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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Barbara De Munari Presidente
dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel.
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2683/2023 R.G promosso con ricorso depositato in data
19.04.2023
da
, con l'avv. MONTECCHIO MONICA, come da procura in Parte_1
atti;
- Ricorrente-
nei confronti di
, con l'avv. MINOZZI ANDREA, come da procura TE
in atti;
- Resistente-
e con l'intervento del P.M.
oggetto: Separazione personale dei coniugi. 2
Conclusioni congiunte delle parti rese all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., del
18.12.2024, conformi alla proposta conciliativa formulata dal giudice delegato ex art. 473-bis.21, comma 4, c.p.c. all'udienza del 03.04.2024:
“1. Pronunciare la separazione personale delle parti con facoltà di ciascuna di stabilire dove ritiene la propria residenza;
2. Affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
3. Assegnazione della casa coniugale alla resistente sita in Vigonza (PD), via
Speronella Dalesmanini n. 28;
4. - Il padre potrà tenere con sé il minore:
- 2 alterni al mese dal venerdì sera alla domenica sera con CP_2
riaccompagnamento a casa della madre;
- Un ulteriore W.E, atteso l'impegno lavorativo della madre, dal sabato mattina alla domenica sera con riaccompagnamento a casa della madre;
- 1 pomeriggio a settimana con pernotto e riaccompagnamento a scuola il mattino seguente indicativamente il mercoledi;
- 7 giorni durate la vacanze natalizia alternando di anno in anno il giorno di Natale
ed il 31.12;
- Metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo;
- Tre settimane anche non consecutive nel periodo estivo da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno
Con facoltà delle parti di ampliare o modificare il diritto di visita paterno nel rispetto degli impegni scolastici e sociali del minore;
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5. Quanto al mantenimento del minore, sul presupposto che il ricorrente si impegna a versare la sua quota parte di mutuo gravante sulla casa coniugale, entrambi concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie definite come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017;
6. Spese compensate.”
Con l'intervetno del P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, depositato in data 19.04.2023
conveniva in giudizio rilevando che le parti Parte_1 TE
avevano contratto matrimonio concordatario, in data 03.10.2020, a IA (VE) e iscritto nei registri dello Stato Civile del suddetto comune al n. 5, parte II, serie A,
anno 2020 e formulava le seguenti conclusioni:
“chiede che On.le Tribunale, Voglia, previo e conseguente ogni incombente di legge ivi compreso il tentativo di conciliazione, in sede di condizioni provvisorie di separazione e poi in via definitiva, disporre la separazione personale dei coniugi,
dettando le seguenti condizioni:
1) i coniugi e vivranno separati, portandosi Parte_1 TE
reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza dove ritengono più opportuno, con l'obbligo di comunicare la residenza, in caso di variazione;
2) la casa coniugale sita in Vigonza (PD), via Speronella Dalesmanini n.28, int.5,
verrà assegnata al sig. , con tutto l'arredo che la compone, ove vi Parte_1
abiterà con il figlio . La IG lascerà la casa Per_1 TE
coniugale entro 30 gg dall'emanazione dei provvedimenti provvisori;
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3) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, con residenza prevalente presso il padre. 4) la madre potrà tenere il figlio con sé due giorni infrasettimanali;
durante le ferie estive per 15 gg., anche non consecutivi, da stabilirsi ogni anno entro e non oltre il 31 maggio. In considerazione del fatto che la IG TE
svolge dei turni lavorativi che prevedono anche il lavoro durante i giorni festivi,
quando cio' avverrà il figlio rimarrà con il padre. Il week end o la festività che la
IG avrà libero lo passerà con il figlio.
4) il minore trascorrerà le festività di Natale, Capodanno e Pasqua alternativamente con il padre o con la madre,
5) la IG contribuirà al mantenimento della figlio minore TE
, nella misura di € 200,00 (duecento/00) mensili, da corrispondersi al Persona_2
sig. , mediante bonifico bancario entro il 15 di ogni mese e soggetto Parte_1
annualmente, a rivalutazione ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati e degli operai;
6) ciascuno dei genitori contribuirà al 50% delle spese straordinarie (intendendosi per tali le tasse e i libri scolastici, le spese sanitarie al di fuori di quelle erogate dal
S.S.N., trasporto, spese ricreative, sportive ecc.) che si renderanno necessarie per il figlio e che saranno concordate;
Spese, diritti, onorari di causa ed accessori rifusi.
