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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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- 1. L’interruzione prolungata della prestazione può valere come risoluzione consensuale tacita del rapportoAccesso limitatoCarlo Bottacin · https://www.altalex.com/ · 21 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/10/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. AN RC Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 555 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t. Cav. Dott. Parte_1 Controparte_1 con sede in Pesaro (PU) Piazzale Matteotti n. 28 P.I. rappresentata e difesa P.IVA_1 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in 1° grado datata 30.10.2020
(doc. n. 1) dall'Avv. Cristina Scilla (C.F. , elettivamente domiciliata presso il C.F._1 suo studio in Pesaro Via San Decenzio n. 3, con indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ha dichiarato di voler ricevere le Email_1 notificazioni e le comunicazioni di legge.
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pt, Sig. Controparte_2 CP_3
con sede in Pesaro, Via Rossini n. 60, (P.IVA , rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2 dall'Avv. Laura Radicchi (CF: ), del Foro di Pesaro, con studio in Fano, Via C.F._2
C. Gozzi 8 e presso lo studio della medesima elettivamente domiciliata, in forza di delega speciale. L'Avv. Radicchi ha dichiarato di voler riceve le comunicazioni di legge e/o notificazioni al fax 0721-376308 o al seguente indirizzo pec: Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la ordinanza del Tribunale di Pesaro in data 05/05/2021 in materia di appalto di servizi.
Conclusioni: vedi note di p.c. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, condannava la (ora Parte_2
al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_2
21.175,00 oltre accessori e spese di lite, così accogliendo la domanda di quest'ultima per l'attività di consulenza che doveva essere prestata dal 1/9/2011 al 31/8/2012. Il contratto prevedeva il pagamento di € 10.000,00 all'inizio del rapporto, € 2.500,00 + IVA mensilmente a decorrere dal 1/10//2011 e € 15.000,00 + IVA) al termine del rapporto.
Proponeva appello la allegando, tra l'altro, che il giudice a quo aveva erroneamente CP_4 affermato il difetto di prova che l'accordo fosse stato risolto per mutuo consenso in data
12.06.2012 e le omesse valutazioni della eccezioni consistenti nella rinuncia sempre in data
12.6.2012 da parte della a ulteriori compensi oltre a quelli sino a tale data CP_2 fatturati e percepiti nonché della cessazione di ogni attività in favore di a Parte_1 partire dalla detta data, con conseguente mancata maturazione dei corrispettivi previsti sino alla scadenza naturale del contratto prevista per 31.08.2012. A corredo della fondatezza di questa linea difensiva si rappresentava che la ditta appellata aveva azionato le proprie ragioni a distanza di circa otto anni dall'invio delle richieste di pagamento.
L'appellante si doleva inoltre della mancata ammissione delle prove per testi che avrebbero potuto confermare l'anticipata risoluzione del contratto, la rinuncia di cui si è detto e comunque l'interruzione delle prestazioni contrattualmente previste.
Si costituiva l'appellato che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Pregiudizialmente si deve disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello per l'asserita genericità di motivi ove si consideri che dal tenore dell'impugnazione si comprendono agevolmente le doglienze proposte, gli errori asseritamente compiuti dal giudice a quo e la ricostruzione offerta.
La Corte ammetteva le prove per testi dopo aver rilevato che proprio dalla documentazione offerta dall'appellata non vi erano prove di una attività successiva al marzo del 2012 e che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. II, 10/07/2024, n.18942): “la manifestazione di volontà per lo scioglimento del rapporto per mutuo consenso non solo non è soggetta ad alcuna prescrizione di forma che non risulti pattuita con specifico riferimento al negozio in questione, ma può anche implicitamente desumersi dal comportamento delle parti che cessino concordemente di dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche (Cass. Sez. L 9-1-
1991 n. 100 Rv. 470405-01, Cass. Sez. L 17-5-1993 n. 5583 Rv. 482395-01, Cass. Sez. L 16-8-
2004 n. 15959 Rv. 575753-01).”
