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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/10/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10013/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
CL HE Presidente relatrice
NC AL CE
EA HE CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 10013/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. DOMENEGHETTI ADRIANO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F. , elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. DOMENEGHETTI ADRIANO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“1) vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, avendo reddito proprio, rinunciando sin d'ora ad ogni pretesa patrimoniale in punto assegno alimentare e/o di mantenimento;
1 3) le parti dichiarano di avere regolato, ormai da tempo, ogni e qualsivoglia rapporto anche di natura patrimoniale tra le stesse;
4) le parti rinunciano sin da ora ad impugnare la pronuncianda sentenza di omologazione della separazione;
5) spese legali compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a POLAVENO (BS) in data 6.7.2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di POLAVENO al n. 9, parte II, serie A, anno 2002, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione non sono nati figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
CL HE
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
CL HE Presidente relatrice
NC AL CE
EA HE CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 10013/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. DOMENEGHETTI ADRIANO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F. , elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. DOMENEGHETTI ADRIANO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“1) vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, avendo reddito proprio, rinunciando sin d'ora ad ogni pretesa patrimoniale in punto assegno alimentare e/o di mantenimento;
1 3) le parti dichiarano di avere regolato, ormai da tempo, ogni e qualsivoglia rapporto anche di natura patrimoniale tra le stesse;
4) le parti rinunciano sin da ora ad impugnare la pronuncianda sentenza di omologazione della separazione;
5) spese legali compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a POLAVENO (BS) in data 6.7.2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di POLAVENO al n. 9, parte II, serie A, anno 2002, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione non sono nati figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
CL HE
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