Con riserva di integrare e modificare le domande in sede contenziosa.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio e teste sulle seguenti circostanze:
-Vero che che la IG durante il pranzo di Pasqua TE
dell'anno 2022( 17.04.2022) si era ubriacata?
4 5
-Vero che la IG in data 24.07.2022 si ubriacò? -Vero TE
che una sera il signor ha chiamato la IG , Parte_1 CP_3
lamentandosi che la moglie era tornata a casa ubriaca,dovette sostenerla per le scale di ingresso e cadde con ilbambino in braccio sul balcone? Indica come testimoni i signori: residente a [...]), la IG ON [...]
, residente a [...],il signor , residente a [...], Testimone_2 Testimone_3
il sig. residente a [...], la IG , residente a [...]
e la IG , residente a [...]. CP_3
– Vero che telefonò alla IG per informarla che il bimbo TE
non stava bene e che la IG rifiutò di andare prendere il bambino, e che si presentò il padre, sig. a prelevare il bambino? Parte_1
Indica come testimone la maestra dell'asilo Oasi della Cicogna.”.
Con memoria di costituzione, depositata in data 21.07.2023, si costituiva la resistente rassegnando le seguenti conclusioni:
“1. Autorizzare i coniugi e a vivere TE Parte_1
separatamente. Ogni coniuge sarà libero di fissare al propria residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio;
2. Disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione abitativa presso la madre . TE
Il signor potrà vedere il figlio il mercoledì dall'uscita da scuola al Parte_1
giovedì mattina quando lo riporta all'asilo, i weekend dal sabato mattina quando il papà andrà a prenderlo a casa della mamma, alla domenica sera ore 21.00 quando il papà avrà cura di riportarlo a casa;
ad eccezione di un weekend al mese ove
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starà con il papà dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola al sabato alle Per_1
21.00 quando il papà avrà cura di riportarlo a casa.
- tre settimane anche non consecutive da concordarsi fra i genitori entro il 31
maggio di ogni anno;
- una settimana durante le festività natalizie, alternando di anno in anno, con la madre, il giorno di Natale;
- il periodo Pasquale ad anni alterni;
- per le annuali festività diverse dal periodo natalizio o pasquale (a titolo esemplificativo: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre), vigerà la regola dell'alternanza;
- per le altre festività, in questa sede non specificate, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo impegni lavorativi di uno dei coniugi. In tal caso i figli rimarranno con l'altro genitore;
3. Assegnare la casa coniugale sita in via Speronella Dalesmanini n. 28 in Vigonza
alla IG , con tutto l'arredo che la compone, ove vi abiterà TE
con il figlio . Il signor lascerà la casa coniugale entro 30 gg Per_1 Pt_1
dall'emanazione dei provvedimenti provvisori;
4. porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento del figlio minori versando alla madre, dopo il giorno 15 del Per_1
mese, l'importo mensile di € 250,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Padova;
5. disporre che l'Assegno Unico venga assegnato alla IG TE
al 100%;
5. con vittoria di spese.
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In via Istruttoria:
Con ogni più ampia riserva istruttoria e di merito a successiva memoria integrativa.
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio e teste sulle seguenti circostanze:
1. vero che il locale di proprietà del sig. Parte_2
presso cui lavora la IG è dotato di telecamere che inquadrano sia
[...] CP_1
il locale, sia la cucina che il magazzino;
2. Vero che durante l'intero turno di lavoro giornaliero, la IG svolge CP_1
l'attività di barista;
3. Vero che la durante l'orario di lavoro ed al termine dello stesso si astine CP_1
al bere alcolici;
