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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/10/2025, n. 4092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4092 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 843/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 843/2023 promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2
nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1 rappresentati e difesi dall'avv. Luigistelio Becheri, del Foro di Brescia
[...]
-PARTE ATTRICE- contro
P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Castelluccio, del
Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 20.3.2025)
PER PARTE ATTRICE:
“in via principale: dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2050 c.c. e/o 2051 c.c. (o in estremo subordine ex art. 2043 c.c.) della società convenuta per il sinistro avvenuto in data 19.08.2021 alla minore presso il Parco Avventura Adventure Land sito in Borno Via Funiva loc. Ogne e Persona_1 per l'effetto condannare la convenuta a risarcire i danni tutti subiti così come quantificati nella misura di euro 18.694,00 o in quella somma diversa maggiore o minore di giustizia, in favore degli attori
[...]
e nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità sulla minore;
il Parte_1 Parte_2 tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, spese di causa rifuse.”
PER PARTE CONVENUTA:
“In via principale, nel merito: respingere ogni domanda proposta nei confronti della Parte_3
per mancanza di responsabilità di quest'ultima, per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria
[...] di spese e competenze del giudizio.”
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. e quali esercenti la responsabilità genitoriale su Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio Persona_1 Controparte_2 al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dalla figlia minorenne a causa di un infortunio verificatosi in data 19.8.2021 all'interno del parco avventura 'Adventure Land' di
Borno.
2 1.1 Nel dettaglio, gli attori hanno dedotto che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, stava attraversando in compagnia del padre il percorso blu sospeso a 8 m di Persona_1 altezza, nel tratto in cui le due piattaforme sospese sugli alberi si congiungono tramite una scala a pioli da percorrere con le mani. Giunta a metà percorso “lasciava i pioli della scala a cui era appesa con le mani e le braccia cadevano penzoloni (il corpo rimaneva “appeso” in sicurezza all'imbragatura tramite la linea vita), in quel frangente il braccio destro restava impigliato nel moschettone della carrucola e si lacerava fino al gomito” (pag. 2 citaz.).
Pertanto, hanno invocato la responsabilità risarcitoria della convenuta ai sensi dell'art. 2050
c.c. (essendo “innegabile in astratto la pericolosità del gioco costituito dal camminare, tra un albero e
l'altro, su piattaforme sospese dal suolo, cavi d'acciaio, ponti tibetani, tirolesi ( carrucole), corde e scale”
- pag. 5 citaz.) e, in via subordinata, ex artt. 2051 e 2043 c.c.
1.2 Si è costituita in giudizio parte convenuta, contestando il contenuto dell'atto di citazione.
A tal fine, dopo aver evidenziato che il padre della minore aveva sottoscritto un modulo di manleva e che entrambi avevano partecipato a un briefing teorico e pratico prima di accedere ai percorsi sospesi, ha chiarito che quello effettuato dall'infortunata non era il percorso blu ma il rosso, più impegnativo. Quanto alla dinamica dell'evento, ha eccepito che il sinistro si era verificato per responsabilità esclusiva di la quale “a metà dello stesso [percorso; Persona_1
n.d.r.], non riuscendo a proseguire, mollava la presa, cercando di afferrare, con il braccio e diversamente dalle indicazioni ricevute durante il briefing, il cavo di sicura posto lateralmente, procurandosi la ferita;
Quest'ultima è stata causata da una componente della carrucola, installata sul cavo di sicura, ovvero un apposito supporto sul quale andrebbero posizionati entrambi i moschettoni come dimostrato durante il briefing iniziale;
Nel caso specifico, i moschettoni si trovavano invece solo sul cavo, come ammesso dal cap.4 di parte attrice, lasciando libero l'apposito supporto” (pagg. 2, 3 comp. cost.).
Parimenti contestato è stato il quantum debeatur.
1.3 Il giudizio, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., è stato istruito mediante l'assunzione di prove orali e C.T.U. medico-legale.
