ampia diffusione della notizia delle gravi difficoltà in cui versava QUI! CP_3
di cui parte attrice ha dato prova in atti” consentisse “di ritenere che per il creditore fosse pienamente consapevole dello stato di insolvenza del debitore”, Pt_1
soprattutto perché si trattava di “circostanza confermata dalle diffide inviate e dal piano di rientro”; c) quindi, quelli che il Tribunale definisce “echi mediatici” assumono
12 valore probatorio, nel ragionamento del Tribunale, in quanto presi in considerazione unitamente alla “prova diretta”, soprattutto in quanto negli articoli prodotti, risalenti all'epoca dei pagamenti in questione (febbraio 2018), si fa riferimento ad una situazione generalizzata e risaputa nell'ambito della distribuzione e del commercio:
“… Insomma, si diceva che l'epicentro della crisi dei buoni pasto gialli Qui Ticket! fosse circoscritto a Piemonte, Liguria, Sicilia e Lazio invece la bolla si allarga a tutto Cont il territorio nazionale, mentre i sindacati propongono alle aziende di “monetizzare”
i buoni pasto in busta paga e rinunciare a come ad altre società inadempienti Parte_3
… Così come avviene a Torino, Palermo, Siracusa, Savona, Genova, tanto per CP_4
fare un esempio, dove molti ristoratori e baristi non accettano più i buoni pasto, così come numerosi supermercati, dalla Coop alle altre grandi catene di distribuzione" (cfr. doc. 16); d) che, a fronte della circolazione di tali allarmanti notizie, quale risulta dalle testate giornalistiche prodotte, è difficile pensare che quale Parte_1
operatore del settore, ignorasse una situazione così diffusa, tutt'altro che riducibile a
“generici ritardi nei pagamenti”, posto che la decisione di sospendere l'accettazione dei buoni pasto viene attribuita sia a piccoli esercizi commerciali sia a operatori della grande distribuzione. Ugualmente, in un tale contesto, indipendentemente dalla lettura delle testate prodotte, è difficile pensare che non fosse correlata alla consapevolezza di tali circostanze la decisione assunta di sospendere l'accettazione dei buoni Pt_1
pasto e di intimare il pagamento dell'insoluto con la minaccia di presentare istanza di fallimento, come risulta in particolare dal doc. 5 (intimazione del 1° febbraio 2018), nella quale, fra l'altro si fa chiaro riferimento alle “notizie pubbliche di stampa”, evidentemente relative alla situazione di ROUP: CP_2
13 nonché di recedere da tale intendimento a seguito del piano rientro concordato (docc.
8 e 9 fallimento), salvo minacciare di nuovo la presentazione dell'istanza di fallimento in caso di mancato pagamento della terza e quarta rata del piano concordato (doc. 10):
L'appellante deduce altresì che (appello pagg. 16 ed s.): i) «Il Giudice del primo grado di giudizio, poi, liquida in una riga gli elementi indicati in comparsa dalla scrivente difesa a pag. 15 e ss., lettere a, j e k, relativi alla inscientia decoctionis, e ripresi dal
Giudice in primo capoverso della pag. 15 della propria sentenza adducendone l'irrilevanza in quanto anteriori o contestuali all'invito di pagamento di del Pt_1
07/02/2018»; ii) «Uguale ragionamento fa il Giudice anche per la lettera dell'Avv.
Guglielminetti del 05.02.2018 (cfr. doc. 15 del fascicolo di parte , all. c); iii) Pt_1
«Il Giudice … riteniamo ne faccia una questione di mere date, tenendo conto che la lettera di intimazione è del 07.02.2018 (cfr. doc. 7 di prime cure del cfr. all. CP_2
d), mentre invece omette più concretamente di considerare il quadro generale che vedeva, da un lato, notizie di stampa qualificate circa le buone condizioni del debitore,
e, dall'altro, che l'intimazione del 07.02.2018 (cfr. doc. 7 di prime cure del CP_2
cfr. all. d) non era il primo sollecito di pagamento, bensì la reazione ad un perdurante cronico ritardo nel pagamento delle fatture, adottato ingiustificatamente quale modus operandi da parte del debitore».
14 La Corte in ordine a tali doglianze rileva che: a) nella mail del 5/2/2018 (doc. 15 convenuto) l'avv. Guglielminetti rappresentava quanto segue:
b) tuttavia, a questa mail rispondeva con la lettera 7/2/2018 il cui Parte_1
tenore è inequivocabile:
c) come evidenziato dal Tribunale, gli elementi addotti da - Parte_1
documenti a), j), k) di seguito esaminati - per provare la propria non consapevolezza dello stato di insolvenza erano antecedenti a detta intimazione, il cui tenore rivela che non si era affatto tranquillizzata e insisteva per il rientro Parte_1
dall'esposizione debitoria maturata;
d) che, in particolare, la stessa ricerca di un partner finanziario (uno degli elementi che avrebbero indotto a confidare Parte_1
sulle buone condizioni del debitore) viene considerata da un Parte_1
ulteriore indice della condizione delle “società debitrici”, considerate “non in grado di onorare regolarmente le proprie obbligazioni”.
15 Quindi, correttamente, il Tribunale ha ritenuto che «L'intimazione del 7 febbraio del
2018 dimostra che la comunicazione dell'Avv. Guglielminetti del 5 febbraio 2018 con la quale già si preannunciava l'intervento del Fondo KKR non aveva affatto tranquillizzato la » (p. 15); vi) che il tentativo dell'appellante di ridurre tale Pt_1
intimazione a «reazione ad un perdurante cronico ritardo nel pagamento delle fatture, adottato ingiustificatamente quale modus operandi da parte del debitore», è reso vano dal fatto che aveva espressamente ricondotto tale cosiddetto Parte_1
“modus operandi” ad una condizione di incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni.
Per l'appellante il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare la documentazione probatoria prodotta dall'appellante concernente notizie provenienti dalla stessa QUI! deducendo che (appello pagg. 17 e segg.): i) «quanto alla documentazione CP_3
probatoria della inscientia decoctionis in capo a e da questa Parte_1
prodotta ma dal Giudice tralasciata, si parla: (a) del contenuto del comunicato stampa del 29.01.2018 di che informava il mercato di un fatturato CP_2 CP_3
consolidato al 31.12.2017 di Euro 560 milioni, con un aumento dell'Ebitda per 19,3 milioni (+ 15%) rispetto all'anno precedente 2016, e nuovi imminenti accordi strategici idonei ad una futura quotazione in borsa della Società (cfr. doc. 16 del fascicolo di prime cure sub all. c). È evidente che se il bilancio appena chiuso aveva tali (pacifici e incontestati) risultati, non vi era alcuna ragione di ritenere uno stato di dissesto. (j) la notizia del 25.01.2018 su Avvenire con la quale si dava evidenza che CP_2 CP_3
era alla ricerca di 48 giovani talenti, da immettere nel proprio organico (cfr. doc. 24 del fascicolo di prime cure sub all. c), ai fini dell'espansione commerciale a medio-lungo termine. (k) il contenuto della comunicazione del 05.02.2018 dell'Avv. Guglielminetti, legale delle e (cfr. doc. 15 del fascicolo di Parte_4 CP_3 CP_2 CP_8
prime cure sub all. c, che si riporta fotograficamente per comodità), che rappresentava come il fosse in grado “…dal prossimo mese di marzo, di assicurare Parte_5
continuità e puntualità nei pagamenti di tutte le scadenze delle fatture emesse…. anche grazie all'apporto finanziario di un nuovo Socio straniero”; ii) il fatto che «il Giudice
16 di prime cure ritenga che la lettera dell'Avvocato Guglielminetti del 05/02/2018 venga
“invalidata” dalla lettera di invito al pagamento del 07/02/2018, è frutto di un ragionamento parziale di confronto di mere date, con perdita della visione d'insieme e che doveva vedere la lettera del 07/02/2018 strumentale a velocizzare la trattativa … il
“minacciato fallimento” era sicuramente considerato dal debitore destinatario (e dal proprio legale), alla stregua di espressione di stile, seppur ruvida, funzionale solo alla mera velocizzazione dell'accordo di pagamento rateizzato»; iii) «dalla missiva dell'Avv. Guglielminetti e dal preannunciato intervento economico del socio straniero si è avviata la trattativa, terminata il 21.02.2018, con la stipula del piano di rientro, poi effettivamente concluso e adempiuto da alla lettera del 07/02/2018, tanto CP_2
valorizzata dal Giudice al punto di escludere qualsiasi altro elemento offerto dalla
, va dunque riconosciuta la semplice funzione di velocizzare l'accordo Parte_1
per il rientro, e nulla di più»; iv) «La stessa funzione va riservata anche alla lettera del
14/05/2018 (cfr. doc. 11 di prime cure del fall. Qui!, cfr. all. d) per il saldo del residuo credito scaduto successivamente (Euro 300.000,00 circa), non pagato e non oggetto di revocatoria.
La Corte rileva che: a) correttamente il Tribunale ha sottolineato che le cosiddette
“notizie di stampa qualificate circa le buone condizioni del debitore”, di cui alle lettere a) e j) della comparsa di risposta in primo grado, erano antecedenti alla intimazione di pagamento del 7/2/2018, la quale dimostra, dato il tenore delle espressioni utilizzate in tale missiva, che tali notizie non avevano affatto rassicurato la società appellante;
b) che, quanto alla lettera dell'Avvocato Guglielminetti, come visto, gli accenni al “socio straniero” erano stati recepiti da come conferma ulteriore della Parte_1
situazione negativa in cui versava QUI! tanto da insistere sulla minaccia di CP_3
presentare istanza di fallimento, la quale certamente, data l'esposizione debitoria di
QUI! e i sistematici ritardi di pagamenti di somme consistenti, non può essere CP_3
derubricata a “clausola di stile” o strumento per ottenere un piano di rientro;
c) ugualmente non può essere ritenuta meramente strumentale la lettera 14/5/2018 (doc.
11 attore), con la quale «dopo essere “rientrata” di quasi tre milioni di euro, a fronte di
17 un residuo pendente di poco più di 300* mila euro, è stato intimato a QUI di provvedere
“entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente”», minacciando di nuovo l'istanza di fallimento in considerazione di quello che viene definito: «il conclamato stato di difficoltà finanziaria della Vostra azienda”» (pag. 15 sentenza appellata).
Con riferimento alla lamentata erroneità della motivazione della sentenza in ordine alla valutazione degli ulteriori elementi probatori l'appellante deduce che (appello pagg. 20
e ss.): i) «Del tutto insufficiente ed errata, poi, è la motivazione del Giudice di primo grado rispetto agli elementi indicati (e provati, oltre che non contestati) da questa difesa nella comparsa di risposta, a pag. 15, lett. b), c), e), g), h) ed i) (cfr. la comparsa di risposta contenuta nell'all. c e pag. 15 della sentenza sub all. b)»; ii) «Il Pt_1
Giudice liquida tali elementi semplicemente affermando che siccome il 14.05.2018
l'odierna appellante aveva richiesto il pagamento dell'ulteriore somma nel frattempo scaduta pari a circa 300.000,00 euro, la avrebbe avuto per questo conoscenza Pt_1
dello stato di insolvenza di già all'epoca dei pagamenti oggetto di revocatoria del CP_2
marzo 2018.; iii) «non può essere una richiesta successiva di ulteriori pagamenti, nel frattempo scaduti, che decide la scientia decoctionis per i pagamenti, appunto, della fine di marzo 2018: anche perché, oltre a quanto detto, decisiva al contrario è la lettera Contr dell'Avv. Guglielminetti che preannunciava l'immediato adempimento di per effetto dell'intervento del fondo KKR, come effettivamente è stato e avvenuto proprio nel mese di marzo 2018»; iv) «La richiesta di pagamento dello scaduto successivo (14 maggio 2018), peraltro, a parte non rilevare ai fini della decisione (non essendo mai stata pagata tale somma!) interviene due mesi dopo i pagamenti contestati e alla stessa ha fatto seguito la concessione di un piano di rientro da parte di Parte_6 CP_2
mediante la prospettazione di tre rate di pari importo, a partire dal 29.06.2018 e fino al
27.08.2018.»; v) «É stata pertanto una grandissima sorpresa che la non abbia CP_2
adempiuto al pagamento della rateizzazione dei 300.000,00 (scaduti successivamente a marzo 2018), semplicemente perché, accanto alle altre notizie documentali della stampa specializzata (ben diversa dalle sconosciute testate online citate in senso contrario dal ), era noto che il Fondo KKR era finanziariamente intervenuto, Parte_2
18 successivamente a Due Diligence svolta da primari consulenti quali Mediobanca,
Deloitte, IN e Studio Pedersoli»; v) «ancora a maggio 2018 l'appellante aveva fiducia nelle sorti di tanto da accordare un piano di rientro per lo scoperto di oltre CP_2
300.000,00 euro scaduto (successivamente alla stipula di quello per cui oggi è causa) senza che abbia mai promosso iniziative giudiziarie a tutela del credito Parte_1
tenuto conto della rassicurazione derivante dall'operazione con l'importante fondo statunitense KKR, con advisors quali Mediobanca e Deloitte»; vi) gli «elementi comprovanti la inscientia decoctionis di , trascurati dal Giudice del Parte_1
Tribunale» sono i seguenti: «(b) il contenuto della notizia pubblicata su Finance community in data 01/03/2018 che informava il mercato che il fondo KKR, affiancato dalla società di consulenza Deloitte e Mediobanca, annunciava la sigla di un accordo di partnership con assistita da IN e studio in base CP_2 CP_3 Per_1
Contr al quale l'investitore estero avrebbe messo a disposizione della nuove risorse finanziarie (cfr. doc. 17 del fascicolo di prime cure sub all. c); (c) La circostanza che comunicava al Registro delle Imprese di Genova che in data CP_2 CP_3
26/02/2018 aveva deliberato un'operazione di prestito obbligazionario del valore nominale di 50 milioni di euro, della durata di 5 anni (cfr. doc. 18 del fascicolo di prime cure sub all. c); operazione poi perfezionatasi nel mese di marzo 2018 con l'intera sottoscrizione da parte del fondo KKR sopra citato. (e) Il contenuto del comunicato stampa congiunto di e KKR, emesso a Londra il 27/02/2018 che CP_2 CP_3
informava il mercato internazionale dell'accordo di partnership tra di loro per lo sviluppo dell'attività dei ticket, dei sistemi di pagamento elettronici e dei programmi di fidelizzazione degli esercenti (cfr. doc. 20 del fascicolo di prime cure sub all. c). (g)
La circostanza che alla data del marzo 2018 (data dei pagamenti ricevuti dalla
[...]
