Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 816/2023 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Parte_1
(C.F: ) e nata a [...] il [...] e residente a [...]in C.F._1 Parte_2
via Pietro Mascagni32 (C.F: ) quali eredi di , nata a [...] C.F._2 Persona_1
il 12/02/1946 ( C.F: ), e deceduta il 20.12.2021 tutte elettivamente domiciliate a C.F._3
Lentini in viale Libertà 54 presso lo studio dell'avv. Vito Antonio Brunetto che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTI nei confronti di
, nato a [...] il [...] (C.F.: , res.te in Carlentini, Controparte_1 C.F._4
Via S. Tenente Marra 5, rappresentato e difeso, dall'Avv. Salvatore Seminato, C.F. C.F._5
, giusta procura alle liti in atti, nel cui studio in Carlentini, Via Morandi 4 è elettivamente
[...]
domiciliato;
APPELLATO
e di nato a [...] il [...] ( e res. in Augusta, c.da Palmeri – CP_2 C.F._6
Corte PT1;
1
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 14.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale in atti, e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16.12.2016, , e Controparte_3 Persona_1 Parte_3
figlie di , convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Siracusa i fratelli Parte_4 [...]
e, ai soli fini della litis denuntiatio, , al fine di: a) accertare e dichiarare CP_1 Parte_5
l'esclusiva proprietà in capo a delle somme oggetto del conto corrente bancario n. Parte_4
000300046991, acceso presso la Unicredit Banca S.p.A., filiale di Carlentini e, conseguentemente, condannare alla restituzione delle stesse in modo da ricomprenderle nella massa Controparte_1 ereditaria per un ammontare complessivo di € 109.000,00; b) condannare alla Controparte_1 restituzione alle attrici, n.q. di eredi di , della complessiva somma di € 65.370,00, da Parte_4 dividere in € 21.790,00 ciascuna, oltre interessi e rivalutazione dalla data del decesso della de cuius sino al soddisfo;
c) in via subordinata, nell'ipotesi di presunzione di contitolarità del conto corrente ex art. 1298, comma 2, c.c., accertare e dichiarare che ha illegittimamente prelevato dal Controparte_1
conto corrente cointestato più del 50% delle somme in esso transitate in vari periodi e, conseguentemente, condannarlo alla restituzione della residua metà prelevata illegittimamente, la quale dovrà essere ricompresa nella massa ereditaria per un ammontare pari a € 58.000,00; d) condannare alla restituzione alle attrici, n.q. di eredi di , della complessiva Controparte_1 Parte_4 somma di € 32.685,00, da dividere in € 10.895,00 ciascuna, oltre interessi e rivalutazione dalla data del decesso della de cuius sino al soddisfo;
e) accertare e dichiarare che ha posto in Controparte_1
essere un comportamento sussumibile nella fattispecie criminosa prevista e punita dall'art. 646 c.p. e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento, in favore delle attrici, del danno non patrimoniale sofferto, da liquidarsi nella misura minima di € 30.000,00 per ciascuna di esse.
Al riguardo, le attrici deducevano che, nel 2006, la madre aveva deciso di cointestare al figlio
[...]
il conto corrente sopra indicato, al fine di permettere a quest'ultimo di occuparsi delle spese CP_1
mediche e domestiche a lei necessarie, posto che la stessa non era in grado di uscire dalla propria abitazione per gravi motivi di salute. A tal fine, il convenuto prelevava mensilmente le somme necessarie al mantenimento della madre, consegnandole alla LA la quale si occupava Parte_3
di assistere materialmente la genitrice. Tuttavia, alla morte della de cuius, le attrici scoprivano che il conto corrente in oggetto, alimentato esclusivamente dalla pensione della stessa, presentava un saldo attivo di poche decine di euro, poiché il convenuto aveva, nel corso degli anni, effettuato prelievi ingiustificati e illegittimi per un ammontare di € 109.000,00, finalizzandoli ai propri bisogni personali.
2 Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'improponibilità della domanda, posto che l'eventuale credito della de cuius non poteva ripartirsi tra i coeredi in modo automatico, ma entrava a far parte della comunione ereditaria e, nel merito,
l'infondatezza della domanda spiegata ex adverso poiché infondata in fatto e in diritto.
Il convenuto deduceva, altresì che nel conto corrente cointestato venivano effettuate operazioni di provvista anche da parte sua, che ogni prelievo dallo stesso effettuato gli era demandato dalla de cuius alla quale veniva immediatamente rimesso il denaro perché ne disponesse secondo la propria volontà, e che, in ogni caso, non ogni prelievo bancario risultante dagli estratti conto allegati in atti era stato da lui stesso effettuato.
rimaneva contumace. Parte_5
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale del convenuto, prova per testi e c.t.u. contabile.
All'udienza del 7.12.2022, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori presenti delle parti costituite, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
Con sentenza n. 2401/2022 pubblicata il 7.12.2022, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice unico, nel giudizio iscritto al n. 6751/2016 R.G. così statuiva:
“1) Condanna a pagare alle attrici, per le ragioni esposte in parte motiva, l'importo Controparte_1 di € 2.351,31 per ciascuna, oltre interessi con la decorrenza indicata in motivazione.
2) Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
3) Pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate con separato Controparte_1
provvedimento”.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e figlie di Parte_1 Parte_2 [...]
, nelle more deceduta, per le ragioni di cui si dirà nel prosieguo. Per_1
Si è costituito eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 violazione dell'art. 342 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto e la totale conferma dell'impugnata sentenza.