Orbene dal deposto dei testi escussi emerge quanto segue.
A detta del teste (asseritamente presente all'accordo e direttrice dell'Hotel Testimone_1
Excelsior) le parti avrebbe consensualmente risolto il contratto in data 12.06.2012 e il legale rappresentante della avrebbe espressamente rinunciato agli ulteriori compensi CP_2 oltre a quelli già percepiti sino alla detta data.
pag. 2/4 Il teste aveva modo di precisare nel giugno 2012 le prestazioni di consulenza della CP_2
[... erano sempre più sporadiche e negligenti: “sebbene una caratteristica del nostro albergo fosse la presenza di fiori freschi sia all'entrata che all'interno e soprattutto nella hall, il CP_3 forniva dei rami secchi cercando anche di dare un'interpretazione del tutto. Ricordo che in occasione di un evento musicale, nonostante la città di Pesaro avesse dato i natali a Rossini,
l'allestimento consigliato dal per le aree comuni aveva sistematicamente in esposizione CP_3 spartiti di e di ricordare che partire dal 12.6.2012 la aveva cessato ogni Per_1 CP_2 attività di consulenza in favore di . Il teste ha da ultimo evidenziato che Parte_2
l'interruzione del rapporto e la rinuncia erano dovute alle rimostranze del legale rappresentante dell'ED VI a fronte del comportamento gravemente inadempiente della
. CP_2
Il deposto è stato in parte confermato dal teste (già assistente della Testimone_2 direzione dell'albergo per poi lavorare presso altri soggetti) che ha riferito di essere stato presente all'incontro del 12.06.2012 e che il sig. (legale rappresentante) alla presenza CP_1 del sig. che nulla aveva a obiettare, gli aveva detto di rivolgersi ad altri consulenti in CP_3 quanto il rapporto di collaborazione era cessato. Il teste ha precisato che l'impegno del CP_3 si era già rarefatto.
Le testimonianze in questione riportano fatti concreti quali gli errori e le incongruenze della
(indicati dal teste , la sua interruzione dopo il 16.06.2012, la risoluzione CP_2 Tes_1 del contratto, la rinuncia a quanto maturato (teste , il doversi rivolgere a soggetti Tes_1 diversi dal Sig. e il suo comportamento consenziente all'invito in parola (così il teste CP_3
. Tes_2
La produzione documentale di e-mail inviate dalla al in epoca successiva al Tes_1 CP_3
12.06.2012 è stata tardivamente prodotta dalla con la memora conclusionale e, CP_2 pertanto, come eccepito dalla difesa dell'appellante risulta inammissibile.
Al contrario i documenti inizialmente prodotti che evidenziano l'arresto dell'attività al marzo dello stesso anno, i gravi inconvenienti riscontrati nell'espletamento dell'incarico e da ultimo, ma non per importanza, la circostanza che il creditore abbia richiesto il pagamento di quanto asseritamente dovutogli soltanto dopo circa cinque anni dalla emissione delle fatture (peraltro contestate già allora per iscritto) e lo abbia azionato dopo ulteriori tre anni lascia chiaramente intendere che il rapporto non solo si era risolto ma che il a fronte delle contestazioni CP_3 del in ordine alla totale inutilità dell'apporto avesse rinunciato a quanto CP_1 eventualmente spettantegli.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e la condanna dell'appellate alle spese del doppio grado nella misura indicata nel dispositivo.
Deve essere disattesa la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata in difetto di prova egli stessi.
P. Q. M.
pag. 3/4 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e avverso Parte_1 Controparte_2
l'ordinanza, disattendendo ogni altra richiesta, così provvede:
- Accoglie l'appello e in riforma dell'ordinanza impugnata rigetta la domanda introduttiva della
; Controparte_2
- Condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del prima grado grado, spese che liquida in € 4.835 e quelle del secondo grado che determina in € 5.532, oltre esborsi, spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
Ancona li 07.10.2025
IL PRESIDENTE Est.