4. Vero che sin dall'inizio del rapporto di lavoro presso il locale di proprietà del sig.
non è stata erogata alla IG alcuna sanzione Parte_2 CP_1
disciplinare;
5. vero che la IG ha chiesto il giorno di riposo dal lavoro settimanale CP_1
di martedì per poter portare il figlio alle sedute di logopedia;
6.vero che la IG porta il figlio ogni martedì presso la logopedista;
CP_1
7. vero che – fintantoché il figlio frequentava l'asilo nido - la IG Per_1
al termine della scuola lo portava al parco vicino a casa e si trovava con la CP_1
IG ”; Per_3
8. vero che la IG al termine dell'orario scolastico, portava il figlio al CP_1
parco ove di trovava con altri bambini e la sig.ra ; Per_3
9. vero che la IG al termine dell'orario scolastico, a scuola, se era CP_1
brutto tempo si recava a casa della sorella ( ) o dalla zia ( CP_3 Per_4
;
[...]
7 8
10. vero che la IG si occupa di portare il figlio a scuola presso l'oasi CP_1
della cicogna e di andarlo a riprendere al termine dell'orario scolastico;
Tes_ 11. vero che la IG definisce la “mamma fallita, donna fallita, CP_1
morta di fame, zingara, donna mantenuta, matrona rumena”;
Tes_ 12. vero che la convivenza con la suocera IG , avvenuta nella primavera–
estate 2022, presso l'abitazione di Vigonza aveva creato difficoltà alla coppia;
Tes_ 13. vero che durante la grigliata del 24.07.2022 in Asiago, la IG effettuato numerosi commenti a carco della IG anche alla presenza dei parenti di CP_1
lei;
14. vero che la IG ha chiesto alla suocera di allontanarsi dalla casa CP_1
coniugale dopo i fatti avvenuti alla grigliata del 24.07.2022 in Asiago;
15. vero che al termine della giornata del 24.07.2022 il ha intimato alla Pt_1
IG di lasciare l'abitazione coniugale in quanto voleva venderla;
CP_1
16. vero che al ritorno a casa dal pranzo presso il Ristorante Al Mulino a
Grisignano di Zocco, il litigò con la offendendola, anche se teneva Pt_1 CP_1
il piccolo in braccio ed in quella occasione la IG inciampò per Per_1 CP_1
terra;
17. vero che il aveva comunicato la volontà di separarsi alla IG Pt_1
già alla fine dell'anno 2022; CP_1
18. vero che nel mese di agosto 2022 il signor ha prelevato tutti i soldi dal Pt_1
conto corrente cointestato con la IG CP_1
19. Vero che il signor , in seguito all'influenza presa dal figlio, ha portato il Pt_1
Part bambino al presso cui lavora la IG in quanto aveva la febbre alta e CP_1
lui doveva andare a lavorare;
8 9
20. Vero che durante il pranzo di Pasqua del 17.04.2022 presso il ristorante il mulino la IG accompagnata dal marito, ha festeggiato la Pasqua, CP_1
curandosi e gestendo il bambino durante tutto il pranzo
21. vero che durante il pranzo di Pasqua del 17.04.2022 erano presenti amici e parenti della IG come risulta dalle foto che si rammostra (doc. 21); CP_1
22. vero che durante il pranzo di Pasqua 17.04.2022 la IG si è CP_1
occupata del figlio come accade ogni giorno;
Per_1
23. vero che nella primavera 2023 il signor ha rilasciato la delega per il Pt_1
ritiro di presso l'asilo Oasi della Cicogna a favore della madre IG Per_1
Tes_
, senza informare la ed alterandone la firma come risulta dal doc. 02); CP_1
24. vero che il signor perde la pazienza ed è poco disponibile con il figlio Pt_1
; Per_1
25. vero che il signor chiama il figlio con nomi quale “maiale”, Pt_1 Per_1
“handicappato”. Si indicano come testi: , residente a [...]
(PD); , residente a [...]di Quartesolo (VI); residente a [...]
Saonara (PD); residente a [...]; , residente a [...]
Villanova di Camposampiero (PD); residente a [...]; Controparte_4
, residente a [...]; , presso l'Oasi della Parte_2 CP_5
Ciogna; residente a [...]; residente a [...]
Padova; , residente a [...]; residente a [...]
Padova.”
