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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 04/06/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 744/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 744/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti ELISA Parte_1 C.F._1
ZAGNI e MICHELE MAZZOLENI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANITA CP_1 C.F._2
DISCACCIATI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI CONGIUNTE
Pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e lle seguenti condizioni:
[...] CP_1
1) Determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori e Persona_1 [...]
posto a carico di in favore di nella somma Per_2 Parte_1 CP_1 complessiva di € 870,00 mensili (€ 435,00 per figlio), con decorrenza dal mese di giugno 2025, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat a partire dal mese di giugno 2027;
2) Conferma nel resto delle ulteriori condizioni omologate con decreto del Tribunale di Lecco del
14/07/2022 in punto di affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, assegnazione della casa familiare, regolamentazione del diritto di visita paterno, suddivisione delle spese straordinarie al 50% ciascuno tra i genitori e percezione dell'intero assegno familiare unico per i figli minori da parte di CP_1
3) spese di lite interamente compensate tra le parti;
I difensori precisano le conclusioni in forma congiunta chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio in conformità a quanto sopra riportato con espressa rinuncia al deposito di eventuali scritti conclusivi.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1 CP_1
Malgrate (LC) il 02/05/2015 e dalla loro unione sono nati a Lecco i figli il Persona_1
14/09/2012 e il 17/01/2017. Persona_2
Con Decreto di Omologa del 14/07/2022, pubblicato in data 15/07/2022 n. cronol. 6032/2022, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale rubricato al n. 780/2022 R.G., il
Tribunale di Lecco, previo mutamento del titolo del ricorso da giudiziale in consensuale, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, alle condizioni stabilite consensualmente dalle parti indicate nel verbale redatto il 06/07/2022.
Con ricorso depositato il 01/05/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, pagamento del solo canone di locazione relativo all'abitazione sita in Lecco, via Dell'Eremo n. 26/g, a carico del padre sino al mese di luglio 2024, la regolamentazione del diritto di visita paterno e la determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre nella misura di
€ 500,00 mensili complessivi sino al termine del mese di luglio, aumentati ad € 700,00 dal mese di agosto 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno unico in favore della madre
CP_1
si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione depositata il 28/06/2024, CP_1 aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio con affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare condotta in locazione, pagamento del canone di locazione relativo all'abitazione sita in Lecco, via Dell'Eremo n. 26/g, a carico del ricorrente sino al termine del mese di luglio 2024, la regolamentazione del diritto di Parte_1 visita paterno e la determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre nella misura di € 500,00 mensili complessivi sino al termine del mese di luglio 2024, aumentati ad € 800,00 dal mese di agosto 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via riconvenzionale il riconoscimento a titolo di assegno divorzile in favore di per la CP_1 somma mensile di € 300,00.
Le parti hanno successivamente depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c.
pagina 2 di 4 Entrambe le parti sono comparse, assistite dai rispettivi difensori, all'udienza del 30/07/2024 avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento, il quale, non essendo stato possibile raggiungere un accordo fra le parti, ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei figli minori ex art. 473 bis.22 c.p.c. e, previa richiesta di parte resistente con memoria ex art. 473 bis.17 n. 2 c.p.c., ribadita alla medesima udienza, con separata ordinanza del 10/08/2024 ha disposto accertamenti di Polizia
Tributaria sul ricorrente , delegando le indagini alla Guardia di Finanza, Parte_1
Comando Provinciale di Lecco, con termine al 10/01/2025 per il deposito della relazione di accertamento, e ha rinviato la causa all'udienza del 28/01/2025.
In data 13/01/2025 la Guardia di Finanza all'uopo incaricata ha depositato l'esito parziale degli accertamenti di polizia tributaria relativi al ricorrente , riservandosi di Parte_1 comunicare l'esito conclusivo dell'attività indagine essendo in attesa di riscontro da parte di alcuni Istituti di Credito.
All'udienza del 28/01/2025 il Giudice, preso atto di quanto riferito dalla Guardia di Finanza,
Comando Provinciale di Lecco, ha assegnato alla stessa il termine del 31/03/2025 per depositare l'esito conclusivo dell'attività di indagine e ha rinviato la causa all'udienza del 15/04/2025.
In data 21/03/2025 la Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Lecco, ha depositato l'esito conclusivo degli accertamenti di polizia tributaria relativi al ricorrente e Parte_1 all'udienza del 15/04/2025 i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente fissarsi udienza di comparizione personale delle parti per approfondire l'ipotesi conciliativa.
