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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5195 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Michele Cataldi presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3062/2023 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 18.9.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni Catalisano, giusta procura in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E
, c.f. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Del Torto e Nicola Fimiani, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
notificava a , in qualità di garante, il decreto ingiuntivo n. CP_1 Parte_1
7376/2021 del 19.4.2021, unitamente all'atto di precetto, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 24.093,08, oltre accessori, dovuta a titolo di canoni di locazione non corrisposti dalla società conduttrice Uptown S.r.l.
***
Con atto di citazione in opposizione a precetto, deduceva che, dopo aver Parte_1 visionato il contratto di locazione prodotto dal nel procedimento monitorio, si era CP_1 avveduto del fatto che le tre firme apposte non erano a lui ascrivibili, ma erano state evidentemente falsificate, come confermato dalla relazione tecnica di parte allegata alla citazione;
disconosceva, pertanto, le sottoscrizioni in questione e chiedeva al Tribunale di
Roma, previa sospensione, di dichiarare che il titolo esecutivo notificatogli, unitamente all'atto di precetto, era affetto da inesistenza, nullità e inefficacia assoluta ed insanabile.
***
si costituiva e chiedeva, in via preliminare, di rigettare la richiesta di sospensione CP_1 dell'efficacia del titolo;
nel merito, rigettare l'opposizione; in subordine, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 24.093,08, oltre interessi, spese, compensi e accessori;
ammettere, ove ritenuto necessario ai fini del decidere, l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. e disporre c.t.u. grafologica.
***
Il , il 15.10.2021, depositava ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, in attesa Parte_1 di fissazione, e atto di pignoramento.
***
Il Tribunale, con ordinanza del 19.10.2021, rigettava la domanda cautelare di sospensiva e disponeva il mutamento del rito da ordinario in locatizio e assegnava alle parti termine per il deposito di memorie ex art. 426 c.p.c., osservando che, in caso di titolo giudiziale, qual è il decreto ingiuntivo, eventuali contestazioni di merito potevano essere azionate con l'opposizione ex art. 645 c.p.c., atteso che ‹‹…“Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione” (Corte di NE, Sez. III, sen. n. 12911 del 24.07.2012, conforme Corte di NE, Sez. VI, ord. n. 3716 del
14.02.2020)››. pagina 2 di 7 ***
Con istanza depositata in data 21.3.2022, il proponeva querela di falso in via Parte_1 incidentale in relazione alla sottoscrizione apposta al contratto di locazione, che, con ordinanza del 24.3.2022, veniva ritenuta irrilevante dal giudice e dichiarata inammissibile per le stesse ragioni di cui alla precedente ordinanza.
***
L'opponente, il 9.12.2022, depositava la sentenza n. 16439/2022, R.G. n. 38254-1/2020, pubblicata l'8.11.2022, con cui il Tribunale di Roma aveva accolto la querela di falso proposta in via incidentale da Uptown S.r.l. nel corso del giudizio introdotto dal con atto di CP_1 intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, in relazione alle firme apposte sul contratto di locazione, e aveva dichiarato la falsità del contratto di locazione nella parte relativa alle sottoscrizioni apparentemente apposte da (socio di Parte_1 maggioranza della Uptown S.r.l. e dotato di poteri di firma) per conto della società.
***
Con sentenza ex art. 429 comma 1 c.p.c., n. 18733/2022, R.G. n. 45170/2021, pubblicata il
15.12.2022, il Tribunale rigettava tutte le domande attoree e condannava parte opponente al pagamento delle spese di lite del giudizio di merito e della fase cautelare, in favore di parte opposta, così motivando:
‹‹… Ad ogni modo, per ciò che attiene l'odierno giudizio, si deve ribadire quanto già dichiarato nelle precedenti ordinanze del 19.10.2021 e 24.3.2022. Nello specifico, il titolo esecutivo è rappresentato da un titolo giudiziale, il decreto ingiuntivo. In subiecta materia la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione” (Cass., Sez. III, sent. n. 12911 del 24.7.2012, conforme Cass., Sez. VI, ord. n. 3716 del 14.2.2020). Ciò anche nel caso in cui il titolo esecutivo sia un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (Cass., Sez. III, sent. n. 5381 del 05.3.2013).