- con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 22.09.2023 il Giudice delegato, a seguito delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza di comparizione del 22.09.2023,
ritenuto necessario, prima di adottare i provvedimenti provvisori, svolgere
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accertamenti tramite i Servizi Sociali competenti per territorio, disponeva quanto segue:
“1. Delega i Servizi Sociali competenti per territorio (Vigonza) affinché prendano in carico il nucleo familiare e, previ gli opportuni colloqui con il minore, i genitori ed i componenti dei rispettivi nuclei e lo svolgimento di ogni approfondimento ritenuto necessario, descrivano la situazione del minore, la personalità di entrambi i genitori,
la rispettiva idoneità a svolgere il ruolo di genitore e la sussistenza di familiari di riferimento in grado di coadiuvare le parti.
Inoltre, con particolare riferimento alle allegazioni svolte dal ricorrente nei confronti della madre (dipendenza da sostanze alcooliche e stupefacenti),
verifichino, in collaborazione con il SERD se sussista un'attuale dipendenza mediante apposite verifiche. Indichino, infine, il miglior regime di affido,
collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario rispondente all'interesse del minore;
Assegna termine fino al 22.03.24 per il deposito di una relazione finale attestante le verifiche svolte e le relative conclusioni;
2. Rigetta le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti” e rinviava all'udienza del 03.04.2024;
- All'udienza del 03.04.2024, il Giudice delegato, preso atto della relazione depositata dai Servizi Sociali e delle verifiche effettuate dal SERD aventi esito negativo, formulava alle parti la seguente proposta conciliativa:
“- Affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
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- Assegnazione della casa coniugale alla resistente con termine di giorni 15 dalla data odierna al resistente per lasciare la casa coniugale;
- Il padre potrà tenere con sé il minore: o 2 W.E. alterni al mese dal venerdì sera alla domenica sera con riaccompagnamento a casa della madre;
o Un ulteriore W.E,
atteso l'impegno lavorativo della madre, dal sabato mattina alla domenica sera con riaccompagnamento a casa della madre;
o 1 pomeriggio a settimana con pernotto e riaccompagnamento a scuola il mattino seguente indicativamente il mercoledi;
o 7
giorni durate la vacanze natalizia alternando di anno in anno il giorno di Natale ed il 31.12; o Metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; o Tre settimane anche non consecutive nel periodo estivo da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno o Con
facoltà delle parti di ampliare o modificare il diritto di visita paterno nel rispetto degli impegni scolastici e sociali del minore;
- Quanto al mantenimento del minore, sul presupposto che il ricorrente si impegna a versare la sua quota parte di mutuo gravante sulla casa coniugale, entrambi concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie definite come da
Protocollo in uso presso i Tribunale di Padova del 2017; - Svolgimento di un percorso di sostegno alla genitorialità presso i Servizi Sociali che già hanno in carico il nucleo familiare.
- L'assegno unico sarà integralmente goduto dalla resistente.”; le parti aderivano alla superiore proposta conciliativa e il Giudice delegato, alla luce di quanto sopra,
emetteva i seguenti provvedimenti temporanei ex art. 473-bis.22 c.p.c.:
“- Autorizza i coniugi a vivere separati;
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- Conferma la regolamentazione di cui alla proposta sopra indicata segnalando fin d'ora alle parti che la mancata partecipazione al percorso di sostengo genitoriale o eventuali altri percorsi proposti dai Servizi sarà elemento di valutazione da parte del
Tribunale;
- Dispone che i Servizi Sociali delegati svolgano un percorso di sostegno genitoriale,
monitorino il nucleo familiare proponendo eventualmente ulteriori percorsi ritenuti necessari per il superamento del conflitto genitoriale e terminino, anche all'esito degli ulteriori percorsi e verifiche svolte, la valutazione complessiva delegata con provvedimento del 22.09.23 indicando l'idoneità, nell'interesse del minore, del regime provvisorio vigente;
- Assegna a quest'ultimi termine fino al 29.11.24 per il deposito di una relazione conclusiva” e rinviava all'udienza del 18.12.2024;
- all'udienza del 18.12.2024, a seguito dell'esito positivo del percorso di sostegno genitoriale e dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata dal Giudice
Delegato all'udienza del 03.04.2024, le parti rassegnavano le conclusioni congiunte conformi riportate in epigrafe;
e il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio
per la decisione.