AN RC
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. AN RC Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 555 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t. Cav. Dott. Parte_1 Controparte_1 con sede in Pesaro (PU) Piazzale Matteotti n. 28 P.I. rappresentata e difesa P.IVA_1 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in 1° grado datata 30.10.2020
(doc. n. 1) dall'Avv. Cristina Scilla (C.F. , elettivamente domiciliata presso il C.F._1 suo studio in Pesaro Via San Decenzio n. 3, con indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ha dichiarato di voler ricevere le Email_1 notificazioni e le comunicazioni di legge.
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pt, Sig. Controparte_2 CP_3
con sede in Pesaro, Via Rossini n. 60, (P.IVA , rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2 dall'Avv. Laura Radicchi (CF: ), del Foro di Pesaro, con studio in Fano, Via C.F._2
C. Gozzi 8 e presso lo studio della medesima elettivamente domiciliata, in forza di delega speciale. L'Avv. Radicchi ha dichiarato di voler riceve le comunicazioni di legge e/o notificazioni al fax 0721-376308 o al seguente indirizzo pec: Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la ordinanza del Tribunale di Pesaro in data 05/05/2021 in materia di appalto di servizi.
Conclusioni: vedi note di p.c. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, condannava la (ora Parte_2
al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_2
21.175,00 oltre accessori e spese di lite, così accogliendo la domanda di quest'ultima per l'attività di consulenza che doveva essere prestata dal 1/9/2011 al 31/8/2012. Il contratto prevedeva il pagamento di € 10.000,00 all'inizio del rapporto, € 2.500,00 + IVA mensilmente a decorrere dal 1/10//2011 e € 15.000,00 + IVA) al termine del rapporto.
Proponeva appello la allegando, tra l'altro, che il giudice a quo aveva erroneamente CP_4 affermato il difetto di prova che l'accordo fosse stato risolto per mutuo consenso in data
12.06.2012 e le omesse valutazioni della eccezioni consistenti nella rinuncia sempre in data
12.6.2012 da parte della a ulteriori compensi oltre a quelli sino a tale data CP_2 fatturati e percepiti nonché della cessazione di ogni attività in favore di a Parte_1 partire dalla detta data, con conseguente mancata maturazione dei corrispettivi previsti sino alla scadenza naturale del contratto prevista per 31.08.2012. A corredo della fondatezza di questa linea difensiva si rappresentava che la ditta appellata aveva azionato le proprie ragioni a distanza di circa otto anni dall'invio delle richieste di pagamento.
L'appellante si doleva inoltre della mancata ammissione delle prove per testi che avrebbero potuto confermare l'anticipata risoluzione del contratto, la rinuncia di cui si è detto e comunque l'interruzione delle prestazioni contrattualmente previste.
Si costituiva l'appellato che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Pregiudizialmente si deve disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello per l'asserita genericità di motivi ove si consideri che dal tenore dell'impugnazione si comprendono agevolmente le doglienze proposte, gli errori asseritamente compiuti dal giudice a quo e la ricostruzione offerta.
La Corte ammetteva le prove per testi dopo aver rilevato che proprio dalla documentazione offerta dall'appellata non vi erano prove di una attività successiva al marzo del 2012 e che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. II, 10/07/2024, n.18942): “la manifestazione di volontà per lo scioglimento del rapporto per mutuo consenso non solo non è soggetta ad alcuna prescrizione di forma che non risulti pattuita con specifico riferimento al negozio in questione, ma può anche implicitamente desumersi dal comportamento delle parti che cessino concordemente di dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche (Cass. Sez. L 9-1-
1991 n. 100 Rv. 470405-01, Cass. Sez. L 17-5-1993 n. 5583 Rv. 482395-01, Cass. Sez. L 16-8-
2004 n. 15959 Rv. 575753-01).”
Orbene dal deposto dei testi escussi emerge quanto segue.