Il Giudice ha dunque rinviato la causa all'udienza del 13/05/2025 ove le parti, presenti personalmente e dopo lunga discussione, sono addivenute ad un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni sopra riportate e il Giudice ha rimesso, dunque, la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
Malgrate il 02/05/2015 tra e trascritto nei registri Parte_1 CP_1 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2015, parte II, serie A, numero 4;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Malgrate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 744/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti ELISA Parte_1 C.F._1
ZAGNI e MICHELE MAZZOLENI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANITA CP_1 C.F._2
DISCACCIATI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI CONGIUNTE
Pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e lle seguenti condizioni:
[...] CP_1
1) Determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori e Persona_1 [...]
posto a carico di in favore di nella somma Per_2 Parte_1 CP_1 complessiva di € 870,00 mensili (€ 435,00 per figlio), con decorrenza dal mese di giugno 2025, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat a partire dal mese di giugno 2027;
2) Conferma nel resto delle ulteriori condizioni omologate con decreto del Tribunale di Lecco del
14/07/2022 in punto di affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, assegnazione della casa familiare, regolamentazione del diritto di visita paterno, suddivisione delle spese straordinarie al 50% ciascuno tra i genitori e percezione dell'intero assegno familiare unico per i figli minori da parte di CP_1
3) spese di lite interamente compensate tra le parti;
I difensori precisano le conclusioni in forma congiunta chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio in conformità a quanto sopra riportato con espressa rinuncia al deposito di eventuali scritti conclusivi.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1 CP_1
Malgrate (LC) il 02/05/2015 e dalla loro unione sono nati a Lecco i figli il Persona_1
14/09/2012 e il 17/01/2017. Persona_2
Con Decreto di Omologa del 14/07/2022, pubblicato in data 15/07/2022 n. cronol. 6032/2022, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale rubricato al n. 780/2022 R.G., il
Tribunale di Lecco, previo mutamento del titolo del ricorso da giudiziale in consensuale, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, alle condizioni stabilite consensualmente dalle parti indicate nel verbale redatto il 06/07/2022.
Con ricorso depositato il 01/05/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, pagamento del solo canone di locazione relativo all'abitazione sita in Lecco, via Dell'Eremo n. 26/g, a carico del padre sino al mese di luglio 2024, la regolamentazione del diritto di visita paterno e la determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre nella misura di
€ 500,00 mensili complessivi sino al termine del mese di luglio, aumentati ad € 700,00 dal mese di agosto 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno unico in favore della madre
CP_1
si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione depositata il 28/06/2024, CP_1 aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio con affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare condotta in locazione, pagamento del canone di locazione relativo all'abitazione sita in Lecco, via Dell'Eremo n. 26/g, a carico del ricorrente sino al termine del mese di luglio 2024, la regolamentazione del diritto di Parte_1 visita paterno e la determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre nella misura di € 500,00 mensili complessivi sino al termine del mese di luglio 2024, aumentati ad € 800,00 dal mese di agosto 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via riconvenzionale il riconoscimento a titolo di assegno divorzile in favore di per la CP_1 somma mensile di € 300,00.
Le parti hanno successivamente depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c.
pagina 2 di 4 Entrambe le parti sono comparse, assistite dai rispettivi difensori, all'udienza del 30/07/2024 avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento, il quale, non essendo stato possibile raggiungere un accordo fra le parti, ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei figli minori ex art. 473 bis.22 c.p.c. e, previa richiesta di parte resistente con memoria ex art. 473 bis.17 n. 2 c.p.c., ribadita alla medesima udienza, con separata ordinanza del 10/08/2024 ha disposto accertamenti di Polizia
Tributaria sul ricorrente , delegando le indagini alla Guardia di Finanza, Parte_1
Comando Provinciale di Lecco, con termine al 10/01/2025 per il deposito della relazione di accertamento, e ha rinviato la causa all'udienza del 28/01/2025.
In data 13/01/2025 la Guardia di Finanza all'uopo incaricata ha depositato l'esito parziale degli accertamenti di polizia tributaria relativi al ricorrente , riservandosi di Parte_1 comunicare l'esito conclusivo dell'attività indagine essendo in attesa di riscontro da parte di alcuni Istituti di Credito.
All'udienza del 28/01/2025 il Giudice, preso atto di quanto riferito dalla Guardia di Finanza,
Comando Provinciale di Lecco, ha assegnato alla stessa il termine del 31/03/2025 per depositare l'esito conclusivo dell'attività di indagine e ha rinviato la causa all'udienza del 15/04/2025.
In data 21/03/2025 la Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Lecco, ha depositato l'esito conclusivo degli accertamenti di polizia tributaria relativi al ricorrente e Parte_1 all'udienza del 15/04/2025 i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente fissarsi udienza di comparizione personale delle parti per approfondire l'ipotesi conciliativa.
Il Giudice ha dunque rinviato la causa all'udienza del 13/05/2025 ove le parti, presenti personalmente e dopo lunga discussione, sono addivenute ad un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni sopra riportate e il Giudice ha rimesso, dunque, la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
Malgrate il 02/05/2015 tra e trascritto nei registri Parte_1 CP_1 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2015, parte II, serie A, numero 4;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Malgrate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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