*** ***
Va preliminarmente rilevato che, attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (parte resistente ha cittadinanza rumena come dichiarato nei propri atti costituitivi) appare, quindi, necessario verificare per ogni domanda proposta la sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, la legge applicabile alla medesima.
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Con riferimento alla domanda di separazione personale proposta da parte ricorrente sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale sulla base del
Regolamento 1111/2019 del Consiglio, del 25/06/2019. Nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi la residenza abituale dei coniugi;
ed infatti dai documenti allegati risultano entrambi residenti nel comune di
Vigonza (PD) (cfr. doc. certificato di residenza allegato al ricorso introduttivo).
Va ricordato sul punto che la nozione di “residenza abituale” nel diritto europeo si identifica nel “luogo che denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare” (CGUE 2.4.2009, C. 523/2007, Finlandia c. A.), definizione che pare calzante al caso esaminato tenuto in considerazione che le parti e il loro figlio continuano ad avere la loro vita familiare, sociale e lavorativa nel comune di
Vigonza.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione personale, va rilevato che nel caso di specie opera l'art. 8 del Regolamento (UE) n.
1259/2010 lettera a) che prevede tra i vari criteri “la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale” sicché, con riferimento alla domanda sullo status, appare applicabile la legge italiana.
Sussiste altresì la competenza giurisdizionale del tribunale adito sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale, in base all'art. 7 del Regolamento
CE n. 1111/2019, in quanto il figlio minore della coppia per il quale si chiede di stabilire il diritto di affidamento risiede abitualmente nello Stato membro, nel caso di specie l'Italia, alla data in cui veniva istaurato il procedimento. Va rilevato che per “residenza abituale” nel caso dei figli minori si intende quel “luogo che denota
13 14
una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica,
della conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A.; CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
Nel caso di specie, il figlio minore della coppia risiede in Italia fin dall'epoca dell'istaurazione del presente giudizio ed ivi si svolge la sua vita scolastica e sociale.
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità
genitoriale nei confronti dei figli (comprendente diritti e doveri di cui è investito il genitore e, in particolare il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita),
va rilevato che opera la convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. un.
9.1.2001 n.1), oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'art. 16 rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato
di residenza abituale del minore. Ne consegue che nel caso concreto, essendo il minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore della coppia,
sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del
Regolamento CE n. 4/2009, del Consiglio dell'8 dicembre 2008, che in base all'art. 14 15
particolare, l'art. 3, lett. b), del suddetto regolamento, prevede che sia competente
“l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore (ovvero il minore) risiede abitualmente” che, nel caso di specie, è l'Italia.
Quanto alla disciplina sostanziale da applicare alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli, rileva l'art.15 del Regolamento (CE) n.
4/2009, a norma del quale “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è
determinata secondo il Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Detto Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato
di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie sia la madre, sia il minore risiedono in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Passando, quindi, all'esame delle singole domande proposte, la domanda di separazione personale dei coniugi, ricorrendo i presupposti di legge, ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, il fallimento del tentativo di conciliazione e la mancata riconciliazione, va accolta.
In merito alle condizioni congiunte rassegnate dai coniugi all'udienza del
18.12.2024, a seguito dell'adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice delegato all'udienza del 03.04.2024, si rileva che le stesse sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole minorenne, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, si prende atto delle superiori condizioni concordate.
Attesa la natura del procedimento e l'esito della lite, spese compensate.
P.Q.M.
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Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
così decide:
1) Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, matrimonio concordatario contratto a IA (PD) in data CP_1
03.10.2020, e trascritto nei registri di Stato Civile del suddetto comune al n. 5, parte
II, serie A, anno 2020;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3) Prende atto delle conclusioni congiunte rassegnate, conformi alla proposta conciliativa formulata dal giudice delegato ex art. 473-bis.21, comma 4, c.p.c.;
4)Spese interamente compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.01.25
Si comunichi.
Il Giudice Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di parentela. In