, erano in corso e come tali valide ed efficaci, ben 4 convenzioni tra Parte_1
Consip (centrale unica di acquisti dello Stato Italiano) e per CP_2 CP_3
complessivi Euro 495 milioni circa. Convenzioni venute meno solo il 13/07/2018 e quindi 5 mesi successivamente ai pagamenti ora oggetto di revocatoria. Fatti pacifici e documentali. (h) La notizia pubblicata in data 28/02/2018 su La Repubblica con la
19 quale si dava atto dell'intervento finanziario del Fondo straniero (i.e. KKR) e che riportava come fosse un'azienda innovativa con competenze e una CP_2 CP_3
posizione sul mercato uniche, che aveva raggiunto la maturità per accelerare la propria espansione internazionale (cfr. doc. 22 del fascicolo di prime cure sub all. c). (i) La notizia pubblicata in data 27/02/2018 su Milano Finanza secondo la quale, circa l'accordo con il Fondo americano, esso doveva ritenersi come accordo di partnership, con messa a disposizione a favore di di nuove risorse finanziarie a CP_2 CP_3
sostegno della fase di crescita (cfr. doc. 23 del fascicolo di prime cure sub all. c)»; vii) nonostante «Tali elementi documentali, a valere per la quale inscientia Parte_1
decoctionis del proprio debitore» il Giudice di prime cure ha «affermato che non sarebbe rilevante l'intervento del fondo KKR, perché tale finanziamento era finalizzato Contr
“a sostegno della crescita e delle strategie di internazionalizzazione” della società
(cfr. quarto capoverso pagina 15 della sentenza impugnata, cfr. all. b)»; viii) «come si legge nel comunicato congiunto di e fondo KKR dell'epoca (cfr. doc. 20 del CP_2
fascicolo di prime cure sub all. c) gli obiettivi della partnership tra il fondo e erano CP_2
ben più ampi: “rafforzare la crescita nel settore welfare e divenire un operatore leader nel fintech e nei servizi digitali per il welfare, nonché supportare gli obiettivi di espansione internazionale del Gruppo”», laddove «Lo stesso Director del fondo KKR
…. (a seguito dell'attenta due diligence con primari consulenti internazionali che sicuramente avevano competenze e possibilità di esame della situazione economica Contr attuale e prospettica della mille volte superiori a quella della ) … Parte_1
asseriva che “Qui! è un'azienda innovativa con competenze e una posizione sul CP_3
mercato uniche, che ha raggiunto la maturità per accelerare la propria espansione internazionale …”;
La Corte, in relazioni a tali ulteriori doglianze, rileva che : a) tutti tali elementi sono stati correttamente unitariamente valutati dal giudice nel senso che gli stessi non valgono a escludere la consapevolezza dello stato di insolvenza in capo a Parte_1
proprio perché, come evidenziato al punto che precede, successivamente al
[...]
verificarsi delle circostanze emergenti dai documenti in questione, CP_11
[...]
[...] [...]
proprio nella lettera del 14/5/2018 sottolineava il “conclamato stato di
[...]
difficoltà finanziaria della Vostra Azienda”, intimando il pagamento del residuo debito di € 300.000, minacciando la presentazione di istanza di fallimento;
b) che, indipendentemente dalla ragioni ufficiali per cu fu fatto ricorso al prestito obbligazionario, ciò che conta, ai fini che qui interessano, è che già nella lettera
7/2/2018 la stessa ricerca di un partner finanziario (uno degli elementi che avrebbero indotto a confidare sulle buone condizioni del debitore) viene Parte_1
considerata da un ulteriore indice della condizione delle “società Parte_1
debitrici”, considerate “non in grado di onorare regolarmente le proprie obbligazioni”.
L'appellante deduce che il Giudice di primo grado non ha adeguatamente valutato i seguenti elementi dai quali sarebbe desumibile la prova della “inscientia decotionis”
(appello pagg. 24 ed s.): «(d) la circostanza che ANAC con delibera 717 del 23/07/2019
… aveva modo di dire come l'operazione obbligazionaria di Qui! avesse CP_3
ricevuto il vaglio di approfondite due diligence effettuate da primari consulenti quali
Deloitte, Mediobanca, Studio e (cfr. Controparte_12 Controparte_13
doc.19, pag.13, del fascicolo di prime cure sub all. c)» (circostanza che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale sarebbe rilevante perché fa riferimento «alla situazione Contr in cui versava nella primavera del marzo 2018»); «(f) La acclarata credibilità finanziaria e di business del come attestata dalla concessione da parte Parte_5
della IMEL (Istituto di Moneta Elettronica) della autorizzazione a svolgere sul territorio europeo l'attività di istituto di moneta elettronica, concesso dalla Banca
d'Italia solo ad altri 8 operatori nazionali … (cfr. doc. 21 del fascicolo di prime cure sub all. c)» (circostanza che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sarebbe rilevante anche se risalente al 2014, sotto il profilo della permanenza di tale autorizzazione sino al 2019, cioè dopo il fallimento).
La Corte rileva che: a) secondo il Tribunale (pag. 15 sentenza) «Con riferimento agli elementi indicati alle lett. f) (autorizzazione a una società del gruppo a svolgere l'istituto di moneta elettronica) e d) (delibera sanzionatoria ANAC n. 717 del 23 luglio
21 2019) si osserva che non possono aver condizionato lo stato soggettivo di in Pt_1
quanto il primo elemento (Albo Imel) risale al maggio del 2014 e riguarda
[...]
Contro (società diversa da mentre la delibera ANAC è del Controparte_8
luglio 2019 ed è quindi intervenuta oltre un anno dopo l'effettuazione dei pagamenti»;
b) i riferimenti contenuti nella delibera sanzionatoria ANAC alle “due diligence effettuate da primari consulenti” non escludono affatto che Parte_1
attraverso i rapporti diretti intercorsi, avesse acquisito la consapevolezza, espressa nelle lettere esaminate ai punti che precedono, circa il conclamato stato di difficoltà finanziaria di QUI! e l'incapacità della medesima di far fronte alle proprie CP_3
obbligazioni; c) che la permanenza sino al 2019 dell'autorizzazione a svolgere l'istituto di moneta elettronica, oltre a non riguardare la società fallita, ma Controparte_14
ugualmente non esclude la consapevolezza direttamente acquisita in capo a
[...]
circa le effettive condizioni della società appellante. Parte_1
Per l'appellante sarebbe inoltre erroneo «Il richiamo del Giudice, poi, in maniera acritica e senza alcuna motivazione, anche minima, ai doc. 37, 38, 39 e 40 di parte appellata» che sono «mere fotocopie di e-mail interne di del tutto irrilevanti e CP_2
inopponibili a , che non poteva certo conoscerle, non essendone il Pt_1
destinatario».
La Corte osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, i documenti in questione rivelano la preoccupazione che era diffusa all'interno di CP_2 CP_3
circa le condizioni della società, la quale “non andava assolutamente bene” come risulta dal doc. 37:
22 Nel doc. 38 sono elencati esercizi commerciali e operatori della grande distribuzione che rifiutano i buoni pasto, tra i quali;
così come dal doc. 39 risulta il mancato Pt_1
ritiro dei buoni pasto:
E ugualmente dal doc. 40:
Ragion per cui tali documenti, lungi dall'essere irrilevanti, confermano e comprovano la condizione di grande difficoltà in cui versava la società fallita all'epoca dei pagamenti in questione e del fatto che anche ne era consapevole, Parte_1
avendo attuato la sospensione del ritiro dei buoni pasto.
Con riguardo alle censure dell'appellante, laddove sostiene (pag. 26 appello): che «il
Giudice di prime cure si è ben guardato dal considerare l'aspetto delle risultanze penali Contr del fallimento di limitandosi, in pagina 13 della Sentenza (cfr. all. b), ultimo capoverso, a dire che "i reati commessi dagli imputati formano oggetto del giudizio penale e non incidono sulle questioni civilistiche qui controverse, tenuto altresì conto del principio di autonomia dei giudizi”» laddove «Se il Giudice avesse accolto la nostra istanza istruttoria di acquisizione delle relazioni ex art. 33 l.f. (qui in ogni caso reiterata integralmente), certamente avrebbe dovuto prendere atto del contenuto delle stesse e, in particolare, che i bilanci – sui quali avrebbe dovuto fare affidamento quanto Pt_1
alla solvibilità del debitore – erano falsi» - la Corte osserva che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure nell'esaminare le deduzioni relative alla delegazione di pagamento, (vd. infra) si tratta di allegazioni tardive e che, in ogni caso, indipendentemente dalle risultanze del procedimento penale in ordine alla veridicità bilanci, aveva acquisito consapevolezza in ordine alle effettive Parte_1
23 condizioni della società fallita, come emerge dagli elementi esaminati ai punti che precedono.
L'appellante lamenta (appello pag. 27) inoltre che «Rispetto ai ritardi nei pagamenti di
… Al doc. 25 prodotto dall'odierna appellata (cfr. all. d), infatti, portante la data CP_2
del 22.02.2018, si legge che “non è la prima volta che fa aspettare per i CP_2 CP_3
pagamenti. L'anno scorso era successa la stessa cosa” (cfr. pag. 4 del doc. 25 di prime cure del cfr. all. d)» dovendosi ricordare che «dev'essere tenuto ben distinto CP_2
lo stato di insolvenza … di cui all'art. 5 della legge fallimentare, dal mero inadempimento della obbligazione o dalla semplice difficoltà finanziaria che può essere anche solo temporanea, transitoria, e non è per forza indice di uno tato di dissesto)» -
La Corte rileva che nel doc. 25 (articolo “Il caso Qui Ticket è la punta dell'iceberg ... ecc.”, tratto da “L'Inchiesta” del 22 febbraio 2018) la situazione illustrata nell'articolo appare allarmante: “Da mesi la genovese e che fornisce i buoni sostitutivi CP_2 CP_3
delle mense aziendali a gran parte della pubblica amministrazione italiana, non verso
1 euro agli esercenti. E in tanti, ora hanno smesso di accettarli a scapito dei lavoratori.
È l'ultimo atto della guerra dei buoni”.
In ogni caso, il ripetersi di una situazione simile a distanza di poco tempo, dimostra, come già detto ai punti che precedono, una situazione di difficolta non transitoria, ma persistente, riconducibile alla nozione di insolvenza, cosa di cui era ben consapevole come espressamente dichiarato dalla società appellante nelle Parte_1
missive sopra esaminate.
Conclusivamente l'appellante deduce che (appello pag. 29) «La diversa prospettazione tra le parti degli elementi presuntivi a favore o contro la conoscenza dello stato di insolvenza, che – come ricordato - deve comunque essere effettiva e non meramente potenziale (…il “conflitto” va risolto secondo il criterio della prevalenza degli elementi addotti da una parte, contraddistinti per molteplicità, precisione, fonte di provenienza, gravità e concordanza ex art. 2727 e 2729 c.c…. )» mentre «il Giudice di prime cure
24 non ha sicuramente assolto tale obbligo, mancando nella decisione, specifiche, logiche e pertinenti motivazioni» né ha tenuto conto della assenza di elementi tipici quali «… protesti, … procedure esecutive mobiliari o immobiliari, … decreti ingiuntivi»
La Corte osserva che il Tribunale ha posto a fondamento della decisione la prova diretta della scientia decotionis, corroborata dagli ulteriori elementi indiziari sopra illustrati.
Quanto alla lamentata assenza degli “elementi tipici”, deve essere valorizzata nel presente caso la sospensione del ritiro dei buoni pasto da parte di piccoli esercizi commerciali e operatori della grande distribuzione.
In ogni caso costituisce principio consolidato nella Giurisprudenza, cui si è attenuto il giudice di prime cure nell'operare la valutazione degli elementi di prova sottoposti al suo giudizio, che “In tema di revocatoria fallimentare, alla curatela fa capo l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare
- non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore.” (Cass.
Sez. 1, 17/05/2023, n. 13445, Rv. 667909 - 01).
Nella specie la valutazione del materiale probatorio è stata operata correttamente dal giudice di primo grado in quanto tutti gli elementi illustrati convengono nel ritenere sussistente in capo all'appellante la consapevolezza della decozione di Parte_3
2.2 SECONDO MOTIVO: delegazione di pagamento del 18-25 gennaio 2012, nullità della stessa per causa illecita, travisamento dei fatti e della realtà documentale, erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze istruttorie.
La violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 163 c.p.c., 1418 e 1343
c.c. con conseguente carenza di legitimatio ad causam e carenza di interesse ad agire da parte del fallimento
25 A) L'appellante deduce (appello pagg. 30 ed s.) che: «I pagamenti oggetto di revocatoria sono stati effettuati da e non da CP_2 Controparte_8 CP_2 CP_3
sicché la legittimazione sarebbe spettata alla prima e non alla seconda, sia in esito alla delegazione di pagamento con effetto solutorio ex art. 1269 c.c. (contrariamente a quanto sostenuto dal che ha erroneamente indicato, sul punto, l'art. 1268 Parte_2
c.c.), sia soprattutto in esito alla nullità della stessa delegazione per illeceità della causa in concreto (come emerso in corso di giudizio considerando il tenore dei documenti
33-34-35-36 nel nostro fascicolo di prime cure sub all. c, afferenti i gravi illeciti penali degli amministratori delle società in bonis, per i quali la delegazione di CP_2
pagamento era uno strumento artificioso per sottrarre liquidità e destinarla ad operazioni personali). Inutile ricordare che la illiceità della causa è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, mentre il Giudice del Tribunale ha liquidato il tema, prima non accogliendo la nostra istanza istruttoria di acquisire le relazioni ex art. 33
l.f. dei Curatori, poi sostenendo (ultimo capoverso della pag.13 della Sentenza impugnata, cfr. all. b) che “il rilievo officioso della nullità opera su base dei fatti allegati e provati o emergenti ex actis, nel rispetto dei termini istruttori”. Ci chiediamo se le Sentenze della Cassazione penale da noi prodotte (cfr. doc. 33-34-35 del fascicolo di prime cure sub all. c) e le notizie di stampa (cfr. doc. 36 del fascicolo di prime cure sub all. c), sopravvenuto, non costituiscano fatti allegati da completare, ai fini della prova, con la richiesta istruttoria di acquisizione delle relazioni ex art. 33 l.f., invece in allora negata dal Giudice, ma in questa sede riproposta. Riteniamo che non si possa ritenere non provata una circostanza quando sia stato negato il mezzo per provare la circostanza stessa. Confidiamo che la Corte disponga l'acquisizione delle relazioni ex art. 33 L.F. per l'approfondimento del punto. Ove l'istanza fosse stata in allora accolta, si sarebbe determinato quel contraddittorio che, a pag. 13, ultimo capoverso della Sentenza (cfr. all. b), il Giudice dichiara non essere intervenuto».
Le doglianze non sono fondate.
26 I) Si legge nella sentenza impugnata (pag. 13): «Infine si ritiene irrilevante, oltre che tardiva in quanto ancorata ad atti del processo penale che non sono stati prodotti nel presente giudizio nei termini di cui all'art. 183 co.6 cpc, l'eccezione di nullità della delegazione di pagamento per illeceità della causa concreta sollevata nelle difese finali dalla convenuta, in quanto ai fini della revocatoria azionata dal rileva solo Parte_2
che il pagamento effettuato in favore della abbia effettivamente inciso sul Pt_1
patrimonio della e che, nel momento in cui è intervenuto, vi fosse CP_2 CP_3
consapevolezza da parte di dello stato di insolvenza in cui versava Pt_1 [...]
, profilo che viene esaminato qui di seguito. I reati commessi dagli imputati Pt_3
formano oggetto del giudizio penale e non incidono sulle questioni civilistiche qui controverse, tenuto altresì conto del principio di autonomia del processo civile rispetto a quello penale, nonché del fatto che il rilievo officioso delle nullità opera solo sulla base dei fatti allegati e provati o emergenti ex actis, nel rispetto dei termini istruttori e del contraddittorio»
II) Quanto alla richiesta di acquisizione delle relazioni ex art. 33, tale richiesta era stata formulata con riferimento alla questione della “rappresentazione artefatta del florido stato di salute economica del , e non in relazione alla questione della Parte_5
delegazione di pagamento, in relazione alla quale non era stato allegato alcunché.
Quanto alla questione della falsità dei bilanci, si è già detto con riferimento ai punti che precedono.
III) Venendo alla questione della asserita nullità della delegazione di pagamento, la stessa, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, è stata allegata soltanto nelle memorie finali (comparsa conclusionale pag. 5) e pertanto è inammissibile perché tardiva, in quanto il rilievo officioso delle nullità è consentito “a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti” e quindi “nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie”. (Cass. Sez. 3, 17/07/2023, n. 20713, Rv.
668476 – 02; Cass. Sez. 3, 18/10/2023, n. 28983, Rv. 669320 – 01; Cass. Sez. 3,
23/02/2024, n. 4867, Rv. 670332 - 01).
27 IV) Appare, infine, irrilevante la questione relativa alla riconducibilità della delegazione al disposto dell'art. 1269 c.c., piuttosto che dell'art. 1268 c.c., ai fini della legittimazione del , in quanto ciò che rileva, sotto il profilo della revocatoria, Parte_2
è soltanto “il depauperamento del patrimonio del fallito in violazione della par condicio creditorum”, e quindi la circostanza che la provvista per il pagamento sia stata fornita dal fallito, come pacificamente avvenuto nel caso di specie (Cass. Sez. 1, 05/05/2022,
n. 14316, Rv. 664964 – 01). È dunque corretto quanto ritenuto nella sentenza impugnata: «Quanto alla difesa della secondo cui l'azione attorea non Pt_1
meriterebbe accoglimento in presenza di una delegazione di pagamento avente natura solutoria, anche in ragione della effettiva partecipazione al business di QS, si osserva che il meccanismo di gestione del c.d. ciclo passivo da parte di QS non prevedeva la liberazione di che restava debitrice, circostanza dimostrata dal fatto che Parte_3
il piano di rientro è stato proposto dalla sola (doc.6) … risulta Parte_3
Contro documentalmente provata la riconducibilità dei pagamenti alla e CP_3
conseguentemente la soggezione alla revocatoria è giustificata in quanto QS ha eseguito la prestazione con le provviste di quale sua incaricata … Si Parte_3
deve ritenere applicabile alla fattispecie in esame il principio affermato dalla giurisprudenza richiamata da parte attrice, in base al quale occorre avere riguardo, ai fini della revocabilità del pagamento effettuato dall'obbligato solidale (es. garante) nell'interesse altrui, al fatto che l'atto solutorio sia stato effettuato con denaro del fallito oppure che il terzo abbia effettuato rivalsa su di lui (cfr. Cass.
9.10.2017 n. 23597)»
(pagg. 12 – 13). La decisione impugnata sul punto appare conforme alla
Giurisprudenza secondo la quale: “La revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito ex art. 67 l.fall. è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché questi abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero con danaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento” (Cass. Sez. 1, 30/06/2020, n.
13165, Rv. 658249 - 01)
28 B) L'appellante deduce ulteriormente che (appello pagg. 31 ed s.): «In secondo luogo, la messa a disposizione della provvista da a Qui! è stata effettuata CP_2 CP_3 CP_8
già a ottobre 2017 ed è quindi a tale periodo che deve farsi riferimento, e non, invece, al marzo 2018; il Giudice osserva, a pag. 12 della Sentenza (cfr. all. b), che “…il momento rilevante per la valutazione del “(in)efficacia del pagamento è quello in cui
l'accipiens riceve il pagamento e non quello in cui il fallito versa/costituisce la provvista”. Sarà, anche se contestiamo siffatta prospettazione, avendo a mente il momento in cui si è depauperato il patrimonio della delegante Ciò che CP_2 CP_3
eccepiamo, rileviamo e impugniamo, invece, - e sul qual punto il Giudice di prime cure non ha speso una parola in Sentenza, nonostante il precisissimo e tempestivo rilievo contenuto nella nostra terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. all. c) - è che con l'atto di citazione il ha allegato, e dimostrato giusto Controparte_5 CP_3
doc. 20 (scheda movimento denaro da a , che la provvista per Parte_3 CP_8
il pagamento delle fatture emesse da (oltre ad altri esercenti analoghi) Parte_1
era stata già costituita da parte di in favore di nelle seguenti Parte_3 CP_8
date: 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017, 30/11/2017, 31/12/2017,
31/01/2018, 28/02/2018. Pertanto la parte Attrice con il proprio doc. 21 ha allegato e dimostrato l'intervenuta fatturazione tra e e con il proprio doc. CP_8 Parte_3
20 ha allegato e dimostrato l'intervenuto pagamento delle fatture e quindi la movimentazione del denaro da a Sulla base di dette Parte_3 CP_8
allegazioni e documenti la aveva preso posizione ricostruendo il tutto Parte_1
con il proprio doc. 3 dimesso. Ciò che è emerso con la memoria avversaria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 02/11/2021, è stato il cambio radicale di allegazione da parte del , rispetto alla citazione e documenti in particolare nn. 19, n. 20 e n. 21. Parte_2
Non vi è dubbio circa la contraddizione tra quanto allegato tempestivamente in citazione e quanto tardivamente allegato, sempre dal , in sede di seconda Parte_2
memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Pertanto non abbiamo accettato (e non accettiamo) e abbiamo contestato, in sede di giudizio di prime cure, il cambio radicale di allegazione di cui alla seconda memoria 183, comma 6, c.p.c. del 02/11/2021 di
29 controparte, in quanto in contrasto con l'allegazione e la documentazione della citazione. E ciò per ovvi motivi;
in particolare tenuto conto della tardività, della grave lesione per del diritto di difesa (che ovviamente è stato basato sulle Parte_1
allegazioni e documenti della citazione per la stesura della comparsa di costituzione e risposta e delle due memorie successive) e della circostanza che il regime di allegazione (dall'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. si ricava che l'attore deve esporre i fatti costituenti le ragioni della domanda nell'atto di citazione) è inderogabile, perché il processo civile di cognizione si fonda su preclusioni rigide che non possono essere modificate nemmeno su accordo, posto che l'interesse sotteso non è di natura privatistica bensì ha carattere pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo (l'appena successiva riforma Cartabia docet). Sul perimetro, il Giudice del Tribunale non ha espresso motivazione alcuna circa la grave circostanza lamentata dalla . Il che si traduce, tra il resto, anche in un vizio di omessa Parte_1
pronuncia rilevante ai sensi dell'art. 112 c.p.c., con ogni conseguenza».
LA CORTE OSSERVA.
I) L'appellante si limita a insistere nelle proprie difese svolte in primo grado, senza confrontarsi con la motivazione sul punto della sentenza impugnata (pag. 5): « …
l'eccezione di tardività sulla quale si sofferma la difesa della convenuta nelle memorie conclusionali non ha alcun pregio in quanto il nell'atto di citazione non ha Parte_2
chiesto la revoca dei pagamenti in acconto effettuati in favore di QS ammontanti nel complesso a 346 milioni per il solo anno 2017-2018, bensì di quelli effettuati nel marzo
2018 a favore di (si veda punto 10 della citazione). Nelle memorie concesse Pt_1
ex 183 co.6 c.p.c. il , poi, a fronte delle contestazioni e delle argomentazioni Parte_2
difensive della convenuta, ha legittimamente documentato tutte le disposizioni e i bonifici che hanno preceduto i pagamenti ricevuti da ». Pt_1
II) In effetti a pag. 10 dell'atto di citazione introduttivo del primo grado si legge: «II.
– I pagamenti effettuati in favore di Parte Convenuta nel semestre antecedente alla data di dichiarazione di fallimento (7 marzo-7 settembre 2018) 10. – Nel periodo “sospetto”
30 (ultimo semestre antecedente al fallimento) ha ricevuto pagamenti in denaro Pt_1
per complessivi euro 2.905.037,44: precisamente per euro 725.808,51 in data 14 marzo
2018; per euro 727.234,93 in data 20 marzo 2018; per euro 725.880,27 in data 28 marzo
2018; e per euro 726.113,73 in data 29 marzo 2018. Il relativo dettaglio risulta dal prospetto che si produce sub doc. 04, nel quale sono riportate le date dei singoli pagamenti al fornitore, il numero e la data delle fatture del fornitore, insieme ai riferimenti dei documenti contabili intervenuti tra QUI e QS a regolamento delle partite». Tali pagamenti sono dunque riepilogati nel doc. 4 allegato all'atto di citazione così descritto: «04. Prospetto dei pagamenti intervenuti nel periodo oggetto di causa», mentre i documenti ai quali fa riferimento l'appellante sono invece così descritti: «20.
Scheda movimenti denaro da QUI a QS nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento di QUI;
21. Fatture dalla Convenuta a QS e fatture da QS a QUI con allegata la distinta delle fatture della Convenuta oggetto della delega di pagamento, poi effettivamente pagate» e quindi non si riferiscono specificamente ai pagamenti oggetto di causa, individuati nel prospetto prodotto sub 4).
III) Quindi, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, l'allegazione di cui all'atto di citazione era espressamente riferita ai pagamenti individuati nel prospetto, dove sono indicati: le date dei pagamenti effettuati tra il 14 e il 28 marzo 2018 e, per ognuno di essi, le fatture del fornitore e le fatture di e non ai documenti CP_8
Contro 20 e 21 dove erano genericamente elencati i movimenti di denaro da a
[...]
nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento e le fatture di CP_8
Contro
a e quelle di a Parte_1 CP_8 CP_8
IV) Nella memoria ex art. 183 n. 2, il non ha dunque mutato Parte_2
l'allegazione originaria, ma “ha legittimamente documentato tutte le disposizioni e i bonifici che hanno preceduto i pagamenti ricevuti da ” come chiarito nella Pt_1
sentenza impugnata.
V) Infatti, come esposto nella sentenza impugnata, «Parte attrice ha prodotto come doc.
22 la relazione illustrativa (“Relazione sui pagamenti”) nella quale sono riportati per
31 ciascun pagamento le evidenze documentali. Ha anche prodotto la “Relazione contabile” (doc.23 unito all'atto di citazione) che descrive e documenta la procedura di pagamento e di rilevazione contabile e i relativi allegati con attestazione di conformità agli originali» (pagg. 5 – 6).