All'esito di tali attività la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata dinanzi allo scrivente Giudice, stante la riassegnazione del fascicolo al suo ruolo per il trasferimento del precedente G.I. ad altra Sezione del Tribunale, con concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
3 2.1 All'esito dell'attività istruttoria può ritenersi provato il fatto storico nei termini prospettati in citazione, e in particolare che la minore ha effettivamente riportato lesioni al Persona_1 braccio destro mentre effettuava uno dei percorsi presenti all'interno del parco avventura
' di Borno. Controparte_1
D'altro canto, la circostanza non è stata contestata dalla convenuta, la quale, piuttosto, ha incentrato le sue difese sulla responsabilità per l'accaduto.
2.2 Altrettanto acclarato è che la fattispecie in esame rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 2050 c.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, tale norma ha una struttura aperta, dal momento che costituiscono attività pericolose non solo quelle che sono qualificate tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportano una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n.
20359 del 21/10/2005).
Nel caso in esame, i percorsi effettuati dagli utenti del parco, anche minorenni, si svolgevano a diversi metri di altezza dal suolo e comportavano l'utilizzo di funi, moschettoni, carrucole, ecc., con il conseguente elevato rischio di danno per gli utenti stessi (nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Pavia, Sez. III, n. 804/2023; Trib. Palermo, n. 1102/2022; Trib. Termini
Imerese, n. 88/2020; Trib. Livorno, n. 1/2014).
D'altro canto, il documento denominato 'Schede tecniche e valutazione del rischio percorsi parco avventura' prodotto da parte convenuta sub doc. 3 indica per il percorso effettuato da
“rischi: scivolamento – probabilità alta – danno medio” (cfr. pagg. 91, 92). Persona_1
L'applicabilità di tale disposizione postula solo l'accertamento del fatto obiettivo della derivazione causale del danno dall'esercizio di una attività pericolosa (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 5799 del 28/10/1980).
Quanto al riparto degli oneri probatori, la prova del nesso di causalità tra il danno e l'attività pericolosa spetta al danneggiato (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 4792 del
02/04/2001), mentre colui che esercita l'attività pericolosa deve dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a evitarlo (cfr. Cass. civ., Sez. I, 05/02/2016, n. 2306, secondo cui l'art. 2050 c.c. prevede un'inversione dell'onere della prova a carico dell'autore del danno, tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo).
In particolare, la presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta
4 la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 10/06/2025, n. 15465).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che – come visto – deve ritenersi dimostrato il nesso di causalità materiale tra l'attività pericolosa e il danno. Infatti, è pacifico che la minore si sia infortunata mentre effettuava il percorso rosso del parco avventura, denominato 'scala in legno orizzontale a braccia su pioli in acciaio'.
Al contempo, si ritiene che non sia stata fornita la prova liberatoria prevista dall'art. 2050 c.c., così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo parte convenuta l'infortunio si era verificato in quanto aveva Persona_1 erroneamente agganciato i moschettoni sul cavo di sicura anziché sull'apposito supporto della carrucola. Inoltre, ha evidenziato che i partecipanti avevano assistito a un briefing teorico e pratico prima di iniziare il percorso, che per il passaggio in questione era prevista una supervisione degli istruttori solo a distanza e che il parco era dotato delle necessarie certificazioni di legge.
Tuttavia, nessuna di tali circostanze è in grado di elidere il collegamento tra l'attività pericolosa e il danno. Infatti, pur a voler ritenere dimostrato l'errore della minore consistito nell'aver agganciato i moschettoni al cavo anziché all'apposito supporto della carrucola (cfr. infra), in ogni caso occorre considerare che parte convenuta, nell'adottare le misure preventive volte a contenere il rischio insito nell'attività pericolosa, avrebbe dovuto tenere presente che il parco è aperto anche a non esperti, e in particolare a minori, motivo per il quale sarebbe stato indispensabile adottare anche accorgimenti ulteriori (stante l'inesperienza e la giovane età), e che tra i rischi da prevenire vi era anche quello dell'erroneo agganciamento dei moschettoni al cavo anziché alla carrucola, mentre invece in tal caso l'apposito supporto risultava scoperto, con il rischio di verificarsi di fatti come quello in esame.
