Articolo 8 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395
Articolo 7Articolo 9
Versione
20 luglio 1923
Art. 8.


Ferma la condizione di cui all'articolo 3, possono essere inscritti nell'albo, pure non possedendo il requisito di cui all'articolo 1, coloro i quali, anteriormente alla pubblicazione della presente legge, siano stati abilitati all'esercizio della professione dalle disposizioni vigenti.

Entrata in vigore il 20 luglio 1923