VI) È importante sottolineare che secondo il Tribunale «Dalla ricostruzione effettuata nella relazione illustrativa risulta che la provvista per ciascun pagamento è stata somministrata da a QS con bonifici fatti nelle date del 14-15 marzo [doc. Parte_3
22, in part. sub all. g)-l)], del 20 marzo [doc. 22, sub all. m)-q)], del 28 marzo [doc. 22, all. v), alla data del 28 marzo] e del 29 marzo 2018; bonifici tutti ricevuti da QS in giornata o il giorno successivo;
tutti immediatamente impiegati da QS per l'esecuzione dei pagamenti delle fatture del Fornitore di cui al presente giudizio (docc. 04 e 21 parte attrice), identificabili attraverso il c.d. Codice “Master” di 6 cifre, apposto in calce a ciascuna fattura del fornitore» (pag. 6). Da pag. 6 a pag. 12 è riportata la ricostruzione dei pagamenti, per arrivare alla conclusione che «Tutti i trasferimenti, considerato che il momento rilevante per la valutazione dell'(in)efficacia del pagamento è quello in cui
l'accipiens riceve il pagamento e non quello in cui il fallito versa/costituisce la provvista, sono stati fatti da in data successiva al 7 marzo 2018 e dunque Parte_3
entro il termine semestrale di cui all'art. 67 l. fall.» e che « Ciò è dirimente rispetto all' eccezione svolta dalla convenuta secondo cui il termine semestrale per l'esercizio della revocatoria sarebbe spirato in quanto la provvista per il saldo delle sue fatture sarebbe Contro stata fornita da QS già a ottobre del 2017».
VII) Tale ricostruzione non viene specificamente censurata dall'appellante, che si limita a insistere nel senso che la provvista per i pagamenti delle fatture sarebbe stata Contro fornita da a in date antecedenti (tra luglio e dicembre 2017 e nei CP_8
mesi di gennaio/febbraio 2018), senza tenere conto che, secondo quanto risulta da detta ricostruzione, basata sui documenti prodotti dal Fallimento, tutti i trasferimenti “sono stati fatti in data successiva al 7/3/2018” in quanto “il momento rilevante per la valutazione dell'(in)efficacia del pagamento è quello in cui l'accipiens riceve il
32 pagamento e non quello in cui il fallito versa/costituisce la provvista” (“In tema di revocatoria fallimentare, al fine di verificare se il pagamento eseguito tramite assegno bancario ricada nel periodo sospetto, rileva non il momento in cui il titolo viene tratto o emesso, bensì quello in cui la somma da esso portata viene effettivamente riscossa”
Cass. Sez. 6, 28/09/2021, n. 26242, Rv. 662601 - 01).
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello deve essere rigettato.
3. Sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e
[...]
precisamente:
Valore della causa: da € 2.000.001 a € 4.000.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 9.643,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 5.607,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 12.918,00
Fase decisionale, valore medio: € 16.033,00
Così complessivamente € 44.201,00 aumentato del 30% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 57.461,30.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
33 1. rigetta l'appello proposto da , confermando Pt_1 Parte_1
integralmente la sentenza appellata.
2. dichiara tenuto e condanna a rifondere le spese del Parte_1
presente grado di giudizio liquidate in € 57.461,30 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore delle parti appellate.
3. si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata o dichiarata inammissibile.
Genova, 12.11.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
34
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri -Presidente
Dott.ssa Enrica Drago -Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 772/2023 R.G. promossa da
elettivamente domiciliata presso il difensore in LUNG. Parte_1
MATTEOTTI, 13/H 37100 VERONA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti CASTELLETTI LUIGI;
PICONI
ALESSANDRO; ; Controparte_1
appellante nei confronti di
1 elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA CP_2 CP_3
PESCHIERA, 33A 16122 GENOVA
rappresentato e difeso dall'Avv. CANEPA PAOLO
appellato
a socio unico elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA Controparte_4
PESCHIERA, 33A 16122 GENOVA
rappresentata e difesa dall'Avv. CANEPA PAOLO
appellato-interventore
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Genova, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame e in accoglimento dei motivi di impugnazione formulati e previo ogni opportuno e/o occorrente incombente, anche istruttorio, nonché previa ogni necessaria e/o opportuna pronuncia e accertamento, all'esito dell'omologa del concordato fallimentare, così statuire e decidere
In via preliminare:
- riformare integralmente la impugnata sentenza n. 1399/2023, Repert. n. 1618/2023, pronunciata dal Tribunale di Genova, Sezione I civile, G.I. dott.ssa Francesca Lippi, in data 12 giugno 2023, pubblicata in die e non notificata, accertando e dichiarando l'improcedibilità o l'inammissibilità, ovvero adottando in ogni caso ogni altro provvedimento ritenuto opportuno o necessario, della domanda di revocatoria originariamente spiegata dal , condannando e/o il Parte_2 Controparte_4
anche in solido tra loro, alla rifusione e pagamento di Controparte_5 CP_3
tutte le somme alle stesse versate da (in particolare l'importo di Parte_1
€ 2.991.853,56, oltre l'imposta di registro sulla sentenza di prime cure di € 90.191,00,
2 per un totale di € 3.082.044,56), e comunque di competenza della stessa, oltre interessi dal pagamento al saldo.
Nel merito, in via principale:
- riformare integralmente la impugnata sentenza n. 1399/2023, Repert. n. 1618/2023, pronunciata dal Tribunale di Genova, Sezione I civile, G.I. dott.ssa Francesca Lippi, in data 12 giugno 2023, pubblicata in die e non notificata, rigettando, in quanto infondate in fatto e in diritto, le domande svolte dal nel giudizio di primo grado CP_2 Pt_1
e in ogni caso da a seguito del suo intervento, e dunque mandando Controparte_4
esente l'appellante da qualsiasi obbligo nei confronti dell'appellata e/o da CP_4
condannando il Fallimento QUI! e/o anche in
[...] CP_3 Controparte_4
solido tra loro, alla rifusione e pagamento di tutte le somme alle stesse versate da
(in particolare l'importo di € 2.991.853,56, oltre l'imposta di Parte_1
registro sulla sentenza di prime cure di € 90.191,00, per un totale di € 3.082.044,56), e comunque di competenza della stessa, oltre interessi dal pagamento al saldo.
In ogni caso:
- condannare il Fallimento QUI! e/o anche in solido tra CP_3 Controparte_4
loro, alla rifusione delle spese e dei compensi di lite, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA ed accessori di legge tutti, per ogni fase e grado del giudizio.
In via istruttoria:
- ferma l'infondatezza dell'avversa revocatoria, si insiste, per le ragioni già dedotte in atti, nelle istanze di esibizione ex artt. 210 c.p.c. e ss.; voglia dunque la Corte ordinare al e/o a la produzione in giudizio: Controparte_5 CP_3 Controparte_4
(i) delle relazioni ex art. 33 l.f., ovvero delle comunicazioni al Tribunale, sez. fallimenti, redatte dalla curatela, nelle parti in cui vengono descritti gli artifizi e i raggiri alla base della truffa aggravata perpetrata dagli amministratori e/o degli esponenti del
Gruppo Qui!, nonché eventuali disamine circa la delegazione di pagamento 18-
25/01/2012,
3 (ii) del rendiconto al 06.12.2023, di cui l'assuntore dà atto (di deposito e approvazione), omettendo di produrlo,
(iii) dei pareri rilasciati dalla Curatela nell'ambito della procedura della proposta di concordato presentata dalla circa la valutazione e i giudizi delle cause Controparte_4
di revocatoria.”
Per l'appellato “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di CP_2 CP_3
Genova, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso, espressamente richiamate tutte le difese svolte in primo grado, così che le stesse non possano intendersi neppure implicitamente rinunciate,
I.) NEL MERITO:
- respingere integralmente l'appello avversario siccome infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra meglio esposti e comunque non provati e per l'effetto confermare la
Sentenza del Tribunale di Genova 1399 del 2023, con salvezza degli interessi e delle competenze successive, maturate e maturande (gli interessi al tasso di cui all'art.1284
c.c.).
II.) IN OGNI CASO:
- con vittoria di onorari, diritti e spese, IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio””
Per l'intervenuta a socio unico: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Controparte_4
Appello di Genova, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso, espressamente richiamate tutte le difese svolte in primo grado, così che le stesse non possano intendersi neppure implicitamente rinunciate,
I.) NEL MERITO:
- respingere integralmente l'appello introdotto da siccome Parte_1
infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra meglio esposti e comunque non provati e per l'effetto confermare la Sentenza del Tribunale di Genova 1399 del 2023, con
4 salvezza degli interessi e delle competenze successive, maturate e maturande (gli interessi al tasso di cui all'art.1284 c.c.).
II.) IN OGNI CASO:
- con vittoria di onorari, diritti e spese, IVA e CPA dei due gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata: «Nel presente giudizio il Controparte_5 CP_3
ha chiesto la declaratoria di inefficacia e la revoca ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 2, R.D. 267/19 dei pagamenti fatti con le risorse della società fallita per euro
725.808,51 in data 14-15 marzo 2018; per euro 727.234,93 in data 20 marzo 2018; per euro 725.880,27 in data 28 marzo 2018; e per euro 726.113,73 in data 29 marzo 2018 Cont in virtù di debiti scaturenti dal rapporto di convenzionamento stipulato tra CP_2
QUI ! è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Parte_1 CP_3
Genova con sentenza del 7 settembre 2018 e il periodo sospetto ex art. 67 l.f. decorre dal 7 marzo 2018».
Con sentenza definitiva n. 1399/2023 del 12/06/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva: «Accoglie la domanda attorea e per l'effetto revoca i pagamenti ricevuti dalla Società convenuta nel semestre antecedente alla dichiarazione di fallimento (7 marzo-7 settembre 2018) per euro 2.905.037,44,
Condanna la Società Convenuta alla restituzione in favore del attore, della Parte_2
predetta somma, oltre agli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, c. 3, c.c., dalla data della domanda fino al dì dell'effettivo saldo;
Condanna la parte convenuta a rimborsare al Fallimento attore le spese di lite, che si liquidano in € 49.336,00 per compensi oltre esborsi ed accessori di legge. ».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
, con atto notificato in data 9/8/2023.
[...]
5 Con comparsa si costituiva il quale instava per il rigetto CP_2 CP_3
dell'appello.
Con comparsa interveniva a socio unico., il quale instava per il Controparte_4
rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 12/11/2024 il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza del
7/5/2025, per rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.; l'udienza veniva rinviata all'11/09/2025 e all'esito il CI riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare: “SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA AL
GIUDIZIO IN CAPO AL FALLIMENTO QUI”.
Parte appellante eccepisce la carenza di legittimazione attiva del fallimento per effetto dell'intervento dell'assuntore del nel presente grado di Controparte_7
giudizio. Secondo parte appellante « non interviene dichiarando di CP_4
subentrare al e chiede di fatto solo di confermare la sentenza di prime cure, Parte_2
facendo un mero intervento. Questo, ad avviso di chi scrive, comporterebbe, nella denegata e veramente non creduta ipotesi in cui non fosse accolto l'appello, una sentenza inutiliter data, non essendo il più titolare di alcun diritto ed essendo Parte_2
privo di qualsiasi titolo. La conseguenza di ciò, ad avviso di chi scrive, è la necessaria riforma della sentenza di prime cure (accogliendo dunque l'appello), >accertando e dichiarando l'improcedibilità o l'inammissibilità, o adottando in ogni caso ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e necessario a seguito dell'omologa del concordato fallimentare, della domanda di revocatoria originariamente spiegata dal , Parte_2
con condanna di e del Fallimento alla restituzione di tutte le somme ad CP_4
oggi versate da » (pag. 3 note di trattazione 8/10/2024). Parte_1
La Corte rileva che: a) a pag. 8 della comparsa di intervento di 24 si legge: «8. CP_4
E' fin da ora interesse di quale cessionaria anche delle azioni revocatorie CP_4
6 promosse dal , intervenire fin da ora nel presente giudizio»; b) la CP_5
proposta di concordato omologata con decreto 27/10/2022 prevede “l'assunzione dell'intero attivo della procedura, incluse le azioni in corso” (doc. 8 allegato alla comparsa di intervento di 24; c) secondo la Giurisprudenza: “In tema di CP_4
concordato fallimentare con assunzione, qualora la relativa proposta contempli la cessione delle azioni revocatorie, la perdita della legittimazione processuale del curatore si verifica soltanto con l'emissione del decreto previsto dall'art. 136 l. fall., non determinandosi peraltro l'interruzione del processo sino a quando tale evento non sia stato dichiarato o notificato ai sensi dell'art. 300 c.p.c..” (Cass. Sez. 1, 15/06/2018,
n. 15793, Rv. 649473 - 01), evento non dichiarato né notificato nel presente giudizio;
d) in ogni caso, “Qualora il concordato fallimentare con assunzione preveda la cessione delle azioni revocatorie, la chiusura del fallimento conseguente alla definitività del provvedimento di omologazione determina una successione a titolo particolare dell'assuntore nel diritto controverso regolata dall'art. 111 c.p.c., sicché quest'ultimo, pur potendo intervenire nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, ma non come parte necessaria né in sostituzione del curatore fallimentare, non è tuttavia legittimato a rinunciare al ricorso già proposto dalla curatela” (Cass. Sez. 1,
31/08/2015, n. 17339, Rv. 636303 - 01).
2. SUI MOTIVI DI APPELLO
2.1 PRIMO MOTIVO: l'assenza del requisito della scientia decoctionis. L'evidente travisamento dei fatti e della realtà documentale, nonché l'erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze istruttorie. La violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67, comma 2, l.f., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2729
c.c.
Parte appellante lamenta che il Tribunale abbia valutato erroneamente gli elementi probatori forniti dall'attore per ritenere sussistente in capo a il requisito della Pt_1
scientia decotionis, ed in particolare la documentazione proveniente dalla stessa relativa ai piani di rientro ed intimazioni di pagamento (quale prova diretta) e Pt_1
7 gli ulteriori elementi indiziari portati dal fallimento al fine di comprovare l'incapacità di di fare fronte alle proprie obbligazioni formulando due ordini di Parte_3
censure.
Il motivo non merita accoglimento.
La Corte osserva.
