CASS
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/07/2025, n. 26709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26709 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SESTA SEZIONE PENALE ANGELO AN Sent. n. sez. 969/2025 - Relatore - PAOLA DI OL RA PA DI ON ha pronunciato la seguente Sul ricorso proposto da: avverso l'ordinanza del 19/02/2025 del Tribunale di Roma letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TI GA, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio;
1.Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Roma ha confermato l’ordinanza emessa in data 29 gennaio 2025 dal Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di KO CE e di altri soggetti per il reato di cui all’art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere fatto parte di una associazione dedita al commercio di sostanza stupefacente nel quartiere romano Spinaceto, facente capo al pregiudicato di origine RE LU AM e della moglie AL ON, oltre che per il reato- fine di cui al capo 10), previsto dagli artt.110 cod. pen., 73 d.P.R. 309/90. Penale Sent. Sez. 6 Num. 26709 Anno 2025 Presidente: AN ANGELO Relatore: OS DO Data Udienza: 24/06/2025 1. Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di una puntuale e non manifestamente irragionevole motivazione del Tribunale, appare diretto a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti, sulla base di argomentazioni che sono state adeguatamente affrontate e superate con osservazioni pertinenti e prive di contraddizioni nell’ordinanza impugnata. In particolare il ruolo di vendita al dettaglio della sostanza stupefacente svolto dal ricorrente insieme al fratello, nel contesto di un rapporto con i fornitori della sostanza stupefacente basato sul reciproco affidamento, appare in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale(Sez.3, n. 6871 del08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv.269150; Sez.2, n. 51714del23/11/2023, Lauricella, Rv.285646). Il Consigliere estensore DO OS 3
1.Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Roma ha confermato l’ordinanza emessa in data 29 gennaio 2025 dal Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di KO CE e di altri soggetti per il reato di cui all’art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere fatto parte di una associazione dedita al commercio di sostanza stupefacente nel quartiere romano Spinaceto, facente capo al pregiudicato di origine RE LU AM e della moglie AL ON, oltre che per il reato- fine di cui al capo 10), previsto dagli artt.110 cod. pen., 73 d.P.R. 309/90. Penale Sent. Sez. 6 Num. 26709 Anno 2025 Presidente: AN ANGELO Relatore: OS DO Data Udienza: 24/06/2025 1. Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di una puntuale e non manifestamente irragionevole motivazione del Tribunale, appare diretto a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti, sulla base di argomentazioni che sono state adeguatamente affrontate e superate con osservazioni pertinenti e prive di contraddizioni nell’ordinanza impugnata. In particolare il ruolo di vendita al dettaglio della sostanza stupefacente svolto dal ricorrente insieme al fratello, nel contesto di un rapporto con i fornitori della sostanza stupefacente basato sul reciproco affidamento, appare in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale(Sez.3, n. 6871 del08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv.269150; Sez.2, n. 51714del23/11/2023, Lauricella, Rv.285646). Il Consigliere estensore DO OS 3