Articolo 35 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 34Articolo 36
Versione
13 luglio 1980
Art. 35. (Inquadramento personale ex imposte di consumo)

Il personale delle abolite imposte di consumo di nomina comunale, di nomina privata di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940, in servizio alle dipendenze del Ministero delle finanze alla data del 1 gennaio 1978 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 , e' inquadrato, salvo quanto previsto nei successivi commi, nella qualifica funzionale settima, sesta, quarta e seconda, con decorrenza giuridica dalla stessa data ed economica dal 1 luglio 1978, avuto riguardo alle funzioni determinate, rispettivamente, dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro delle finanze n. 7/3726 del 4 agosto 1977, emanato in attuazione dell' articolo 15, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 .
Il personale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 23 dicembre 1948 e 14 luglio 1969 e' escluso dall'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali.
Il personale di nomina privata che alla data del 1 gennaio 1978 rivestiva le sotto elencate qualifiche e' inquadrato nella qualifica funzionale per ciascuna indicato:
impiegato d'ordine di amministrazione centrale e brigadiere di gestione: quinta qualifica;
capo ufficio aziende locali non dirigente, ispettore di aziende locali, cassiere principale e impiegato di concetto di amministrazione centrale: settima qualifica;
direttore di seconda categoria, vice direttore di prima categoria e ispettore centrale: ottava qualifica.
Il personale di nomina comunale che alla data del 1 gennaio 1978 rivestiva le qualifiche terminali delle carriere ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive specificatamente previste nei regolamenti dei comuni di provenienza, e' collocato nella qualifica funzionale immediatamente superiore a quella nella quale e' inquadrato il personale delle altre qualifiche delle rispettive carriere.
Per il dipendente che successivamente al 1 luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica si procede ad un nuovo inquadramento, con decorrenza dalla data di conseguimento dei miglioramenti stessi.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge verranno effettuate le promozioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente, della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.
Nel caso in cui la qualifica superiore, conferita in attuazione del citato articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 649, comporti l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore, si procede, con effetto dalla data di decorrenza della promozione, al nuovo inquadramento nella suddetta qualifica funzionale con le modalita' di cui al presente articolo.
Nell'ipotesi in cui il conferimento della qualifica superiore non comporti l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore, si procede comunque ad un nuovo inquadramento economico nella qualifica funzionale di competenza, con effetto dalla data di decorrenza della promozione.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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