Neppure può ritenersi che il 'modulo di manleva' sottoscritto da (cfr. doc. 2 fasc. Parte_1 conv.) consenta di mandare esente da responsabilità la convenuta, essendo nullo ex art. 1229, co. 2 c.c. Infatti, la giurisprudenza e la dottrina hanno chiarito che la clausola prevista da tale disposizione ricomprende anche le norme poste a tutela della salute della persona (cfr. Cass.
5 civ., Sez. III, 03/02/1999, n. 915), che pertanto non sono suscettibili di un esonero preventivo di responsabilità.
Si tratta ora di verificare il riparto di responsabilità tra danneggiata e convenuta nella causazione dell'evento lesivo. In altri termini, occorre valutare se la condotta della minore possa integrare gli estremi del concorso colposo rilevante ex art. 1227, co. 1 c.c., applicabile anche alla fattispecie in esame (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 27544 del 21/11/2017.
Trattasi di circostanza rilevabile anche d'ufficio - cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n.
7965 del 2023).
L'istruttoria orale ha consentito di appurare che effettivamente aveva errato Persona_1 nell'agganciare i moschettoni alla fune di sicurezza anziché all'apposito supporto della carrucola (cfr. teste - verbale ud. 28.11.2023: “Il giorno del fatto io mi trovavo presso il Tes_1 parco avventura in qualità di istruttore. Mi trovavo all'interno, in particolare sorvegliavo il percorso rosso dove poi è avvenuta la caduta della bambina. […] Il percorso rosso è composto da 12/13 passaggi, io mi trovavo all'inizio del percorso, mentre in corrispondenza degli altri passaggi dello stesso percorso
c'erano altri istruttori. Io ricordo che feci partire la bambina dopo aver controllato da sotto che i moschettoni fossero ben agganciati. […] io ho visto la partenza e, alla partenza, i due moschettoni erano stati regolarmente agganciati. Devo precisare che, ad ogni passaggio, il cliente deve sganciare e riagganciare da solo i due moschettoni. […] ADR: quando io arrivai la bambina era già appesa. Io vidi che i due moschettoni non erano posizionati in maniera corretta come era stato indicato durante il briefing. I primi cinque passaggi erano stati fatti dalla bambina correttamente, anche all'inizio c'è la carrucola”. Cfr. anche teste - verbale ud. 28.11.2023: “è vero che durante il briefing ci Tes_2 venne detto che i moschettoni avrebbero dovuto essere posizionati su apposito supporto dietro la carrucola, non so però dire come li avesse posizionati la bambina”).
Se tale errore non è tale da integrare il caso fortuito, per i motivi visti in precedenza, tuttavia esso ha concorso alla produzione del danno, con conseguente rilievo ex art. 1227, co. 1 c.c.
(applicabile anche in caso di condotta posta in essere da un minore d'età - cfr. Cass. civ., Sez.
3, Sentenza n. 5787 del 2017).
Per quanto concerne l'esatto riparto di tali responsabilità, si ritiene che il comportamento della minore – tenuto conto della giovane età, dell'inesperienza e dell'assenza di adeguata protezione del supporto che ha causato la lesione – abbia concorso in misura minoritaria alla determinazione del danno (ovvero pari al 30%), e che pertanto la convenuta sia in definitiva tenuta a risarcire parte attrice nella misura del 70%, proporzionale alla responsabilità a essa ascritta.
*** ** ***
6 § 3. Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta allora di liquidare i danni subìti da Persona_1
Quanto al danno non patrimoniale, in assenza di criteri normativi, può procedersi alla sua liquidazione tenendo conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia.
In particolare, occorre fare applicazione delle cd. Tabelle di Milano, nella loro versione aggiornata all'epoca della decisione (nel caso in esame, quelle recenti del 2024) (cfr. sul punto
Cass. civ., Sez. III, 6.5.2020, n. 8532; Cass. civ., Sez. III, 19.12.2019, ord. n. 33770; Cass. civ., Sez.