In merito all'istanza di querela di falso presentata da parte opponente, deve rilevarsi quanto segue. La Suprema
Corte, ormai già da tempo, ha precisato che “In tema di querela di falso, la formulazione dell'art. 221 cod. proc. civ., secondo cui la proposizione della querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'istanza, indica in modo non equivoco che il giudice di merito davanti al quale sia stata proposta la querela di falso è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost” (Corte di NE, SS. UU., sen. n. 15169 del 23.06.2010).
Effettivamente, il riferimento contenuto nell'art. 221 c.p.c. a elementi e prove che il querelante deve presentare a sostegno della propria istanza, implica necessariamente il potere/dovere del giudicante di verificare l'esistenza pagina 3 di 7 dei detti presupposti e, in generale, della ammissibilità della querela di falso. Quest'ultima deve essere dichiarata inammissibile non solo in caso di mancanza dell'indicazione di elementi e prove ma anche nell'ipotesi di sua irrilevanza nel giudizio. Nel caso di specie la querela di falso che investe il contratto di locazione appare del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Come già chiarito nell'ordinanza del 19.10.2021, oggetto del presente giudizio è solamente l'esistenza di un titolo esecutivo e non anche la correttezza del suo contenuto. Invero, trattandosi di titolo esecutivo di formazione giudiziale, la
Suprema Corte opina che “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione” (Corte di
NE, Sez. III, sen. n. 12911 del 24.07.2012, conforme Corte di NE, Sez. VI, ord. n. 3716 del
14.02.2020). Nel caso di specie il titolo esecutivo è rappresentato dal decreto ingiuntivo 7376/2021 opposto nel giudizio avente R.G. 51242/2021. Pertanto, è in seno a tale ultimo procedimento che la querela di falso e la relativa sentenza sono destinate ad avere rilevanza.
Sul punto anche la giurisprudenza di merito chiarisce che : “Quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale (quale il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo), i motivi di nullità del decreto stesso o le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato debbono essere fatte valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo stesso (ovvero, nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, mediante opposizione ex art. 645 c.p.c.), mentre debbono essere fatte valere con l'opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo” (cfr. anche Trib. Castrovillari, sez. I, 05.01.2021, n. 21).
Quindi, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, debbono essere fatte valere mediante impugnazione le ragioni di nullità della decisione ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo (Cass. 6.7.2001, n. 9205).
La fattispecie in esame non consente di entrare nel merito della vicenda, ma solo di accertare l'esistenza del titolo su cui si fonda la pretesa creditoria vantata dall'opposto.
Invero, non risultano elementi nuovi e gravi tali da far presumere il venir meno della legittimità del titolo esecutivo, pertanto, in virtù di quanto sopra esposto ed argomentato, l'opposizione deve essere rigettata …››.
***
Ha proposto appello il , lamentando, in sintesi, che il primo giudice non aveva Parte_1 tenuto conto della sentenza che aveva accolto la querela di falso e aveva dichiarato la falsità delle firme apposte sul contratto di locazione posto a base del decreto ingiuntivo;
in realtà, il titolo esecutivo notificato all'attore unitamente all'atto di precetto era affetto da inesistenza, nullità e inefficacia assoluta e insanabile, che poteva esser fatta valere con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.; deduceva altresì che la sentenza doveva essere riformata nella parte in cui non sanciva la nullità dell'atto di precetto per effetto dell'inesistenza giuridica di un titolo esecutivo valido. pagina 4 di 7 ***
Si è costituito, in data 26.10.2023, il , chiedendo alla Corte di rigettare l'appello, CP_1 confermando integralmente la sentenza impugnata.
***
La causa è stata rinviata all'udienza del 18.9.2025 per la discussione, con termine per note difensive ex art. 429 c.p.c. fino al 10.9.2025.
***
Parte appellante, con le note depositate il 9.9.2025, ha chiesto di essere autorizzata a depositare la sentenza n. 16434/2023, RG n. 51242/2021, pubblicata in data 14.11.2023, con cui il Tribunale di Roma aveva revocato il decreto ingiuntivo, e il provvedimento con cui era stata dichiarata l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo nei confronti di Uptown
S.r.l. (allegate alle note).
***
All'odierna udienza le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale.