Si legge nella sentenza impugnata: «Sull'elemento soggettivo della consapevolezza Contro dell'insolvenza di a prova della conoscenza dello stato di insolvenza di CP_3
emerge in via diretta dalle intimazioni di pagamento rivolte da Parte_3 Pt_1
tramite il proprio legale (doc. 05-07 e 10 e dal successivo piano di rientro CP_2
dilazionato a brevissimo termine, a saldo degli importi intimati (doc.08 e 09 . CP_2
Le lettere di intimazione del 1° febbraio e del 7 febbraio 2018 contengono diversi riferimenti alla situazione di incapacità di far fronte alle proprie obbligazione da parte Contro di ed esprimono l'intenzione da parte della , in caso di mancato Pt_1
pagamento, di procedere al deposito di istanza di fallimento «non essendovi alternative dal dover considerare l'incapacità da parte vostra a far fronte alle obbligazioni da Voi stessi proposte e assunte» In via indiretta la prova è desumibile ex art. 2729 c.c. da altre Contro circostanze significative quali gli echi mediatici delle difficoltà di docc. 16-18 uniti all'atto di citazione e docc. 24-36 uniti alla seconda memoria 183 co.6 cpc di parte attrice) e la cessazione del ritiro dei buoni pasto mai ripreso neppure dopo il pagamento delle somme oggetto della presente revocatoria (doc.14 unito all'atto di citazione).
Naturalmente questi elementi vanno valutati unitamente alla prova diretta e quindi in un quadro complessivo che conferma la sussistenza dell'elemento soggettivo. L'ampia diffusione della notizia delle gravi difficoltà in cui versava QUI! di cui CP_3
parte attrice ha dato prova in atti, consente di ritenere che per il creditore fosse Pt_1
pienamente consapevole dello stato di insolvenza del debitore, circostanza confermata dalle diffide inviate e dal piano di rientro. Alcuni degli elementi che richiama Pt_1
a sostegno della “recuperata fiducia” (comparsa, pp. 15 e ss lettere a, j e k) sono antecedenti alla lettera di del 7 febbraio 2018 (doc. 07) ed altri sono precedenti Pt_1
8 o contestuali al piano di rientro. L'intimazione del 7 febbraio del 2018 dimostra che la comunicazione dell'Avv. Guglielminetti del 5 febbraio 2018 con la quale già si preannunciava l'intervento del Fondo KKR non aveva affatto tranquillizzato la
. Quanto al prestito obbligazionario KKR si precisa che l'erogazione era Pt_1
finalizzata “a sostegno della crescita e delle strategie di internazionalizzazione” . Con riferimento agli elementi indicati alle lett. f) (autorizzazione a una società del gruppo a svolgere l'istituto di moneta elettronica) e d) (delibera sanzionatoria ANAC n. 717 del
23 luglio 2019) si osserva che non possono aver condizionato lo stato soggettivo di in quanto il primo elemento (Albo Imel) risale al maggio del 2014 e riguarda Pt_1
Contro (società diversa da mentre la delibera ANAC è del Controparte_8
luglio 2019 ed è quindi intervenuta oltre un anno dopo l'effettuazione dei pagamenti.
Per completezza, ad ulteriore conferma che fosse a conoscenza della Pt_1
Contro situazione di insolvenza in cui versava si richiama l'attenzione sul contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti prodotta dal Fallimento unitamente alla seconda memoria 183 co.6 cpc (doc. 37, 38, 39, 40). Si deve tener conto, inoltre, che Pt_1
è titolare di una estesa catena di super e iper mercati (oltre venti strutture), diffusi tra
Emilia, Lombardia e Veneto, ed è quindi verosimilmente dotata di adeguati strumenti per acquisire precise informazioni sulla situazione dei propri debitori. Anche Cont l'argomento dei cronici ritardi di QUI! ei pagamenti, oltre a non essere provato è irrilevante in quanto i pagamenti oggetto della revocatoria sono stati fatti tutti sulla Contro base di un piano di rientro imposto a con scadenze molto ravvicinate, il che dimostra, come già detto, la piena consapevolezza della società convenuta dell'insolvenza della sua debitrice. Risulta infine smentita dai documenti in atti Contro l'ipotesi che la pressione esercitata da su er ottenere l'immediato rientro Pt_1
dall'esposizione in essere fosse dovuta all'esigenza di di fare fronte a Pt_1
investimenti fatti per acquisire e allestire un nuovo polo logistico.Nel documento n. 32 prodotto dalla convenuta con la memoria 183/3 cpc riguardo al finanziamento concesso da parte di per la realizzazione del nuovo centro logistico, si legge: “Il gruppo CP_9
prosegue così il proprio percorso di crescita, che l'ha portato, a fine 2018, a Pt_1
9 gestire 23 punti vendita a marchio proprio, in cui operano 1.700 collaboratori. Il bilancio 2018 si è chiuso con un fatturato di gruppo pari a 515 milioni di euro, in crescita del 3,5% rispetto all'anno precedente”» (pagg. 14 – 16).
1.1.A) L'appellante quanto alla lamentata erronea valutazione della prova diretta operata dal giudice di primo grado deduce invece: i) «che il contenuto delle missive con la minaccia di porre in essere atti a tutela del credito di , valorizzate Parte_1
dal Tribunale di Genova in sfavore della medesima, fossero frutto solo Parte_1
dell'agonismo dialettico che contraddistingue normalmente le fattispecie laddove un creditore contesti gravi inadempienze ad un proprio debitore;
ma non anche la consapevolezza dello stato di decozione del debitore in capo al creditore sol perché il primo “minaccia” il fallimento del secondo (unitamente, in via alternativa e incompatibile, di recupero del credito), in caso di omesso pagamento»; ii) che «Tali lettere avevano l'obiettivo di recuperare un credito dall'ammontare ingente, sia per le necessità impellenti del creditore reclamante, in quanto impegnato, come detto, nella realizzazione del suo nuovo centro logistico in provincia di Mantova»; iii) che «La situazione di invece, non aveva ragione di preoccupare l'odierna appellante, CP_2
poiché dai bilanci e dai comunicati congiunti con il fondo KKR (a seguito di ampia due diligence), oltre che dalle notizie di stampa specializzata indipendente, risultava che la situazione economico-finanziaria di Qui aveva indici di ampio miglioramento»; iv) che «Solo successivamente, dopo l'intervento della Procura della Repubblica, si è scoperto che i bilanci erano stati falsati dalla ingannando anche il fondo KKR, CP_2
Mediobanca, IN, Deloitte e studio nello stesso periodo in cui la Per_1
, senza alcuno degli strumenti e competenze specifiche di cui erano Parte_1
dotati tali soggetti, aveva concluso il piano di rientro per la somma ora oggetto di revocatoria» -
La Corte rileva: a) che la valutazione del Tribunale in ordine alla consapevolezza dell'insolvenza di basata sulla prova diretta della scientia decotionis è CP_2 CP_3
costituita “dalle intimazioni di pagamento rivolte da tramite il proprio legale Pt_1
10 (doc. 05-07 e 10 e dal successivo piano di rientro dilazionato a brevissimo CP_2
termine, a saldo degli importi intimati (doc.08 e 09 ” e in particolare dalle “lettere CP_2
di intimazione del 1° febbraio e del 7 febbraio 2018” in quanto contengono diversi riferimenti alla situazione di incapacità di far fronte alle proprie obbligazione da parte Contro di ed esprimono l'intenzione da parte della , in caso di mancato Pt_1
pagamento, di procedere al deposito di istanza di fallimento «non essendovi alternative dal dover considerare l'incapacità da parte vostra a far fronte alle obbligazioni da Voi stessi proposte e assunte»”; b) che i termini inequivocabili con cui tale consapevolezza
è espressa non si conciliano con le tesi difensive volte a presentare i termini utilizzati come mere minacce strumentali a ottenere il pagamento;
c) che non si vede perché minacciare la presentazione dell'istanza di fallimento, se davvero “La situazione di
Qui!, invece, non aveva ragione di preoccupare l'odierna appellante” in quanto “dai bilanci e dai comunicati congiunti con il fondo KKR (a seguito di ampia due diligence), oltre che dalle notizie di stampa specializzata indipendente, risultava che la situazione economico-finanziaria di Qui aveva indici di ampio miglioramento”; d) anche se “Solo successivamente, dopo l'intervento della Procura della Repubblica, si è scoperto che i bilanci erano stati falsati dalla ingannando anche il fondo KKR, Mediobanca, CP_2
IN, Deloitte e studio Pedersoli”, tale aspetto non assume valore per la quale, sulla base dei rapporti intercorsi con QUI! e Parte_1 CP_3
della persistente difficoltà, da parte della medesima, di procedere ai pagamenti, aveva maturato la convinzione che la debitrice versasse in stato di insolvenza, tanto da minacciare la presentazione dell'istanza di fallimento, rinunciandovi solo a seguito del piano di rientro concordato, come giustamente sottolineato dal Tribunale.
1.1.B) l'appellante con il secondo ordine di censure lamenta che il giudice di prime cure abbia mal valutato gli elementi probatori allegati dal fallimento e non abbia correttamente valutato le proprie produzioni dalle quali evincere la prova della
“inscentia decotionis”.
11 In particolare l'appellante allega (pagg. 13 ed s.): i) che «Le notizie giornalistiche valorizzate dal Giudice, e cioè solo quelle prospettate dal Fallimento in Tribunale, e acriticamente fatte proprie dal Giudice, sono invece prive di qualsiasi rilevanza probatoria o indiziaria»; ii) che «Innanzitutto la mai aveva visionato quanto Pt_1
proposto ex adverso al Tribunale prima del giudizio instaurato dalla circostanza CP_2
che già rende tali prospettazioni del tutto irrilevanti, unitamente alla considerazione, pacifica in giurisprudenza, che non sussiste alcun obbligo od onere in capo al creditore di prendere lettura dei giornali (tantomeno, lo vedremo a breve, quelli prodotti da controparte) e marginali al panorama delle notizie economiche»; iii) che «nessuno dei documenti indicati dal Giudice di prime cure fa cenno a stati di dissesto, ma solo a generici ritardi nei pagamenti da parte di concetti da tenere ben distinti e tra loro CP_2
assai lontani, come ribadiremo anche infra»; iv) che «Il piano di rientro poi, concluso tra le parti, non solo non è conferma della conoscenza diretta dello stato di dissesto del debitore, ma ne è chiaramente la prova contraria»
La Corte rileva in via di principalità come: a) la prova della scientia decotionis è costituita dalle circostanze sopra esposte corroborate anche dagli ulteriori elementi in ordine ai quali il Tribunale ha desunto “In via indiretta la prova … ex art. 2729 c.c. da altre circostanze significative” che non erano solo “gli echi mediatici delle difficoltà di
QUI (docc. 16-18 uniti all'atto di citazione e docc. 24-36 uniti alla seconda memoria
183 co.6 cpc di parte attrice)”, ma anche ”la cessazione del ritiro dei buoni pasto mai ripreso neppure dopo il pagamento delle somme oggetto della presente revocatoria
(doc.14 unito all'atto di citazione)”; b) il Tribunale ha valutato inoltre “questi elementi
… unitamente alla prova diretta e quindi in un quadro complessivo” che ha ritenuto idoneo a confermare “la sussistenza dell'elemento soggettivo”, sottolineando che
“l'ampia diffusione della notizia delle gravi difficoltà in cui versava QUI! CP_3
di cui parte attrice ha dato prova in atti” consentisse “di ritenere che per il creditore fosse pienamente consapevole dello stato di insolvenza del debitore”, Pt_1
soprattutto perché si trattava di “circostanza confermata dalle diffide inviate e dal piano di rientro”; c) quindi, quelli che il Tribunale definisce “echi mediatici” assumono
12 valore probatorio, nel ragionamento del Tribunale, in quanto presi in considerazione unitamente alla “prova diretta”, soprattutto in quanto negli articoli prodotti, risalenti all'epoca dei pagamenti in questione (febbraio 2018), si fa riferimento ad una situazione generalizzata e risaputa nell'ambito della distribuzione e del commercio:
“… Insomma, si diceva che l'epicentro della crisi dei buoni pasto gialli Qui Ticket! fosse circoscritto a Piemonte, Liguria, Sicilia e Lazio invece la bolla si allarga a tutto Cont il territorio nazionale, mentre i sindacati propongono alle aziende di “monetizzare”
i buoni pasto in busta paga e rinunciare a come ad altre società inadempienti Parte_3
… Così come avviene a Torino, Palermo, Siracusa, Savona, Genova, tanto per CP_4
fare un esempio, dove molti ristoratori e baristi non accettano più i buoni pasto, così come numerosi supermercati, dalla Coop alle altre grandi catene di distribuzione" (cfr. doc. 16); d) che, a fronte della circolazione di tali allarmanti notizie, quale risulta dalle testate giornalistiche prodotte, è difficile pensare che quale Parte_1
operatore del settore, ignorasse una situazione così diffusa, tutt'altro che riducibile a
“generici ritardi nei pagamenti”, posto che la decisione di sospendere l'accettazione dei buoni pasto viene attribuita sia a piccoli esercizi commerciali sia a operatori della grande distribuzione. Ugualmente, in un tale contesto, indipendentemente dalla lettura delle testate prodotte, è difficile pensare che non fosse correlata alla consapevolezza di tali circostanze la decisione assunta di sospendere l'accettazione dei buoni Pt_1
pasto e di intimare il pagamento dell'insoluto con la minaccia di presentare istanza di fallimento, come risulta in particolare dal doc. 5 (intimazione del 1° febbraio 2018), nella quale, fra l'altro si fa chiaro riferimento alle “notizie pubbliche di stampa”, evidentemente relative alla situazione di ROUP: CP_2
13 nonché di recedere da tale intendimento a seguito del piano rientro concordato (docc.