III, 11.5.2012, n. 7272).
Tenuto conto dell'entità delle conseguenze dannose valutate dalla C.T.U. medico-legale, rispetto alla quale le parti non hanno mosso contestazioni (cfr. pag. 5 relaz. finale), possono valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue:
- invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per giorni 10: € 862,50
- invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per giorni 10: € 575,00
- invalidità temporanea parziale al 25% protrattasi per giorni 30: € 862,50
- postumi di natura permanente, che la C.T.U. ha stimato pari al 5% e che, tenendo conto dell'età della danneggiata alla data di stabilizzazione dei postumi invalidanti (9 anni;
cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 26897 del 19/12/2014, Rv. 633923 - 01; Cass. civ., Sez. 3
- , Sentenza n. 3121 del 7/2/2017, Rv. 642722 - 01), in base ai parametri della tabella sopra indicata vengono liquidati nella misura di € 10.450,00.
In relazione a tali calcoli occorre precisare quanto segue.
Il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta è stato calcolato in € 115,00, secondo le più aggiornate Tabelle di Milano
2024. Nel caso in esame, infatti, parte attrice non ha provato peculiari circostanze personalizzanti tali da giustificare una liquidazione secondo un valore maggiore. Peraltro,
l'importo riconosciuto ricomprende già sia la componente dinamico/relazionale che il danno da sofferenza soggettiva interiore.
Per quanto concerne invece il danno morale, si precisa che l'importo indicato a titolo di invalidità permanente include al suo interno il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile (pari ad un incremento del 25%), ovvero quello ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
Infine, si ritiene che nulla possa essere riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno. La
Suprema Corte di Cassazione, anche di recente, ha chiarito che un ulteriore incremento del risarcimento è possibile solo ed esclusivamente in presenza di circostanze specifiche ed
7 eccezionali, che – appunto – impongono un incremento del quantum risarcitorio. Viceversa,
l'impossibilità di compiere determinate azioni in conseguenza dell'invalidità residuata a causa delle lesioni costituisce l'ubi consistam del danno biologico 'standard' (o danno dinamico- relazionale) (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513, secondo cui sono necessarie circostanze specifiche ed eccezionali, con onere della prova a carico dell'attore).
Nel caso in esame, non è stata allegata e provata alcuna circostanza tale da integrare i suddetti requisiti, dal momento che tutti i pregiudizi ravvisati in capo all'attrice devono già ritenersi rientranti nel baremes medico legale, in quanto ordinariamente ricollegabili a chiunque abbia riportato quel tipo di lesioni (cfr. sul punto Corte d'Appello Brescia, Sez. II, 29.11.2023, n.
1788. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. III, 08/07/2020, n. 14246: i postumi di carattere estetico conseguenti ad un fatto lesivo della persona possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale, quando provochino ripercussioni negative su un'attività lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare;
in tutti gli altri casi, il danno estetico non potrà mai essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico).
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente derivato a dall'evento per Persona_1 cui è causa può essere stimato nell'importo di € 12.750,00, di cui gli attori hanno diritto ad essere risarciti in misura proporzionale alla responsabilità ritenuta ascrivibile alla convenuta
(70%), e dunque per € 8.925,00.
Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT.
Recependo gli insegnamenti di tale sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità:
8 sulla somma di € 8.925,00 devalutata all'epoca del fatto (19.8.2021) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dal 19.8.2021 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
*** ** ***
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere integralmente poste a carico di parte convenuta.
Esse vanno liquidate, come dispositivo, secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014 per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del decisum.
Infine, anche i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, vanno definitivamente posti a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al risarcimento in favore di parte attrice dei danni patiti per l'importo di € 8.925,00, oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, € 298,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, a carico della convenuta.