***
In via preliminare, va autorizzato, trattandosi di atto di formazione successiva all'instaurazione del giudizio di appello, il deposito della sentenza n. 16434/2023, RG n. 51242/2021, pubblicata in data 14.11.2023, con cui il Tribunale di Roma, dopo aver richiamato la sentenza con cui era stata accolta la querela di falso, ha revocato il decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dal nei confronti del sulla base del contratto di locazione recante CP_1 Parte_1 la falsa sottoscrizione del secondo, dando atto che la revoca era stata chiesta anche dallo stesso . CP_1
***
Essendo la sentenza già allegata alle note, non ricorrono i presupposti per differire l'udienza
(come richiesto dall'appellante), anche in considerazione del fatto che non è stata avanzata istanza in tal senso da parte dell'appellato, il quale, anzi, si è opposto al rinvio.
***
Ciò detto, nel caso di specie è sopravvenuta, alla luce di detta sentenza, la caducazione del titolo, contrassegnata dall'irreversibile privazione della sua idoneità esecutiva e dall'impossibilità di una sua reviviscenza.
Spiega, al riguardo, la Suprema Corte (Cass. n. 21264/2024) che: la caducazione del titolo è evento rilevabile di ufficio tanto dal giudice dell'esecuzione - a mo' di controllo sull'esistenza e sulla persistenza del fondamento legittimante l'azione esecutiva - pagina 5 di 7 quanto (in via di eccezione rispetto alla normale inammissibilità di ragioni di contestazioni diverse da quelle dedotte con i motivi del ricorso introduttivo dell'opposizione esecutiva: Cass.
10/11/2023, n. 31363; Cass. 06/04/2022, n. 11237; in motivazione, Cass., Sez. U,
21/09/2021, n. 25478; Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387) dal giudice dell'opposizione esecutiva, in virtù dello stretto collegamento funzionale esistente tra procedimento esecutivo e giudizio di opposizione;
il concetto è stato nitidamente già espresso dalla stessa Corte (Cass. 13/03/2012, n. 3977:
«se è vero, infatti, che l'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva, deve, necessariamente, convenirsi che la sua esistenza, indipendentemente dall'atteggiamento delle parti, deve essere sempre verificata d'ufficio dal giudice. In particolare, mentre il giudice dell'esecuzione ha il potere - dovere di verificare, con un accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo, non solo la presenza del titolo esecutivo nel momento in cui l'azione esecutiva è sperimentata, ma anche la sua permanente validità ed efficacia in tutto il corso del processo di esecuzione, in sede di opposizione all'esecuzione l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione»; costituendo l'esistenza di un valido titolo esecutivo il presupposto dell'iniziativa coattiva contro la quale si
è reagito con l'opposizione, l'abilitazione al rilievo ex officio investe l'intero sviluppo processuale della parentesi cognitiva, per essere praticabile in ogni stato e grado del giudizio e finanche per la prima volta nel giudizio per NE (ex multis, Cass., Sez. U,
21/09/2021, n. 25478; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 13/07/2011, n. 15363; Cass.
19/05/2011, n. 11021; Cass. 29/11/2004, n. 22430, e così tante altre, sino alla remota Cass.
07/09/1955, n. 2578).
***
In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione (Cass. Sez. U, 21/09/2021, n. 25478 citata).
*** pagina 6 di 7 In adesione ai suddetti principi, in ragione della intervenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale (decreto ingiuntivo) in virtù del quale era stato intimato il precetto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
***
In base al principio della soccombenza virtuale, da applicarsi in relazione ai soli motivi originari dell'opposizione, il sarebbe stato sicuramente soccombente, poiché Parte_1 aveva proposto l'opposizione a precetto adducendo contestazioni su fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale (la falsità della sottoscrizione apposta sul contratto di locazione) che potevano esser fatti valere soltanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 19889/2019, richiamata dalle Sezioni Unite), decreto che è stato revocato dal giudice della cognizione soltanto dopo l'instaurazione del presente giudizio di appello.
Ne consegue che l'appellante deve essere condannato a rifondere all'appellato le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00
a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 18733/2022, R.G. n. 45170/2021, pubblicata il 15.12.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese del Parte_1 CP_1 doppio grado di giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi, per il primo grado, e in € 4.888,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione delle spese in favore degli avv.ti Carlo Del Torto e
Nicola Fimiani, dichiaratisi antistatari.
