Decreto cautelare 21 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 21 gennaio 2022
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00635/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01904/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1904 del 2021, proposto da Fuced S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Serenella Galeno, Vincenzo Ruberto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Oliverio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per l'annullamento, previa sospensione, della Determinazione del Dirigente Reg. Gen. N. 1833 del 12.11.2021, notificata a mezzo pec in data 15.11.2021, con cui è stata disposta la revoca dell’attività del Centro Revisioni dell’impresa FUCED S.r.l., in persona del l.r.p.t., Sig. D’APA Giuseppe, con contestuale revoca presso il CED del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto della concessione CZ/A12, nonché per il risarcimento dei danni subiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. HE Di RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente ha impugnato, con ricorso notificato a mezzo p.e.c. in data 03/12/2021, la determinazione dirigenziale n. 1833 del 12.11.2021, con cui il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti ha revocato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di centro di revisione autoveicoli di massa complessiva non superiore ai 3,5 t nonché presso il CED del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti la concessione CZ/A12 assegnata in passato alla società all’atto dell’autorizzazione, chiedendo il suo annullamento, previa sospensiva, nonché il risarcimento di tutti i danni subiti.
2. A fondamento del ricorso, ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità dell’atto gravato, in quanto inficiata da violazione di legge e falsa applicazione art. 80 comma 11 e 15 codice della strada e 24 regolamento provinciale – da eccesso di potere per ingiustizia manifesta, da violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, difetto di istruttoria, nonché carenza e insufficienza di motivazione.
3. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituita l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro per resistere al ricorso, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 42 comma 2 c.p.c. per omessa notificazione al Ministero dei Trasporti Ufficio della Motorizzazione civile e, nel merito, chiedendone il rigetto, siccome infondato in fatto e in diritto.
5. Giusta ordinanza cautelare del 19/01/2022, n. 37, è stata respinta l’istanza di sospensione preliminarmente formulata per carenza del requisito del fumus boni iuris.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento tenuta da remoto in data 20 marzo 2026, la parte ricorrente ha eccepito la tardività della memoria depositata dall’Amministrazione Provinciale in data 10.03.2026.
6.1. All’esito della predetta udienza, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
7. Pregiudizialmente, va accolta l’eccezione di tardività della memoria depositata dall’Amministrazione Provinciale in data 10.03.2026, in quanto prodotta fuori dai termini dell’art. 73, c.p.a..
Detta memoria non sarà quindi presa in considerazione ai fini del decidere.
8. Ciò posto, in via preliminare, il Collegio, in ragione degli esiti nel merito della causa, ritiene di poter prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari del gravame formulate dalla parte resistente con la memoria depositata in data 21.12.2021.
9. Può, invero, farsi applicazione del principio, da tempo delineato dalla giurisprudenza, sia del Giudice ordinario che del Giudice amministrativo, della "ragione più liquida", in virtù del quale il profilo dell'evidenza della questione viene preferito a quello dell'ordine logico della loro trattazione. Per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio la causa può, dunque, essere decisa sulla base della questione di più pronta soluzione (nel caso di specie, l'infondatezza nel merito dell’assunta prospettazione ricorsuale), anche se, dal punto di vista sistematico, avrebbero dovuto essere previamente risolte le questioni logicamente antecedenti e senza che tale inversione comporti, nemmeno implicitamente, la risoluzione in un senso piuttosto che in un altro delle questioni logicamente antecedenti che vengono pretermesse (cfr.: T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 06/05/2021, n. 409; Consiglio di Stato, sez. V, 14/01/2022, n. 260).
10. Venendo al merito, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
11. Com’è noto, l’attività di revisione riveste notevole rilievo pubblico e deve effettuarsi nella perfetta osservanza delle norme che ne regolano lo svolgimento, ai fini della tutela della sicurezza della circolazione delle persone e dei veicoli.
L’art. 80, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992 prevede l’affidamento delle revisioni degli autoveicoli ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, ovvero ad imprese che, esercendo, in prevalenza, attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l’attività di autoriparazione (Consiglio di Stato, sentenza del 28.01.2026, n. 734).
Ai sensi del successivo comma undicesimo: “Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate”.
12. Ciò posto, i vizi lamentati non hanno trovato riscontro nella documentazione agli atti di causa, avendo l’Amministrazione dato correttamente applicazione alle disposizioni di legge in materia.
Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di rilevare che il 26 settembre 2021 i funzionari dell’Ufficio di Motorizzazione Civile di Pescara hanno effettuato una visita ispettiva presso la società ricorrente, i quali redigevano apposito verbale dando atto di tutte le carenze riscontrate.
Deve precisarsi che il verbale in questione ha natura di atto pubblico dotato di fede privilegiata, per la speciale potestà certificativa di cui è investito il funzionario della MCTC che lo redige e la sua valenza probatoria in ordine ai fatti accertati.
All’atto di procedere all’ispezione, è stato rilevo lo svolgimento, in corso, della revisione di un veicolo – per il quale era stata effettuata la prova fari e la prova freni e che avrebbe dato esito favorevole – da parte di un operaio non abilitato e in assenza del tecnico abilitato, che non era presente in officina per sopraggiungere solo di seguito.
All’esito della revisione straordinaria disposta per il suddetto veicolo ed effettuata il successivo 4.10.2021 era stata riscontrata la sussistenza dei problemi tecnici (controlli strumentali e visivi – effetti nocivi: “fumosità interna motore per probabile perdita olio/gasolio sul motore) che avevano imposto la “sospensione dalla circolazione”.
13. Orbene, proprio il coacervo delle suddette circostanze – ossia, per un verso, l’effettuazione materiale della revisione di un veicolo da parte di un soggetto non abilitato e in assenza del tecnico abilitato e, per altro verso, il riscontro negativo della revisione straordinaria sul medesimo veicolo per il quale la ricorrente aveva fornito esito positivo in ordine alla circolabilità dello stesso, consentono di ritenere che l’attività svolta dalla ricorrente fosse gravemente carente e rendono non irragionevoli le conclusioni dell’Amministrazione, che ha ritenuto sussistente negligenze di gravità tali da ritenere che il ricorrente non dia, nel complesso, alcun affidamento circa il fatto di continuare ad esercitare l'attività di revisione in conformità alle prescrizioni vigenti.
Invero, la determinazione di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione in questione è avvalorata da riscontri oggettivi e circostanze di fatto attestate dalla documentazione versata in atti in maniera inequivocabile.
14. La domanda risarcitoria segue l’esito reiettivo del ricorso e va conseguentemente rigettata per difetto degli elementi costitutivi.
15. Alla stregua delle superiori che precedono, il ricorso deve essere respinto, siccome infondato.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente al pagamento a favore dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre oneri fiscali ed assistenziali, se dovuti, nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI CE, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Consigliere
HE Di RT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HE Di RT | RI CE |
IL SEGRETARIO