Brescia, 6 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 843/2023 promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2
nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1 rappresentati e difesi dall'avv. Luigistelio Becheri, del Foro di Brescia
[...]
-PARTE ATTRICE- contro
P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Castelluccio, del
Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA-
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CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 20.3.2025)
PER PARTE ATTRICE:
“in via principale: dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2050 c.c. e/o 2051 c.c. (o in estremo subordine ex art. 2043 c.c.) della società convenuta per il sinistro avvenuto in data 19.08.2021 alla minore presso il Parco Avventura Adventure Land sito in Borno Via Funiva loc. Ogne e Persona_1 per l'effetto condannare la convenuta a risarcire i danni tutti subiti così come quantificati nella misura di euro 18.694,00 o in quella somma diversa maggiore o minore di giustizia, in favore degli attori
[...]
e nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità sulla minore;
il Parte_1 Parte_2 tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, spese di causa rifuse.”
PER PARTE CONVENUTA:
“In via principale, nel merito: respingere ogni domanda proposta nei confronti della Parte_3
per mancanza di responsabilità di quest'ultima, per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria
[...] di spese e competenze del giudizio.”
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FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
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§ 1. e quali esercenti la responsabilità genitoriale su Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio Persona_1 Controparte_2 al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dalla figlia minorenne a causa di un infortunio verificatosi in data 19.8.2021 all'interno del parco avventura 'Adventure Land' di
Borno.
2 1.1 Nel dettaglio, gli attori hanno dedotto che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, stava attraversando in compagnia del padre il percorso blu sospeso a 8 m di Persona_1 altezza, nel tratto in cui le due piattaforme sospese sugli alberi si congiungono tramite una scala a pioli da percorrere con le mani. Giunta a metà percorso “lasciava i pioli della scala a cui era appesa con le mani e le braccia cadevano penzoloni (il corpo rimaneva “appeso” in sicurezza all'imbragatura tramite la linea vita), in quel frangente il braccio destro restava impigliato nel moschettone della carrucola e si lacerava fino al gomito” (pag. 2 citaz.).
Pertanto, hanno invocato la responsabilità risarcitoria della convenuta ai sensi dell'art. 2050
c.c. (essendo “innegabile in astratto la pericolosità del gioco costituito dal camminare, tra un albero e
l'altro, su piattaforme sospese dal suolo, cavi d'acciaio, ponti tibetani, tirolesi ( carrucole), corde e scale”
- pag. 5 citaz.) e, in via subordinata, ex artt. 2051 e 2043 c.c.
1.2 Si è costituita in giudizio parte convenuta, contestando il contenuto dell'atto di citazione.
A tal fine, dopo aver evidenziato che il padre della minore aveva sottoscritto un modulo di manleva e che entrambi avevano partecipato a un briefing teorico e pratico prima di accedere ai percorsi sospesi, ha chiarito che quello effettuato dall'infortunata non era il percorso blu ma il rosso, più impegnativo. Quanto alla dinamica dell'evento, ha eccepito che il sinistro si era verificato per responsabilità esclusiva di la quale “a metà dello stesso [percorso; Persona_1
n.d.r.], non riuscendo a proseguire, mollava la presa, cercando di afferrare, con il braccio e diversamente dalle indicazioni ricevute durante il briefing, il cavo di sicura posto lateralmente, procurandosi la ferita;
Quest'ultima è stata causata da una componente della carrucola, installata sul cavo di sicura, ovvero un apposito supporto sul quale andrebbero posizionati entrambi i moschettoni come dimostrato durante il briefing iniziale;
Nel caso specifico, i moschettoni si trovavano invece solo sul cavo, come ammesso dal cap.4 di parte attrice, lasciando libero l'apposito supporto” (pagg. 2, 3 comp. cost.).
Parimenti contestato è stato il quantum debeatur.
1.3 Il giudizio, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., è stato istruito mediante l'assunzione di prove orali e C.T.U. medico-legale.