Roma, 18.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Michele Cataldi pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Michele Cataldi presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3062/2023 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 18.9.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni Catalisano, giusta procura in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E
, c.f. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Del Torto e Nicola Fimiani, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
notificava a , in qualità di garante, il decreto ingiuntivo n. CP_1 Parte_1
7376/2021 del 19.4.2021, unitamente all'atto di precetto, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 24.093,08, oltre accessori, dovuta a titolo di canoni di locazione non corrisposti dalla società conduttrice Uptown S.r.l.
***
Con atto di citazione in opposizione a precetto, deduceva che, dopo aver Parte_1 visionato il contratto di locazione prodotto dal nel procedimento monitorio, si era CP_1 avveduto del fatto che le tre firme apposte non erano a lui ascrivibili, ma erano state evidentemente falsificate, come confermato dalla relazione tecnica di parte allegata alla citazione;
disconosceva, pertanto, le sottoscrizioni in questione e chiedeva al Tribunale di
Roma, previa sospensione, di dichiarare che il titolo esecutivo notificatogli, unitamente all'atto di precetto, era affetto da inesistenza, nullità e inefficacia assoluta ed insanabile.
***
si costituiva e chiedeva, in via preliminare, di rigettare la richiesta di sospensione CP_1 dell'efficacia del titolo;
nel merito, rigettare l'opposizione; in subordine, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 24.093,08, oltre interessi, spese, compensi e accessori;
ammettere, ove ritenuto necessario ai fini del decidere, l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. e disporre c.t.u. grafologica.
***
Il , il 15.10.2021, depositava ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, in attesa Parte_1 di fissazione, e atto di pignoramento.
***
Il Tribunale, con ordinanza del 19.10.2021, rigettava la domanda cautelare di sospensiva e disponeva il mutamento del rito da ordinario in locatizio e assegnava alle parti termine per il deposito di memorie ex art. 426 c.p.c., osservando che, in caso di titolo giudiziale, qual è il decreto ingiuntivo, eventuali contestazioni di merito potevano essere azionate con l'opposizione ex art. 645 c.p.c., atteso che ‹‹…“Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione” (Corte di NE, Sez. III, sen. n. 12911 del 24.07.2012, conforme Corte di NE, Sez. VI, ord. n. 3716 del
14.02.2020)››. pagina 2 di 7 ***
Con istanza depositata in data 21.3.2022, il proponeva querela di falso in via Parte_1 incidentale in relazione alla sottoscrizione apposta al contratto di locazione, che, con ordinanza del 24.3.2022, veniva ritenuta irrilevante dal giudice e dichiarata inammissibile per le stesse ragioni di cui alla precedente ordinanza.
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L'opponente, il 9.12.2022, depositava la sentenza n. 16439/2022, R.G. n. 38254-1/2020, pubblicata l'8.11.2022, con cui il Tribunale di Roma aveva accolto la querela di falso proposta in via incidentale da Uptown S.r.l. nel corso del giudizio introdotto dal con atto di CP_1 intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, in relazione alle firme apposte sul contratto di locazione, e aveva dichiarato la falsità del contratto di locazione nella parte relativa alle sottoscrizioni apparentemente apposte da (socio di Parte_1 maggioranza della Uptown S.r.l. e dotato di poteri di firma) per conto della società.
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Con sentenza ex art. 429 comma 1 c.p.c., n. 18733/2022, R.G. n. 45170/2021, pubblicata il
15.12.2022, il Tribunale rigettava tutte le domande attoree e condannava parte opponente al pagamento delle spese di lite del giudizio di merito e della fase cautelare, in favore di parte opposta, così motivando:
‹‹… Ad ogni modo, per ciò che attiene l'odierno giudizio, si deve ribadire quanto già dichiarato nelle precedenti ordinanze del 19.10.2021 e 24.3.2022. Nello specifico, il titolo esecutivo è rappresentato da un titolo giudiziale, il decreto ingiuntivo. In subiecta materia la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione” (Cass., Sez. III, sent. n. 12911 del 24.7.2012, conforme Cass., Sez. VI, ord. n. 3716 del 14.2.2020). Ciò anche nel caso in cui il titolo esecutivo sia un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (Cass., Sez. III, sent. n. 5381 del 05.3.2013).