8 e 9 fallimento), salvo minacciare di nuovo la presentazione dell'istanza di fallimento in caso di mancato pagamento della terza e quarta rata del piano concordato (doc. 10):
L'appellante deduce altresì che (appello pagg. 16 ed s.): i) «Il Giudice del primo grado di giudizio, poi, liquida in una riga gli elementi indicati in comparsa dalla scrivente difesa a pag. 15 e ss., lettere a, j e k, relativi alla inscientia decoctionis, e ripresi dal
Giudice in primo capoverso della pag. 15 della propria sentenza adducendone l'irrilevanza in quanto anteriori o contestuali all'invito di pagamento di del Pt_1
07/02/2018»; ii) «Uguale ragionamento fa il Giudice anche per la lettera dell'Avv.
Guglielminetti del 05.02.2018 (cfr. doc. 15 del fascicolo di parte , all. c); iii) Pt_1
«Il Giudice … riteniamo ne faccia una questione di mere date, tenendo conto che la lettera di intimazione è del 07.02.2018 (cfr. doc. 7 di prime cure del cfr. all. CP_2
d), mentre invece omette più concretamente di considerare il quadro generale che vedeva, da un lato, notizie di stampa qualificate circa le buone condizioni del debitore,
e, dall'altro, che l'intimazione del 07.02.2018 (cfr. doc. 7 di prime cure del CP_2
cfr. all. d) non era il primo sollecito di pagamento, bensì la reazione ad un perdurante cronico ritardo nel pagamento delle fatture, adottato ingiustificatamente quale modus operandi da parte del debitore».
14 La Corte in ordine a tali doglianze rileva che: a) nella mail del 5/2/2018 (doc. 15 convenuto) l'avv. Guglielminetti rappresentava quanto segue:
b) tuttavia, a questa mail rispondeva con la lettera 7/2/2018 il cui Parte_1
tenore è inequivocabile:
c) come evidenziato dal Tribunale, gli elementi addotti da - Parte_1
documenti a), j), k) di seguito esaminati - per provare la propria non consapevolezza dello stato di insolvenza erano antecedenti a detta intimazione, il cui tenore rivela che non si era affatto tranquillizzata e insisteva per il rientro Parte_1
dall'esposizione debitoria maturata;
d) che, in particolare, la stessa ricerca di un partner finanziario (uno degli elementi che avrebbero indotto a confidare Parte_1
sulle buone condizioni del debitore) viene considerata da un Parte_1
ulteriore indice della condizione delle “società debitrici”, considerate “non in grado di onorare regolarmente le proprie obbligazioni”.
15 Quindi, correttamente, il Tribunale ha ritenuto che «L'intimazione del 7 febbraio del
2018 dimostra che la comunicazione dell'Avv. Guglielminetti del 5 febbraio 2018 con la quale già si preannunciava l'intervento del Fondo KKR non aveva affatto tranquillizzato la » (p. 15); vi) che il tentativo dell'appellante di ridurre tale Pt_1
intimazione a «reazione ad un perdurante cronico ritardo nel pagamento delle fatture, adottato ingiustificatamente quale modus operandi da parte del debitore», è reso vano dal fatto che aveva espressamente ricondotto tale cosiddetto Parte_1
“modus operandi” ad una condizione di incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni.
Per l'appellante il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare la documentazione probatoria prodotta dall'appellante concernente notizie provenienti dalla stessa QUI! deducendo che (appello pagg. 17 e segg.): i) «quanto alla documentazione CP_3
probatoria della inscientia decoctionis in capo a e da questa Parte_1
prodotta ma dal Giudice tralasciata, si parla: (a) del contenuto del comunicato stampa del 29.01.2018 di che informava il mercato di un fatturato CP_2 CP_3
consolidato al 31.12.2017 di Euro 560 milioni, con un aumento dell'Ebitda per 19,3 milioni (+ 15%) rispetto all'anno precedente 2016, e nuovi imminenti accordi strategici idonei ad una futura quotazione in borsa della Società (cfr. doc. 16 del fascicolo di prime cure sub all. c). È evidente che se il bilancio appena chiuso aveva tali (pacifici e incontestati) risultati, non vi era alcuna ragione di ritenere uno stato di dissesto. (j) la notizia del 25.01.2018 su Avvenire con la quale si dava evidenza che CP_2 CP_3
era alla ricerca di 48 giovani talenti, da immettere nel proprio organico (cfr. doc. 24 del fascicolo di prime cure sub all. c), ai fini dell'espansione commerciale a medio-lungo termine. (k) il contenuto della comunicazione del 05.02.2018 dell'Avv. Guglielminetti, legale delle e (cfr. doc. 15 del fascicolo di Parte_4 CP_3 CP_2 CP_8
prime cure sub all. c, che si riporta fotograficamente per comodità), che rappresentava come il fosse in grado “…dal prossimo mese di marzo, di assicurare Parte_5
continuità e puntualità nei pagamenti di tutte le scadenze delle fatture emesse…. anche grazie all'apporto finanziario di un nuovo Socio straniero”; ii) il fatto che «il Giudice
16 di prime cure ritenga che la lettera dell'Avvocato Guglielminetti del 05/02/2018 venga
“invalidata” dalla lettera di invito al pagamento del 07/02/2018, è frutto di un ragionamento parziale di confronto di mere date, con perdita della visione d'insieme e che doveva vedere la lettera del 07/02/2018 strumentale a velocizzare la trattativa … il
“minacciato fallimento” era sicuramente considerato dal debitore destinatario (e dal proprio legale), alla stregua di espressione di stile, seppur ruvida, funzionale solo alla mera velocizzazione dell'accordo di pagamento rateizzato»; iii) «dalla missiva dell'Avv. Guglielminetti e dal preannunciato intervento economico del socio straniero si è avviata la trattativa, terminata il 21.02.2018, con la stipula del piano di rientro, poi effettivamente concluso e adempiuto da alla lettera del 07/02/2018, tanto CP_2
valorizzata dal Giudice al punto di escludere qualsiasi altro elemento offerto dalla
, va dunque riconosciuta la semplice funzione di velocizzare l'accordo Parte_1
per il rientro, e nulla di più»; iv) «La stessa funzione va riservata anche alla lettera del
14/05/2018 (cfr. doc. 11 di prime cure del fall. Qui!, cfr. all. d) per il saldo del residuo credito scaduto successivamente (Euro 300.000,00 circa), non pagato e non oggetto di revocatoria.
La Corte rileva che: a) correttamente il Tribunale ha sottolineato che le cosiddette
“notizie di stampa qualificate circa le buone condizioni del debitore”, di cui alle lettere a) e j) della comparsa di risposta in primo grado, erano antecedenti alla intimazione di pagamento del 7/2/2018, la quale dimostra, dato il tenore delle espressioni utilizzate in tale missiva, che tali notizie non avevano affatto rassicurato la società appellante;
b) che, quanto alla lettera dell'Avvocato Guglielminetti, come visto, gli accenni al “socio straniero” erano stati recepiti da come conferma ulteriore della Parte_1
situazione negativa in cui versava QUI! tanto da insistere sulla minaccia di CP_3
presentare istanza di fallimento, la quale certamente, data l'esposizione debitoria di
QUI! e i sistematici ritardi di pagamenti di somme consistenti, non può essere CP_3
derubricata a “clausola di stile” o strumento per ottenere un piano di rientro;
c) ugualmente non può essere ritenuta meramente strumentale la lettera 14/5/2018 (doc.
11 attore), con la quale «dopo essere “rientrata” di quasi tre milioni di euro, a fronte di
17 un residuo pendente di poco più di 300* mila euro, è stato intimato a QUI di provvedere
“entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente”», minacciando di nuovo l'istanza di fallimento in considerazione di quello che viene definito: «il conclamato stato di difficoltà finanziaria della Vostra azienda”» (pag. 15 sentenza appellata).
Con riferimento alla lamentata erroneità della motivazione della sentenza in ordine alla valutazione degli ulteriori elementi probatori l'appellante deduce che (appello pagg. 20
e ss.): i) «Del tutto insufficiente ed errata, poi, è la motivazione del Giudice di primo grado rispetto agli elementi indicati (e provati, oltre che non contestati) da questa difesa nella comparsa di risposta, a pag. 15, lett. b), c), e), g), h) ed i) (cfr. la comparsa di risposta contenuta nell'all. c e pag. 15 della sentenza sub all. b)»; ii) «Il Pt_1
Giudice liquida tali elementi semplicemente affermando che siccome il 14.05.2018
l'odierna appellante aveva richiesto il pagamento dell'ulteriore somma nel frattempo scaduta pari a circa 300.000,00 euro, la avrebbe avuto per questo conoscenza Pt_1
dello stato di insolvenza di già all'epoca dei pagamenti oggetto di revocatoria del CP_2
marzo 2018.; iii) «non può essere una richiesta successiva di ulteriori pagamenti, nel frattempo scaduti, che decide la scientia decoctionis per i pagamenti, appunto, della fine di marzo 2018: anche perché, oltre a quanto detto, decisiva al contrario è la lettera Contr dell'Avv. Guglielminetti che preannunciava l'immediato adempimento di per effetto dell'intervento del fondo KKR, come effettivamente è stato e avvenuto proprio nel mese di marzo 2018»; iv) «La richiesta di pagamento dello scaduto successivo (14 maggio 2018), peraltro, a parte non rilevare ai fini della decisione (non essendo mai stata pagata tale somma!) interviene due mesi dopo i pagamenti contestati e alla stessa ha fatto seguito la concessione di un piano di rientro da parte di Parte_6 CP_2
mediante la prospettazione di tre rate di pari importo, a partire dal 29.06.2018 e fino al
27.08.2018.»; v) «É stata pertanto una grandissima sorpresa che la non abbia CP_2
adempiuto al pagamento della rateizzazione dei 300.000,00 (scaduti successivamente a marzo 2018), semplicemente perché, accanto alle altre notizie documentali della stampa specializzata (ben diversa dalle sconosciute testate online citate in senso contrario dal ), era noto che il Fondo KKR era finanziariamente intervenuto, Parte_2
18 successivamente a Due Diligence svolta da primari consulenti quali Mediobanca,
Deloitte, IN e Studio Pedersoli»; v) «ancora a maggio 2018 l'appellante aveva fiducia nelle sorti di tanto da accordare un piano di rientro per lo scoperto di oltre CP_2
300.000,00 euro scaduto (successivamente alla stipula di quello per cui oggi è causa) senza che abbia mai promosso iniziative giudiziarie a tutela del credito Parte_1
tenuto conto della rassicurazione derivante dall'operazione con l'importante fondo statunitense KKR, con advisors quali Mediobanca e Deloitte»; vi) gli «elementi comprovanti la inscientia decoctionis di , trascurati dal Giudice del Parte_1
Tribunale» sono i seguenti: «(b) il contenuto della notizia pubblicata su Finance community in data 01/03/2018 che informava il mercato che il fondo KKR, affiancato dalla società di consulenza Deloitte e Mediobanca, annunciava la sigla di un accordo di partnership con assistita da IN e studio in base CP_2 CP_3 Per_1
Contr al quale l'investitore estero avrebbe messo a disposizione della nuove risorse finanziarie (cfr. doc. 17 del fascicolo di prime cure sub all. c); (c) La circostanza che comunicava al Registro delle Imprese di Genova che in data CP_2 CP_3
26/02/2018 aveva deliberato un'operazione di prestito obbligazionario del valore nominale di 50 milioni di euro, della durata di 5 anni (cfr. doc. 18 del fascicolo di prime cure sub all. c); operazione poi perfezionatasi nel mese di marzo 2018 con l'intera sottoscrizione da parte del fondo KKR sopra citato. (e) Il contenuto del comunicato stampa congiunto di e KKR, emesso a Londra il 27/02/2018 che CP_2 CP_3
informava il mercato internazionale dell'accordo di partnership tra di loro per lo sviluppo dell'attività dei ticket, dei sistemi di pagamento elettronici e dei programmi di fidelizzazione degli esercenti (cfr. doc. 20 del fascicolo di prime cure sub all. c). (g)
La circostanza che alla data del marzo 2018 (data dei pagamenti ricevuti dalla
[...]
, erano in corso e come tali valide ed efficaci, ben 4 convenzioni tra Parte_1
Consip (centrale unica di acquisti dello Stato Italiano) e per CP_2 CP_3
complessivi Euro 495 milioni circa. Convenzioni venute meno solo il 13/07/2018 e quindi 5 mesi successivamente ai pagamenti ora oggetto di revocatoria. Fatti pacifici e documentali. (h) La notizia pubblicata in data 28/02/2018 su La Repubblica con la
19 quale si dava atto dell'intervento finanziario del Fondo straniero (i.e. KKR) e che riportava come fosse un'azienda innovativa con competenze e una CP_2 CP_3
posizione sul mercato uniche, che aveva raggiunto la maturità per accelerare la propria espansione internazionale (cfr. doc. 22 del fascicolo di prime cure sub all. c). (i) La notizia pubblicata in data 27/02/2018 su Milano Finanza secondo la quale, circa l'accordo con il Fondo americano, esso doveva ritenersi come accordo di partnership, con messa a disposizione a favore di di nuove risorse finanziarie a CP_2 CP_3
sostegno della fase di crescita (cfr. doc. 23 del fascicolo di prime cure sub all. c)»; vii) nonostante «Tali elementi documentali, a valere per la quale inscientia Parte_1
decoctionis del proprio debitore» il Giudice di prime cure ha «affermato che non sarebbe rilevante l'intervento del fondo KKR, perché tale finanziamento era finalizzato Contr
“a sostegno della crescita e delle strategie di internazionalizzazione” della società
(cfr. quarto capoverso pagina 15 della sentenza impugnata, cfr. all. b)»; viii) «come si legge nel comunicato congiunto di e fondo KKR dell'epoca (cfr. doc. 20 del CP_2
fascicolo di prime cure sub all. c) gli obiettivi della partnership tra il fondo e erano CP_2
ben più ampi: “rafforzare la crescita nel settore welfare e divenire un operatore leader nel fintech e nei servizi digitali per il welfare, nonché supportare gli obiettivi di espansione internazionale del Gruppo”», laddove «Lo stesso Director del fondo KKR
…. (a seguito dell'attenta due diligence con primari consulenti internazionali che sicuramente avevano competenze e possibilità di esame della situazione economica Contr attuale e prospettica della mille volte superiori a quella della ) … Parte_1
asseriva che “Qui! è un'azienda innovativa con competenze e una posizione sul CP_3
mercato uniche, che ha raggiunto la maturità per accelerare la propria espansione internazionale …”;
La Corte, in relazioni a tali ulteriori doglianze, rileva che : a) tutti tali elementi sono stati correttamente unitariamente valutati dal giudice nel senso che gli stessi non valgono a escludere la consapevolezza dello stato di insolvenza in capo a Parte_1
proprio perché, come evidenziato al punto che precede, successivamente al
[...]
verificarsi delle circostanze emergenti dai documenti in questione, CP_11
[...]