All'esito di tali attività la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata dinanzi allo scrivente Giudice, stante la riassegnazione del fascicolo al suo ruolo per il trasferimento del precedente G.I. ad altra Sezione del Tribunale, con concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
3 2.1 All'esito dell'attività istruttoria può ritenersi provato il fatto storico nei termini prospettati in citazione, e in particolare che la minore ha effettivamente riportato lesioni al Persona_1 braccio destro mentre effettuava uno dei percorsi presenti all'interno del parco avventura
' di Borno. Controparte_1
D'altro canto, la circostanza non è stata contestata dalla convenuta, la quale, piuttosto, ha incentrato le sue difese sulla responsabilità per l'accaduto.
2.2 Altrettanto acclarato è che la fattispecie in esame rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 2050 c.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, tale norma ha una struttura aperta, dal momento che costituiscono attività pericolose non solo quelle che sono qualificate tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportano una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n.
20359 del 21/10/2005).
Nel caso in esame, i percorsi effettuati dagli utenti del parco, anche minorenni, si svolgevano a diversi metri di altezza dal suolo e comportavano l'utilizzo di funi, moschettoni, carrucole, ecc., con il conseguente elevato rischio di danno per gli utenti stessi (nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Pavia, Sez. III, n. 804/2023; Trib. Palermo, n. 1102/2022; Trib. Termini
Imerese, n. 88/2020; Trib. Livorno, n. 1/2014).
D'altro canto, il documento denominato 'Schede tecniche e valutazione del rischio percorsi parco avventura' prodotto da parte convenuta sub doc. 3 indica per il percorso effettuato da
“rischi: scivolamento – probabilità alta – danno medio” (cfr. pagg. 91, 92). Persona_1
L'applicabilità di tale disposizione postula solo l'accertamento del fatto obiettivo della derivazione causale del danno dall'esercizio di una attività pericolosa (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 5799 del 28/10/1980).
Quanto al riparto degli oneri probatori, la prova del nesso di causalità tra il danno e l'attività pericolosa spetta al danneggiato (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 4792 del
02/04/2001), mentre colui che esercita l'attività pericolosa deve dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a evitarlo (cfr. Cass. civ., Sez. I, 05/02/2016, n. 2306, secondo cui l'art. 2050 c.c. prevede un'inversione dell'onere della prova a carico dell'autore del danno, tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo).
In particolare, la presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta
4 la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 10/06/2025, n. 15465).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che – come visto – deve ritenersi dimostrato il nesso di causalità materiale tra l'attività pericolosa e il danno. Infatti, è pacifico che la minore si sia infortunata mentre effettuava il percorso rosso del parco avventura, denominato 'scala in legno orizzontale a braccia su pioli in acciaio'.
Al contempo, si ritiene che non sia stata fornita la prova liberatoria prevista dall'art. 2050 c.c., così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo parte convenuta l'infortunio si era verificato in quanto aveva Persona_1 erroneamente agganciato i moschettoni sul cavo di sicura anziché sull'apposito supporto della carrucola. Inoltre, ha evidenziato che i partecipanti avevano assistito a un briefing teorico e pratico prima di iniziare il percorso, che per il passaggio in questione era prevista una supervisione degli istruttori solo a distanza e che il parco era dotato delle necessarie certificazioni di legge.
Tuttavia, nessuna di tali circostanze è in grado di elidere il collegamento tra l'attività pericolosa e il danno. Infatti, pur a voler ritenere dimostrato l'errore della minore consistito nell'aver agganciato i moschettoni al cavo anziché all'apposito supporto della carrucola (cfr. infra), in ogni caso occorre considerare che parte convenuta, nell'adottare le misure preventive volte a contenere il rischio insito nell'attività pericolosa, avrebbe dovuto tenere presente che il parco è aperto anche a non esperti, e in particolare a minori, motivo per il quale sarebbe stato indispensabile adottare anche accorgimenti ulteriori (stante l'inesperienza e la giovane età), e che tra i rischi da prevenire vi era anche quello dell'erroneo agganciamento dei moschettoni al cavo anziché alla carrucola, mentre invece in tal caso l'apposito supporto risultava scoperto, con il rischio di verificarsi di fatti come quello in esame.