In merito all'istanza di querela di falso presentata da parte opponente, deve rilevarsi quanto segue. La Suprema
Corte, ormai già da tempo, ha precisato che “In tema di querela di falso, la formulazione dell'art. 221 cod. proc. civ., secondo cui la proposizione della querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'istanza, indica in modo non equivoco che il giudice di merito davanti al quale sia stata proposta la querela di falso è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost” (Corte di NE, SS. UU., sen. n. 15169 del 23.06.2010).
Effettivamente, il riferimento contenuto nell'art. 221 c.p.c. a elementi e prove che il querelante deve presentare a sostegno della propria istanza, implica necessariamente il potere/dovere del giudicante di verificare l'esistenza pagina 3 di 7 dei detti presupposti e, in generale, della ammissibilità della querela di falso. Quest'ultima deve essere dichiarata inammissibile non solo in caso di mancanza dell'indicazione di elementi e prove ma anche nell'ipotesi di sua irrilevanza nel giudizio. Nel caso di specie la querela di falso che investe il contratto di locazione appare del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Come già chiarito nell'ordinanza del 19.10.2021, oggetto del presente giudizio è solamente l'esistenza di un titolo esecutivo e non anche la correttezza del suo contenuto. Invero, trattandosi di titolo esecutivo di formazione giudiziale, la
Suprema Corte opina che “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione” (Corte di
NE, Sez. III, sen. n. 12911 del 24.07.2012, conforme Corte di NE, Sez. VI, ord. n. 3716 del
14.02.2020). Nel caso di specie il titolo esecutivo è rappresentato dal decreto ingiuntivo 7376/2021 opposto nel giudizio avente R.G. 51242/2021. Pertanto, è in seno a tale ultimo procedimento che la querela di falso e la relativa sentenza sono destinate ad avere rilevanza.
Sul punto anche la giurisprudenza di merito chiarisce che : “Quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale (quale il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo), i motivi di nullità del decreto stesso o le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato debbono essere fatte valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo stesso (ovvero, nell'ipotesi di decreto ingiuntivo, mediante opposizione ex art. 645 c.p.c.), mentre debbono essere fatte valere con l'opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo” (cfr. anche Trib. Castrovillari, sez. I, 05.01.2021, n. 21).
Quindi, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, debbono essere fatte valere mediante impugnazione le ragioni di nullità della decisione ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo (Cass. 6.7.2001, n. 9205).
La fattispecie in esame non consente di entrare nel merito della vicenda, ma solo di accertare l'esistenza del titolo su cui si fonda la pretesa creditoria vantata dall'opposto.
Invero, non risultano elementi nuovi e gravi tali da far presumere il venir meno della legittimità del titolo esecutivo, pertanto, in virtù di quanto sopra esposto ed argomentato, l'opposizione deve essere rigettata …››.
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Ha proposto appello il , lamentando, in sintesi, che il primo giudice non aveva Parte_1 tenuto conto della sentenza che aveva accolto la querela di falso e aveva dichiarato la falsità delle firme apposte sul contratto di locazione posto a base del decreto ingiuntivo;
in realtà, il titolo esecutivo notificato all'attore unitamente all'atto di precetto era affetto da inesistenza, nullità e inefficacia assoluta e insanabile, che poteva esser fatta valere con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.; deduceva altresì che la sentenza doveva essere riformata nella parte in cui non sanciva la nullità dell'atto di precetto per effetto dell'inesistenza giuridica di un titolo esecutivo valido. pagina 4 di 7 ***
Si è costituito, in data 26.10.2023, il , chiedendo alla Corte di rigettare l'appello, CP_1 confermando integralmente la sentenza impugnata.
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La causa è stata rinviata all'udienza del 18.9.2025 per la discussione, con termine per note difensive ex art. 429 c.p.c. fino al 10.9.2025.
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Parte appellante, con le note depositate il 9.9.2025, ha chiesto di essere autorizzata a depositare la sentenza n. 16434/2023, RG n. 51242/2021, pubblicata in data 14.11.2023, con cui il Tribunale di Roma aveva revocato il decreto ingiuntivo, e il provvedimento con cui era stata dichiarata l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo nei confronti di Uptown
S.r.l. (allegate alle note).
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All'odierna udienza le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale.