A detta del teste (asseritamente presente all'accordo e direttrice dell'Hotel Testimone_1
Excelsior) le parti avrebbe consensualmente risolto il contratto in data 12.06.2012 e il legale rappresentante della avrebbe espressamente rinunciato agli ulteriori compensi CP_2 oltre a quelli già percepiti sino alla detta data.
pag. 2/4 Il teste aveva modo di precisare nel giugno 2012 le prestazioni di consulenza della CP_2
[... erano sempre più sporadiche e negligenti: “sebbene una caratteristica del nostro albergo fosse la presenza di fiori freschi sia all'entrata che all'interno e soprattutto nella hall, il CP_3 forniva dei rami secchi cercando anche di dare un'interpretazione del tutto. Ricordo che in occasione di un evento musicale, nonostante la città di Pesaro avesse dato i natali a Rossini,
l'allestimento consigliato dal per le aree comuni aveva sistematicamente in esposizione CP_3 spartiti di e di ricordare che partire dal 12.6.2012 la aveva cessato ogni Per_1 CP_2 attività di consulenza in favore di . Il teste ha da ultimo evidenziato che Parte_2
l'interruzione del rapporto e la rinuncia erano dovute alle rimostranze del legale rappresentante dell'ED VI a fronte del comportamento gravemente inadempiente della
. CP_2
Il deposto è stato in parte confermato dal teste (già assistente della Testimone_2 direzione dell'albergo per poi lavorare presso altri soggetti) che ha riferito di essere stato presente all'incontro del 12.06.2012 e che il sig. (legale rappresentante) alla presenza CP_1 del sig. che nulla aveva a obiettare, gli aveva detto di rivolgersi ad altri consulenti in CP_3 quanto il rapporto di collaborazione era cessato. Il teste ha precisato che l'impegno del CP_3 si era già rarefatto.
Le testimonianze in questione riportano fatti concreti quali gli errori e le incongruenze della
(indicati dal teste , la sua interruzione dopo il 16.06.2012, la risoluzione CP_2 Tes_1 del contratto, la rinuncia a quanto maturato (teste , il doversi rivolgere a soggetti Tes_1 diversi dal Sig. e il suo comportamento consenziente all'invito in parola (così il teste CP_3
. Tes_2
La produzione documentale di e-mail inviate dalla al in epoca successiva al Tes_1 CP_3
12.06.2012 è stata tardivamente prodotta dalla con la memora conclusionale e, CP_2 pertanto, come eccepito dalla difesa dell'appellante risulta inammissibile.
Al contrario i documenti inizialmente prodotti che evidenziano l'arresto dell'attività al marzo dello stesso anno, i gravi inconvenienti riscontrati nell'espletamento dell'incarico e da ultimo, ma non per importanza, la circostanza che il creditore abbia richiesto il pagamento di quanto asseritamente dovutogli soltanto dopo circa cinque anni dalla emissione delle fatture (peraltro contestate già allora per iscritto) e lo abbia azionato dopo ulteriori tre anni lascia chiaramente intendere che il rapporto non solo si era risolto ma che il a fronte delle contestazioni CP_3 del in ordine alla totale inutilità dell'apporto avesse rinunciato a quanto CP_1 eventualmente spettantegli.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello e la condanna dell'appellate alle spese del doppio grado nella misura indicata nel dispositivo.
Deve essere disattesa la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata in difetto di prova egli stessi.
P. Q. M.
pag. 3/4 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e avverso Parte_1 Controparte_2
l'ordinanza, disattendendo ogni altra richiesta, così provvede:
- Accoglie l'appello e in riforma dell'ordinanza impugnata rigetta la domanda introduttiva della
; Controparte_2
- Condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del prima grado grado, spese che liquida in € 4.835 e quelle del secondo grado che determina in € 5.532, oltre esborsi, spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
Ancona li 07.10.2025
IL PRESIDENTE Est.
AN RC
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