Articolo 21 della Legge 24 novembre 1999, n. 468
Articolo 20Articolo 22
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30 dicembre 1999
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10 maggio 2001
Art. 21. (Emanazione del decreto legislativo) 1. Lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 14 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo. (( 2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 entra in vigore il giorno 2 gennaio 2002. )) 3. Il Ministero della giustizia, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di cui all'articolo 14, predispone formulari idonei e strumenti audiovisivi di formazione per la preparazione dei giudici di pace al processo penale di cui all'articolo 17. 4. I consigli giudiziari, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di cui all'articolo 14, organizzano un congruo periodo di tirocinio penale per i giudici onorari in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, da rendere compatibile con il normale lavoro di ufficio, applicando le disposizioni di cui all'articolo 4-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374 , introdotto dall'articolo 2 della presente legge, in quanto applicabili.
Entrata in vigore il 10 maggio 2001
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