Integrato il contraddittorio nei confronti di , altro figlio di , questi non si CP_2 Persona_1
è costituito in giudizio.
All'udienza di discussione del 14.01.2025 la causa è stata posta in decisione, all'esito delle note difensive conclusionali depositate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Preliminarmente va dichiarata la contumacia di figlio dell'originaria attrice CP_2 [...]
, non costituitosi seppure regolarmente chiamato in giudizio su ordine di integrazione del Per_1 contraddittorio emesso dalla Corte all'udienza del 12.12.2023.
Con un unico motivo di appello si lamenta “l'erroneità della sentenza impugnata per mancata valutazione degli elementi di fatto oggetto del procedimento civile in premessa indicato”. In particolare, si deduce che il primo giudice avrebbe erroneamente esaminato e valutato la documentazione in atti e l'esito dell'interrogatorio formale e delle prove testimoniali raccolte in giudizio dalle quali emergerebbe che avrebbe disposto illecitamente di ingenti somme di denaro depositate nel conto Controparte_1
corrente bancario cointestato con la madre, sottraendole così alla disponibilità degli altri eredi al momento della morte di . Parte_4
Il motivo, seppure ammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto contiene comunque una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa idonea, in astratto, a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non è fondato per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che la qualificazione giuridica della domanda, quale azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 e ss. c.c., effettuata chiaramente dal Tribunale che ha espressamente escluso che alla fattispecie si potessero applicare le norme del mandato (art. 1703 e ss. c.c.) e quelle inerenti alla petizione ereditaria (art. 533 c.c.), non è oggetto di impugnazione.
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che le originarie attrici abbiano agito per ripetere dal fratello, seppure pro quota, tutte quelle somme di denaro della madre di cui , approfittando Controparte_1
della cointestazione del conto corrente, avrebbe disposto per fini personali e non per le esigenze della madre.
Il primo giudice, sulla scorta degli estratti conto prodotti dalle attrici ed esaminati dal CTU Dott.
ha ritenuto che, aldilà dell'importo di euro 14.256,57 pacificamente utilizzato da Persona_2 [...]
per effettuare dei bonifici per esigenze di natura personale, non c'è alcuna prova che tutti gli CP_1
altri prelievi in contanti (euro 20.401,00) e gli addebiti di assegni bancari (euro 116.619,21) siano riconducibili ad e che siano stati effettuati esclusivamente dal predetto per esigenze Controparte_1
personali e non della madre.
ha ammesso in sede di interrogatorio formale che le somme del conto provenivano Controparte_1
esclusivamente dalla pensione della madre (ad eccezione della somma di euro 5.000,00) e di aver operato sul conto al solo fine di prelevare somme di denaro da consegnare alla madre o alla LA
. Parte_3
4 La circostanza ha trovato conferma nelle deposizioni delle nipoti e Parte_6 Parte_7
che hanno riferito, per averlo appreso dalla madre , parte in causa, che lo zio Parte_3 CP_1
era stato delegato ad operare nel conto della nonna, che le pagava le bollette e che consegnava il denaro alla madre e alla LA per le spese vive. In particolare, la teste Parte_4 Parte_3 Pt_6
ha anche riferito che la nonna nel 2013 era in una “fase calante nel senso che non era autonoma
[...]
fisicamente e non poteva provvedere a tali incombenze da sola”, aggiungendo che “il decadimento reale e tangibile di mia nonna è avvenuto all'incirca a dicembre 2013” (cfr. verbale ud. 07.06.2021).
E' verosimile che sul conto operasse anche , almeno fino a quando non sono Parte_4
peggiorate le sue condizioni di salute, e che potesse anche emettere degli assegni per effettuare dei pagamenti.
D'altra parte, in mancanza di idonea e ulteriore specifica documentazione contabile e/o bancaria che nessuna delle parti, invero, ha richiesto all'istituto bancario né prodotto, il Dott. sul cui Persona_2
operato le parti non hanno presentato osservazioni nei termini concessi dal G.I., ha dato atto che “per molte operazioni il CTU non è in grado di stabilire chi fosse il beneficiario dell'operazione, sia nei versamenti che nei prelevamenti” (pag. 3).
Aldilà della somma di complessivi euro 11.756,57 (pari a euro 14.256,57 detratti euro 2.500,00 di esclusiva presumibile pertinenza di ), parte attrice non ha adeguatamente dimostrato la Controparte_1
natura indebita di tutti gli altri prelevamenti e pagamenti effettuati sul conto corrente cointestato ad e fino al decesso di quest'ultima. Controparte_1 Parte_4
L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata merita piena conferma.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia come dichiarato dalle parti (scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), nonché della non complessa attività difensiva svolta, applicando i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
Le spese inerenti alla posizione di , rimasto contumace, vanno dichiarate non ripetibili. CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di e avverso la sentenza n. 2401/2022 pubblicata il 7.12.2022 Controparte_1 CP_2
ed emessa dal Giudice monocratico del Tribunale Civile di Siracusa nel giudizio iscritto al n. 6751/2016
R.G.
Condanna e in solido, alla rifusione in favore di delle Parte_1 Parte_2 Controparte_1
spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 2.906,00 di cui euro 567,00
5 per la fase di studio, euro 461,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro
956,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali.
Dichiara non ripetibili le spese di lite inerenti a . CP_2
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 23.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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