Neppure può ritenersi che il 'modulo di manleva' sottoscritto da (cfr. doc. 2 fasc. Parte_1 conv.) consenta di mandare esente da responsabilità la convenuta, essendo nullo ex art. 1229, co. 2 c.c. Infatti, la giurisprudenza e la dottrina hanno chiarito che la clausola prevista da tale disposizione ricomprende anche le norme poste a tutela della salute della persona (cfr. Cass.
5 civ., Sez. III, 03/02/1999, n. 915), che pertanto non sono suscettibili di un esonero preventivo di responsabilità.
Si tratta ora di verificare il riparto di responsabilità tra danneggiata e convenuta nella causazione dell'evento lesivo. In altri termini, occorre valutare se la condotta della minore possa integrare gli estremi del concorso colposo rilevante ex art. 1227, co. 1 c.c., applicabile anche alla fattispecie in esame (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 27544 del 21/11/2017.
Trattasi di circostanza rilevabile anche d'ufficio - cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n.
7965 del 2023).
L'istruttoria orale ha consentito di appurare che effettivamente aveva errato Persona_1 nell'agganciare i moschettoni alla fune di sicurezza anziché all'apposito supporto della carrucola (cfr. teste - verbale ud. 28.11.2023: “Il giorno del fatto io mi trovavo presso il Tes_1 parco avventura in qualità di istruttore. Mi trovavo all'interno, in particolare sorvegliavo il percorso rosso dove poi è avvenuta la caduta della bambina. […] Il percorso rosso è composto da 12/13 passaggi, io mi trovavo all'inizio del percorso, mentre in corrispondenza degli altri passaggi dello stesso percorso
c'erano altri istruttori. Io ricordo che feci partire la bambina dopo aver controllato da sotto che i moschettoni fossero ben agganciati. […] io ho visto la partenza e, alla partenza, i due moschettoni erano stati regolarmente agganciati. Devo precisare che, ad ogni passaggio, il cliente deve sganciare e riagganciare da solo i due moschettoni. […] ADR: quando io arrivai la bambina era già appesa. Io vidi che i due moschettoni non erano posizionati in maniera corretta come era stato indicato durante il briefing. I primi cinque passaggi erano stati fatti dalla bambina correttamente, anche all'inizio c'è la carrucola”. Cfr. anche teste - verbale ud. 28.11.2023: “è vero che durante il briefing ci Tes_2 venne detto che i moschettoni avrebbero dovuto essere posizionati su apposito supporto dietro la carrucola, non so però dire come li avesse posizionati la bambina”).
Se tale errore non è tale da integrare il caso fortuito, per i motivi visti in precedenza, tuttavia esso ha concorso alla produzione del danno, con conseguente rilievo ex art. 1227, co. 1 c.c.
(applicabile anche in caso di condotta posta in essere da un minore d'età - cfr. Cass. civ., Sez.
3, Sentenza n. 5787 del 2017).
Per quanto concerne l'esatto riparto di tali responsabilità, si ritiene che il comportamento della minore – tenuto conto della giovane età, dell'inesperienza e dell'assenza di adeguata protezione del supporto che ha causato la lesione – abbia concorso in misura minoritaria alla determinazione del danno (ovvero pari al 30%), e che pertanto la convenuta sia in definitiva tenuta a risarcire parte attrice nella misura del 70%, proporzionale alla responsabilità a essa ascritta.
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6 § 3. Ciò posto per quanto concerne il giudizio di responsabilità, si tratta allora di liquidare i danni subìti da Persona_1
Quanto al danno non patrimoniale, in assenza di criteri normativi, può procedersi alla sua liquidazione tenendo conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia.