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In via preliminare, va autorizzato, trattandosi di atto di formazione successiva all'instaurazione del giudizio di appello, il deposito della sentenza n. 16434/2023, RG n. 51242/2021, pubblicata in data 14.11.2023, con cui il Tribunale di Roma, dopo aver richiamato la sentenza con cui era stata accolta la querela di falso, ha revocato il decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dal nei confronti del sulla base del contratto di locazione recante CP_1 Parte_1 la falsa sottoscrizione del secondo, dando atto che la revoca era stata chiesta anche dallo stesso . CP_1
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Essendo la sentenza già allegata alle note, non ricorrono i presupposti per differire l'udienza
(come richiesto dall'appellante), anche in considerazione del fatto che non è stata avanzata istanza in tal senso da parte dell'appellato, il quale, anzi, si è opposto al rinvio.
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Ciò detto, nel caso di specie è sopravvenuta, alla luce di detta sentenza, la caducazione del titolo, contrassegnata dall'irreversibile privazione della sua idoneità esecutiva e dall'impossibilità di una sua reviviscenza.
Spiega, al riguardo, la Suprema Corte (Cass. n. 21264/2024) che: la caducazione del titolo è evento rilevabile di ufficio tanto dal giudice dell'esecuzione - a mo' di controllo sull'esistenza e sulla persistenza del fondamento legittimante l'azione esecutiva - pagina 5 di 7 quanto (in via di eccezione rispetto alla normale inammissibilità di ragioni di contestazioni diverse da quelle dedotte con i motivi del ricorso introduttivo dell'opposizione esecutiva: Cass.
10/11/2023, n. 31363; Cass. 06/04/2022, n. 11237; in motivazione, Cass., Sez. U,
21/09/2021, n. 25478; Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387) dal giudice dell'opposizione esecutiva, in virtù dello stretto collegamento funzionale esistente tra procedimento esecutivo e giudizio di opposizione;
il concetto è stato nitidamente già espresso dalla stessa Corte (Cass. 13/03/2012, n. 3977:
«se è vero, infatti, che l'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva, deve, necessariamente, convenirsi che la sua esistenza, indipendentemente dall'atteggiamento delle parti, deve essere sempre verificata d'ufficio dal giudice. In particolare, mentre il giudice dell'esecuzione ha il potere - dovere di verificare, con un accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo, non solo la presenza del titolo esecutivo nel momento in cui l'azione esecutiva è sperimentata, ma anche la sua permanente validità ed efficacia in tutto il corso del processo di esecuzione, in sede di opposizione all'esecuzione l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione»; costituendo l'esistenza di un valido titolo esecutivo il presupposto dell'iniziativa coattiva contro la quale si
è reagito con l'opposizione, l'abilitazione al rilievo ex officio investe l'intero sviluppo processuale della parentesi cognitiva, per essere praticabile in ogni stato e grado del giudizio e finanche per la prima volta nel giudizio per NE (ex multis, Cass., Sez. U,
21/09/2021, n. 25478; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 13/07/2011, n. 15363; Cass.
19/05/2011, n. 11021; Cass. 29/11/2004, n. 22430, e così tante altre, sino alla remota Cass.
07/09/1955, n. 2578).
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In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione (Cass. Sez. U, 21/09/2021, n. 25478 citata).
*** pagina 6 di 7 In adesione ai suddetti principi, in ragione della intervenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale (decreto ingiuntivo) in virtù del quale era stato intimato il precetto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
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In base al principio della soccombenza virtuale, da applicarsi in relazione ai soli motivi originari dell'opposizione, il sarebbe stato sicuramente soccombente, poiché Parte_1 aveva proposto l'opposizione a precetto adducendo contestazioni su fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale (la falsità della sottoscrizione apposta sul contratto di locazione) che potevano esser fatti valere soltanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 19889/2019, richiamata dalle Sezioni Unite), decreto che è stato revocato dal giudice della cognizione soltanto dopo l'instaurazione del presente giudizio di appello.
Ne consegue che l'appellante deve essere condannato a rifondere all'appellato le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00
a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 18733/2022, R.G. n. 45170/2021, pubblicata il 15.12.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese del Parte_1 CP_1 doppio grado di giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi, per il primo grado, e in € 4.888,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione delle spese in favore degli avv.ti Carlo Del Torto e
Nicola Fimiani, dichiaratisi antistatari.
Roma, 18.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Michele Cataldi pagina 7 di 7