[...] [...]
proprio nella lettera del 14/5/2018 sottolineava il “conclamato stato di
[...]
difficoltà finanziaria della Vostra Azienda”, intimando il pagamento del residuo debito di € 300.000, minacciando la presentazione di istanza di fallimento;
b) che, indipendentemente dalla ragioni ufficiali per cu fu fatto ricorso al prestito obbligazionario, ciò che conta, ai fini che qui interessano, è che già nella lettera
7/2/2018 la stessa ricerca di un partner finanziario (uno degli elementi che avrebbero indotto a confidare sulle buone condizioni del debitore) viene Parte_1
considerata da un ulteriore indice della condizione delle “società Parte_1
debitrici”, considerate “non in grado di onorare regolarmente le proprie obbligazioni”.
L'appellante deduce che il Giudice di primo grado non ha adeguatamente valutato i seguenti elementi dai quali sarebbe desumibile la prova della “inscientia decotionis”
(appello pagg. 24 ed s.): «(d) la circostanza che ANAC con delibera 717 del 23/07/2019
… aveva modo di dire come l'operazione obbligazionaria di Qui! avesse CP_3
ricevuto il vaglio di approfondite due diligence effettuate da primari consulenti quali
Deloitte, Mediobanca, Studio e (cfr. Controparte_12 Controparte_13
doc.19, pag.13, del fascicolo di prime cure sub all. c)» (circostanza che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale sarebbe rilevante perché fa riferimento «alla situazione Contr in cui versava nella primavera del marzo 2018»); «(f) La acclarata credibilità finanziaria e di business del come attestata dalla concessione da parte Parte_5
della IMEL (Istituto di Moneta Elettronica) della autorizzazione a svolgere sul territorio europeo l'attività di istituto di moneta elettronica, concesso dalla Banca
d'Italia solo ad altri 8 operatori nazionali … (cfr. doc. 21 del fascicolo di prime cure sub all. c)» (circostanza che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sarebbe rilevante anche se risalente al 2014, sotto il profilo della permanenza di tale autorizzazione sino al 2019, cioè dopo il fallimento).
La Corte rileva che: a) secondo il Tribunale (pag. 15 sentenza) «Con riferimento agli elementi indicati alle lett. f) (autorizzazione a una società del gruppo a svolgere l'istituto di moneta elettronica) e d) (delibera sanzionatoria ANAC n. 717 del 23 luglio
21 2019) si osserva che non possono aver condizionato lo stato soggettivo di in Pt_1
quanto il primo elemento (Albo Imel) risale al maggio del 2014 e riguarda
[...]
Contro (società diversa da mentre la delibera ANAC è del Controparte_8
luglio 2019 ed è quindi intervenuta oltre un anno dopo l'effettuazione dei pagamenti»;
b) i riferimenti contenuti nella delibera sanzionatoria ANAC alle “due diligence effettuate da primari consulenti” non escludono affatto che Parte_1
attraverso i rapporti diretti intercorsi, avesse acquisito la consapevolezza, espressa nelle lettere esaminate ai punti che precedono, circa il conclamato stato di difficoltà finanziaria di QUI! e l'incapacità della medesima di far fronte alle proprie CP_3
obbligazioni; c) che la permanenza sino al 2019 dell'autorizzazione a svolgere l'istituto di moneta elettronica, oltre a non riguardare la società fallita, ma Controparte_14
ugualmente non esclude la consapevolezza direttamente acquisita in capo a
[...]
circa le effettive condizioni della società appellante. Parte_1
Per l'appellante sarebbe inoltre erroneo «Il richiamo del Giudice, poi, in maniera acritica e senza alcuna motivazione, anche minima, ai doc. 37, 38, 39 e 40 di parte appellata» che sono «mere fotocopie di e-mail interne di del tutto irrilevanti e CP_2
inopponibili a , che non poteva certo conoscerle, non essendone il Pt_1
destinatario».
La Corte osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, i documenti in questione rivelano la preoccupazione che era diffusa all'interno di CP_2 CP_3
circa le condizioni della società, la quale “non andava assolutamente bene” come risulta dal doc. 37:
22 Nel doc. 38 sono elencati esercizi commerciali e operatori della grande distribuzione che rifiutano i buoni pasto, tra i quali;
così come dal doc. 39 risulta il mancato Pt_1
ritiro dei buoni pasto:
E ugualmente dal doc. 40:
Ragion per cui tali documenti, lungi dall'essere irrilevanti, confermano e comprovano la condizione di grande difficoltà in cui versava la società fallita all'epoca dei pagamenti in questione e del fatto che anche ne era consapevole, Parte_1
avendo attuato la sospensione del ritiro dei buoni pasto.
Con riguardo alle censure dell'appellante, laddove sostiene (pag. 26 appello): che «il
Giudice di prime cure si è ben guardato dal considerare l'aspetto delle risultanze penali Contr del fallimento di limitandosi, in pagina 13 della Sentenza (cfr. all. b), ultimo capoverso, a dire che "i reati commessi dagli imputati formano oggetto del giudizio penale e non incidono sulle questioni civilistiche qui controverse, tenuto altresì conto del principio di autonomia dei giudizi”» laddove «Se il Giudice avesse accolto la nostra istanza istruttoria di acquisizione delle relazioni ex art. 33 l.f. (qui in ogni caso reiterata integralmente), certamente avrebbe dovuto prendere atto del contenuto delle stesse e, in particolare, che i bilanci – sui quali avrebbe dovuto fare affidamento quanto Pt_1
alla solvibilità del debitore – erano falsi» - la Corte osserva che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure nell'esaminare le deduzioni relative alla delegazione di pagamento, (vd. infra) si tratta di allegazioni tardive e che, in ogni caso, indipendentemente dalle risultanze del procedimento penale in ordine alla veridicità bilanci, aveva acquisito consapevolezza in ordine alle effettive Parte_1
23 condizioni della società fallita, come emerge dagli elementi esaminati ai punti che precedono.
L'appellante lamenta (appello pag. 27) inoltre che «Rispetto ai ritardi nei pagamenti di
… Al doc. 25 prodotto dall'odierna appellata (cfr. all. d), infatti, portante la data CP_2
del 22.02.2018, si legge che “non è la prima volta che fa aspettare per i CP_2 CP_3
pagamenti. L'anno scorso era successa la stessa cosa” (cfr. pag. 4 del doc. 25 di prime cure del cfr. all. d)» dovendosi ricordare che «dev'essere tenuto ben distinto CP_2
lo stato di insolvenza … di cui all'art. 5 della legge fallimentare, dal mero inadempimento della obbligazione o dalla semplice difficoltà finanziaria che può essere anche solo temporanea, transitoria, e non è per forza indice di uno tato di dissesto)» -
La Corte rileva che nel doc. 25 (articolo “Il caso Qui Ticket è la punta dell'iceberg ... ecc.”, tratto da “L'Inchiesta” del 22 febbraio 2018) la situazione illustrata nell'articolo appare allarmante: “Da mesi la genovese e che fornisce i buoni sostitutivi CP_2 CP_3
delle mense aziendali a gran parte della pubblica amministrazione italiana, non verso
1 euro agli esercenti. E in tanti, ora hanno smesso di accettarli a scapito dei lavoratori.
È l'ultimo atto della guerra dei buoni”.
In ogni caso, il ripetersi di una situazione simile a distanza di poco tempo, dimostra, come già detto ai punti che precedono, una situazione di difficolta non transitoria, ma persistente, riconducibile alla nozione di insolvenza, cosa di cui era ben consapevole come espressamente dichiarato dalla società appellante nelle Parte_1
missive sopra esaminate.
Conclusivamente l'appellante deduce che (appello pag. 29) «La diversa prospettazione tra le parti degli elementi presuntivi a favore o contro la conoscenza dello stato di insolvenza, che – come ricordato - deve comunque essere effettiva e non meramente potenziale (…il “conflitto” va risolto secondo il criterio della prevalenza degli elementi addotti da una parte, contraddistinti per molteplicità, precisione, fonte di provenienza, gravità e concordanza ex art. 2727 e 2729 c.c…. )» mentre «il Giudice di prime cure
24 non ha sicuramente assolto tale obbligo, mancando nella decisione, specifiche, logiche e pertinenti motivazioni» né ha tenuto conto della assenza di elementi tipici quali «… protesti, … procedure esecutive mobiliari o immobiliari, … decreti ingiuntivi»
La Corte osserva che il Tribunale ha posto a fondamento della decisione la prova diretta della scientia decotionis, corroborata dagli ulteriori elementi indiziari sopra illustrati.
Quanto alla lamentata assenza degli “elementi tipici”, deve essere valorizzata nel presente caso la sospensione del ritiro dei buoni pasto da parte di piccoli esercizi commerciali e operatori della grande distribuzione.
In ogni caso costituisce principio consolidato nella Giurisprudenza, cui si è attenuto il giudice di prime cure nell'operare la valutazione degli elementi di prova sottoposti al suo giudizio, che “In tema di revocatoria fallimentare, alla curatela fa capo l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare
- non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore.” (Cass.
Sez. 1, 17/05/2023, n. 13445, Rv. 667909 - 01).
Nella specie la valutazione del materiale probatorio è stata operata correttamente dal giudice di primo grado in quanto tutti gli elementi illustrati convengono nel ritenere sussistente in capo all'appellante la consapevolezza della decozione di Parte_3
2.2 SECONDO MOTIVO: delegazione di pagamento del 18-25 gennaio 2012, nullità della stessa per causa illecita, travisamento dei fatti e della realtà documentale, erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze istruttorie.
La violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 163 c.p.c., 1418 e 1343
c.c. con conseguente carenza di legitimatio ad causam e carenza di interesse ad agire da parte del fallimento
25 A) L'appellante deduce (appello pagg. 30 ed s.) che: «I pagamenti oggetto di revocatoria sono stati effettuati da e non da CP_2 Controparte_8 CP_2 CP_3
sicché la legittimazione sarebbe spettata alla prima e non alla seconda, sia in esito alla delegazione di pagamento con effetto solutorio ex art. 1269 c.c. (contrariamente a quanto sostenuto dal che ha erroneamente indicato, sul punto, l'art. 1268 Parte_2
c.c.), sia soprattutto in esito alla nullità della stessa delegazione per illeceità della causa in concreto (come emerso in corso di giudizio considerando il tenore dei documenti
33-34-35-36 nel nostro fascicolo di prime cure sub all. c, afferenti i gravi illeciti penali degli amministratori delle società in bonis, per i quali la delegazione di CP_2
pagamento era uno strumento artificioso per sottrarre liquidità e destinarla ad operazioni personali). Inutile ricordare che la illiceità della causa è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, mentre il Giudice del Tribunale ha liquidato il tema, prima non accogliendo la nostra istanza istruttoria di acquisire le relazioni ex art. 33
l.f. dei Curatori, poi sostenendo (ultimo capoverso della pag.13 della Sentenza impugnata, cfr. all. b) che “il rilievo officioso della nullità opera su base dei fatti allegati e provati o emergenti ex actis, nel rispetto dei termini istruttori”. Ci chiediamo se le Sentenze della Cassazione penale da noi prodotte (cfr. doc. 33-34-35 del fascicolo di prime cure sub all. c) e le notizie di stampa (cfr. doc. 36 del fascicolo di prime cure sub all. c), sopravvenuto, non costituiscano fatti allegati da completare, ai fini della prova, con la richiesta istruttoria di acquisizione delle relazioni ex art. 33 l.f., invece in allora negata dal Giudice, ma in questa sede riproposta. Riteniamo che non si possa ritenere non provata una circostanza quando sia stato negato il mezzo per provare la circostanza stessa. Confidiamo che la Corte disponga l'acquisizione delle relazioni ex art. 33 L.F. per l'approfondimento del punto. Ove l'istanza fosse stata in allora accolta, si sarebbe determinato quel contraddittorio che, a pag. 13, ultimo capoverso della Sentenza (cfr. all. b), il Giudice dichiara non essere intervenuto».
Le doglianze non sono fondate.
26 I) Si legge nella sentenza impugnata (pag. 13): «Infine si ritiene irrilevante, oltre che tardiva in quanto ancorata ad atti del processo penale che non sono stati prodotti nel presente giudizio nei termini di cui all'art. 183 co.6 cpc, l'eccezione di nullità della delegazione di pagamento per illeceità della causa concreta sollevata nelle difese finali dalla convenuta, in quanto ai fini della revocatoria azionata dal rileva solo Parte_2
che il pagamento effettuato in favore della abbia effettivamente inciso sul Pt_1
patrimonio della e che, nel momento in cui è intervenuto, vi fosse CP_2 CP_3
consapevolezza da parte di dello stato di insolvenza in cui versava Pt_1 [...]