In particolare, occorre fare applicazione delle cd. Tabelle di Milano, nella loro versione aggiornata all'epoca della decisione (nel caso in esame, quelle recenti del 2024) (cfr. sul punto
Cass. civ., Sez. III, 6.5.2020, n. 8532; Cass. civ., Sez. III, 19.12.2019, ord. n. 33770; Cass. civ., Sez.
III, 11.5.2012, n. 7272).
Tenuto conto dell'entità delle conseguenze dannose valutate dalla C.T.U. medico-legale, rispetto alla quale le parti non hanno mosso contestazioni (cfr. pag. 5 relaz. finale), possono valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue:
- invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per giorni 10: € 862,50
- invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per giorni 10: € 575,00
- invalidità temporanea parziale al 25% protrattasi per giorni 30: € 862,50
- postumi di natura permanente, che la C.T.U. ha stimato pari al 5% e che, tenendo conto dell'età della danneggiata alla data di stabilizzazione dei postumi invalidanti (9 anni;
cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 26897 del 19/12/2014, Rv. 633923 - 01; Cass. civ., Sez. 3
- , Sentenza n. 3121 del 7/2/2017, Rv. 642722 - 01), in base ai parametri della tabella sopra indicata vengono liquidati nella misura di € 10.450,00.
In relazione a tali calcoli occorre precisare quanto segue.
Il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta è stato calcolato in € 115,00, secondo le più aggiornate Tabelle di Milano
2024. Nel caso in esame, infatti, parte attrice non ha provato peculiari circostanze personalizzanti tali da giustificare una liquidazione secondo un valore maggiore. Peraltro,
l'importo riconosciuto ricomprende già sia la componente dinamico/relazionale che il danno da sofferenza soggettiva interiore.
Per quanto concerne invece il danno morale, si precisa che l'importo indicato a titolo di invalidità permanente include al suo interno il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile (pari ad un incremento del 25%), ovvero quello ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
Infine, si ritiene che nulla possa essere riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno. La
Suprema Corte di Cassazione, anche di recente, ha chiarito che un ulteriore incremento del risarcimento è possibile solo ed esclusivamente in presenza di circostanze specifiche ed
7 eccezionali, che – appunto – impongono un incremento del quantum risarcitorio. Viceversa,
l'impossibilità di compiere determinate azioni in conseguenza dell'invalidità residuata a causa delle lesioni costituisce l'ubi consistam del danno biologico 'standard' (o danno dinamico- relazionale) (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513, secondo cui sono necessarie circostanze specifiche ed eccezionali, con onere della prova a carico dell'attore).
Nel caso in esame, non è stata allegata e provata alcuna circostanza tale da integrare i suddetti requisiti, dal momento che tutti i pregiudizi ravvisati in capo all'attrice devono già ritenersi rientranti nel baremes medico legale, in quanto ordinariamente ricollegabili a chiunque abbia riportato quel tipo di lesioni (cfr. sul punto Corte d'Appello Brescia, Sez. II, 29.11.2023, n.
1788. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. III, 08/07/2020, n. 14246: i postumi di carattere estetico conseguenti ad un fatto lesivo della persona possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale, quando provochino ripercussioni negative su un'attività lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare;
in tutti gli altri casi, il danno estetico non potrà mai essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico).
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente derivato a dall'evento per Persona_1 cui è causa può essere stimato nell'importo di € 12.750,00, di cui gli attori hanno diritto ad essere risarciti in misura proporzionale alla responsabilità ritenuta ascrivibile alla convenuta
(70%), e dunque per € 8.925,00.
Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT.
Recependo gli insegnamenti di tale sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità:
8 sulla somma di € 8.925,00 devalutata all'epoca del fatto (19.8.2021) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dal 19.8.2021 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
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§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere integralmente poste a carico di parte convenuta.
Esse vanno liquidate, come dispositivo, secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014 per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento, tenuto conto del criterio del decisum.
Infine, anche i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, vanno definitivamente posti a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al risarcimento in favore di parte attrice dei danni patiti per l'importo di € 8.925,00, oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, € 298,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, a carico della convenuta.
Brescia, 6 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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