, profilo che viene esaminato qui di seguito. I reati commessi dagli imputati Pt_3
formano oggetto del giudizio penale e non incidono sulle questioni civilistiche qui controverse, tenuto altresì conto del principio di autonomia del processo civile rispetto a quello penale, nonché del fatto che il rilievo officioso delle nullità opera solo sulla base dei fatti allegati e provati o emergenti ex actis, nel rispetto dei termini istruttori e del contraddittorio»
II) Quanto alla richiesta di acquisizione delle relazioni ex art. 33, tale richiesta era stata formulata con riferimento alla questione della “rappresentazione artefatta del florido stato di salute economica del , e non in relazione alla questione della Parte_5
delegazione di pagamento, in relazione alla quale non era stato allegato alcunché.
Quanto alla questione della falsità dei bilanci, si è già detto con riferimento ai punti che precedono.
III) Venendo alla questione della asserita nullità della delegazione di pagamento, la stessa, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, è stata allegata soltanto nelle memorie finali (comparsa conclusionale pag. 5) e pertanto è inammissibile perché tardiva, in quanto il rilievo officioso delle nullità è consentito “a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti” e quindi “nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie”. (Cass. Sez. 3, 17/07/2023, n. 20713, Rv.
668476 – 02; Cass. Sez. 3, 18/10/2023, n. 28983, Rv. 669320 – 01; Cass. Sez. 3,
23/02/2024, n. 4867, Rv. 670332 - 01).
27 IV) Appare, infine, irrilevante la questione relativa alla riconducibilità della delegazione al disposto dell'art. 1269 c.c., piuttosto che dell'art. 1268 c.c., ai fini della legittimazione del , in quanto ciò che rileva, sotto il profilo della revocatoria, Parte_2
è soltanto “il depauperamento del patrimonio del fallito in violazione della par condicio creditorum”, e quindi la circostanza che la provvista per il pagamento sia stata fornita dal fallito, come pacificamente avvenuto nel caso di specie (Cass. Sez. 1, 05/05/2022,
n. 14316, Rv. 664964 – 01). È dunque corretto quanto ritenuto nella sentenza impugnata: «Quanto alla difesa della secondo cui l'azione attorea non Pt_1
meriterebbe accoglimento in presenza di una delegazione di pagamento avente natura solutoria, anche in ragione della effettiva partecipazione al business di QS, si osserva che il meccanismo di gestione del c.d. ciclo passivo da parte di QS non prevedeva la liberazione di che restava debitrice, circostanza dimostrata dal fatto che Parte_3
il piano di rientro è stato proposto dalla sola (doc.6) … risulta Parte_3
Contro documentalmente provata la riconducibilità dei pagamenti alla e CP_3
conseguentemente la soggezione alla revocatoria è giustificata in quanto QS ha eseguito la prestazione con le provviste di quale sua incaricata … Si Parte_3
deve ritenere applicabile alla fattispecie in esame il principio affermato dalla giurisprudenza richiamata da parte attrice, in base al quale occorre avere riguardo, ai fini della revocabilità del pagamento effettuato dall'obbligato solidale (es. garante) nell'interesse altrui, al fatto che l'atto solutorio sia stato effettuato con denaro del fallito oppure che il terzo abbia effettuato rivalsa su di lui (cfr. Cass.
9.10.2017 n. 23597)»
(pagg. 12 – 13). La decisione impugnata sul punto appare conforme alla
Giurisprudenza secondo la quale: “La revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito ex art. 67 l.fall. è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché questi abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero con danaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento” (Cass. Sez. 1, 30/06/2020, n.
13165, Rv. 658249 - 01)
28 B) L'appellante deduce ulteriormente che (appello pagg. 31 ed s.): «In secondo luogo, la messa a disposizione della provvista da a Qui! è stata effettuata CP_2 CP_3 CP_8
già a ottobre 2017 ed è quindi a tale periodo che deve farsi riferimento, e non, invece, al marzo 2018; il Giudice osserva, a pag. 12 della Sentenza (cfr. all. b), che “…il momento rilevante per la valutazione del “(in)efficacia del pagamento è quello in cui
l'accipiens riceve il pagamento e non quello in cui il fallito versa/costituisce la provvista”. Sarà, anche se contestiamo siffatta prospettazione, avendo a mente il momento in cui si è depauperato il patrimonio della delegante Ciò che CP_2 CP_3
eccepiamo, rileviamo e impugniamo, invece, - e sul qual punto il Giudice di prime cure non ha speso una parola in Sentenza, nonostante il precisissimo e tempestivo rilievo contenuto nella nostra terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. all. c) - è che con l'atto di citazione il ha allegato, e dimostrato giusto Controparte_5 CP_3
doc. 20 (scheda movimento denaro da a , che la provvista per Parte_3 CP_8
il pagamento delle fatture emesse da (oltre ad altri esercenti analoghi) Parte_1
era stata già costituita da parte di in favore di nelle seguenti Parte_3 CP_8
date: 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017, 30/11/2017, 31/12/2017,
31/01/2018, 28/02/2018. Pertanto la parte Attrice con il proprio doc. 21 ha allegato e dimostrato l'intervenuta fatturazione tra e e con il proprio doc. CP_8 Parte_3
20 ha allegato e dimostrato l'intervenuto pagamento delle fatture e quindi la movimentazione del denaro da a Sulla base di dette Parte_3 CP_8
allegazioni e documenti la aveva preso posizione ricostruendo il tutto Parte_1
con il proprio doc. 3 dimesso. Ciò che è emerso con la memoria avversaria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 02/11/2021, è stato il cambio radicale di allegazione da parte del , rispetto alla citazione e documenti in particolare nn. 19, n. 20 e n. 21. Parte_2
Non vi è dubbio circa la contraddizione tra quanto allegato tempestivamente in citazione e quanto tardivamente allegato, sempre dal , in sede di seconda Parte_2
memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Pertanto non abbiamo accettato (e non accettiamo) e abbiamo contestato, in sede di giudizio di prime cure, il cambio radicale di allegazione di cui alla seconda memoria 183, comma 6, c.p.c. del 02/11/2021 di
29 controparte, in quanto in contrasto con l'allegazione e la documentazione della citazione. E ciò per ovvi motivi;
in particolare tenuto conto della tardività, della grave lesione per del diritto di difesa (che ovviamente è stato basato sulle Parte_1
allegazioni e documenti della citazione per la stesura della comparsa di costituzione e risposta e delle due memorie successive) e della circostanza che il regime di allegazione (dall'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. si ricava che l'attore deve esporre i fatti costituenti le ragioni della domanda nell'atto di citazione) è inderogabile, perché il processo civile di cognizione si fonda su preclusioni rigide che non possono essere modificate nemmeno su accordo, posto che l'interesse sotteso non è di natura privatistica bensì ha carattere pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo (l'appena successiva riforma Cartabia docet). Sul perimetro, il Giudice del Tribunale non ha espresso motivazione alcuna circa la grave circostanza lamentata dalla . Il che si traduce, tra il resto, anche in un vizio di omessa Parte_1
pronuncia rilevante ai sensi dell'art. 112 c.p.c., con ogni conseguenza».
LA CORTE OSSERVA.
I) L'appellante si limita a insistere nelle proprie difese svolte in primo grado, senza confrontarsi con la motivazione sul punto della sentenza impugnata (pag. 5): « …
l'eccezione di tardività sulla quale si sofferma la difesa della convenuta nelle memorie conclusionali non ha alcun pregio in quanto il nell'atto di citazione non ha Parte_2
chiesto la revoca dei pagamenti in acconto effettuati in favore di QS ammontanti nel complesso a 346 milioni per il solo anno 2017-2018, bensì di quelli effettuati nel marzo
2018 a favore di (si veda punto 10 della citazione). Nelle memorie concesse Pt_1
ex 183 co.6 c.p.c. il , poi, a fronte delle contestazioni e delle argomentazioni Parte_2
difensive della convenuta, ha legittimamente documentato tutte le disposizioni e i bonifici che hanno preceduto i pagamenti ricevuti da ». Pt_1
II) In effetti a pag. 10 dell'atto di citazione introduttivo del primo grado si legge: «II.
– I pagamenti effettuati in favore di Parte Convenuta nel semestre antecedente alla data di dichiarazione di fallimento (7 marzo-7 settembre 2018) 10. – Nel periodo “sospetto”
30 (ultimo semestre antecedente al fallimento) ha ricevuto pagamenti in denaro Pt_1
per complessivi euro 2.905.037,44: precisamente per euro 725.808,51 in data 14 marzo
2018; per euro 727.234,93 in data 20 marzo 2018; per euro 725.880,27 in data 28 marzo
2018; e per euro 726.113,73 in data 29 marzo 2018. Il relativo dettaglio risulta dal prospetto che si produce sub doc. 04, nel quale sono riportate le date dei singoli pagamenti al fornitore, il numero e la data delle fatture del fornitore, insieme ai riferimenti dei documenti contabili intervenuti tra QUI e QS a regolamento delle partite». Tali pagamenti sono dunque riepilogati nel doc. 4 allegato all'atto di citazione così descritto: «04. Prospetto dei pagamenti intervenuti nel periodo oggetto di causa», mentre i documenti ai quali fa riferimento l'appellante sono invece così descritti: «20.
Scheda movimenti denaro da QUI a QS nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento di QUI;
21. Fatture dalla Convenuta a QS e fatture da QS a QUI con allegata la distinta delle fatture della Convenuta oggetto della delega di pagamento, poi effettivamente pagate» e quindi non si riferiscono specificamente ai pagamenti oggetto di causa, individuati nel prospetto prodotto sub 4).
III) Quindi, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, l'allegazione di cui all'atto di citazione era espressamente riferita ai pagamenti individuati nel prospetto, dove sono indicati: le date dei pagamenti effettuati tra il 14 e il 28 marzo 2018 e, per ognuno di essi, le fatture del fornitore e le fatture di e non ai documenti CP_8
Contro 20 e 21 dove erano genericamente elencati i movimenti di denaro da a
[...]
nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento e le fatture di CP_8
Contro
a e quelle di a Parte_1 CP_8 CP_8
IV) Nella memoria ex art. 183 n. 2, il non ha dunque mutato Parte_2
l'allegazione originaria, ma “ha legittimamente documentato tutte le disposizioni e i bonifici che hanno preceduto i pagamenti ricevuti da ” come chiarito nella Pt_1
sentenza impugnata.
V) Infatti, come esposto nella sentenza impugnata, «Parte attrice ha prodotto come doc.
22 la relazione illustrativa (“Relazione sui pagamenti”) nella quale sono riportati per
31 ciascun pagamento le evidenze documentali. Ha anche prodotto la “Relazione contabile” (doc.23 unito all'atto di citazione) che descrive e documenta la procedura di pagamento e di rilevazione contabile e i relativi allegati con attestazione di conformità agli originali» (pagg. 5 – 6).
VI) È importante sottolineare che secondo il Tribunale «Dalla ricostruzione effettuata nella relazione illustrativa risulta che la provvista per ciascun pagamento è stata somministrata da a QS con bonifici fatti nelle date del 14-15 marzo [doc. Parte_3
22, in part. sub all. g)-l)], del 20 marzo [doc. 22, sub all. m)-q)], del 28 marzo [doc. 22, all. v), alla data del 28 marzo] e del 29 marzo 2018; bonifici tutti ricevuti da QS in giornata o il giorno successivo;
tutti immediatamente impiegati da QS per l'esecuzione dei pagamenti delle fatture del Fornitore di cui al presente giudizio (docc. 04 e 21 parte attrice), identificabili attraverso il c.d. Codice “Master” di 6 cifre, apposto in calce a ciascuna fattura del fornitore» (pag. 6). Da pag. 6 a pag. 12 è riportata la ricostruzione dei pagamenti, per arrivare alla conclusione che «Tutti i trasferimenti, considerato che il momento rilevante per la valutazione dell'(in)efficacia del pagamento è quello in cui
l'accipiens riceve il pagamento e non quello in cui il fallito versa/costituisce la provvista, sono stati fatti da in data successiva al 7 marzo 2018 e dunque Parte_3
entro il termine semestrale di cui all'art. 67 l. fall.» e che « Ciò è dirimente rispetto all' eccezione svolta dalla convenuta secondo cui il termine semestrale per l'esercizio della revocatoria sarebbe spirato in quanto la provvista per il saldo delle sue fatture sarebbe Contro stata fornita da QS già a ottobre del 2017».
VII) Tale ricostruzione non viene specificamente censurata dall'appellante, che si limita a insistere nel senso che la provvista per i pagamenti delle fatture sarebbe stata Contro fornita da a in date antecedenti (tra luglio e dicembre 2017 e nei CP_8
mesi di gennaio/febbraio 2018), senza tenere conto che, secondo quanto risulta da detta ricostruzione, basata sui documenti prodotti dal Fallimento, tutti i trasferimenti “sono stati fatti in data successiva al 7/3/2018” in quanto “il momento rilevante per la valutazione dell'(in)efficacia del pagamento è quello in cui l'accipiens riceve il
32 pagamento e non quello in cui il fallito versa/costituisce la provvista” (“In tema di revocatoria fallimentare, al fine di verificare se il pagamento eseguito tramite assegno bancario ricada nel periodo sospetto, rileva non il momento in cui il titolo viene tratto o emesso, bensì quello in cui la somma da esso portata viene effettivamente riscossa”
Cass. Sez. 6, 28/09/2021, n. 26242, Rv. 662601 - 01).
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello deve essere rigettato.
3. Sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e
[...]
precisamente:
Valore della causa: da € 2.000.001 a € 4.000.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 9.643,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 5.607,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 12.918,00
Fase decisionale, valore medio: € 16.033,00
Così complessivamente € 44.201,00 aumentato del 30% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 57.461,30.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
33 1. rigetta l'appello proposto da , confermando Pt_1 Parte_1
integralmente la sentenza appellata.
2. dichiara tenuto e condanna a rifondere le spese del Parte_1
presente grado di giudizio liquidate in € 57.461,30 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore delle parti appellate.
3. si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata o dichiarata inammissibile.
Genova, 12.11.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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